← Torna a Codice della Navigazione (R.D. 327/1942)
Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'armatore non domiciliato nel luogo dell'ufficio di iscrizione della nave deve designare un rappresentante locale residente in quel luogo.
  • L'obbligo si applica al momento della dichiarazione di armatore (art. 265) o delle formalità di cui all'art. 266 (navi interne).
  • Il rappresentante designato funge da domicilio elettivo dell'armatore nei rapporti con l'autorità preposta alla navigazione marittima o interna.
  • La norma garantisce l'accessibilità dell'armatore per le comunicazioni e i procedimenti amministrativi legati all'iscrizione della nave.
  • Il rappresentante locale svolge una funzione analoga al domiciliatario processuale, facilitando il dialogo tra armatore e autorità navale.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 267 Codice della Navigazione — Designazione di rappresentante

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Nel fare la dichiarazione ovvero nel compiere le formalità di cui agli articoli 265, terzo comma,266, l'armatore, se non è domiciliato nel luogo dove è l'ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante, deve designare un rappresentante ivi residente, presso il quale, nei confronti dell'autorità preposta alla navigazione marittima o interna, si intende domiciliato.

In sintesi

  • L'armatore non domiciliato nel luogo dell'ufficio di iscrizione della nave deve designare un rappresentante locale residente in quel luogo.
  • L'obbligo si applica al momento della dichiarazione di armatore (art. 265) o delle formalità di cui all'art. 266 (navi interne).
  • Il rappresentante designato funge da domicilio elettivo dell'armatore nei rapporti con l'autorità preposta alla navigazione marittima o interna.
  • La norma garantisce l'accessibilità dell'armatore per le comunicazioni e i procedimenti amministrativi legati all'iscrizione della nave.
  • Il rappresentante locale svolge una funzione analoga al domiciliatario processuale, facilitando il dialogo tra armatore e autorità navale.
Ratio e funzione della designazione

L'articolo 267 del Codice della navigazione introduce un obbligo di radicamento territoriale per l'armatore che non sia domiciliato nel luogo in cui si trova l'ufficio di iscrizione della nave. La ratio è chiara: le autorità preposte alla navigazione — capitanerie di porto per la navigazione marittima, uffici competenti per la navigazione interna — devono poter comunicare efficacemente con il soggetto responsabile dell'esercizio della nave. Se l'armatore risiede o ha il proprio domicilio in un luogo distante dall'ufficio di iscrizione, ogni comunicazione, notificazione o procedimento amministrativo richiederebbe spedizioni a distanza, con allungamento dei tempi e incertezze sulla ricezione.

La soluzione del legislatore è funzionale: l'armatore deve designare un rappresentante residente nel luogo dell'ufficio di iscrizione. Tale rappresentante, nei confronti dell'autorità navale, vale come domicilio dell'armatore: tutte le comunicazioni rivolte dall'autorità all'armatore si considerano validamente effettuate con la consegna al rappresentante, che è tenuto a girare tempestivamente le comunicazioni al proprio rappresentato.

Il presupposto: il difetto di domicilio locale

Il presupposto dell'obbligo è il mancato domicilio dell'armatore nel luogo dove ha sede l'ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante. Il codice della navigazione usa il termine «domiciliato», che richiama la nozione civilistica di domicilio: il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei propri affari e interessi (art. 43 c.c.). Non è sufficiente la semplice residenza occasionale o temporanea nel luogo dell'ufficio: occorre un domicilio stabile. Gli armatori che abbiano il proprio domicilio nel luogo dell'ufficio di iscrizione sono esenti dall'obbligo.

Nella pratica, molti armatori — specie le società di navigazione con sedi in grandi città o con flotte iscritte in porti periferici — non sono domiciliati nel luogo di iscrizione delle proprie navi. Per essi l'obbligo di designazione del rappresentante locale è la regola, non l'eccezione. La designazione deve avvenire contestualmente alla dichiarazione di armatore ex art. 265 o alle formalità ex art. 266, non in un momento successivo: è una condizione di completezza dell'atto di assunzione dell'esercizio.

Il contenuto della designazione e la qualità del rappresentante

La norma richiede che il rappresentante sia residente nel luogo dell'ufficio di iscrizione, non semplicemente domiciliato. Il termine residenza ha un significato tecnico-giuridico preciso (art. 43, secondo comma, c.c.): il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. Il requisito della residenza locale assicura che il rappresentante sia effettivamente reperibile in loco, non soltanto domiciliato formalmente.

Il codice non prescrive che il rappresentante sia un professionista (avvocato, agente marittimo, spedizioniere doganale), né che abbia particolari qualifiche. Nella prassi, il ruolo è spesso affidato ad agenti marittimi o raccomandatari della nave, figure professionali già presenti sul porto che svolgono una molteplicità di funzioni di intermediazione tra l'armatore e le autorità portuali. Il rapporto tra armatore e rappresentante designato è tipicamente un mandato, regolato dal codice civile.

Effetti della designazione: il domicilio nei confronti dell'autorità

La designazione produce un effetto specifico e circoscritto: l'armatore si intende domiciliato presso il rappresentante nei confronti dell'autorità preposta alla navigazione marittima o interna. L'effetto è limitato ai rapporti con questa autorità e non si estende a tutte le relazioni giuridiche dell'armatore: nei confronti di terzi privati, dei creditori della nave, delle controparti contrattuali, il domicilio dell'armatore rimane quello civilistico.

Questo domicilio elettivo speciale è funzionale ai procedimenti amministrativi legati all'iscrizione e all'esercizio della nave: revoche, annotazioni, comunicazioni di variazione, procedimenti sanzionatori per violazioni delle norme di navigazione. La delimitazione dell'effetto ai soli rapporti con l'autorità navale è coerente con la ratio della norma, che è garantire l'accessibilità dell'armatore per le esigenze dell'amministrazione pubblica della navigazione, non per quelle private.

Coordinamento con la disciplina generale del domicilio

L'art. 267 introduce un'ipotesi di domicilio elettivo speciale di fonte legale, diverso dal domicilio elettivo convenzionale previsto dall'art. 47 c.c., che si costituisce per atto scritto tra le parti per determinati affari. Qui la legge impone la costituzione di un domicilio speciale come condizione di legittimità dell'atto di armatore, senza che sia necessario un accordo contrattuale tra l'armatore e il soggetto nei cui confronti il domicilio è costituito (l'autorità navale).

Casi pratici

Caso 1: Designazione dell'agente marittimo come rappresentante locale

Tizio, imprenditore milanese, acquista una nave da carico iscritta alla capitaneria di porto di Genova. Al momento della dichiarazione di armatore, non essendo domiciliato a Genova, designa Caio — agente marittimo genovese — come proprio rappresentante locale. Da quel momento, tutte le comunicazioni della capitaneria indirizzate a Tizio sono consegnate a Caio, che le trasmette al rappresentato; Tizio si considera domiciliato a Genova ai soli fini dei rapporti con la capitaneria.

Caso 2: Omessa designazione e conseguenze sull'atto

Sempronio, residente a Torino, diventa armatore di una nave iscritta alla capitaneria di La Spezia senza designare alcun rappresentante locale. La capitaneria notifica a Sempronio un provvedimento di sospensione dell'iscrizione della nave per vizi documentali, inviandolo all'indirizzo torinese. Sempronio non riceve tempestivamente la notifica e il termine per opporsi decorre. Il difetto di designazione del rappresentante ex art. 267 ha aggravato le conseguenze amministrative per Sempronio, che avrebbe dovuto adempiere all'obbligo contestualmente alla dichiarazione di armatore.

Caso 3: Cambio di rappresentante dopo la dichiarazione di armatore

Caio è rappresentante locale dell'armatore Tizio presso la capitaneria di Napoli. Caio recede dal mandato per sopravvenuti impedimenti. Tizio deve designare tempestivamente un nuovo rappresentante e farne annotazione nei registri navali: finché il nuovo rappresentante non è designato e annotato, l'armatore rimane privo del domicilio locale richiesto dalla legge, con potenziali irregolarità nei rapporti con l'autorità preposta alla navigazione.

Domande frequenti

Quando l'armatore deve designare un rappresentante locale ai sensi dell'art. 267?

L'obbligo sorge quando l'armatore non è domiciliato nel luogo in cui si trova l'ufficio di iscrizione della nave; la designazione deve avvenire contestualmente alla dichiarazione di armatore.

Quali funzioni svolge il rappresentante designato?

Il rappresentante funge da domicilio elettivo dell'armatore nei confronti dell'autorità preposta alla navigazione marittima o interna, ricevendo per conto dell'armatore tutte le comunicazioni e notificazioni dell'autorità.

Il rappresentante deve avere particolari qualifiche professionali?

No, la legge richiede soltanto che sia residente nel luogo dell'ufficio di iscrizione; nella prassi il ruolo è spesso affidato ad agenti marittimi o raccomandatari.

L'effetto di domicilio si estende anche ai rapporti con i terzi privati?

No: il domicilio elettivo ex art. 267 vale esclusivamente nei confronti dell'autorità preposta alla navigazione; nei rapporti con i privati, il domicilio dell'armatore rimane quello civilistico.

L'armatore domiciliato nel luogo dell'ufficio di iscrizione deve designare ugualmente un rappresentante?

No: l'obbligo scatta solo in caso di mancato domicilio nel luogo dell'ufficio di iscrizione. Chi è già domiciliato in quel luogo è esente dall'adempimento.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.