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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Quando l'esercizio della nave è assunto da un soggetto diverso dal proprietario, all'atto della dichiarazione va consegnata una copia autentica del titolo che attribuisce l'uso della nave.
  • Se il contratto tra proprietario e armatore non è stato fatto per iscritto, la dichiarazione richiede forma più solenne: atto scritto con sottoscrizione autenticata di entrambi.
  • In alternativa, la dichiarazione può essere resa verbalmente con l'intervento di entrambe le parti (proprietario e armatore) davanti all'autorità.
  • La norma garantisce la pubblicità del titolo giuridico in base al quale l'armatore non proprietario esercita la nave.
  • Il coordinamento con l'art. 377 (locazione della nave) richiama la disciplina della locazione a scafo nudo, fattispecie tipica di separazione tra proprietà e gestione.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 269 Codice della Navigazione — Documenti da consegnare

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Quando l'esercizio non è assunto dal proprietario, all'atto della dichiarazione si deve consegnare copia autentica del titolo che attribuisce l'uso della nave. Nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 377, se il contratto non è stato fatto per iscritto, la dichiarazione deve essere fatta per atto scritto con sottoscrizione autenticata del proprietario e dell'armatore, ovvero resa verbalmente con l'intervento di entrambi.

Commento

Ratio e struttura della norma

L'articolo 269 del Codice della navigazione disciplina i documenti da consegnare contestualmente alla dichiarazione di armatore, quando l'esercizio non è assunto direttamente dal proprietario della nave. La ratio è pubblicistica: i terzi che entrano in rapporto con l'armatore hanno interesse a conoscere non solo chi esercita la nave, ma anche in base a quale titolo giuridico lo fa. La consegna della copia autentica del titolo all'autorità navale, che la annota o la conserva agli atti, realizza questa trasparenza.

La norma si articola in due commi che disciplinano due ipotesi distinte: (i) il caso generale in cui l'esercizio è assunto da un non proprietario, con obbligo di consegna del titolo; (ii) il caso specifico previsto dall'art. 377, secondo comma, in cui il contratto di locazione non è stato fatto per iscritto, con conseguente necessità di forme solenni per la dichiarazione stessa.

Il primo comma: la copia autentica del titolo

La fattispecie generale è quella in cui l'armatore non è il proprietario della nave. Ciò accade tipicamente nel caso di locazione a scafo nudo (bareboat charter o locazione ex artt. 376-377 cod. nav.), in cui il proprietario cede al locatario l'uso della nave senza equipaggio e senza gestione, e il locatario assume la qualità di armatore ai sensi del codice della navigazione. Può accadere anche nel caso di usufrutto, di comodato o di altri titoli che attribuiscano l'uso della nave senza trasferirne la proprietà.

In tutte queste ipotesi, al momento della dichiarazione di armatore, deve essere consegnata all'autorità navale una copia autentica del titolo che attribuisce l'uso della nave. Copia autentica significa una riproduzione del documento originale attestata come conforme all'originale da un notaio o da altro pubblico ufficiale competente. La consegna di copia autentica — e non dell'originale — è comprensibile: l'armatore non proprietario ha interesse a conservare l'originale del contratto, che costituisce il fondamento dei suoi diritti nei confronti del proprietario.

Il secondo comma: la dichiarazione solenne per contratti non scritti

Il secondo comma affronta una fattispecie specifica e più delicata: quella in cui il contratto che attribuisce l'uso della nave all'armatore (nella specie, il contratto di locazione di nave ex art. 377, secondo comma) non è stato fatto per iscritto. Se il contratto è verbale, non esiste un documento da autenticare e consegnare. In questo caso, la solennità necessaria per garantire la certezza della situazione giuridica viene realizzata attraverso la forma della dichiarazione stessa.

La norma prevede due alternative: (a) la dichiarazione è resa per atto scritto con sottoscrizione autenticata sia del proprietario sia dell'armatore, in cui ambedue attestano il trasferimento dell'esercizio; (b) la dichiarazione è resa verbalmente davanti all'autorità con l'intervento di entrambi, che si presentano fisicamente all'ufficio e dichiarano contestualmente i propri accordi. In entrambe le ipotesi, la partecipazione necessaria del proprietario è l'elemento qualificante: essa funge da sostituto del contratto scritto, dimostrando che il proprietario acconsente al trasferimento dell'esercizio e ne è consapevole.

Il richiamo all'art. 377 e la locazione di nave

Il riferimento al «secondo comma dell'articolo 377» è cruciale per delimitare l'ambito di applicazione del secondo comma dell'art. 269. L'art. 377 regola la locazione della nave: il suo secondo comma prevede che, se il contratto non è stato fatto per iscritto, la locazione debba essere provata con l'atto di dichiarazione di armatore redatto nelle forme di cui all'art. 269. Esiste pertanto un rapporto circolare tra le due norme: l'art. 377 seconda comma rimanda all'art. 269 per la prova del contratto verbale, e l'art. 269 secondo comma rimanda all'art. 377 secondo comma per l'ipotesi che genera l'obbligo di forma solenne della dichiarazione.

Il risultato pratico è che il contratto di locazione verbale, pur essendo di per sé valido (la forma scritta non è requisito di validità ma di prova), deve essere «cristallizzato» nella dichiarazione di armatore per essere opponibile ai terzi e all'autorità navale. Senza questa formalità, i terzi non possono sapere che il gestore effettivo della nave è un soggetto diverso dal proprietario, con conseguenti incertezze sulla responsabilità per i danni e le obbligazioni derivanti dall'esercizio.

Profili pratici e coordinamento sistematico

L'art. 269 si coordina con l'art. 268 (forma della dichiarazione) completando il quadro procedurale dell'assunzione della qualità di armatore da parte di un non proprietario. Mentre l'art. 268 disciplina la forma della dichiarazione in generale, l'art. 269 aggiunge l'obbligo di documentazione nei casi in cui il dissociazione tra proprietà e gestione deve essere resa trasparente verso i terzi. Insieme, le due norme realizzano la funzione di pubblicità del regime armatoriale che l'art. 265 enunciava come obiettivo generale.

Casi pratici

Caso 1: Locazione a scafo nudo e consegna del contratto autenticato

Tizio, proprietario di una nave da carico, stipula un contratto scritto di locazione a scafo nudo con Caio, che assume la qualità di armatore. Al momento della dichiarazione di armatore, Caio consegna alla capitaneria di porto una copia autentica del contratto di locazione, attestata dal notaio come conforme all'originale. L'autorità navale annota il titolo e iscrive Caio come armatore: d'ora in poi Caio risponde dell'esercizio della nave verso i terzi, mentre Tizio mantiene la sola proprietà.

Caso 2: Locazione verbale e dichiarazione congiunta davanti all'autorità

Sempronio (proprietario) e Tizio (armatore) hanno stipulato verbalmente un accordo di locazione della nave senza redigere alcun contratto scritto. Per rendere la situazione opponibile ai terzi ai sensi dell'art. 377, secondo comma, si presentano entrambi alla capitaneria di porto e rendono verbalmente la dichiarazione di assunzione dell'esercizio da parte di Tizio: il funzionario redige il processo verbale con l'intervento di entrambe le parti, garantendo la certezza del titolo anche in assenza di contratto scritto.

Caso 3: Rifiuto dell'autorità per mancata consegna del titolo

Caio si presenta alla capitaneria per essere iscritto come armatore di una nave di proprietà di Sempronio, producendo solo la dichiarazione di armatore senza allegare copia del titolo che lo autorizza all'uso della nave. L'autorità navale rifiuta di annotare la dichiarazione rilevando che, trattandosi di esercizio da parte di non proprietario, l'art. 269 primo comma impone la consegna di copia autentica del titolo: senza tale documento, la dichiarazione è incompleta e non producibile ai fini della pubblicità navale.

Domande frequenti

Quali documenti deve consegnare l'armatore non proprietario al momento della dichiarazione?

Deve consegnare una copia autentica del titolo che gli attribuisce l'uso della nave (contratto di locazione, usufrutto, comodato, ecc.).

Cosa succede se il contratto tra proprietario e armatore non è stato fatto per iscritto?

La dichiarazione deve essere resa per atto scritto con sottoscrizione autenticata di entrambi oppure verbalmente con l'intervento di entrambi davanti all'autorità navale.

Perché la legge richiede la partecipazione del proprietario quando il contratto è verbale?

La partecipazione del proprietario funge da sostituto del contratto scritto: garantisce che il proprietario consenta e sia consapevole del trasferimento dell'esercizio, sostituendo la prova documentale.

A quale norma rimanda il secondo comma dell'art. 269?

Rimanda al secondo comma dell'art. 377 cod. nav., che disciplina la locazione di nave e prevede che il contratto verbale sia provato proprio attraverso l'atto di dichiarazione di armatore nelle forme dell'art. 269.

L'armatore che è anche proprietario deve consegnare documenti aggiuntivi?

No: l'obbligo di consegna del titolo riguarda solo i casi in cui l'esercizio è assunto da un soggetto diverso dal proprietario; il proprietario-armatore non deve produrre alcun documento ulteriore oltre alla dichiarazione di armatore.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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