Autore: Andrea Marton

  • Art. 205 Codice della Navigazione – Atti di stato civile compilati a bordo

    Art. 205 Codice della Navigazione – Atti di stato civile compilati a bordo

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Gli atti di stato civile compilati a bordo delle navi devono essere iscritti sul ruolo di equipaggio. Delle circostanze che hanno dato luogo alla compilazione degli atti, nonché dell'avvenuta iscrizione dei medesimi sul ruolo di equipaggio, deve essere fatta menzione nel giornale generale e di contabilità.

  • Art. 6 Reg. (UE) 2024/1689 – Regole di classificazione per i sistemi di IA ad alto rischio

    Art. 6 Reg. (UE) 2024/1689 – Regole di classificazione per i sistemi di IA ad alto rischio

    Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (regolamento sull’intelligenza artificiale)

    1. A prescindere dal fatto che sia immesso sul mercato o messo in servizio indipendentemente dai prodotti di cui alle lettere a) e b), un sistema di IA è considerato ad alto rischio se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

    a) il sistema di IA è destinato a essere utilizzato come componente di sicurezza di un prodotto, o il sistema di IA è esso stesso un prodotto, disciplinato dalla normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I;

    b) il prodotto, il cui componente di sicurezza a norma della lettera a) è il sistema di IA, o il sistema di IA stesso in quanto prodotto, è soggetto a una valutazione della conformità da parte di terzi ai fini dell'immissione sul mercato o della messa in servizio di tale prodotto ai sensi della normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I.

    2. Oltre ai sistemi di IA ad alto rischio di cui al paragrafo 1, sono considerati ad alto rischio anche i sistemi di IA di cui all'allegato III.

    3. In deroga al paragrafo 2, un sistema di IA di cui all’allegato III non è considerato ad alto rischio se non presenta un rischio significativo di danno per la salute, la sicurezza o i diritti fondamentali delle persone fisiche, anche nel senso di non influenzare materialmente il risultato del processo decisionale. Il primo comma si applica quando è soddisfatta almeno una qualsiasi delle condizioni seguenti:

    a) il sistema di IA è destinato a eseguire un compito procedurale limitato;

    b) il sistema di IA è destinato a migliorare il risultato di un'attività umana precedentemente completata;

    c) il sistema di IA è destinato a rilevare schemi decisionali o deviazioni da schemi decisionali precedenti e non è finalizzato a sostituire o influenzare la valutazione umana precedentemente completata senza un'adeguata revisione umana; o

    d) il sistema di IA è destinato a eseguire un compito preparatorio per una valutazione pertinente ai fini dei casi d'uso elencati nell'allegato III.

    Fatto salvo il primo comma, un sistema di IA di cui all'allegato III è sempre considerato ad alto rischio qualora esso effettui profilazione di persone fisiche.

    4. Un fornitore che ritiene che un sistema di IA di cui all'allegato III non sia ad alto rischio ne documenta la valutazione prima che tale sistema sia immesso sul mercato oppure messo in servizio. Tale fornitore è soggetto all'obbligo di registrazione di cui all'articolo 49, paragrafo 2. Su richiesta delle autorità nazionali competenti, il fornitore mette a disposizione la documentazione relativa alla valutazione.

    5. Dopo aver consultato il consiglio europeo per l'intelligenza artificiale («consiglio per l'IA»), ed entro il 2 febbraio 2026, la Commissione fornisce orientamenti che specificano l'attuazione pratica del presente articolo in linea con l'articolo 96, insieme a un elenco esaustivo di esempi pratici di casi d'uso di sistemi di IA ad alto rischio e non ad alto rischio.

    6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 97 al fine di modificare il paragrafo 3, secondo comma, del presente articolo aggiungendo nuove condizioni a quelle ivi stabilite, oppure modificandole, qualora vi siano prove concrete e affidabili dell'esistenza di sistemi di IA che rientrano nell'ambito di applicazione dell'allegato III ma non presentano un rischio significativo di danno per la salute, la sicurezza o i diritti fondamentali delle persone fisiche.

    7. La Commissione adotta atti delegati in conformità dell'articolo 97 al fine di modificare il paragrafo 3, secondo comma, del presente articolo sopprimendo qualsiasi condizione ivi stabilita, qualora vi siano prove concrete e affidabili che è necessario al fine di mantenere il livello di protezione della salute, della sicurezza e dei diritti fondamentali previsto dal presente regolamento.

    8. Eventuali modifiche alle condizioni di cui al paragrafo 3, secondo comma, adottate in conformità dei paragrafi 6 e 7 del presente articolo non riducono il livello globale di protezione della salute, della sicurezza e dei diritti fondamentali nell'Unione previsto dal presente regolamento e garantiscono la coerenza con gli atti delegati adottati a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, e tengono conto degli sviluppi tecnologici e del mercato.

  • CCNL Alimentari Industria: livelli, categorie e mansioni

    CCNL Alimentari Industria (Federalimentare)

    In sintesi

    Il CCNL Alimentari Industria classifica i lavoratori in 9 livelli (Quadri + da 1° a 8°) applicabili alle aziende di trasformazione alimentare. Si applica a circa 400.000 lavoratori dei sotto-settori: latte e derivati, carni, conserve, surgelati, bevande, dolciario, oleario, molitorio, risiero, pastario.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federalimentare-Confindustria · FAI-CISL · FLAI-CGIL · UILA-UIL
    Ultimo rinnovo
    5 maggio 2024 (in vigore dal 1° giugno 2024)
    Vigenza
    Fino al 30 novembre 2027
    Platea
    ~400.000 (industria alimentare: latte, carni, conserve, dolciario, bevande, pasta)

    Tabella riepilogativa

    Livello Profilo tipo
    Quadri Direttori produzione, capi stabilimento, R&D senior
    Capi reparto produzione, capi linea, tecnologi qualità senior
    Tecnici qualità, capi turno produzione, addetti laboratorio
    Conduttori linee, operai specializzati, addetti controllo qualità
    Operai qualificati, addetti macchine confezionamento
    Operai semplici linea produzione
    Addetti carico/scarico, magazzino
    Operai generici
    Mansioni elementari (pulizie produzione)

    Struttura del CCNL

    Si applica all’industria alimentare (Federalimentare-Confindustria): grande industria di trasformazione. Settori: latte/yogurt, carni/salumi, conserve/surgelati, bevande/birra, dolciario (cioccolato, biscotti), oleario, pasta, riso. Circa 400.000 lavoratori.

    Differente CCNL Panificazione (PMI) e CCNL Alimentari Artigianato (piccole imprese).

    Livelli operai 3-8

    La maggior parte dei lavoratori è nei livelli operai (3°-8°):

    • : conduttori linee produzione, operai specializzati (es. casaro, salumiere)
    • : operai qualificati, addetti confezionamento
    • : operai semplici di linea
    • 6°-8°: mansioni meno qualificate (carico/scarico, magazzino, pulizia)

    Impiegati e tecnici qualità

    I livelli 1°-2° sono per impiegati e tecnici qualificati: addetti laboratorio qualità (HACCP), tecnologi alimentari, capi turno. Spesso laureati in scienze e tecnologie alimentari.

    Quadri direttivi

    I Quadri sono figure dirigenziali non manager: direttori produzione, capi stabilimento, R&D senior, responsabili qualità. Tutele specifiche (Fondir Mass, formazione).

    Casi pratici

    Tizio – Operaio linea 5°
    Tizio è operaio 5° in linea produzione yogurt. Stipendio ~€1.620 lordi/mese + indennità turno €70. Lavora 3 turni (M/P/N) in linea automatica.
    Caia – Tecnica qualità 2°
    Caia è 2° livello, addetta laboratorio qualità (HACCP) in conserve. Stipendio ~€1.950 lordi. Laurea in tecnologie alimentari. Controlli microbiologici quotidiani.
    Sempronio – Capo reparto 1°
    Sempronio è 1° livello capo reparto confezionamento cioccolato. Stipendio ~€2.300 + indennità responsabilità. Coordina 25 operai su 3 turni.

    Domande frequenti

    Quanti livelli ha il CCNL Alimentari?
    9 livelli: Quadri + da 1° (capi reparto) a 8° (mansioni elementari). I lavoratori operai sono nei livelli 3°-8°. Impiegati e tecnici 1°-2°. Quadri sopra.
    Che livello è un operaio di linea?
    Tipicamente 5° (operaio semplice) o 4° (qualificato con esperienza). Per conduttore di linea automatizzata: 3°. Per casaro/salumiere specializzato: 3°.
    Cosa significa tecnico HACCP?
    Tecnico di qualità che gestisce il sistema HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points), obbligatorio nell’industria alimentare. Tipicamente inquadrato 2° livello. Laureato in scienze e tecnologie alimentari.
    Si passa di livello automaticamente?
    Sì, per maturazione mansioni superiori (art. 2103 c.c.). Passaggio automatico: 6°→5° dopo 18 mesi, 5°→4° dopo 24 mesi di mansioni qualificate.
    Esiste anche CCNL per panificazione?
    Sì, separato. Il CCNL Alimentari Industria si applica alla grande industria di trasformazione. Per panifici e pasticcerie tradizionali c’è CCNL specifico (Alimentari Artigianato).

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive, preavviso e dimissioni, ferie e festività, maternità e paternità, tredicesima e premio risultato e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Alimentari Industria (Federalimentare). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 216 Codice della Navigazione

    Art. 216 Codice della Navigazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Articolo abrogato

  • Art. 202 Codice della Navigazione – Nave sospetta di tratta di schiavi

    Art. 202 Codice della Navigazione – Nave sospetta di tratta di schiavi

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    La nave da guerra italiana, che incontri in alto mare o anche in mare territoriale estero una nave nazionale sospetta di attendere alla tratta di schiavi, può catturarla e condurla in un porto dello Stato o nel porto estero più vicino, in cui risieda un'autorità consolare. DEGLI ATTI DI STATO CIVILE IN CORSO DI NAVIGAZIONE MARITTIMA

  • Art. 190 TUIR: Redditi dei fabbricati

    Art. 190 TUIR: Redditi dei fabbricati

    Art. 190 TUIRRedditi dei fabbricati. (ex art. 134)

    In vigore dal 01/01/2004

    Modificato da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1

    “1. Per i periodi di imposta anteriori a quello in cui avranno effetto le modificazioni derivanti dalla prima revisione effettuata ai sensi del comma 2 dell’articolo 37 le rendite catastali dei fabbricati saranno aggiornate mediante l’applicazione di coefficienti stabiliti annualmente, per singole categorie di unita’ immobiliari urbane, con decreto del Ministro delle finanze su conforme parere della Commissione censuaria centrale.
    2. Fino al termine di cui al comma 1, qualora il canone risultante dal contratto di locazione ridotto di un quarto sia superiore alla rendita catastale aggiornata per oltre un quinto di questa, il reddito e’ determinato in misura pari a quella del canone di locazione ridotto di un quarto. Per i fabbricati siti nella citta’ di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano la presente disposizione si applica con riferimento al canone di locazione ridotto di due quinti anziche’ di un quarto; per i fabbricati strumentali non suscettibili di diversa destinazione senza radicali trasformazioni, la presente disposizione si applica con riferimento al canone di locazione ridotto di un terzo, salvo il disposto del comma 2 dell’articolo 43. Fino al termine medesimo le disposizioni del comma 2 dell’articolo 185 si applicano con riferimento alla rendita catastale aggiornata.
    3. L’aggiornamento delle rendite catastali degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, e’ effettuato mediante l’applicazione del minore tra i coefficienti previsti per i fabbricati. Qualora i predetti immobili risultino allibrati al catasto terreni, la relativa rendita catastale e’ ridotta a meta’ ai fini dell’applicazione delle imposte sui redditi. Il mutamento di destinazione degli immobili medesimi senza la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione per i beni culturali e ambientali e il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l’esercizio del diritto di prelazione dello Stato sugli immobili vincolati determinano la decadenza dall’agevolazione tributaria, ferma restando ogni altra sanzione. L’Amministrazione per i beni culturali e ambientali ne da’ al competente ufficio delle imposte immediata comunicazione, dal ricevimento della quale inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi.”

  • Art. 115 Cod. Amb. – tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici

    Art. 115 Cod. Amb. – tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell’alveo, entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto le regioni disciplinano gli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo previsti nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune, comunque vietando la copertura dei corsi d’acqua che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità e la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti.

    2. Gli interventi di cui al comma 1 sono comunque soggetti all’autorizzazione prevista dal regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 , salvo quanto previsto per gli interventi a salvaguardia della pubblica incolumità.

    3. Per garantire le finalità di cui al comma 1, le aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque possono essere date in concessione allo scopo di destinarle a riserve naturali, a parchi fluviali o lacuali o comunque a interventi di ripristino e recupero ambientale. Qualora le aree demaniali siano già comprese in aree naturali protette statali o regionali inserite nell’elenco ufficiale previsto dalla vigente normativa, la concessione è gratuita.

    4. Le aree del demanio fluviale di nuova formazione ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 37 , non possono essere oggetto di sdemanializzazione. Nota all’art. 115: – Il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 , recante «Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre

    1904. – La legge 5 gennaio 1994, n. 37 , recante «Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche» è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 gennaio 1994, n. 14 (S.O.)

  • CCNL Autoferrotranvieri: preavviso 30-180 giorni

    CCNL Autoferrotranvieri (Trasporto Pubblico Locale)

    In sintesi

    Il preavviso nel CCNL Autoferrotranvieri varia da 30 giorni (parametri 100-140) a 180 giorni (Quadri 260-280) in base a parametro e anzianità. Datore può scegliere preavviso lavorato o indennità sostitutiva. Dimissioni del lavoratore: preavviso dimezzato. Giusta causa (es. guida ebbrezza, danneggiamento mezzi) senza preavviso.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Asstra · Anav · Agens · FILT-CGIL · FIT-CISL · UILTrasporti · FAISA-CISAL · UGL-AF
    Ultimo rinnovo
    28 novembre 2023 (in vigore dal 1° dicembre 2023)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2026
    Platea
    ~125.000 (autisti autobus urbani/extraurbani, conducenti tram/metro, macchinisti ferrovie regionali, personale viaggiante, manutentori)

    Tabella riepilogativa

    Preavviso licenziamento (datore licenzia)
    Parametro Fino 5 anni 5-10 anni Oltre 10 anni
    100-140 30 gg 45 gg 60 gg
    158-165 (autisti) 45 gg 60 gg 90 gg
    170-185 (conducenti) 60 gg 90 gg 120 gg
    190-210 (macchinisti/manut) 90 gg 120 gg 150 gg
    220-240 (capi) 120 gg 150 gg 180 gg
    260-280 (Quadri) 180 gg 180 gg 180 gg

    Per dimissioni del lavoratore il preavviso è dimezzato (es. autista urbano con 7 anni: 30 gg invece di 60).

    Come si calcola il preavviso

    Il preavviso dipende da:

    • Parametro di inquadramento
    • Anzianità (3 fasce: 0-5, 5-10, 10+ anni)
    • Direzione: dimissioni dimezzano

    Si conta in giorni di calendario, decorrenza dal giorno successivo alla comunicazione.

    Preavviso lavorato vs indennità

    Il datore (o lavoratore) sceglie:

    • Preavviso lavorato: continua a lavorare
    • Indennità sostitutiva: paga il periodo + ratei 13ª/14ª/ferie/ROL

    Indennità inversa: il datore può chiedere di uscire prima pagando.

    Dimissioni del lavoratore

    Le dimissioni richiedono:

    • Preavviso dimezzato
    • Forma scritta tramite portale Cliclavoro/INPS
    • Revocabili entro 7 giorni

    Eccezioni di forma online: dimissioni in prova, per giusta causa, di madre nei primi 3 anni del figlio (convalida ITL).

    Licenziamento per giusta causa

    La giusta causa consente licenziamento senza preavviso. Cause tipiche TPL:

    • Guida in stato di ebbrezza/sostanze stupefacenti (riscontrata in servizio)
    • Danneggiamento doloso di mezzi aziendali
    • Rifiuto reiterato di obbedire a regole sicurezza
    • Atti violenti contro colleghi o utenti
    • Furto incassi bigliettazione
    • Falsificazione cartellini servizio
    • Assenza ingiustificata >5 gg consecutivi

    Procedura: contestazione scritta entro 15 gg, difesa 5 gg, decisione.

    Licenziamento per giustificato motivo

    Due tipi:

    • Soggettivo: inadempimento meno grave (con preavviso)
    • Oggettivo: ragioni produttive/organizzative (es. riorganizzazione, cessazione linea)

    Per aziende con più di 15 dipendenti, il licenziamento oggettivo richiede tentativo conciliazione in ITL.

    Il settore ha forte protezione sindacale: ogni licenziamento è esaminato dalla RSU.

    Casi pratici

    Tizio – Autista licenziato per ebbrezza
    Tizio (autista) sorpreso a guidare con alcolemia 0,8. Contestazione, 5 gg difesa (giustificazioni sospette), licenziamento giusta causa senza preavviso. Riceve solo TFR + ratei + denuncia. Sospensione patente 12 mesi.
    Caia – Conducente metro dimissioni dimezzate
    Caia conducente metro con 8 anni si dimette via Cliclavoro per altra opportunità. Preavviso dimezzato: 45 gg (invece di 90). Indennità sostitutiva con datore, esce in 1 settimana.
    Sempronio – Macchinista licenziamento riorganizzazione
    Sempronio (macchinista regional) licenziato per cessazione tratta. Preavviso 120 gg pagato indennità + TFR. RSU verifica giustificato motivo oggettivo. Possibilità ricollocazione in altra tratta.

    Domande frequenti

    Quanto preavviso devo dare se mi dimetto da autista TPL?
    Per autista urbano (param 158-160) con anzianità fino a 5 anni: 22 gg (dimissioni dimezzano i 45 gg). Con 5-10 anni: 30 gg. Oltre 10 anni: 45 gg.
    Posso essere licenziato senza preavviso?
    Solo per giusta causa: guida in stato ebbrezza, danneggiamento doloso mezzi, rifiuto reiterato sicurezza, atti violenti, furto incassi, falsificazione cartellini, assenza ingiustificata >5 gg. Procedura: contestazione + difesa.
    La guida in ebbrezza è giusta causa?
    Sì, è una delle cause più gravi nel TPL. Comporta licenziamento senza preavviso + sospensione patente 12 mesi (con eventuale revoca) + sanzioni penali. Nessuna possibilità di reintegro.
    Le dimissioni online sono obbligatorie?
    Sì, tramite portale Cliclavoro/INPS, salvo dimissioni in prova, per giusta causa, o di madre nei primi 3 anni del figlio (queste vanno convalidate ITL).

    Stesso CCNL: consulta anche stipendi TPL 2026, ferie 28 gg, permessi, festività, maternità conducenti, congedi familiari, 13ª, 14ª, premi produttività, malattia, comporto e visite mediche e prova autisti, conducenti, quadri.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri (Trasporto Pubblico Locale). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 14 DPR 495/1992 – ( Art. 10 Codice della strada )

    Art. 14 DPR 495/1992 – ( Art. 10 Codice della strada )

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Le domande per ottenere l'autorizzazione alla circolazione per i veicoli eccezionali o per i trasporti in condizione di eccezionalità devono essere presentate su carta resa legale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1982, n. 955, all'ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari ed alle regioni per la rimanente rete viaria. Le regioni possono delegare alle province le competenze relative all'autorizzazione alla circolazione di cui all'articolo 10, comma 6, del codice. In tale caso ciascuna provincia ha competenza a rilasciare l'autorizzazione sull'intero territorio regionale, previo nulla osta delle altre province. Ai fini della massima semplificazione e della gestione in tempo reale delle domande, gli enti proprietari di strade o i loro concessionari adottano apposite procedure telematiche, con imposta di bollo corrisposta in modo virtuale; gli stessi possono costituire consorzi o stipulare convenzioni tra loro al fine di istituire sportelli unici per l'accettazione, la gestione delle domande ed il rilascio delle relative autorizzazioni; a fini di coordinamento e di scambio di informazioni, possono, inoltre, richiedere l'interconnessione con i rispettivi sistemi informativi e con quelli della Direzione generale per la motorizzazione.

    2. La domanda deve essere presentata almeno quindici giorni prima della data fissata per il viaggio o della data di decorrenza del periodo di autorizzazione richiesto. L'autorizzazione deve essere rilasciata entro quindici giorni dalla presentazione della domanda. Il divieto di autorizzazione o la necessità di procrastinare il rilascio a date successive a quelle richieste nella domanda, deve essere espressamente motivato. I termini di rilascio e quelli di presentazione possono essere ridotti per ragioni di pubblico interesse dichiarate dalle competenti autorità, ovvero per esigenze di esportazione o trasferimento, o per documentati motivi d'urgenza; possono essere, altresì, ridotti, per veicoli già in possesso di autorizzazione, in caso di trasferimento presso officine di riparazione su percorsi diversi da quelli già autorizzati, ovvero in caso di soccorso o rimozione con i veicoli di cui all'articolo 12. La richiesta di riduzione dei termini deve essere motivata; se, su istanza, la domanda è evasa nel termine massimo di tre giorni lavorativi, l'ente rilasciante ha facoltà di richiedere i diritti d'urgenza.

    3. 3. Nelle domande relative alle autorizzazioni di tipo singolo o multiplo, possono essere indicati, con annotazione a parte, sia per il veicolo trainante che per quello trainato, ammettendo tutte le loro possibili combinazioni, anche incrociate, fino ad un massimo di cinque veicoli, costituenti riserva di quelli scelti per il trasporto, a condizione che: a) sia documentata l'abbinabilità di ciascuno dei complessi di veicoli eccezionali scelti per il trasporto, ai sensi dell'articolo 219, comma 3; b) nel caso di veicoli o trasporti eccezionali per massa, rimangano invariati i carichi massimi trasmessi a terra da ciascun asse, in relazione alle condizioni di carico autorizzate e gli interassi varino entro una tolleranza del 20% e che, comunque, si determini una differenza non superiore a 0,50 m; c) la massa complessiva a pieno carico di ciascun veicolo o complesso di veicoli di riserva non sia superiore a quella del primo veicolo o complesso di veicoli.

    4. Nelle domande relative alle autorizzazioni di tipo periodico, deve essere indicato un unico veicolo trattore, mentre per i rimorchi ed i semirimorchi possono essere indicati fino ad un massimo di cinque veicoli di riserva, purché di documentata abbinabilità, ai sensi dell'articolo 219, comma 3, e tali da rispettare in ogni combinazione tutti i limiti di massa ed i limiti dimensionali fissati dall'autorizzazione.

    5. Il veicolo o trasporto eccezionale con altezza superiore a 4,30 m, che debba attraversare passaggi a livello su linee ferroviarie elettrificate, deve ottenere anche l'autorizzazione del gestore della rete ferroviaria, cui deve essere inoltrata istanza. Detta autorizzazione contiene le prescrizioni a garanzia della continuità del servizio ferroviario e della sicurezza dell'attraversamento.

    6. Fermo restando l'obbligo di verifica da parte dell'ente rilasciante l'autorizzazione, per i veicoli o i trasporti eccedenti in altezza i richiedenti devono, altresì, dichiarare di aver verificato che sull'intero percorso non esistono linee elettriche che determinano un franco inferiore a 0,40 m ed opere d'arte con franco inferiore a 0,20 m rispetto all'intradosso. Ove non sussistano tali condizioni, l'ente proprietario ha la facoltà di rilasciare l'autorizzazione, previa adozione di specifiche misure prescrittive e di controllo.

    7. 7. Nella domanda di autorizzazione, oltre a tutti i dati necessari ad identificare il richiedente, il veicolo o complesso di veicoli e la dotazione dei mezzi tecnici di supporto eventualmente necessari per effettuare il trasporto, devono essere di norma indicati: A) per le autorizzazioni di tipo periodico: a) una descrizione del carico, compresa la natura del materiale in cui è realizzato e la tipologia degli elementi che lo costituiscono, nonché dell'eventuale imballaggio, per i trasporti eccezionali di cui all'articolo 13, comma 2, punto B); b) lo schema grafico longitudinale, trasversale e planimetrico, riportante: il veicolo o complesso di veicoli compresi quelli eventuali di riserva, con carico nella configurazione prevista di massimo ingombro; i limiti dimensionali massimi per i quali si richiede l'autorizzazione, rientranti comunque entro i limiti consentiti dall'ente proprietario o concessionario della strada; la massa totale e la distribuzione del carico sugli assi a pieno carico nella configurazione di massimo ingombro prevista nonché i limiti di massa complessiva e per asse ammissibili ai sensi dell'articolo 62 del codice; c) i percorsi o gli elenchi di strade interessate al transito; d) il periodo di tempo per il quale si richiede l'autorizzazione; B) per le autorizzazioni di tipo multiplo o singolo: a) una precisa descrizione del carico e del suo eventuale imballaggio; b) lo schema grafico longitudinale, trasversale e planimetrico riportante: la configurazione del veicolo o complesso di veicoli, compresi quelli eventuali di riserva, con il suo carico; il limite superiore delle dimensioni, della massa totale e la distribuzione del carico sugli assi sia a vuoto che a pieno carico nella configurazione corrispondente al limite superiore di dimensioni e di massa. Qualora ci sia eccedenza rispetto a quanto previsto dall'articolo 62 del codice, devono essere indicati la pressione di gonfiaggio dei pneumatici e il baricentro del carico complessivo, allegando dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal committente ai sensi delle vigenti norme in materia, attestante la massa del carico; c) il percorso interessato al transito; d) la data del viaggio o dei viaggi con cui si realizza il trasporto o il periodo di tempo nel quale si effettuano il viaggio o i viaggi.

    8. La domanda di autorizzazione deve essere corredata da copia del documento di circolazione o del documento sostitutivo rilasciato dalla Direzione generale per la motorizzazione, dal quale risultino le dimensioni e le masse massime riconosciute ammissibili e, nel caso di complessi, l'abbinabilità della motrice con il rimorchio o semirimorchio ove prevista. Qualora non risultino dai documenti citati i carichi massimi per asse, questi devono essere certificati da un documento della casa costruttrice o della Direzione generale per la motorizzazione. Deve, inoltre, essere presentata la ricevuta attestante il pagamento, ove previsto, dell'indennizzo di cui all'articolo 18 e delle spese di cui all'articolo 19, ad eccezione delle voci di spesa che possono essere contabilizzate ed addebitate soltanto a consuntivo. Tale ricevuta deve essere consegnata, in originale o in copia, secondo i casi, all'ente rilasciante prima del ritiro dell'autorizzazione, salvo che l'ente stesso non acquisisca altrimenti l'informazione dell'avvenuto pagamento, purché tale modalità sia uniforme per tutta la rete viaria dell'ente rilasciante ovvero degli enti consorziati o operanti in regime di convenzione ai sensi del comma 1. Alla domanda di autorizzazione devono, altresì, essere allegati: copia dell'autorizzazione di cui al comma 5, ove prevista; la dichiarazione sulla verifica delle linee elettriche di cui al comma 6, ove prevista; la dichiarazione di cui all'articolo 13, comma 6, ove prevista; una dichiarazione sulla percorribilità, da parte del veicolo o complesso, dei percorsi o elenchi di strade richiesti, a firma del titolare o legale rappresentante della ditta, con particolare riferimento all'inscrivibilità in curva, in caso di eccedenza rispetto a quanto previsto dall'articolo 61 del codice. È ammessa la facoltà di formulare le dichiarazioni previste in calce alla domanda di autorizzazione.

    9. La domanda di autorizzazione presentata dalle imprese concessionarie del servizio di trasporto su strada di carri ferroviari è corredata dalla copia della carta di circolazione del trattore e dei rimorchi autorizzati da parte del competente ufficio della Direzione generale per la motorizzazione, ad essere agganciati al medesimo, fino ad un massimo di dieci rimorchi; l'autorizzazione è rilasciata per i complessi che possono così formarsi.

    10. Per i casi previsti dagli articoli 98 e 99 del codice, possono essere rilasciate, secondo i casi, le autorizzazioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettere b) o c); le domande di autorizzazione, in luogo della documentazione relativa al veicolo, possono essere corredate da una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta costruttrice, contenente le medesime specifiche tecniche ed identificative di cui al comma 7, ed un disegno di insieme del veicolo. Tale documentazione deve essere completata dalla copia del certificato della targa di prova o del foglio di via che accompagna la targa provvisoria di cui all'articolo 255. Per la circolazione ai sensi dell'articolo 98 del codice le domande di autorizzazione possono essere presentate da parte dei soggetti e per le finalità di cui all' articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474. Per i soli veicoli di cui all'articolo 13, comma 2, punto B), lettera a), è consentito il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a). In tal caso, l'autorizzazione deve riportare il numero di assi e i limiti dimensionali e ponderali entro i quali il veicolo è ammesso a circolare, e deve essere accompagnata, volta per volta, dalla copia della carta di circolazione, se trattasi di veicolo eccezionale già immatricolato, del certificato di approvazione o di omologazione di cui all'articolo 76, commi 1 e 6, del codice, se trattasi di veicolo eccezionale non ancora immatricolato, o da dichiarazione sostitutiva del costruttore, se trattasi di prototipo sperimentale, nonché dal disegno d'insieme del veicolo nella sua effettiva configurazione di marcia.

    11. Le domande di autorizzazione devono essere sottoscritte, ai sensi delle vigenti norme in materia di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, dal legale rappresentante della società o impresa di trasporto o da altro soggetto munito di delega o dal proprietario del veicolo o dal suo locatario ai sensi dell'articolo 91 del codice che, nel caso di trasporto per conto terzi, deve anche dichiarare di avere tutti gli specifici requisiti e autorizzazioni di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni. Per i soggetti di cui al comma 10, tale dichiarazione non è necessaria. Nei casi di trasferimento per riparazione, soccorso o rimozione la domanda può essere sottoscritta anche dall'esercente l'officina di riparazione, in possesso di targa prova ai sensi dell'articolo 98 del codice e dell' articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, ovvero dall'esercente l'attività di soccorso o di rimozione, oppure corredata da dichiarazione di questi attestante lo stato di necessità.

    12. I vettori esteri che intendono circolare sul territorio nazionale con veicoli o complessi eccezionali, immatricolati all'estero, oppure effettuare trasporti eccezionali devono produrre copia dei documenti di circolazione e un documento tecnico rilasciato dalla Direzione generale per la motorizzazione, a richiesta dell'interessato, secondo un modello fissato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'abbinabilità dei complessi deve essere documentata ai sensi dell'articolo 219, comma 3, ovvero con analoga attestazione dello stato d'origine, ovvero producendo copia di un'autorizzazione da questo rilasciata e in corso di validità.

    13. La copia del documento di circolazione o del documento sostitutivo di cui ai commi 8, 9 e 12, deve essere relativa ad un documento valido e presentata in forma semplice; deve essere esibito, contestualmente, l'originale del documento stesso, ovvero la copia deve essere dichiarata dall'interessato conforme all'originale, ai sensi delle vigenti norme in materia di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà. L'ente rilasciante l'autorizzazione attesta sulla copia, se del caso, la presa visione del documento originale. I soggetti che presentano più domande di autorizzazione presso lo stesso ente e per lo stesso veicolo possono fornire, per tutte le domande successive alla prima, nell'arco temporale di un anno, gli estremi della medesima e dichiarando che, dalla data della prima presentazione, il documento di circolazione o il documento sostitutivo non hanno subito modifiche ed hanno mantenuto validità per la circolazione.

  • Art. 14 Cont. Trib. – litisconsorzio ed intervento

    Art. 14 Cont. Trib. – litisconsorzio ed intervento

    Art. 14 Cont. Trib. – Litisconsorzio ed intervento

    D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – testo aggiornato

    1. Se l’oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi.

    2. Se il ricorso non è stato proposto da o nei confronti di tutti i soggetti indicati nel comma 1 è ordinata l’integrazione del contraddittorio mediante la loro chiamata in causa entro un termine stabilito a pena di decadenza.

    3. Possono intervenire volontariamente o essere chiamati in giudizio i soggetti che, insieme al ricorrente, sono destinatari dell’atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso.

    4. Le parti chiamate si costituiscono in giudizio nelle forme prescritte per la parte resistente, in quanto applicabili.

    5. I soggetti indicati nei commi 1 e 3 intervengono nel processo notificando apposito atto a tutte le parti e costituendosi nelle forme di cui al comma precedente.

    6. Le parti chiamate in causa o intervenute volontariamente non possono impugnare autonomamente l’atto se per esse al momento della costituzione è già decorso il termine di decadenza. 6 bis. In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l’atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti.

  • CCNL Autoferrotranvieri: orario 39h, turni viaggianti, riposi

    CCNL Autoferrotranvieri (Trasporto Pubblico Locale)

    In sintesi

    L’orario standard del CCNL Autoferrotranvieri è 39 ore settimanali. Per il personale viaggiante è regolata dalla normativa UE su tempi di guida (Reg. UE 561/2006 per autobus interurbani >50 km). Nastro lavorativo max 13h (con interruzioni). Turni rotanti su 7 giorni. Straordinario maggiorato. Riposo minimo 11h tra turni, 45h continuative settimanali ogni 2 settimane.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Asstra · Anav · Agens · FILT-CGIL · FIT-CISL · UILTrasporti · FAISA-CISAL · UGL-AF
    Ultimo rinnovo
    28 novembre 2023 (in vigore dal 1° dicembre 2023)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2026
    Platea
    ~125.000 (autisti autobus urbani/extraurbani, conducenti tram/metro, macchinisti ferrovie regionali, personale viaggiante, manutentori)

    Tabella riepilogativa

    Orario CCNL Autoferrotranvieri
    Tipologia Limite
    Orario settimanale 39h
    Orario mensile ~169h (39 × 52 / 12)
    Nastro lavorativo (durata in servizio) Max 13h (con interruzioni)
    Tempo di guida continuo (Reg UE 561) Max 4h30 senza pausa
    Pausa minima ogni 4h30 guida 45 minuti
    Tempo di guida giornaliero Max 9h (estensibile a 10h 2 volte/sett)
    Riposo giornaliero tra turni 11h (riducibile a 9h max 3 volte/sett)
    Riposo settimanale 45h continuative (ridotto 24h ogni 2 sett)
    Straordinario feriale +25%
    Straordinario notturno (22-6) +50%
    Straordinario festivo +60%

    Orario 39h settimanale

    L’orario di lavoro full-time è di 39 ore settimanali, distribuite su 5 o 6 giorni con turni rotanti.

    Per il personale viaggiante si applica la flessibilità multiperiodale (compensazione su 8-12 settimane) per gestire i picchi di domanda (estate, eventi).

    Tempi di guida secondo Reg. UE 561/2006

    Per gli autobus interurbani su tratte >50 km si applica il Regolamento UE 561/2006:

    • Tempo di guida giornaliero: max 9h (estensibile a 10h non più di 2 volte/sett)
    • Guida continua: max 4h30 senza pausa
    • Pausa: 45 minuti dopo 4h30 (frazionabile in 15 + 30 min)
    • Riposo giornaliero: 11h continuative (riducibile a 9h max 3 volte/sett)
    • Riposo settimanale: 45h continuative (riducibile a 24h ogni 2 settimane, con compensazione)

    Per autobus urbani su tratte ≤50 km vale la normativa nazionale (D.Lgs. 234/2007, simile ma con alcune differenze).

    Il "nastro lavorativo": durata in servizio

    Il nastro lavorativo (chiamato anche “tempo di disponibilità”) è la durata complessiva del servizio dall’inizio del turno al termine, inclusi:

    • Tempo di guida effettiva
    • Pause durante il turno
    • Tempi di sosta in stazione
    • Cambio mezzo o servizio

    Limite massimo del nastro: 13 ore (in alcuni CCNL aziendali può essere maggiore con accordo sindacale).

    I “turni spezzati” (mattina + sera con pausa centrale) sono molto diffusi nel TPL: indennità specifiche €60-80/turno spezzato.

    Riposi: settimanali e tra turni

    Il riposo è cruciale per la sicurezza dei trasporti:

    • Tra turni: minimo 11 ore continuative (D.Lgs. 66/2003)
    • Settimanale: 24h continuative + 11h prima = 35h
    • Per personale viaggiante (>50 km): 45h continuative ogni settimana o 24h ogni 2 settimane con compensazione successiva

    La compensazione dei riposi settimanali ridotti è obbligatoria entro 3 settimane successive.

    Straordinario e maggiorazioni

    Le maggiorazioni sono favorevoli:

    • Feriale fino a 4h/sett: +25%
    • Festivo: +60%
    • Notturno feriale (22-6): +50%
    • Notturno festivo: +75%
    • Riposo settimanale lavorato: +50% + riposo compensativo
    • Turno spezzato: indennità €60-80/turno

    Lo straordinario può essere convertito in banca ore con maggiorazione del 25%.

    Casi pratici

    Tizio – Autista urbano turno spezzato
    Tizio fa turno spezzato: 5:30-9:30 (4h) + pausa 4h + 13:30-17:30 (4h) = nastro 12h, guida 8h. Indennità spezzato €70.
    Caia – Autista extraurbano Roma-Frosinone
    Caia fa servizio extraurbano: guida 4h Roma-Frosinone, pausa 45 min, ritorno 4h. Tempo guida 8h, nastro 9h45. Tutto entro limiti Reg UE 561.
    Sempronio – Macchinista riposo settimanale ridotto
    Sempronio macchinista fa servizio Sabato (24h riposo settimanale ridotto). Compensazione: riposo 45h+11h la settimana successiva. Indennità riposo settimanale lavorato +50%.

    Domande frequenti

    Quante ore al giorno può guidare un autista TPL?
    Per autobus interurbani (>50 km): max 9h/giorno (estensibile a 10h max 2 volte/sett) per Reg. UE 561/2006. Tempo continuo max 4h30 senza pausa 45 min. Nastro lavorativo (durata totale servizio) max 13h.
    Cosa è il turno spezzato nel TPL?
    Turno con pausa centrale lunga (3-5h) tra mattina e sera: es. 5:30-9:30 + 13:30-17:30. Molto diffuso negli orari di punta urbani. Indennità €60-80/turno per il disagio del rientro pomeridiano.
    Quanto deve riposare un autista TPL?
    11h continuative tra turni (riducibili a 9h max 3 volte/sett). Riposo settimanale: 45h continuative (per servizio >50 km) o 24h ogni 2 settimane con compensazione. Compensazione obbligatoria entro 3 settimane.
    Lo straordinario notturno come è maggiorato?
    +50% feriale (es. €11/h base diventa €16,50/h), +75% festivo. In più indennità notturna €4,50-8/h. Massimo 8 ore consecutive notturne.

    Stesso CCNL: consulta anche stipendi TPL 2026, preavviso 30-180 giorni, ferie 28 gg, permessi, festività, maternità conducenti, congedi familiari, 13ª, 14ª, premi produttività e malattia, comporto e visite mediche.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri (Trasporto Pubblico Locale). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 5 L. 392/1978 – Inadempimento del conduttore

    Art. 5 L. 392/1978 – Inadempimento del conduttore

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    Salvo quanto previsto dall’articolo 55, il mancato pagamento del canone decorsi venti giorni dalla scadenza prevista, ovvero il mancato pagamento, nel termine previsto, degli oneri accessori quando l’importo non pagato superi quello di due mensilita’ del canone, costituisce motivo di risoluzione, ai sensi dell’articolo 1455 del codice civile.