Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • CCNL Edilizia Artigianato 2026: tabelle retributive

    CCNL Edilizia Artigianato (Confartigianato, CNA)

    In sintesi
    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Anaepa-Confartigianato · CNA Costruzioni · Fiae-Casartigiani · Claai-Edilizia · Feneal-UIL · Filca-CISL · Fillea-CGIL
    Ultimo rinnovo
    20 maggio 2025 (in vigore dal 1° gennaio 2026)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2027
    Platea
    ~400.000 (aziende artigiane edili: muratori, carpentieri, idraulici, elettricisti edili)

    Minimi tabellari — in vigore dal 1° gennaio 2026

    Livello Minimo mensile lordo
    Liv. VII 2.763,57 €
    Liv. VI 2.514,52 €
    Liv. V 2.179,28 €
    Liv. IV 2.064,33 €
    Liv. III 1.954,90 €
    Liv. II 1.805,75 €
    Liv. I 1.620,21 €

    Importi = totale mensile (minimo di paga base + contingenza + EDR 10,33 €) del CCNL edilizia artigianato, rinnovato il 20 maggio 2025 da ANAEPA-Confartigianato, CNA Costruzioni e CLAAI con Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea-CGIL (vigenza 1/5/2025-30/9/2028). Aumento a regime di 178 € al parametro 100 in 4 tranche (mag 2025, gen 2026, gen 2027, gen 2028). Dal 1° gennaio 2027 i totali salgono a: liv. VII = 2.835,32 € · liv. VI = 2.577,52 € · liv. V = 2.231,78 € · liv. IV = 2.112,98 € · liv. III = 2.000,40 € · liv. II = 1.846,00 € · liv. I = 1.655,21 €. Attenzione: a questa tabella va aggiunta l’indennità territoriale di settore, che varia da territorio a territorio (sia provinciale che regionale): la retribuzione effettiva dipende quindi dalla provincia di lavoro.

    Fonte: tabelle ufficiali FILLEA-CGIL allegate al rinnovo del 20/5/2025 (PDF originale verificato, 4 decorrenze 2025-2028). Valori verificati il 3 luglio 2026; i rinnovi possono aggiornare gli importi.

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    Struttura retributiva edilizia

    La retribuzione edilizia è particolare:

    • Minimo tabellare: in busta paga
    • Contributi Cassa Edile (azienda paga ~14% retribuzione): la Cassa restituisce al lavoratore come ferie, 13ª, gratifica natalizia, ANC
    • Premio aziendale: raro, solo aziende strutturate

    ANC: Anzianità di Cantiere

    L’ANC è una specificità dell’edilizia: percentuale aggiuntiva sulla retribuzione per anzianità nel settore (non in azienda).

    • 3 anni cumulativi nel settore: +0,4%
    • 9 anni: +1,2%
    • 18 anni: +2%

    Calcolato dalla Cassa Edile su tutti i versamenti ricevuti dal lavoratore nei vari cantieri/aziende del settore.

    Casi pratici

    Sempronio – Cambio cantiere senza perdere ANC
    Sempronio è 4° con 8 anni anzianità ANC. Cambia azienda. La Cassa Edile mantiene l’ANC (è cumulato sul settore, non sull’azienda). Anzianità preservata.

    Stesso CCNL: consulta anche preavviso e dimissioni, ferie, festività e Cassa Edile, maternità e paternità, tredicesima e bonus Cassa Edile, malattia e infortunio sul lavoro e periodo di prova.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Edilizia Artigianato (Confartigianato, CNA). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 9 L. 69/2019 – Aggravanti maltrattamenti e stalking (61, 572, 612-bis CP)

    Art. 9 L. 69/2019 – Aggravanti maltrattamenti e stalking (61, 572, 612-bis CP)

    L. 19 luglio 2019, n. 69 – Codice Rosso: tutela vittime di violenza domestica e di genere

    1. All’articolo 61, numero 11-quinquies, del codice penale, le parole: «, contro la libertà personale nonché del delitto di cui all’articolo 572,» sono sostituite dalle seguenti: «e contro la libertà personale,».

    2. All’articolo 572 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al primo comma, le parole: «da due a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a sette anni»;

    b) dopo il primo comma è inserito il seguente: «La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi»;

    c) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato.».

    3. All’articolo 612-bis, primo comma, del codice penale, le parole: «da sei mesi a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da un anno a sei anni e sei mesi».

    4. All’articolo 4, comma 1, lettera i-ter), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole: «del delitto di cui all’articolo 612-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dei delitti di cui agli articoli 572 e 612-bis».

    5. All’articolo 8, comma 5, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole da: «di cui» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 1, comma 1, lettera c), e 4, comma 1, lettera i-ter), il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente dalle persone cui occorre prestare protezione o da minori».

  • Art. 208 Codice della Navigazione – Attribuzioni delle autorità marittime e consolari

    Art. 208 Codice della Navigazione – Attribuzioni delle autorità marittime e consolari

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Quando si tratti di nave non provvista del ruolo di equipaggio e del giornale generale, dei fatti che danno luogo alla compilazione degli atti di stato civile e dei processi verbali di scomparizione, il comandante deve fare dichiarazione nel primo porto di approdo al comandante del porto o all'autorità consolare. Le autorità predette raccolgono con processo verbale la dichiarazione del comandante e quella dei testimoni, inserendo nel verbale medesimo le enunciazioni prescritte per la compilazione degli atti di stato civile ovvero indicando le circostanze della scomparizione a norma dell'articolo 206. Analogamente procedono le autorità marittime e consolari quando all'approdo di una nave rilevino l'omessa compilazione degli atti predetti, facendo constare in tal caso nel processo verbale i motivi della omissione.

  • Art. 8 Codice del Processo Amministrativo – Cognizione incidentale e questioni pregiudiziali

    Art. 8 Codice del Processo Amministrativo – Cognizione incidentale e questioni pregiudiziali

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. Il giudice amministrativo nelle materie in cui non ha giurisdizione esclusiva conosce, senza efficacia di giudicato, di tutte le questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti, la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale.

    2. Restano riservate all’autorità giudiziaria ordinaria le questioni pregiudiziali concernenti lo stato e la capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio, e la risoluzione dell’incidente di falso.

  • Art. 207 Codice Civile: Obblighi della moglie

    Art. 207 Codice Civile: Obblighi della moglie

    Art. 207 c.c. [Obblighi della moglie] (1)

    Articolo abrogato dalla l. 19 maggio 1975, n. 151

    [Abrogato]

  • CCNL Vigilanza: malattia, infortunio e copertura porto d’arma

    CCNL Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari

    In sintesi

    Il CCNL Vigilanza prevede un periodo di comporto di 6-12 mesi in base all’anzianità. La retribuzione durante la malattia è integrata al 100% dall’azienda (INPS paga 50-66,66%). Per le GPG: la malattia può sospendere il porto d’arma se incide sulla idoneità psico-fisica (valutazione medica). Per infortuni sul lavoro: copertura INAIL.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ANIVP · Assvigilanza · Univ · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    21 novembre 2024 (proroga vigenza al 31/12/2026)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2026
    Platea
    ~110.000 (GPG armate, addetti servizi fiduciari, investigatori)

    Tabella riepilogativa

    Comporto malattia CCNL Vigilanza
    Anzianità Comporto
    Fino a 6 mesi 3 mesi
    6 mesi-3 anni 6 mesi
    3-10 anni 9 mesi
    Oltre 10 anni 12 mesi
    Gravi patologie Raddoppio

    Comporto e retribuzione

    Il comporto graduato per anzianità:

    • Fino a 6 mesi: 3 mesi (90 giorni)
    • 6 mesi-3 anni: 6 mesi (180 giorni)
    • 3-10 anni: 9 mesi (270 giorni)
    • Oltre 10 anni: 12 mesi (365 giorni)
    • Gravi patologie: raddoppio del comporto

    Retribuzione: integrata al 100% dall’azienda per tutto il comporto (INPS 50-66,66% + integrazione).

    Infortunio sul lavoro per GPG

    Per le GPG il rischio infortunio è elevato (rapine, aggressioni, incidenti durante trasporto valori). Copertura INAIL:

    • Giorni 1-3: 100% azienda
    • Giorni 4-90: INAIL 60% + integrazione al 100%
    • Oltre 90: INAIL 75% + integrazione al 100%

    L’infortunio in servizio armato (es. rapina con ferimento della GPG): tutela rafforzata con eventuale rendita per invalidità permanente.

    Sospensione porto d'arma per malattia

    Per le GPG, alcune malattie possono incidere sulla idoneità psico-fisica per il porto d’arma. In caso di:

    • Patologie psichiatriche (depressione grave, disturbi psicotici)
    • Epilessia o sincopi
    • Disturbi cardiaci gravi
    • Patologie visive o uditive che incidono sull’uso dell’arma

    Il medico competente può sospendere il porto d’arma. La GPG può essere spostata a mansioni non armate (Servizi Fiduciari) o, se non possibile, sospesa dal lavoro con retribuzione fino al ripristino.

    Stress lavoro-correlato

    Lo stress lavoro-correlato è tutelato come per altri settori, ma per la vigilanza è particolarmente rilevante:

    • Sindrome post-traumatica dopo aggressioni o rapine
    • Burnout per servizi prolungati (notturni, isolati)
    • Disturbi del sonno per turnisti M/P/N

    L’azienda è obbligata a effettuare la valutazione del rischio stress e a fornire supporto psicologico se necessario. Le GPG vittime di aggressione hanno diritto a supporto psicologico aziendale.

    Casi pratici

    Tizio – GPG ferito durante rapina
    Tizio è GPG II trasporto valori, ferito durante rapina. Infortunio sul lavoro INAIL aperto. Convalescenza 3 mesi: INAIL 60% + azienda 100%. Supporto psicologico aziendale. Rendita di invalidità permanente 20% riconosciuta.
    Caia – SF con stress da turni notturni
    Caia è SF C, fa notturno fisso da 2 anni. Sviluppa insonnia cronica. Medico competente la sposta a turni diurni. Caia mantiene livello e stipendio. Sorveglianza sanitaria semestrale per turnisti.
    Sempronio – GPG con epilessia, sospensione porto arma
    Sempronio è GPG IV, sviluppa crisi epilettica. Medico sospende il porto d’arma. L’azienda lo sposta a Servizi Fiduciari livello B con mantenimento stipendio per 6 mesi (poi rivalutazione).

    Domande frequenti

    Quanto dura il comporto in Vigilanza?
    Dipende dall’anzianità: 3 mesi fino a 6 mesi, 6 mesi da 6 mesi a 3 anni, 9 mesi da 3 a 10 anni, 12 mesi oltre 10 anni. Per gravi patologie: raddoppio.
    La malattia è pagata al 100%?
    Sì, il CCNL Vigilanza integra al 100% l’indennità INPS (50-66,66%) per l’intero periodo di comporto. Tutela rafforzata.
    Cosa succede se non posso più portare l'arma?
    Il medico sospende il porto d’arma. L’azienda valuta spostamento a mansioni non armate (Servizi Fiduciari). Se non possibile: sospensione retribuita fino al ripristino o licenziamento per inidoneità sopravvenuta con TFR e NASpI.
    Le aggressioni in servizio sono coperte?
    Sì, sono infortunio sul lavoro INAIL. Tutela completa: indennità giornaliera, cure mediche, riabilitazione, eventuale rendita di invalidità permanente. Diritto a supporto psicologico aziendale.
    Lo stress da turni notturni è malattia?
    Può esserlo se documentato (insonnia cronica, disturbi gastrointestinali, ipertensione). Il medico competente valuta l’idoneità ai turni notturni e può prescrivere spostamento a turni diurni.
    Posso essere licenziata se sono in malattia a lungo?
    Solo dopo il superamento del comporto. Per anzianità >10 anni: 12 mesi (24 se grave patologia). Superato: licenziamento per giustificato motivo oggettivo con preavviso e diritto NASpI.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive GPG e Servizi Fiduciari, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, festività e permessi, maternità, paternità e congedi, tredicesima e quattordicesima delle GPG e periodo di prova per livello.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 224 Codice della Navigazione – Riserva della prestazione dei servizi di cabotaggio e del servizio marittimo

    Art. 224 Codice della Navigazione – Riserva della prestazione dei servizi di cabotaggio e del servizio marittimo

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    1. Il servizio di cabotaggio fra i porti della Repubblica è riservato, nei termini di cui al regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, agli armatori comunitari che impiegano navi registrate in uno Stato membro dell'Unione europea e che battono bandiera del medesimo Stato membro, sempre che tali navi soddisfino tutti i requisiti necessari per l'ammissione al cabotaggio in detto Stato membro. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle navi che effettuano servizio marittimo dei porti, delle rade e delle spiagge. ————— AGGIORNAMENTO Il D.P.R. 21 febbraio 1990, n. 66 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che ai fini dell'applicazione del presente articolo le navi iscritte nei registri speciali non sono considerate navi nazionali. Dell'esercizio della navigazione interna

  • Art. 217 D.Lgs. 209/2005 – Articolo abrogato

    Art. 217 D.Lgs. 209/2005 – Articolo abrogato

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    Articolo abrogato

  • Art. 223 Codice della Navigazione – Autorità competente per la vigilanza sulla pesca

    Art. 223 Codice della Navigazione – Autorità competente per la vigilanza sulla pesca

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    All'applicazione delle disposizioni di questo codice e delle altre leggi e dei regolamenti sulla pesca marittima provvede l'amministrazione della marina mercantile, salve le particolari attribuzioni conferite ad altre amministrazioni. Le autorità marittime locali vigilano sull'esercizio della pesca, anche in rapporto alle esigenze della navigazione. Del cabotaggio e del servizio marittimo

  • Art. 266 Codice della Navigazione – Dichiarazione di armatore per le navi addette alla navigazione interna

    Art. 266 Codice della Navigazione – Dichiarazione di armatore per le navi addette alla navigazione interna

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Per l'esercizio delle navi addette alla navigazione interna, l'annotazione dell'atto di concessione o di autorizzazione per il servizio di trasporto o di rimorchio, nei registri d'iscrizione della nave, tiene luogo della dichiarazione di armatore.

  • Art. 159 D.P.R. 115/2002

    Art. 159 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Nel caso di compensazione delle spese, se la registrazione è chiesta dall'amministrazione, l'imposta di registro della sentenza è prenotata a debito, per la metà, o per la quota di compensazione, ed è pagata per il rimanente dall'altra parte; se la registrazione è chiesta dalla parte diversa dall'amministrazione, nel proprio interesse o per uno degli usi previsti dalla legge, l'imposta di registro della sentenza è pagata per intero dalla stessa parte.

  • Art. 207-octies D.Lgs. 209/2005 – Cooperazione per l’autorizzazione del modello interno di gruppo

    Art. 207-octies D.Lgs. 209/2005 – Cooperazione per l’autorizzazione del modello interno di gruppo

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Nel caso in cui un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, in qualità di ultima società controllante italiana ai sensi dell'articolo 210, comma 2, e le sue imprese partecipate o controllate o congiuntamente le imprese partecipate o controllate di una società di partecipazione assicurativa, in qualità di ultima società controllante italiana ai sensi dell'articolo 210, comma 2, abbiano presentato la domanda per ottenere l'autorizzazione a calcolare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato e il Requisito Patrimoniale di Solvibilità delle imprese di assicurazione e riassicurazione appartenenti al gruppo sulla base di un modello interno, l'IVASS, in qualità di autorità di vigilanza sul gruppo, e le autorità di vigilanza interessate collaborano al fine di decidere se concedere o meno l'autorizzazione richiesta, prevedendo altresì eventuali termini e condizioni a cui subordinare la stessa.

    2. La richiesta di autorizzazione all'utilizzo del modello interno, di cui al comma 1, è presentata all'IVASS che informa gli altri membri del collegio delle autorità di vigilanza , inclusa l'AEAP, e trasmette loro tempestivamente la domanda completa, comprensiva della documentazione presentata. L'IVASS può chiedere l'assistenza tecnica all'AEAP per la decisione sulla domanda, secondo quanto previsto all' articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1094/2010 .

    3. L'IVASS e le altre autorità di vigilanza interessate si adoperano per pervenire ad una decisione congiunta sulla domanda entro sei mesi dalla ricezione della domanda completa da parte dell'IVASS.

    4. Se nel termine di sei mesi di cui al comma 3, una qualunque delle autorità di vigilanza interessate rinvia la questione all'AEAP, conformemente all' articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010 , l'IVASS differisce la sua decisione in attesa della decisione eventualmente adottata dall'AEAP, conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, di tale regolamento e adegua la propria decisione a quella dell'AEAP.

    5. La decisione di cui al comma 4, adottata dall'AEAP entro un mese, è riconosciuta come determinante ed è applicata dalle autorità di vigilanza interessate. La questione non può essere rinviata all'AEAP dopo la scadenza del termine di sei mesi o dopo che è stata adottata una decisione congiunta. L'IVASS decide in via definitiva se l'AEAP non adotta la decisione conformemente all' articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1094/2010 . Tale decisione è riconosciuta come determinante e applicata dalle autorità di vigilanza interessate. Il periodo di sei mesi è considerato la fase di conciliazione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, del predetto regolamento.

    6. Se le autorità di vigilanza interessate sono pervenute alla decisione congiunta di cui al comma 3, l'IVASS trasmette al richiedente un documento contenente le motivazioni complete.

    7. In mancanza di una decisione congiunta delle autorità di vigilanza interessate entro il termine di sei mesi di cui al comma 3, l'IVASS decide autonomamente in merito alla domanda, tenendo in debita considerazione eventuali pareri e riserve delle autorità di vigilanza interessate espressi nel termine di sei mesi. L'IVASS trasmette un documento contenente la decisione pienamente motivata al richiedente e alle altre autorità di vigilanza interessate che la riconoscono come determinante e la applicano.

    8. 8. Nell'ipotesi in cui una delle autorità di vigilanza interessate ritenga che il profilo di rischio di un'impresa di assicurazione o riassicurazione soggetta alla sua vigilanza si discosti significativamente dalle ipotesi sottese al modello interno approvato a livello di gruppo e fino a quando l'impresa non affronti adeguatamente le riserve dell'autorità di vigilanza, quest'ultima può, nei casi di cui all'articolo 47-sexies, proporre di: a) imporre una maggiorazione di capitale rispetto al Requisito Patrimoniale di Solvibilità di tale impresa di assicurazione o di riassicurazione risultante dall'applicazione del predetto modello interno; b) in circostanze eccezionali in cui la maggiorazione di capitale di cui alla lettera a) risulti inappropriata, imporre all'impresa di calcolare il suo Requisito Patrimoniale di solvibilità sulla base della formula standard in conformità alle previsioni di cui al Titolo III, Capo IV-bis, Sezioni I e II.

    9. Secondo quanto previsto dall'articolo 47-sexies, comma 1, lettere a) e c), l'autorità di vigilanza può imporre una maggiorazione del capitale rispetto al Requisito Patrimoniale di Solvibilità di tale impresa di assicurazione o riassicurazione risultante dall'applicazione della formula standard. L'autorità di vigilanza comunica le ragioni delle eventuali decisioni, adottate ai sensi del presente comma e del comma 10, sia all'impresa di assicurazione o riassicurazione, sia agli altri membri del collegio delle autorità di vigilanza.

    10. L'IVASS, quando non è Autorità di vigilanza sul gruppo ai sensi del comma 1, collabora con l'Autorità di vigilanza sul gruppo con sede in altro Stato membro al fine di procedere all'autorizzazione del modello interno di gruppo. In ogni caso l'IVASS può avvalersi del potere di imporre una maggiorazione di capitale quando ricorrono le condizioni di cui ai commi 8 e 9.