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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Obbligo di esibizione: chi richiede la pubblicità di un atto relativo a una nave maggiore deve esibire all'ufficio ricevente l'atto di nazionalità per consentirne l'annotazione.
  • Regola ordinaria: l'atto di nazionalità si esibisce all'ufficio al quale si chiede la pubblicità, che provvede all'annotazione direttamente.
  • Deroga per nave lontana dal porto di iscrizione: se la nave si trova fuori dal porto di iscrizione e non è possibile esibire l'atto di nazionalità all'ufficio di iscrizione, quest'ultimo trascrive nella matricola e invia comunicazione telegrafica all'ufficio del porto in cui si trova la nave.
  • Comunicazione telegrafica a spese del richiedente: la comunicazione per l'annotazione sull'atto di nazionalità avviene a spese di chi ha richiesto la pubblicità.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 255 Codice della Navigazione — Esibizione dell’atto di nazionalità

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Se la richiesta di pubblicità si riferisce ad una nave maggiore, il richiedente, oltre a consegnare i documenti di cui agli articoli 253, 254, deve esibire all'ufficio, al quale richiede la pubblicità, l'atto di nazionalità, per la prescritta annotazione. Tuttavia, quando la pubblicità è richiesta all'ufficio d'iscrizione, se, trovandosi la nave fuori del porto di iscrizione, non è possibile esibire all'ufficio stesso l'atto di nazionalità, l'ufficio esegue la trascrizione sulla matricola e ne dà comunicazione telegrafica, a spese del richiedente, all'ufficio marittimo o consolare del porto nel quale la nave si trova o verso il quale è diretta, perché sia ivi eseguita l'annotazione sull'atto di nazionalità.

Commento

Il ruolo dell'atto di nazionalità nel sistema di pubblicità navale

L'atto di nazionalità — detto anche certificato di nazionalità o documento di bandiera — è il documento che attesta il diritto della nave di battere la bandiera italiana. Esso non è solo un documento amministrativo, ma costituisce parte integrante del sistema di pubblicità navale: le annotazioni apposte sull'atto di nazionalità rendono le vicende proprietarie della nave conoscibili anche ai soggetti che interagiscono con essa in porto, senza necessità di consultare i registri centrali. L'articolo 255 del Codice della navigazione impone l'esibizione di tale documento ogniqualvolta si chieda la pubblicità di un atto riguardante una nave maggiore, garantendo così la coerenza tra le risultanze della matricola e quelle del documento a bordo.

La regola generale: esibizione all'ufficio ricevente

Nella situazione ordinaria, il richiedente la pubblicità esibisce l'atto di nazionalità all'ufficio al quale presenta la domanda (ufficio di iscrizione, ufficio marittimo del porto di approdo o autorità consolare). L'ufficio appone sull'atto di nazionalità l'annotazione degli estremi della trascrizione eseguita nella matricola, completando così il parallelismo tra i due strumenti di pubblicità. Questa procedura doppia — trascrizione in matricola e annotazione sull'atto di nazionalità — è il meccanismo ordinario previsto dall'art. 256 per le navi maggiori, e l'art. 255 ne costituisce il necessario presupposto documentale.

La deroga per la nave lontana dal porto di iscrizione: la comunicazione telegrafica

La deroga prevista dal secondo comma dell'art. 255 risolve una situazione pratica frequente: la nave è in navigazione o si trova in un porto diverso da quello di iscrizione, e l'atto di nazionalità — che viaggia con la nave — non può essere materialmente esibito all'ufficio di iscrizione. In questo caso, l'ufficio di iscrizione non attende il rientro della nave nel porto di iscrizione: esegue la trascrizione nella matricola e trasmette la comunicazione telegrafica all'ufficio marittimo o consolare del porto in cui la nave si trova o verso il quale è diretta, affinché provveda all'annotazione sull'atto di nazionalità. Il termine 'telegrafica' riflette la tecnologia dell'epoca (1942); nella prassi attuale si interpreta come comunicazione equivalente con pari carattere di urgenza e certezza (telex, fax, comunicazione ufficiale elettronica).

Ratio della doppia annotazione e precedenza della matricola

La ragione della doppia annotazione — matricola e atto di nazionalità — risiede nell'esigenza di rendere le vicende proprietarie conoscibili sia a terra (mediante la matricola, consultabile da chiunque nell'ufficio di iscrizione) sia a bordo e nei porti esteri (mediante l'atto di nazionalità, che accompagna la nave). Come precisato dall'art. 257, in caso di discordanza tra le risultanze della matricola e quelle dell'atto di nazionalità prevale la matricola. La comunicazione telegrafica costituisce, pertanto, un meccanismo di allineamento posticipato delle due fonti di pubblicità, necessario quando la procedura ordinaria non è materialmente praticabile.

Spese e responsabilità operative

Le spese della comunicazione telegrafica gravano sul richiedente, coerentemente con la scelta sistematica del codice di addossare al soggetto che ha scelto il percorso indiretto (art. 251) o che ha determinato la necessità della comunicazione a distanza (art. 255) il relativo costo economico. L'ufficio di iscrizione non ha discrezionalità nel disporre la comunicazione: essa è obbligatoria quando ricorra la condizione prevista (impossibilità di esibire l'atto di nazionalità). Un eventuale inadempimento dell'ufficio potrebbe dare luogo a responsabilità amministrativa e, in caso di pregiudizio al richiedente, a responsabilità per danni dell'amministrazione.

Casi pratici

Caso 1: Vendita di una nave in servizio: annotazione tramite comunicazione urgente

Tizio vende la propria nave cisterna iscritta a Taranto, ma la nave si trova in navigazione verso Barcellona. Caio, acquirente, chiede la pubblicità all'ufficio di iscrizione di Taranto. Poiché l'atto di nazionalità è a bordo e non può essere esibito, l'ufficio di Taranto trascrive l'atto nella matricola e invia comunicazione urgente all'ufficio consolare di Barcellona per l'annotazione sull'atto di nazionalità, a spese di Caio.

Caso 2: Richiesta di pubblicità all'ufficio marittimo del porto di approdo

Sempronio chiede la pubblicità di un'ipoteca navale all'ufficio marittimo di Livorno, dove la nave si trova momentaneamente. L'ufficio di Livorno, ricevuta la domanda, esige che Sempronio esibisca l'atto di nazionalità per l'annotazione; Sempronio lo esibisce perché la nave è ormeggiata nel porto, e l'ufficio annota gli estremi della trascrizione prima di trasmettere i documenti all'ufficio di iscrizione.

Caso 3: Annotazione rinviata per impossibilità di esibizione

Caio, acquirente di una nave iscritta a Venezia attualmente in porto a Marsiglia, chiede all'ufficio di iscrizione di Venezia la trascrizione. L'ufficio esegue la trascrizione nella matricola ma non può annotare sull'atto di nazionalità (che è a bordo a Marsiglia); invia quindi comunicazione urgente all'autorità consolare italiana a Marsiglia affinché provveda all'annotazione, con spese a carico di Caio.

Domande frequenti

Cos'è l'atto di nazionalità e perché va esibito per la pubblicità navale?

È il documento che attesta il diritto della nave di battere bandiera italiana; la sua annotazione rende le vicende proprietarie conoscibili anche ai soggetti che interagiscono con la nave nei porti, affiancando la matricola tenuta a terra.

Cosa succede se la nave è lontana dal porto di iscrizione e non si può esibire l'atto di nazionalità?

L'ufficio di iscrizione trascrive comunque l'atto nella matricola e invia una comunicazione urgente all'ufficio marittimo o consolare del porto dove si trova la nave, affinché provveda all'annotazione sull'atto di nazionalità.

Chi paga le spese della comunicazione telegrafica all'ufficio lontano?

Le spese sono a carico del richiedente la pubblicità, secondo la regola generale che addossa all'interessato i costi del percorso indiretto.

Le navi minori devono esibire l'atto di nazionalità per la pubblicità?

No: l'obbligo di esibizione dell'atto di nazionalità è previsto solo per le navi maggiori; per le navi minori e i galleggianti si applicano le regole semplificate dei rispettivi registri di iscrizione.

In caso di discordanza tra matricola e atto di nazionalità, chi prevale?

Prevalgono le risultanze della matricola, come stabilito dall'art. 257 cod. nav.; l'atto di nazionalità ha valore integrativo ma non costitutivo della pubblicità.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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