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Ultimo aggiornamento: 24 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • La proprietà aliena della pertinenza — cioè il fatto che la pertinenza appartenga a un soggetto diverso dal proprietario della nave — è opponibile ai terzi di buona fede solo se risulta da scrittura avente data certa anteriore o dall'inventario di bordo.
  • La regola tutela i terzi di buona fede che abbiano acquistato diritti sulla nave confidando nell'apparenza della titolarità del proprietario della nave sulle sue pertinenze.
  • La cessazione della qualità di pertinenza non è opponibile ai terzi che abbiano anteriormente acquistato diritti sulla nave, se la proprietà aliena non risultava da documento avente data certa o dall'inventario di bordo.
  • La norma introduce un sistema di pubblicità cartolare per la proprietà aliena delle pertinenze, analogo a quello previsto per i beni mobili registrati.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 247 Codice della Navigazione — Regime delle pertinenze di proprietà aliena

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Ai terzi di buona fede, che hanno acquistato diritti sulla nave, la proprietà aliena della pertinenza può essere opposta solo quando risulta da scrittura avente data certa anteriore ovvero dall'inventario di bordo. La cessazione della qualità di pertinenza di una cosa, la cui proprietà aliena non risultava da scrittura avente data certa anteriore o dall'inventario di bordo, non è opponibile ai terzi i quali abbiano anteriormente acquistato diritti sulla nave.

In sintesi

  • La proprietà aliena della pertinenza — cioè il fatto che la pertinenza appartenga a un soggetto diverso dal proprietario della nave — è opponibile ai terzi di buona fede solo se risulta da scrittura avente data certa anteriore o dall'inventario di bordo.
  • La regola tutela i terzi di buona fede che abbiano acquistato diritti sulla nave confidando nell'apparenza della titolarità del proprietario della nave sulle sue pertinenze.
  • La cessazione della qualità di pertinenza non è opponibile ai terzi che abbiano anteriormente acquistato diritti sulla nave, se la proprietà aliena non risultava da documento avente data certa o dall'inventario di bordo.
  • La norma introduce un sistema di pubblicità cartolare per la proprietà aliena delle pertinenze, analogo a quello previsto per i beni mobili registrati.
Ratio e problema giuridico affrontato

L'art. 247 del Codice della navigazione affronta un problema giuridico delicato che sorge dalla combinazione tra la disciplina delle pertinenze (art. 246) e la realtà del traffico nautico: è frequente, nella pratica, che le pertinenze di una nave appartengano a soggetti diversi dal proprietario dell'unità principale. L'armatore può aver acquistato le scialuppe di salvataggio in leasing, gli strumenti di navigazione possono essere oggetto di contratti di noleggio o di garanzia reale a favore del fornitore, gli arredi delle cabine possono essere stati acquistati a rate con patto di riservato dominio. In tutte queste situazioni, la pertinenza è giuridicamente di proprietà di un soggetto diverso dal proprietario della nave, pur facendo parte del corredo funzionale dell'unità.

Il principio di opponibilità condizionata ai terzi di buona fede

Il primo comma dell'art. 247 stabilisce che la proprietà aliena della pertinenza può essere opposta ai terzi di buona fede che abbiano acquistato diritti sulla nave soltanto quando risulta da una delle due fonti tassativamente indicate: una scrittura avente data certa anteriore all'acquisto del terzo, ovvero l'inventario di bordo. La scrittura con data certa può essere costituita da un atto pubblico, da una scrittura privata registrata o da qualsiasi documento la cui anteriorità sia incontestabile ai sensi dell'art. 2704 c.c. L'inventario di bordo è il documento ufficiale che elenca i beni di dotazione della nave ed è tenuto a bordo sotto la responsabilità del comandante: esso costituisce quindi una forma di pubblicità 'di fatto', accessibile a chiunque possa consultare la documentazione di bordo. In assenza di tali prove documentali, il terzo di buona fede che abbia acquistato diritti sulla nave — acquistando la nave stessa, iscrivendo un'ipoteca navale, ottenendo un sequestro — è al riparo dall'eccezione di proprietà aliena della pertinenza.

La tutela dell'affidamento dei creditori ipotecari e degli acquirenti

La norma risponde a un'esigenza fondamentale di tutela dell'affidamento dei terzi. Chi acquista una nave o concede un finanziamento garantito da ipoteca navale fa affidamento, nell'ordinario corso degli affari, sul fatto che le pertinenze della nave — che concorrono a determinarne il valore — appartengano al medesimo soggetto proprietario dell'unità principale. Imporre al terzo di verificare la titolarità di ciascuna pertinenza attraverso indagini approfondite renderebbe impraticabile il traffico nautico. La norma risolve questo problema attribuendo prevalenza all'apparenza, salvo che la proprietà aliena non risulti da documenti pubblicamente accessibili o verificabili con normale diligenza. Il creditore ipotecario che iscriva un'ipoteca navale fa dunque affidamento sulla composizione del corredo dell'unità risultante dall'inventario di bordo: se l'inventario non segnala proprietà aliene, l'ipoteca si estende a tutte le pertinenze ivi elencate.

L'inopponibilità della cessazione della qualità di pertinenza

Il secondo comma dell'art. 247 affronta il caso simmetrico: la cessazione della qualità di pertinenza di una cosa — ad esempio perché la pertinenza viene staccata dalla nave o venduta separatamente — non è opponibile ai terzi che abbiano anteriormente acquistato diritti sulla nave, qualora la proprietà aliena non risultasse da scrittura avente data certa anteriore o dall'inventario di bordo. In altre parole, se una cosa era pertinenza della nave al momento in cui il terzo ha acquistato i propri diritti, e la proprietà aliena non era a quel momento resa pubblica nei modi previsti, il terzo può legittimamente ignorare la cessazione successiva della qualità di pertinenza e continuare a fare valere i propri diritti su quella cosa come se ancora fosse pertinenza. Questa regola tutela la stabilità dei diritti acquisiti e impedisce che il proprietario della nave possa depauperare la garanzia del creditore ipotecario staccando le pertinenze e rivendicandole in capo a terzi.

Coordinamento con la disciplina civilistica e pratica applicativa

L'art. 247 si coordina con la disciplina generale delle pertinenze del codice civile (artt. 817-819 c.c.) e con quella speciale degli artt. 246 e 248 del Codice della navigazione. Il sistema complessivo che ne risulta è caratterizzato da una tensione tra il principio di tutela del proprietario 'vero' della pertinenza e quello di protezione dell'affidamento dei terzi, risolta a favore di questi ultimi tutte le volte che la proprietà aliena non sia stata adeguatamente pubblicizzata. Sul piano pratico, la norma suggerisce ai soggetti che cedano beni in locazione finanziaria o con patto di riservato dominio destinati a diventare pertinenze di una nave di provvedere tempestivamente alla redazione e registrazione di una scrittura avente data certa oppure all'annotazione nell'inventario di bordo, come condizione per poter opporre la propria proprietà agli eventuali terzi acquirenti o creditori ipotecari della nave.

Casi pratici

Caso 1: Leasing di strumenti nautici non annotato nell'inventario di bordo

Tizio, proprietario di una nave da carico, acquisisce in leasing dalla società Caio alcuni sofisticati radar nautici, che vengono installati a bordo e diventano pertinenze dell'unità. La società Caio non annota la propria proprietà nell'inventario di bordo né redige una scrittura con data certa. Quando Sempronio, creditore ipotecario, esegue il pignoramento della nave, i radar sono inclusi nel pignoramento: la società Caio non può opporre la propria proprietà aliena al terzo di buona fede Sempronio, per mancanza della pubblicità richiesta dall'art. 247.

Caso 2: Proprietà aliena opponibile grazie all'inventario di bordo

Caio fornisce a Tizio alcune scialuppe di salvataggio con patto di riservato dominio: le scialuppe vengono installate a bordo come pertinenze e la proprietà di Caio è annotata nell'inventario di bordo. Successivamente Sempronio acquista la nave da Tizio fidando di diventare proprietario anche delle scialuppe. Caio può opporre a Sempronio la propria proprietà, perché essa risultava dall'inventario di bordo al momento dell'acquisto: Sempronio avrebbe dovuto consultare tale documento prima di concludere l'affare.

Caso 3: Cessazione della qualità di pertinenza non opponibile al creditore ipotecario

La banca Sempronio iscrive un'ipoteca sulla nave di Tizio quando a bordo sono presenti, come pertinenze, determinati macchinari industriali di proprietà di Tizio (non risulta alcuna proprietà aliena). Successivamente Tizio vende i macchinari a Caio e li rimuove dalla nave. La banca Sempronio può comunque fare valere i propri diritti sui macchinari, perché la cessazione della qualità di pertinenza non le è opponibile: al momento dell'iscrizione dell'ipoteca i macchinari facevano parte del corredo della nave e non risultava alcuna situazione di proprietà aliena.

Domande frequenti

Quando la proprietà aliena di una pertinenza è opponibile ai terzi di buona fede?

La proprietà aliena è opponibile ai terzi di buona fede solo se risulta da una scrittura avente data certa anteriore all'acquisto del terzo oppure dall'inventario di bordo. In assenza di tali documenti, il terzo di buona fede non può essere pregiudicato dalla proprietà aliena.

Cosa si intende per inventario di bordo nell'art. 247?

L'inventario di bordo è il documento ufficiale che elenca i beni di dotazione della nave, tenuto a bordo sotto la responsabilità del comandante. Costituisce una forma di pubblicità accessibile a chiunque consulti la documentazione di bordo prima di acquistare diritti sulla nave.

Il creditore ipotecario può fare valere la propria ipoteca anche sulle pertinenze di proprietà aliena?

Sì, se la proprietà aliena non risultava da scrittura con data certa o dall'inventario di bordo al momento dell'iscrizione dell'ipoteca. In tal caso il creditore è tutelato dall'apparenza e può agire sulle pertinenze come se fossero di proprietà del debitore.

Se le pertinenze vengono staccate dalla nave dopo che un terzo ha acquistato diritti su di essa, il terzo è tutelato?

Sì. La cessazione della qualità di pertinenza non è opponibile ai terzi che abbiano anteriormente acquistato diritti sulla nave, se al momento del loro acquisto la proprietà aliena della pertinenza non risultava da scrittura con data certa o dall'inventario di bordo.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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