Art. 1718 c.c. – Custodia delle cose e tutela dei diritti del mandante
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il mandatario deve provvedere alla custodia delle cose che gli sono state spedite per conto del mandante e tutelare i diritti di quest’ultimo di fronte al vettore, se le cose presentano segni di deterioramento o sono giunte con ritardo.
Se vi è urgenza, il mandatario può procedere alla vendita delle cose a norma dell’art. 1515.
Di questi fatti, come pure del mancato arrivo della merce, egli deve dare immediato avviso al mandante.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche se il mandatario non accetta l’incarico conferitogli dal mandante, sempre che tale incarico rientri nell’attività professionale del mandatario.
Spiegazione
Elenca le cause di estinzione del mandato: la scadenza del termine o il compimento dell’affare; la revoca da parte del mandante; la rinuncia del mandatario; la morte, interdizione o inabilitazione del mandante o del mandatario. Il mandato che ha per oggetto il compimento di atti relativi all’esercizio di un’impresa non si estingue se l’esercizio è continuato.
Come funziona e quando si applica
Il mandato è un contratto fondato sulla fiducia, perciò revocabile e rinunciabile. La revoca del mandato oneroso conferito per un tempo o un affare determinato, se senza giusta causa, obbliga al risarcimento (art. 1725). Dopo l’estinzione il mandatario deve completare gli atti urgenti.
Esempio pratico
Il cliente che ha conferito a un agente l’incarico di vendere un bene può revocarlo; se la revoca è ingiustificata e il mandato era a termine e retribuito, dovrà risarcire il mandatario.
Domande frequenti
Come finisce un mandato?
Per compimento dell’affare o scadenza del termine, revoca del mandante, rinuncia del mandatario, o morte/incapacità di una delle parti.
La revoca del mandato comporta un risarcimento?
Sì, se il mandato oneroso era a termine o per un affare determinato ed è revocato senza giusta causa (art. 1725).
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.