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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Obbligo di cooperazione in caso di pericolo: tutti i componenti dell'equipaggio devono cooperare alla salvezza della nave, delle persone imbarcate e del carico.
  • Durata dell'obbligo: il dovere di cooperazione persiste fino a quando il comandante abbia dato l'ordine di abbandonare la nave.
  • Oggetti della salvezza: la norma tutela tre valori distinti: la nave, le persone a bordo e il carico, nell'ordine implicito della loro importanza.
  • Momento liberatorio: solo l'ordine esplicito del comandante di abbandonare la nave libera l'equipaggio dall'obbligo di cooperazione.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 190 Codice della Navigazione — Obblighi dell’equipaggio in caso di pericolo

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

I componenti dell'equipaggio devono cooperare alla salvezza della nave, delle persone imbarcate e del carico fino a quando il comandante abbia dato l'ordine di abbandonare la nave.

Commento

Ratio e collocazione nella polizia di bordo

L'articolo 190 del Codice della navigazione disciplina uno degli obblighi più gravi e potenzialmente più rischiosi che l'ordinamento impone ai marittimi: la cooperazione per la salvezza della nave, delle persone e del carico in caso di pericolo. La norma si inserisce logicamente nella sezione sulla polizia di bordo e completa il quadro delle obbligazioni speciali che l'arruolamento comporta, ben al di là della normale prestazione lavorativa.

La ratio della disposizione è evidente: la navigazione espone nave e persone a bordo a rischi che non hanno equivalenti nella generalità dei rapporti di lavoro. In caso di emergenza, è fondamentale che l'intera compagine dell'equipaggio cooperi attivamente alle operazioni di salvezza, e non si limiti a mettere in salvo se stessa. L'obbligo è dunque una forma di solidarietà coatta, giustificata dalla specificità del contesto e dall'impossibilità, in mare aperto, di ricorrere a soccorsi esterni in tempi brevi.

Contenuto dell'obbligo di cooperazione

L'obbligo di cooperazione ha un oggetto triplice: la salvezza della nave (intesa come prevenzione dell'affondamento o della perdita totale), la salvezza delle persone imbarcate (priorità assoluta in ogni sistema giuridico moderno) e la salvezza del carico (interesse economico dell'armatore e dei caricatori). L'ordine in cui questi tre oggetti sono elencati dalla norma non è privo di significato: nella prassi operativa, la salvezza delle persone deve prevalere su quella del carico, sebbene il testo non espliciti questa gerarchia.

In concreto, l'obbligo di cooperazione comprende tutte le attività necessarie per fronteggiare l'emergenza: manovre straordinarie per evitare l'affondamento (chiusura dei portelli di emergenza, attivazione delle pompe di sentina, lotta antincendio), segnalazioni di soccorso, coordinamento delle operazioni di evacuazione dei passeggeri, imbarco sui battelli di salvataggio, messa in sicurezza del carico pericoloso. Il comandante ha il potere-dovere di coordinare tutte queste attività esercitando la sua autorità ex art. 186.

Il momento liberatorio: l'ordine di abbandono della nave

L'elemento temporale è decisivo nell'art. 190: l'obbligo di cooperazione persiste «fino a quando il comandante abbia dato l'ordine di abbandonare la nave». L'ordine del comandante è il solo atto giuridicamente rilevante che libera l'equipaggio dall'obbligo: non rileva il grado di pericolo soggettivamente percepito dai singoli marittimi, né la valutazione individuale sull'inutilità delle operazioni di salvezza.

Questa scelta normativa risponde alla necessità di garantire l'unità di comando nelle situazioni di emergenza, che è quando l'autorità gerarchica è più necessaria. Se ogni membro dell'equipaggio potesse autonomamente decidere quando abbandonare la nave, le operazioni di soccorso diventerebbero caotica e il rischio di perdite di vite umane aumenterebbe. La concentrazione della decisione liberatoria nel comandante è dunque funzionale alla sicurezza collettiva.

Sul piano pratico, l'ordine di abbandono si dà tipicamente con specifici segnali acustici (sette suoni brevi e un suono lungo della sirena, come previsto dalle procedure SOLAS) e deve essere accompagnato da indicazioni sulle stazioni di raccolta e sui battelli da utilizzare. Prima di tale ordine, l'equipaggio è vincolato all'obbligo di cooperazione.

Responsabilità per l'inosservanza dell'obbligo

Il mancato adempimento dell'obbligo di cooperazione può dar luogo a responsabilità su più piani. Sul piano disciplinare e contrattuale, l'abbandono prematuro della nave prima dell'ordine del comandante costituisce grave inadempimento del contratto di arruolamento, con potenziale conseguenza del licenziamento per giusta causa. Sul piano penale, la fuga dal pericolo prima dell'ordine del comandante integra il reato di abbandono di nave in pericolo, disciplinato dall'art. 1097 cod. nav. per i componenti dell'equipaggio (aggravato se provoca la morte di qualcuno).

L'obbligo è particolarmente intenso per gli ufficiali, che devono coordinare le operazioni e sono i soggetti più qualificati per intervenire efficacemente. Per il comandante stesso, l'art. 1097 cod. nav. prevede un'ipotesi aggravata: il comandante che abbandona la nave in pericolo senza aver fatto quanto possibile per mettere in salvo le persone a bordo, e senza essere l'ultimo ad abbandonarla, commette un reato specifico.

Coordinamento internazionale: SOLAS e Convenzione SAR

L'obbligo dell'art. 190 cod. nav. si inserisce in un quadro internazionale che valorizza e completa la norma interna. La Convenzione SOLAS (Safety of Life at Sea) impone alle navi dotate di determinati requisiti di portata l'obbligo di disporre di piani di emergenza, di effettuare esercitazioni di abbandono nave e di dotarsi di attrezzature di sicurezza adeguate. La Convenzione SAR (Search and Rescue, Amburgo 1979) coordina le attività di soccorso in mare tra gli Stati, stabilendo le responsabilità delle regioni SAR. In questo quadro, l'obbligo di cooperazione del singolo marittimo ex art. 190 rappresenta il livello di base su cui si innesta il sistema pubblico internazionale di soccorso.

Casi pratici

Caso 1: Incendio a bordo e obbligo di lotta antincendio

Scoppia un incendio nel locale macchine della nave comandata da Tizio. Tutti i componenti dell'equipaggio, compresi quelli fuori turno, sono obbligati ai sensi dell'art. 190 a cooperare alle operazioni antincendio finché Tizio non dia l'ordine di abbandono. Il marinaio Caio che si rifugiasse immediatamente sulla scialuppa senza aver partecipato alle operazioni di spegnimento potrebbe rispondere di abbandono di nave in pericolo ai sensi dell'art. 1097 cod. nav.

Caso 2: Allagamento progressivo e cooperazione alle pompe

La nave di Sempronio inizia a imbarcare acqua a causa di una falla. Sempronio, comandante, dirige le operazioni di contenimento e ordina all'intero equipaggio di azionare le pompe di emergenza e di chiudere i portelli stagni. L'obbligo dell'art. 190 impone a tutti i marittimi di cooperare attivamente, anche se non si tratta delle loro mansioni ordinarie; solo l'ordine di abbandono li libererà da tale obbligo.

Caso 3: Valutazione soggettiva del pericolo da parte di un marittimo

Durante una violenta tempesta, Tizio, un marinaio di coperta, ritiene personalmente che la nave stia per affondare e vuole mettersi immediatamente su una scialuppa di salvataggio. Finché il comandante Caio non ha dato l'ordine formale di abbandono della nave, Tizio è legalmente obbligato a rimanere a bordo e a cooperare alle operazioni di sicurezza: la sua valutazione soggettiva del rischio non è giuridicamente rilevante ai fini dell'art. 190.

Domande frequenti

L'equipaggio può abbandonare la nave in pericolo senza l'ordine del comandante?

No. L'art. 190 cod. nav. impone l'obbligo di cooperare alla salvezza fino all'ordine di abbandono del comandante. L'abbandono prematuro può integrare il reato di abbandono di nave in pericolo ai sensi dell'art. 1097 cod. nav.

Cosa comprende esattamente l'obbligo di cooperazione in caso di pericolo?

Comprende tutte le attività necessarie per salvare la nave (lotta antincendio, chiusura portelli, pompe), le persone a bordo (organizzazione dell'evacuazione) e il carico, secondo le istruzioni del comandante.

La salvezza delle persone prevale su quella del carico?

Sì, nella prassi e secondo i principi del diritto marittimo internazionale (Convenzione SOLAS) la salvezza delle persone è prioritaria rispetto a quella del carico, anche se l'art. 190 non esplicita questa gerarchia.

Quale atto libera l'equipaggio dall'obbligo di cooperazione?

Solo l'ordine esplicito del comandante di abbandonare la nave, tipicamente dato con specifici segnali acustici (sette suoni brevi e un suono lungo) previsti dalle procedure SOLAS.

Chi risponde se un marittimo abbandona la nave prima dell'ordine del comandante?

Il marittimo può rispondere disciplinarmente (licenziamento per giusta causa) e penalmente ai sensi dell'art. 1097 cod. nav., che punisce l'abbandono di nave in pericolo da parte dei componenti dell'equipaggio.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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