Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Articolo 1838 Codice Civile: Deposito dei titoli in amministrazione

    Articolo 1838 Codice Civile: Deposito dei titoli in amministrazione

    Art. 1838 c.c. – Deposito di titoli in amministrazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La banca che assume il deposito di titoli in amministrazione deve custodire i titoli, esigerne gli interessi o i dividendi, verificare i sorteggi per l’attribuzione di premi o per il rimborso di capitale, curare le riscossioni per conto del depositante, e in generale provvedere alla tutela dei diritti inerenti ai titoli. Le somme riscosse devono essere accreditate al depositante.

    Se per i titoli depositati si deve provvedere al versamento di decimi o si deve esercitare un diritto di opzione, la banca deve chiedere in tempo utile istruzioni al depositante e deve eseguirle, qualora abbia ricevuto i fondi all’uopo occorrenti. In mancanza d’istruzioni, i diritti di opzione devono essere venduti per conto del depositante a mezzo di un agente di cambio.

    Alla banca spetta un compenso nella misura stabilita dalla convenzione o dagli usi, nonché il rimborso delle spese necessarie da essa fatte.

    È nullo il patto col quale si esonera la banca dall’osservare, nell’amministrazione dei titoli, l’ordinaria diligenza.

  • Articolo 1839 Codice Civile: Cassette di sicurezza

    Articolo 1839 Codice Civile: Cassette di sicurezza

    Art. 1839 c.c. – Cassette di sicurezza

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nel servizio delle cassette di sicurezza, la banca risponde verso l’utente per l’idoneità e la custodia dei locali e per l’integrità della cassetta, salvo il caso fortuito.

  • Articolo 1829 Codice Civile: Crediti verso terzi

    Articolo 1829 Codice Civile: Crediti verso terzi

    Art. 1829 c.c. – Crediti verso terzi

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se non risulta una diversa volontà delle parti, l’inclusione nel conto di un credito verso un terzo si presume fatta con la clausola «salvo incasso». In tal caso, se il credito non è soddisfatto, il ricevente ha la scelta di agire per la riscossione o di eliminare la partita dal conto reintegrando nelle sue ragioni colui che ha fatto la rimessa. Può eliminare la partita dal conto anche dopo avere infruttuosamente esercitato le azioni contro il debitore.

  • Articolo 1830 Codice Civile: Sequestro o pignoramento del saldo

    Articolo 1830 Codice Civile: Sequestro o pignoramento del saldo

    Art. 1830 c.c. Sequestro o pignoramento del saldo

    In vigore

    Se il creditore di un correntista ha sequestrato o pignorato l’eventuale saldo del conto spettante al suo debitore, l’altro correntista non può, con nuove rimesse, pregiudicare le ragioni del creditore. Non si considerano nuove rimesse quelle fatte in dipendenza di diritti sorti prima del sequestro o del pignoramento. Il correntista presso cui è stato eseguito il sequestro o il pignoramento deve darne notizia all’altro. Ciascuno di essi può recedere dal contratto.

  • Articolo 1831 Codice Civile: Chiusura del conto

    Articolo 1831 Codice Civile: Chiusura del conto

    Art. 1831 c.c. – Chiusura del conto

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La chiusura del conto con la liquidazione del saldo è fatta alle scadenze stabilite dal contratto o dagli usi e, in mancanza, al termine di ogni semestre, computabile dalla data del contratto.

  • Articolo 1832 Codice Civile: Approvazione del conto

    Articolo 1832 Codice Civile: Approvazione del conto

    Art. 1832 c.c. Approvazione del conto

    In vigore

    L’estratto conto trasmesso da un correntista all’altro s’intende approvato, se non è contestato nel termine pattuito o in quello usuale, o altrimenti nel termine che può ritenersi congruo secondo le circostanze. L’approvazione del conto non preclude il diritto di impugnarlo per errori di scritturazione o di calcolo, per omissioni o per duplicazioni. L’impugnazione deve essere proposta, sotto pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di ricezione dell’estratto conto relativo alla liquidazione di chiusura, che deve essere spedito per mezzo di raccomandata.

  • Articolo 1822 Codice Civile: Promessa di mutuo

    Articolo 1822 Codice Civile: Promessa di mutuo

    Art. 1822 c.c. – Promessa di mutuo

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Chi ha promesso di dare a mutuo può rifiutare l’adempimento della sua obbligazione, se le condizioni patrimoniali dell’altro contraente sono divenute tali da rendere notevolmente difficile la restituzione, e non gli sono offerte idonee garanzie.

  • Art. 1823 Codice Civile: Nozione

    Art. 1823 Codice Civile: Nozione

    Art. 1823 c.c. Nozione

    In vigore

    Il conto corrente è il contratto col quale le parti si obbligano ad annotare in un conto i crediti derivanti da reciproche rimesse, considerandoli inesigibili e indisponibili fino alla chiusura del conto. Il saldo del conto è esigibile alla scadenza stabilita. Se non è richiesto il pagamento, il saldo si considera quale prima rimessa di un nuovo conto e il contratto s’intende rinnovato a tempo indeterminato.

  • Articolo 1824 Codice Civile: Crediti esclusi dal conto corrente

    Articolo 1824 Codice Civile: Crediti esclusi dal conto corrente

    Art. 1824 c.c. – Crediti esclusi dal conto corrente

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Sono esclusi dal conto corrente i crediti che non sono suscettibili di compensazione.

    Qualora il contratto intervenga tra imprenditori, s’intendono esclusi dal conto i crediti estranei alle rispettive imprese.

  • Art. 1825 Codice Civile: Interessi

    Art. 1825 Codice Civile: Interessi

    Art. 1825 c.c. – Interessi

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Sulle rimesse decorrono gli interessi nella misura stabilita dal contratto o dagli usi ovvero, in mancanza, in quella legale.

  • Articolo 1826 Codice Civile: Spese e diritti di commissione

    Articolo 1826 Codice Civile: Spese e diritti di commissione

    Art. 1826 c.c. – Spese e diritti di commissione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’esistenza del conto corrente non esclude i diritti di commissione e il rimborso delle spese per le operazioni che danno luogo alle rimesse. Tali diritti sono inclusi nel conto, salvo convenzione contraria.

  • Articolo 1827 Codice Civile: Effetti dell’inclusione nel conto

    Articolo 1827 Codice Civile: Effetti dell’inclusione nel conto

    Art. 1827 c.c. – Effetti dell’inclusione nel conto

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’inclusione di un credito nel conto corrente non esclude l’esercizio delle azioni ed eccezioni relative all’atto da cui il credito deriva.

    Se l’atto è dichiarato nullo, è annullato, rescisso o risoluto, la relativa partita si elimina dal conto.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.