Autore: Andrea Marton

  • Art. 239 Codice della Navigazione – Forma del titolo, documenti da consegnare ed esecuzione della trascrizione

    Art. 239 Codice della Navigazione – Forma del titolo, documenti da consegnare ed esecuzione della trascrizione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Per quanto riguarda la forma del titolo da trascrivere, si applica il disposto dell'articolo 252, primo comma. Tuttavia se si tratta delle navi o dei galleggianti indicati nel secondo comma dell'articolo 237, la trascrizione può compiersi in forza di una dichiarazione del costruttore con sottoscrizione autenticata. Per quanto riguarda i documenti da consegnare all'ufficio e l'esecuzione della trascrizione nel registro delle navi in costruzione si applicano gli articoli 253, 256.

  • Art. 1 D.Lgs. 23/2015 – Campo di applicazione

    Art. 1 D.Lgs. 23/2015 – Campo di applicazione

    D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23 – Tutele crescenti – contratto a tempo indeterminato

    1. Per i lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il regime di tutela nel caso di licenziamento illegittimo e’ disciplinato dalle disposizioni di cui al presente decreto.

    2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche nei casi di conversione, successiva all’entrata in vigore del presente decreto, di contratto a tempo determinato o di apprendistato in contratto a tempo indeterminato.

    3. Nel caso in cui il datore di lavoro, in conseguenza di assunzioni a tempo indeterminato avvenute successivamente all’entrata in vigore del presente decreto, integri il requisito occupazionale di cui all’articolo 18, ottavo e nono comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, il licenziamento dei lavoratori, anche se assunti precedentemente a tale data, e’ disciplinato dalle disposizioni del presente decreto.

  • Art. 34 ter T.U.IVA: Regime fiscale per raccoglitori occasionali

    Art. 34 ter T.U.IVA: Regime fiscale per raccoglitori occasionali

    Art. 34 ter T.U.IVA – Regime fiscale per raccoglitori occasionali

    In vigore dal 01/01/2019 al 01/01/2027

    Modificato da: Legge del 30/12/2018 n. 145 Articolo 1

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “1. I raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30, a cui si aggiungono i raccoglitori occasionali di piante officinali spontanee ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75, che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore ad euro 7.000, sono esonerati dal versamento dell’imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale.”

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  • Art. 18 DPR 495/1992 – Indennizzo

    Art. 18 DPR 495/1992 – Indennizzo

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. La misura dell'indennizzo dovuto agli enti che rilasciano l'autorizzazione per la maggiore usura della strada in relazione al transito dei veicoli e dei trasporti eccezionali eccedenti le masse stabilite dall'articolo 62 del codice, si calcola con le modalità di cui alle tabelle I.1, I.2, I.3 che fanno parte integrante del presente regolamento. Detta misura, a partire dal 1 gennaio 1994, è adeguata automaticamente, per ciascun anno solare, alle variazioni degli indici ISTAT relativi ai prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati (media nazionale), con arrotondamento alle mille lire inferiori per importi fino a cinquecento lire, ed alle mille lire superiori per importi oltre le cinquecento lire. Per gli indici ISTAT di riferimento, si assumono gli ultimi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, entro il 1 dicembre dell'anno precedente a quello in cui devono essere applicati gli adeguamenti. 2. Dell'effettuato versamento fa fede la ricevuta riportante gli estremi identificativi del veicolo o complesso di veicoli, da allegare, in originale o in copia secondo i casi, alla domanda di autorizzazione, salvo che l'ente stesso non acquisisca altrimenti l'informazione dell'avvenuto pagamento. Nei casi in cui l'ente rilasciante non sia proprietario o concessionario della strada interessata al transito, si effettua tempestivo trasferimento delle somme percepite a favore del competente ente. Il riscontro del pagamento deve essere annotato sull'autorizzazione. Secondo le facoltà di cui all'articolo 14, comma 1, l'annotazione può essere effettuata in forma digitale.

    3. Nei casi di percorsi autostradali ripetitivi e non controllabili con esazioni di ingresso-uscita, l'indennizzo è calcolato assumendo come valore "L" (elle) che figura nel calcolo di "I" – giusta tabelle I.1, I.2, I.3, – la metà della lunghezza del percorso autostradale non controllabile.

    4. È consentita la valutazione convenzionale dell'indennizzo per la maggiore usura, ove dovuto, per i veicoli o i trasporti, di cui all'articolo 13, comma 2, punto B), qualora, all'atto della domanda di autorizzazione periodica, il richiedente non sia in grado di precisare il chilometraggio da effettuare complessivamente né i singoli itinerari richiesti, né l'effettivo carico del singolo trasporto. 5. La valutazione convenzionale riferita al periodo di un anno e alla massa complessiva del veicolo, quale risulta dalla relativa carta di circolazione, è effettuata come segue: a) veicoli e trasporti di cui all'articolo 13, comma 2, punto B), lettere a), b) se diversi dai mezzi d'opera, e), f) e g): 1) sino a 20 t, euro 510,26; 2) da oltre 20 t a 33 t, euro 850,09; 3) da oltre 33 t a 56 t, euro 1.445,05. Per la massa superiore a 56 t, gli importi aumentano di euro 25,31 per ogni t in più; b) veicoli e trasporti di cui all'articolo 13, comma 2, punto B), lettere b), e), f) e g), qualora il numero di assi sia superiore a otto, ovvero lettera b), limitatamente al rimorchio o alla massa gravante al suolo del semirimorchio quale risulta dalla relativa carta di circolazione, se mezzi d'opera: 1) sino a 20 t, euro 169,91; 2) da oltre 20 t a 33 t, euro 297,48; 3) da oltre 33 t a 56 t, euro 510,26; 4) da oltre 56 t a 70 t, euro 850,09. Per la massa superiore a 70 t, gli importi aumentano di euro 25,31 per ogni t in più; c) veicoli e trasporti di cui all'articolo 13, comma 2, punto B), lettera c): 1) euro 1,03 per viaggio, per i complessi adibiti al trasporto di carri ferroviari a due assi aventi massa massima di 40 t e euro 6,71 per viaggio, per i complessi adibiti al trasporto di carri ferroviari a quattro assi, aventi massa massima di 80 t. I richiedenti devono, all'atto della domanda, versare a titolo di acconto per ogni trimestre, le somme di euro 92,96 o di euro 604,25, rispettivamente per i carri ferroviari a due o a quattro assi. Tali somme sono conguagliate, entro il primo mese successivo al trimestre, sulla base della documentazione dei viaggi effettuati nel trimestre stesso. Tale documentazione è convalidata dal gestore del trasporto ferroviario.

    6. Gli importi conseguenti alle valutazioni convenzionali di cui al comma 5, lettere a) e b), su domanda del richiedente l'autorizzazione, possono essere versati in soluzioni non inferiori a 1/3 di quella annuale; in tal caso, l'autorizzazione ha il valore temporale corrispondente all'entità della soluzione versata. Nel caso di complessi mezzi d'opera, per il cui veicolo trainante sia stato versato l'indennizzo d'usura di cui all'articolo 34, comma 1, del codice, la durata dell'autorizzazione è commisurata a quella della tassa di possesso. Per i veicoli e i trasporti di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b), del codice, nelle condizioni di cui all'articolo 10, comma 2-bis, del codice, l'indennizzo per la maggiore usura è corrisposto in misura forfettaria come indicato nello stesso comma, e la durata dell'autorizzazione non può essere superiore al periodo di frazionamento della tassa di possesso; nelle diverse condizioni di cui al comma 4, per i medesimi veicoli e trasporti, l'indennizzo è corrisposto in maniera convenzionale, e gli importi sono determinati ai sensi del comma 5.

    7. Gli importi, come determinati nel comma 5, sono versati, nei casi di itinerari interessanti sia le strade statali che la viabilità minore, in ragione di 7/10 alle amministrazioni regionali e di 3/10 al compartimento A.N.A.S. competente per territorio operativo e le ricevute dei relativi versamenti sono allegate alle rispettive domande di autorizzazione. Nel caso di veicoli e trasporti eccezionali che impegnano la rete viaria di più regioni, la quota di indennizzo che compete a ciascuna regione è ripartita in proporzione alla lunghezza dei relativi percorsi indicati nelle rispettive autorizzazioni.

    8. Il pagamento dell'indennizzo per i veicoli di cui al comma 5 è effettuato nella misura di "X"/12 rispetto a quanto dovuto per l'intero anno, in conformità dei mesi "X" di validità dell'autorizzazione.

    9. Gli importi come definiti al comma 5, a partire dal 1 gennaio del 1993, sono adeguati automaticamente, per ciascun anno solare, alle variazioni degli indici ISTAT, di cui al comma

    1. 10. Le disposizioni di cui al presente articolo, ad eccezione dei commi 1, 2 e 3, non si applicano alle autorizzazioni rilasciate dagli enti concessionari di autostrade.

  • Art. 158 D.P.R. 115/2002

    Art. 158 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. 1. Nel processo in cui è parte l'amministrazione pubblica, sono prenotati a debito, se a carico dell'amministrazione: a) il contributo unificato nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario; (27) b) l'imposta di bollo nel processo contabile; (27) c) l'imposta di registro ai sensi dell' articolo 59, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 , nel processo civile e amministrativo; d) l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell' articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 ; e) le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile.

    2. Sono anticipate dall'erario le indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta dell'amministrazione.

    3. Le spese prenotate a debito e anticipate dall'erario sono recuperate dall'amministrazione, insieme alle altre spese anticipate, in caso di condanna dell'altra parte alla rifusione delle spese in proprio favore. 100

  • Art. 155 D.P.R. 115/2002

    Art. 155 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Nella procedura di vendita di beni sottoposti a sequestro penale, alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.

    2. 2. Sono spese prenotate a debito: a) il contributo unificato; b) i diritti di copia.

    3. 3. Sono spese anticipate dall'erario: a) le spese di spedizione o l'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni civili a richiesta d'ufficio; b) le spese ed onorari agli ausiliari del magistrato; c) l'indennità di custodia; d) le spese per gli strumenti di pubblicità dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

  • CCNL Sanità Privata: TFR di infermieri, OSS e personale

    CCNL Sanità Privata (AIOP, ARIS)

    In sintesi

    Il TFR dei lavoratori della sanità privata si calcola accantonando 1/13,5 della retribuzione annua imponibile. Il lavoratore può scegliere di destinare il TFR al fondo Mediafond (Fondo Pensione Complementare di settore) o lasciarlo in azienda. La scelta è irrevocabile e va effettuata entro 6 mesi dall’assunzione.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    AIOP · ARIS · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL · Nursind · NurSing-Up
    Ultimo rinnovo
    CCNL 2016-2018 (ultrattività), accordi ponte 2023-2025
    Vigenza
    Ultrattivo in attesa rinnovo
    Platea
    ~150.000 (infermieri, OSS, ausiliari, amministrativi in case di cura, RSA, cliniche)

    Tabella riepilogativa

    Calcolo TFR CCNL Sanità Privata
    Voce Valore
    Quota TFR annua Retribuzione annua / 13,5
    Esempio infermiere D €22.100 / 13,5 = €1.637/anno
    Rivalutazione 1,5% + 75% indice ISTAT
    Anticipo max 70% TFR (dopo 8 anni)
    Fondo Mediafond TFR + 1% dip + 1,5% azienda

    Calcolo del TFR

    Il TFR si calcola dividendo la retribuzione annua imponibile per 13,5. Include minimo + indennità fisse (turno, mansione) + scatti + 13ª.

    Esempio: infermiere D con stipendio mensile €1.700 + indennità turno €100 = €1.800/mese × 13 = €23.400 annui. TFR annuo: €23.400 / 13,5 = €1.733.

    Mediafond: previdenza complementare

    Mediafond è il Fondo Pensione Complementare del settore Sanità Privata. Caratteristiche:

    • Contributi: TFR (100%) + 1% dipendente + 1,5% azienda
    • Comparti: garantito, bilanciato, dinamico
    • Rendimenti: ~2,5-3,5% medi annui
    • Anticipi: casa, salute, formazione

    L’adesione è opzionale ma vantaggiosa: contributo azienda gratuito + tassazione favorevole.

    Anticipi del TFR

    Il lavoratore può chiedere anticipo del TFR dopo 8 anni di servizio, una volta, fino al 70% del TFR maturato per:

    • Spese mediche straordinarie
    • Acquisto prima casa (sé o figli)
    • Spese formazione professionale
    • Congedo parentale

    Liquidazione finale

    Alla cessazione del rapporto il TFR viene liquidato entro 30 giorni. Per il TFR in Mediafond: mantenibile per pensione complementare, trasferibile, riscattabile al 50% (cessazione) o 100% (perdita totale requisiti).

    Casi pratici

    Tizio – Infermiere TFR azienda 10 anni
    Tizio è D, stipendio €23.400 annui, TFR azienda da 10 anni. Accumulati: €1.733 × 10 = €17.330. Con rivalutazione ~€18.500. Su nuova assunzione: liquidato in 30 giorni.
    Caia – OSS Mediafond da 5 anni
    Caia è CS, aderisce a Mediafond dal 2021. Stipendio €19.500 annui. TFR Mediafond: €1.444/anno + contributi €293 = €1.737/anno. In 5 anni: ~€9.000 + rendimenti €600 = €9.600 patrimonio.
    Sempronio – Anticipo TFR per acquisto casa
    Sempronio è D con 9 anni. TFR maturato €15.600. Chiede anticipo 70% per casa = €10.920. Datore paga entro 30 giorni dalla domanda documentata (atto notarile).

    Domande frequenti

    Come si calcola il TFR di un infermiere?
    Retribuzione annua imponibile / 13,5. Per infermiere D con €23.400 annui: TFR €1.733/anno. Su 10 anni: ~€17.330 + rivalutazione.
    Cos'è Mediafond?
    Il Fondo Pensione Complementare del settore Sanità Privata. Accumula TFR + contributi dipendente (1%) + azienda (1,5%). Rendimenti storici ~2,5-3,5% medi annui. Tassazione vantaggiosa.
    Conviene aderire a Mediafond?
    Generalmente sì: contributo azienda gratuito (1,5%), rendimenti superiori alla rivalutazione TFR di legge, tassazione vantaggiosa (15% scalando al 9%).
    Posso chiedere anticipo del TFR?
    Sì, dopo 8 anni di anzianità, una sola volta, fino al 70% del TFR maturato per spese mediche, prima casa, formazione, congedo parentale.
    Quando viene liquidato il TFR?
    Entro 30 giorni dalla cessazione del rapporto. Oltre questo termine: interessi legali + rivalutazione monetaria a favore del lavoratore.
    Il TFR in azienda è tassato di più?
    Sì, è tassato con aliquota IRPEF media (~23-28%). Il TFR in Mediafond ha tassazione vantaggiosa: 15% scalando al 9% dopo 35 anni di adesione.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive AIOP/ARIS, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, festività e permessi, maternità, paternità e tutele, tredicesima e premi e malattia, infortunio e comporto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Sanità Privata (AIOP, ARIS). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 2 L. 392/1978 – Disciplina della sublocazione

    Art. 2 L. 392/1978 – Disciplina della sublocazione

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    Il conduttore non puo’ sublocare totalmente l’immobile, ne’ puo’ cedere ad altri il contratto senza il consenso del locatore.

    Salvo patto contrario il conduttore ha la facolta’ di sublocare parzialmente l’immobile, previa comunicazione al locatore con lettera raccomandata che indichi la persona del subconduttore, la durata del contratto e i vani sublocati.

  • Art. 267 Codice della Navigazione – Designazione di rappresentante

    Art. 267 Codice della Navigazione – Designazione di rappresentante

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Nel fare la dichiarazione ovvero nel compiere le formalità di cui agli articoli 265, terzo comma,266, l'armatore, se non è domiciliato nel luogo dove è l'ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante, deve designare un rappresentante ivi residente, presso il quale, nei confronti dell'autorità preposta alla navigazione marittima o interna, si intende domiciliato.

  • Art. 3 T.U. Espropriazione – Definizioni

    Art. 3 T.U. Espropriazione – Definizioni

    D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 – Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità

    1. Ai fini del presente testo unico:

    a) per “espropriato”, si intende il soggetto, pubblico o privato, titolare del diritto espropriato; b) per “autorità espropriante”, si intende, l’autorità amministrativa titolare del potere di espropriare e che cura il relativo procedimento, ovvero il soggetto privato, al quale sia stato attribuito tale potere, in base ad una norma; c) per “beneficiario dell’espropriazione”, si intende il soggetto, pubblico o privato, in cui favore è emesso il decreto di esproprio; d) per “promotore dell’espropriazione”, si intende il soggetto, pubblico o privato, che chiede l’espropriazione.

    2. Tutti gli atti della procedura espropriativa, ivi incluse le comunicazioni ed il decreto di esproprio, sono disposti nei confronti del soggetto che risulti proprietario secondo i registri catastali, salvo che l’autorità espropriante non abbia tempestiva notizia dell’eventuale diverso proprietario effettivo. Nel caso in cui abbia avuto notizia della pendenza della procedura espropriativa dopo la comunicazione dell’indennità provvisoria al soggetto che risulti proprietario secondo i registri catastali, il proprietario effettivo può, nei trenta giorni successivi, concordare l’indennità ai sensi dell’articolo 45, comma 2.

    3. Colui che risulta proprietario secondo i registri catastali e riceva la notificazione o comunicazione di atti del procedimento espropriativo, ove non sia più proprietario è tenuto di comunicarlo all’amministrazione procedente entro trenta giorni dalla prima notificazione, indicando altresì, ove ne sia a conoscenza, il nuovo proprietario, o comunque fornendo copia degli atti in suo possesso utili a ricostruire le vicende dell’immobile.

  • Art. 252 Codice della Navigazione – Forma dei titoli per la pubblicità

    Art. 252 Codice della Navigazione – Forma dei titoli per la pubblicità

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    La trascrizione e l'annotazione non possono compiersi se non in forza di uno dei titoli richiesti dall'articolo 2657 del codice civile. Tuttavia, quando si tratta delle navi o dei galleggianti indicati nel secondo comma dell'articolo 249, è sufficiente una dichiarazione dell'alienante, con sottoscrizione autenticata.

  • CCNL Vigilanza: welfare contrattuale e formazione obbligatoria

    CCNL Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari

    In sintesi

    Il CCNL Vigilanza prevede welfare contrattuale (assistenza sanitaria, formazione, previdenza complementare). La formazione GPG è obbligatoria: 200 ore iniziali + aggiornamento annuale (16h/triennio). L’Ente Bilaterale gestisce formazione e mediazione conflitti. Possibilità di adesione a fondi sanitari (es. EBNVAS) e previdenziali (es. Cooperlavoro).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ANIVP · Assvigilanza · Univ · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    21 novembre 2024 (proroga vigenza al 31/12/2026)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2026
    Platea
    ~110.000 (GPG armate, addetti servizi fiduciari, investigatori)

    Tabella riepilogativa

    Welfare e formazione CCNL Vigilanza
    Voce Caratteristiche
    Formazione GPG iniziale 200 ore (teoria + pratica)
    Aggiornamento GPG 16 ore ogni 3 anni
    Ente Bilaterale Formazione, mediazione, ammortizzatori
    Fondo sanitario EBNVAS o fondi territoriali (azienda)
    Previdenza complementare Cooperlavoro, Previlog, fondi aperti
    Welfare aziendale Fino €3.000/anno detassato

    Formazione GPG obbligatoria

    La formazione delle GPG è obbligatoria per legge e CCNL:

    • Formazione iniziale: 200 ore (teoria di diritto, normativa, sicurezza + pratica con armi, autodifesa, gestione situazioni critiche)
    • Aggiornamento periodico: 16 ore ogni 3 anni (almeno) per mantenere la qualifica
    • Corsi specialistici: trasporto valori (40h), antirapina (24h), tutela personale (40h)

    I corsi sono retribuiti come ore di lavoro effettivo e finanziati dal datore o dall’Ente Bilaterale.

    Ente Bilaterale del settore

    L’Ente Bilaterale del settore Vigilanza (gestito dalle parti sociali) ha funzioni di:

    • Formazione: corsi gratuiti per GPG e SF
    • Mediazione conflitti: tra datore e lavoratore senza ricorso al tribunale
    • Ammortizzatori sociali: integrazione NASpI in caso di crisi aziendale
    • Sportello informativo: assistenza su contratto, busta paga, sicurezza

    Fondo sanitario

    Le aziende del settore possono aderire a fondi sanitari integrativi:

    • EBNVAS (Ente Bilaterale Nazionale Vigilanza e Servizi Fiduciari): assistenza sanitaria integrativa
    • Fondi territoriali: alcuni territori hanno fondi sanitari specifici
    • Polizze sanitarie aziendali: alcune aziende offrono polizze private per i dipendenti

    Prestazioni tipiche: rimborsi visite specialistiche, esami diagnostici, ricoveri, cure odontoiatriche. Iscrizione di norma a carico del datore.

    Welfare aziendale e detassazione

    Le aziende possono prevedere welfare aziendale: conversione di premi di risultato in beni/servizi senza tasse né contributi (fino a €3.000/anno):

    • Rimborso spese sanitarie integrative
    • Spese scolastiche per figli
    • Abbonamenti trasporti pubblici
    • Voucher carburante
    • Mutui prima casa

    Per premi cash legati a parametri di produttività: detassazione al 5% (sostitutiva IRPEF) fino a €3.000/anno.

    Casi pratici

    Tizio – Formazione GPG 200h retribuita
    Tizio è neoassunto GPG. Frequenta corso 200h (5 settimane × 40h). Retribuite come ore di lavoro. Esame finale + rilascio attestato. Indispensabile per ottenere licenza prefettizia.
    Caia – SF corso primo soccorso EBNVAS
    Caia è SF B addetta sorveglianza diurna. Si iscrive a corso primo soccorso EBNVAS gratuito (12h sabato). Crediti per qualifica. Riceve rimborso lacuna eventuali ore lavorate.
    Sempronio – Premio risultato welfare aziendale
    Sempronio è GPG III con premio risultato 2026 di €1.200. Sceglie 100% welfare: voucher carburante €500 + asilo nido figlio €400 + abbonamento bus €300. Netto effettivo: €1.200 vs €960 cash (con detassazione 5%).

    Domande frequenti

    La formazione GPG è obbligatoria?
    Sì, 200 ore iniziali + 16h ogni 3 anni. Indispensabile per ottenere e mantenere licenza prefettizia. I corsi sono retribuiti come ore di lavoro e finanziati dal datore o dall’Ente Bilaterale.
    Cos'è EBNVAS?
    Ente Bilaterale Nazionale Vigilanza e Servizi Fiduciari. Fondo sanitario integrativo + funzioni di formazione, mediazione, ammortizzatori. Aderisce gran parte delle aziende del settore.
    I corsi specialistici sono gratuiti?
    Sì, per corsi obbligatori (aggiornamento periodico) e per corsi specialistici come trasporto valori, antirapina. Spesso organizzati dall’Ente Bilaterale (gratuiti). Quelli aziendali sono finanziati dal datore.
    Posso aderire a Cooperlavoro?
    Sì, Cooperlavoro è uno dei principali fondi di previdenza complementare accessibili al settore. Anche Previlog (Logistica/Trasporti). Adesione entro 6 mesi dall’assunzione.
    Cosa è il welfare aziendale?
    Conversione di premi/bonus in beni e servizi senza tasse (fino €3.000/anno). Esempi: spese sanitarie, scolastiche, abbonamenti trasporti, voucher carburante, mutui. Vantaggio: ~20-30% di netto in più rispetto al cash.
    La formazione si fa nel tempo libero?
    No, i corsi obbligatori sono retribuiti come ore di lavoro effettivo. Se la formazione è organizzata fuori dal turno: ore aggiuntive da retribuire come straordinario o accumulate in banca ore.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive GPG e Servizi Fiduciari, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, festività e permessi, maternità, paternità e congedi, tredicesima e quattordicesima delle GPG e malattia, infortunio e copertura porto d’arma.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.