Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 2 DPR 495/1992 – Classificazione delle strade

    Art. 2 DPR 495/1992 – Classificazione delle strade

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Il decreto del Ministro dei lavori pubblici, di cui all'articolo 2, comma 8, del codice, per la classificazione amministrativa delle strade statali esistenti alla data del 1 gennaio 1993, è predisposto dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, sulla base degli elenchi previsti dalla legge 21 aprile 1962, n. 181, modificati ed aggiornati secondo i criteri di cui all'articolo 2, commi 5, 6 e 7, del codice. Le strade statali costruite successivamente all'entrata in vigore del codice, sono classificate con decreto del Ministro dei lavori pubblici – Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, secondo i medesimi criteri.

    2. Per la classificazione amministrativa delle strade statali esistenti, l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, riceve dall'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (A.N.A.S.) i dati necessari, predispone l'elenco aggiornato delle strade statali esistenti alla data del 1 gennaio 1993 e trasmette lo stesso agli enti tenuti al parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del codice, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del codice. Gli enti suddetti trasmettono il loro parere all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale nei sei mesi successivi. Il decreto di cui al comma 1, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e le strade dallo stesso individuate sono inserite nell'archivio nazionale delle strade di cui all'articolo 226 del codice. Le strade già comprese negli elenchi previsti dalla legge 21 aprile 1962, n. 181, e non ricomprese nel decreto di classificazione amministrativa delle strade statali, sono classificate tra le strade non statali.

    3. Per le strade statali di nuova costruzione viene rispettata la procedura indicata dal comma 2; i termini previsti, ridotti rispettivamente ad un mese ed a due mesi, decorrono dalla trasmissione della documentazione da parte dell'A.N.A.S. all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale. Tale trasmissione è effettuata entro un mese dalla definizione del collaudo della strada. Prima che siano completate le procedure di classificazione, l'A.N.A.S. può prendere in carico la strada, semprechè sia intervenuta la definizione del collaudo, previa classificazione amministrativa provvisoria effettuata dal Ministero dei lavori pubblici – Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, secondo i criteri di cui all'articolo 2, commi 5, 6 e 7, del codice.

    4. Per le strade non statali, i decreti di classificazione amministrativa relativi a strade esistenti e di nuova costruzione di interesse regionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, articolo 87 e dell' articolo 2, comma 5, del codice, sono emanati dagli organi regionali competenti. Il Presidente della Regione procede alla trasmissione del decreto di classificazione entro un mese dalla pubblicazione nel Bollettino regionale al Ministero dei lavori pubblici – Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, che provvede all'aggiornamento dell'archivio nazionale di cui all'articolo 226 del codice. L'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale può formulare osservazioni, previo parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici.

    5. La classificazione amministrativa delle strade provinciali, esistenti e di nuova costruzione, è effettuata dagli organi regionali competenti. Viene rispettata la ulteriore procedura prevista dal comma

    4. 6. La classificazione amministrativa delle strade comunali, esistenti e di nuova costruzione, è effettuata dagli organi regionali competenti. Viene rispettata la ulteriore procedura prevista dal comma

    4. 7. I provvedimenti di classificazione hanno effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale essi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e, negli altri casi, nel Bollettino regionale.

    8. Nelle more degli adempimenti di cui all'articolo 13, comma 5, del codice, le disposizioni relative alla sicurezza della circolazione connesse alla classificazione tecnico-funzionale delle strade di cui all'articolo 2, comma 2, del codice, si applicano alle strade esistenti che hanno caratteristiche corrispondenti a quelle individuate dall'articolo 2, comma 3, del codice per ciascuna classe di strada.

    9. Nella attuazione dell'articolo 2, comma 8, del codice si applica, per quanto compatibile, la legge 29 novembre 1980, n. 922 ed i relativi decreti di attuazione. La classificazione prevista dalla legge sopracitata individua gli itinerari internazionali ed è aggiuntiva rispetto a quella di cui all'articolo 2, comma 5, del codice. 10. I divieti e le prescrizioni, previste dal codice e dal presente regolamento per le strade inserite negli itinerari internazionali, si applicano unicamente a quelle già in possesso delle caratteristiche richieste dagli accordi internazionali per tale classificazione.

  • Art. 2 L. 69/2019 – Assunzione di informazioni dalla vittima

    Art. 2 L. 69/2019 – Assunzione di informazioni dalla vittima

    L. 19 luglio 2019, n. 69 – Codice Rosso: tutela vittime di violenza domestica e di genere

    1. Dopo il comma 1-bis dell’articolo 362 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

    «1-ter. Quando si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, il pubblico ministero assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell’interesse della persona offesa».

  • Partita IVA o lavoro subordinato? Come capire quale è il tuo caso

    Guida pratica · Lavoro · Tipologie contrattuali

    In sintesi

    L’art. 2094 c.c. definisce il lavoratore subordinato come colui che si obbliga a collaborare nell’impresa, mettendo a disposizione le proprie energie lavorative sotto la direzione dell’imprenditore. La qualificazione dipende dalla sostanza del rapporto: eterodirezione, obbligo di presenza, integrazione nell’organizzazione aziendale e assenza di rischio economico sono i principali indici di subordinazione.

    Tabella riepilogativa

    Principali indici di subordinazione vs autonomia
    Indice Punta verso la subordinazione Punta verso l’autonomia
    Eterodirezione Il committente impartisce istruzioni operative continuative Il prestatore decide autonomamente metodi e sequenze
    Orario di lavoro Orario fisso imposto dal committente Orario libero scelto dal prestatore
    Strumenti di lavoro Forniti dall’azienda Propri del prestatore
    Integrazione nell’organizzazione Il lavoratore è parte stabile della struttura aziendale Il prestatore lavora anche per altri committenti
    Rischio economico Retribuzione fissa, indipendente dal risultato Compenso legato al risultato o al rischio d’impresa
    Potere disciplinare L’azienda esercita potere disciplinare e di controllo Nessun potere disciplinare del committente

    La definizione di lavoratore subordinato (art. 2094 c.c.)

    L’art. 2094 del Codice Civile definisce lavoratore subordinato chi si obbliga a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore, verso una retribuzione. Il requisito chiave è la subordinazione, cioè il vincolo di dipendenza gerarchica: il lavoratore deve rispettare le direttive del datore quanto all’oggetto, alle modalità e ai tempi della prestazione.

    Gli indici di subordinazione secondo la giurisprudenza

    La Cassazione ha elaborato nel tempo un catalogo di indici rivelatori della subordinazione, da valutare complessivamente e non singolarmente:

    • Inserimento stabile nell’organizzazione aziendale;
    • Obbligo di rispettare un orario;
    • Utilizzo di strumenti forniti dal datore;
    • Percezione di una retribuzione fissa a prescindere dal risultato;
    • Assenza di rischio economico;
    • Potere disciplinare del datore.

    Nessun indice è da solo decisivo: il giudice valuta il quadro complessivo.

    La presunzione di subordinazione per le collaborazioni organizzate

    L’art. 2 del D.Lgs. 81/2015 introduce una regola importante: anche il rapporto formalmente qualificato come collaborazione autonoma (co.co.co. o partita IVA) ricade nella disciplina del lavoro subordinato se le modalità di esecuzione sono organizzate dal committente – inclusi tempi e luogo. Questo vale salvo eccezioni per professionisti iscritti ad albi, titolari di cariche societarie e alcune altre categorie tassativamente previste.

    Casi pratici

    Tizio – partita IVA con orario fisso e strumenti aziendali

    Tizio ha partita IVA ma lavora ogni giorno dalle 9 alle 18 con il computer dell’azienda, riceve istruzioni operative quotidiane e non ha altri clienti. Il rapporto presenta tutti gli indici di subordinazione: un giudice del lavoro lo riqualificherebbe come subordinato, con diritto a retribuzione, ferie, TFR e contributi.

    Caia – consulente con pluricommittenza e rischio d'impresa

    Caia ha una partita IVA, lavora per tre clienti diversi, stabilisce da sola gli orari, usa il proprio laptop, emette fattura e non riceve direttive operative. Il rapporto presenta indici di autonomia: la qualificazione come lavoratrice autonoma è compatibile con la realtà del rapporto.

    Sempronio – riqualificazione giudiziaria del rapporto

    Sempronio lavora da anni come «consulente» con partita IVA per una società, con orario imposto, nessun altro cliente e retribuzione mensile fissa. Adisce il Tribunale del lavoro: il giudice riqualifica il rapporto come subordinato e condanna la società a versare contributi arretrati, TFR e differenze retributive degli ultimi cinque anni (termine di prescrizione).

    Domande frequenti

    Come si riconosce un rapporto di lavoro subordinato?

    Il tratto distintivo è l’eterodirezione: il datore impartisce istruzioni continuative su come, quando e dove lavorare. Altri indici sono l’orario fisso, gli strumenti aziendali, la retribuzione fissa e l’assenza di rischio economico.

    Una partita IVA può essere riqualificata come rapporto subordinato?

    Sì. Se il rapporto presenta sostanzialmente i caratteri della subordinazione, il giudice può riqualificarlo come lavoro dipendente, indipendentemente dalla forma contrattuale adottata.

    Cosa cambia tra subordinato e autonomo per il lavoratore?

    Il lavoratore subordinato ha diritto a ferie, malattia, TFR, contributi, tutele contro il licenziamento e indennità di disoccupazione. Il lavoratore autonomo gestisce in proprio previdenza e fiscalità.

    Cosa prevede l'art. 2 del D.Lgs. 81/2015?

    Stabilisce che si applica la disciplina del lavoro subordinato anche alle collaborazioni in cui le modalità di esecuzione sono organizzate dal committente (tempi e luogo), anche se il contratto è formalmente autonomo.

    In quanto tempo si prescrivono i crediti da riqualificazione?

    I crediti di lavoro si prescrivono in 5 anni dalla cessazione del rapporto (regime ordinario per i rapporti a tempo indeterminato stabili). Il termine per agire può decorrere diversamente a seconda delle tutele di stabilità applicabili.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 228 Codice della Navigazione – Annotazione nei registri di iscrizione

    Art. 228 Codice della Navigazione – Annotazione nei registri di iscrizione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'atto di concessione e quelli di autorizzazione di cui agli articoli precedenti devono essere annotati nei registri d'iscrizione della nave o del galleggiante.

  • Art. 5 DPR 495/1992

    Art. 5 DPR 495/1992

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Le altre definizioni stradali e di traffico di specifico rilievo tecnico di cui all'articolo 3, comma 2, del codice sono contenute nelle singole disposizioni del presente regolamento riguardanti le varie materie.

    2. Le definizioni di barriere architettoniche e di accessibilità anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale sono quelle contenute nel decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

    3. 3. La delimitazione del centro abitato, come definito all'articolo 3, comma 1, punto 8, del codice, è finalizzata ad individuare l'ambito territoriale in cui, per le interrelazioni esistenti tra le strade e l'ambiente circostante, è necessaria da parte dell'utente della strada, una particolare cautela nella guida, e sono imposte particolari norme di comportamento. La delimitazione del centro abitato individua pertanto i limiti territoriali di applicazione delle diverse discipline previste dal codice e dal presente regolamento all'interno ed all'esterno del centro abitato. La delimitazione del centro abitato individua altresì, lungo le strade statali, regionali e provinciali, che attraversano i centri medesimi, i tratti di strada che: a) per i centri con popolazione non superiore a diecimila abitanti costituiscono "i tratti interni"; b) per i centri con popolazione superiore a diecimila abitanti costituiscono "strade comunali", ed individua, pertanto, i limiti territoriali di competenza e di responsabilità tra il comune e gli altri enti proprietari di strade.

    4. Nel caso in cui l'intervallo tra due contigui insediamenti abitativi, aventi ciascuno le caratteristiche di centro abitato, risulti, anche in relazione all'andamento planoaltimetrico della strada, insufficiente per un duplice cambiamento di comportamento da parte dell'utente della strada, si provvede alla delimitazione di un unico centro abitato, individuando ciascun insediamento abitativo con il segnale di località. Nel caso in cui i due insediamenti ricadano nell'ambito di comuni diversi si provvede a delimitazioni separate, anche se contigue, apponendo sulla stessa sezione stradale il segnale di fine del primo centro abitato e di inizio del successivo centro abitato.

    5. I segnali di inizio e fine centro abitato sono collocati esattamente sul punto di delimitazione del centro abitato indicato sulla cartografia allegata alla deliberazione della giunta municipale ed individuato, in corrispondenza di ciascuna strada di accesso al centro stesso, in modo tale da permettere il rispetto degli spazi di avvistamento previsti dall'articolo 79, comma 1. I segnali di inizio e fine centro abitato, relativi allo stesso punto di delimitazione, se posizionati separatamente ai lati della carreggiata, rispettivamente nella direzione di accesso e di uscita del centro medesimo, sono, di norma, collocati sulla stessa sezione stradale. Ove si renda necessario per garantire gli spazi di avvistamento, è ammesso lo slittamento, verso l'esterno del centro abitato, del segnale di fine centro abitato, riportando tale diversa collocazione sulla cartografia. In tal caso, la diversa collocazione del segnale di fine centro abitato rispetto al punto di delimitazione dello stesso ha valenza per le norme di comportamento da parte dell'utente della strada, ma non per le competenze degli enti proprietari della strada.

    6. La delimitazione del centro abitato è aggiornata periodicamente in relazione alle variazioni delle condizioni in base alle quali si è provveduto alle delimitazioni stesse. A tale aggiornamento consegue l'aggiornamento dei "tratti interni" e delle "strade comunali" di cui al comma 1.

    7. Nei casi in cui la delimitazione del centro abitato interessi strade non comunali, la deliberazione della giunta municipale, prevista dall'articolo 4, comma 1, del codice, con la relativa cartografia allegata, è inviata all'ente proprietario della strada interessata, prima della pubblicazione all'albo pretorio, indicando la data di inizio di quest'ultima. Entro il termine di pubblicazione l'ente stesso può inviare al comune osservazioni o proposte in merito. Su esse si esprime definitivamente la giunta municipale con deliberazione che è pubblicata all'albo pretorio per dieci giorni consecutivi e comunicata all'ente interessato entro questo stesso termine. Contro tale provvedimento è ammesso ricorso ai sensi dell'articolo 37, comma 3, del codice.

  • Art. 250 Codice della Navigazione – Pubblicità degli atti relativi alla proprietà delle navi

    Art. 250 Codice della Navigazione – Pubblicità degli atti relativi alla proprietà delle navi

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Per gli effetti previsti dal codice civile, gli atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprietà o di altri diritti reali su navi sono resi pubblici, quando concernono navi maggiori o loro carati, mediante trascrizione nella matricola ed annotazioni sull'atto di nazionalità; quando concernono navi minori o galleggianti, o loro carati, mediante trascrizione nei rispettivi registri di iscrizione. Nelle stesse forme devono essere resi pubblici gli altri atti e le domande per i quali il codice civile richiede la trascrizione.

  • Contribuzione figurativa: malattia, NASpI e maternità

    Guida pratica · Lavoro · Previdenza per il lavoratore

    In sintesi

    La contribuzione figurativa è accreditata gratuitamente dall’INPS per i periodi in cui il lavoratore non può versare contributi reali (malattia, infortunio, maternità, disoccupazione, CIG). Questi periodi contano ai fini della maturazione del diritto alla pensione e, in parte, del suo importo.

    Riferimento normativo

    Normativa INPS; L. 335/1995; D.Lgs. 151/2001; D.Lgs. 22/2015

    Tabella riepilogativa

    Principali eventi coperti da contribuzione figurativa
    Evento Base normativa Durata massima accreditabile
    Malattia comune Normativa INPS/CCNL Periodo di indennizzo effettivo (salvo limiti CCNL)
    Infortunio sul lavoro / malattia professionale D.P.R. 1124/1965; INAIL Intera durata dell’inabilità temporanea
    Maternità obbligatoria D.Lgs. 151/2001 5 mesi (con estensioni per parto prematuro ecc.)
    Congedo parentale D.Lgs. 151/2001 Fino a 6 anni del bambino (con condizioni)
    NASpI (disoccupazione) D.Lgs. 22/2015 Per tutta la durata del sussidio
    CIG (cassa integrazione) D.Lgs. 148/2015 Per le ore di integrazione effettiva

    Che cos'è la contribuzione figurativa

    La contribuzione figurativa è una forma di contribuzione accreditata gratuitamente dall’INPS per periodi in cui il lavoratore è impossibilitato a lavorare e versare contributi reali, a causa di eventi protetti come malattia, infortunio, maternità o disoccupazione. Non costa nulla al lavoratore: viene accreditata d’ufficio, in automatico, quando l’evento viene riconosciuto dall’ente previdenziale o dall’INAIL.

    Quali periodi sono coperti e in che misura

    I principali eventi coperti sono: malattia comune (dal 4° giorno in poi per i dipendenti, a carico INPS); infortunio e malattia professionale (interamente, tramite INAIL); maternità obbligatoria (5 mesi, con estensioni nei casi previsti dalla legge); congedo parentale (periodi fruiti fino al sesto anno di vita del bambino, entro i limiti di legge); NASpI (per tutta la durata dell’indennità); Cassa Integrazione Guadagni (per le ore di effettiva integrazione). Non tutti gli eventi accreditano la stessa quota: la misura figurativa è di norma calcolata sulla retribuzione media o sull’importo dell’indennità percepita.

    Come incide sulla pensione

    Nel sistema pensionistico contributivo i contributi figurativi incrementano il montante contributivo individuale, cioè la base di calcolo della pensione futura, anche se in misura proporzionale all’indennità e non alla retribuzione piena. Nel sistema misto (per chi ha contributi ante 1996) i periodi figurativi concorrono anche al calcolo della quota retributiva. In ogni caso, aumentano le settimane utili per maturare il diritto alla pensione.

    Come verificare i periodi figurativi accreditati

    I periodi figurativi compaiono nell’estratto conto contributivo INPS, accessibile tramite SPID o CIE sul portale INPS.it. Se un evento (ad es. un periodo di NASpI) non risulta accreditato, occorre verificare che la domanda sia stata presentata e accettata: in caso contrario si può presentare un’istanza di regolarizzazione tramite patronato.

    Casi pratici

    Tizio – malattia lunga di 4 mesi

    Tizio è stato in malattia certificata per 4 mesi nell’anno. L’INPS gli accredita i giorni di indennizzo come contribuzione figurativa: quei mesi non risulteranno come buchi nell’estratto conto contributivo e conteranno ai fini del diritto alla pensione.

    Caia – congedo di maternità e parentale

    Caia fruisce dei 5 mesi di maternità obbligatoria e di ulteriori 3 mesi di congedo parentale. I 5 mesi di maternità sono integralmente coperti da figurativa; i 3 mesi di parentale sono accreditati come figurativi nei limiti previsti dal D.Lgs. 151/2001 per il periodo fino ai 6 anni del bambino.

    Sempronio – NASpI per 12 mesi

    Sempronio perde il lavoro e percepisce la NASpI per 12 mesi. Per tutta la durata del sussidio riceve contribuzione figurativa proporzionale all’indennità. Alla ripresa del lavoro, il suo estratto conto mostrerà l’anno coperto senza lacune pensionisticamente significative.

    Domande frequenti

    La contribuzione figurativa è gratuita per il lavoratore?

    Sì. La contribuzione figurativa viene accreditata d’ufficio dall’INPS senza alcun onere diretto per il lavoratore, come conseguenza del riconoscimento dell’evento protetto (malattia, maternità, disoccupazione, ecc.).

    La contribuzione figurativa è uguale a quella reale ai fini della pensione?

    Ai fini del diritto (raggiungimento dei requisiti di anzianità) è equivalente. Ai fini dell’importo, la quota figurativa è calcolata sull’indennità percepita o sulla retribuzione media, quindi può essere inferiore alla contribuzione che si sarebbe versata lavorando a pieno ritmo.

    Il congedo parentale è sempre coperto da figurativa?

    Solo in parte. La contribuzione figurativa per il congedo parentale si applica ai periodi fruiti entro i sei anni di vita del bambino, nei limiti stabiliti dal D.Lgs. 151/2001. Per periodi oltre tali limiti può essere necessario il riscatto oneroso.

    Come si accredita la figurativa per la CIG?

    La Cassa Integrazione Guadagni (ordinaria o straordinaria) genera contribuzione figurativa per le ore di integrazione effettiva. Il lavoratore non deve fare nulla: l’accredito avviene d’ufficio sulla base delle comunicazioni del datore all’INPS.

    Posso verificare se i periodi figurativi sono stati accreditati?

    Sì, consultando l’estratto conto contributivo INPS tramite SPID o CIE. I periodi figurativi sono evidenziati separatamente rispetto alla contribuzione obbligatoria. Se mancano, ci si può rivolgere a un patronato per richiedere la regolarizzazione.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 1 DPR 230/2000 – Interventi di trattamento

    Art. 1 DPR 230/2000 – Interventi di trattamento

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. Il trattamento degli imputati sottoposti a misure privative della libertà consiste nell'offerta di interventi diretti a sostenere i loro interessi umani, culturali e professionali.

    2. Il trattamento rieducativo dei condannati e degli internati è diretto, inoltre, a promuovere un processo di modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali, nonché delle relazioni familiari e sociali che sono di ostacolo a una costruttiva partecipazione sociale.

    3. Le disposizioni del presente regolamento che fanno riferimento all'imputato si estendono, in quanto compatibili, alla persona sottoposta alle indagini.

  • Art. 1 DPR 445/2000 – Definizioni

    Art. 1 DPR 445/2000 – Definizioni

    Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

    1. 1. Ai fini del presente testo unico si intende per: a) DOCUMENTO AMMINISTRATIVO ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa. Le relative modalità di trasmissione sono quelle indicate al capo II, sezione III, del presente testo unico; b) DOCUMENTO INFORMATICO la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti; c) DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consenta l'identificazione personale del titolare; d) DOCUMENTO D'IDENTITÀ la carta d'identità ed ogni altro documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l'identità personale del suo titolare; e) DOCUMENTO D'IDENTITÀ ELETTRONICO il documento analogo alla carta d'identità elettronica rilasciato dal comune fino al compimento del quindicesimo anno di età; f) CERTIFICATO il documento rilasciato da una amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione o partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche; g) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE il documento, sottoscritto dall'interessato, prodotto in sostituzione del certificato di cui alla lettera f); h) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ il documento sottoscritto dall'interessato, concernente stati, qualità personali e fatti, che siano a diretta conoscenza di questi, resa nelle forme previste dal presente testo unico; i) AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE, l'attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive; l) LEGALIZZAZIONE DI FIRMA l'attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonché dell'autenticità della firma stessa; m) LEGALIZZAZIONE DI FOTOGRAFIA l'attestazione, da parte di una pubblica amministrazione competente, che un'immagine fotografica corrisponde alla persona dell'interessato; n) FIRMA DIGITALE è un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici; o) AMMINISTRAZIONI PROCEDENTI le amministrazioni e, nei rapporti con l'utenza, i gestori di pubblici servizi che ricevono le dichiarazioni sostitutive di cui alle lettere g) e h) ovvero provvedono agli accertamenti d'ufficio ai sensi dell'articolo 43; p) AMMINISTRAZIONI CERTIFICANTI le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi che detengono nei propri archivi le informazioni e i dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive, o richiesti direttamente dalle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43 e 71; q) GESTIONE DEI DOCUMENTI l'insieme delle attività finalizzate alla registrazione di protocollo e alla classificazione, organizzazione, assegnazione e reperimento dei documenti amministrativi formati o acquisiti dalle amministrazioni, nell'ambito del sistema di classificazione d'archivio adottato; essa è effettuata mediante sistemi informativi automatizzati; r) SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI l'insieme delle risorse di calcolo, degli apparati, delle reti di comunicazione e delle procedure informatiche utilizzati dalle amministrazioni per la gestione dei documenti; s) SEGNATURA DI PROTOCOLLO l'apposizione o l'associazione, all'originale del documento, in forma permanente e non modificabile delle informazioni riguardanti il documento stesso; t) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ; u) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ; v) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ; z) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ; aa) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ; bb) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ; cc) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ; dd) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ; ee) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ; ff) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ; gg) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ; hh) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ; ii) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ; ll) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ; mm) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ; nn) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ; oo) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 .

  • Art. 15 L. 69/2019 – Comunicazioni alla vittima e misure cautelari (90-ter, 282-ter CPP)

    Art. 15 L. 69/2019 – Comunicazioni alla vittima e misure cautelari (90-ter, 282-ter CPP)

    L. 19 luglio 2019, n. 69 – Codice Rosso: tutela vittime di violenza domestica e di genere

    1. All’articolo 90-ter del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

    «1-bis. Le comunicazioni previste al comma 1 sono sempre effettuate alla persona offesa e al suo difensore, ove nominato, se si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, nonché dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale».

    2. Al comma 1 dell’articolo 282-ter del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche disponendo l’applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall’articolo 275-bis».

    3. Al comma 1 dell’articolo 282-quater del codice di procedura penale, dopo le parole: «alla parte offesa» sono inserite le seguenti: «e, ove nominato, al suo difensore».

    4. Al comma 2-bis dell’articolo 299 del codice di procedura penale, le parole: «al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa» sono sostituite dalle seguenti: «alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore».

    5. Dopo il comma 1 dell’articolo 659 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

    «1-bis. Quando a seguito di un provvedimento del giudice di sorveglianza deve essere disposta la scarcerazione del condannato per uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, nonché dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale, il pubblico ministero che cura l’esecuzione ne dà immediata comunicazione, a mezzo della polizia giudiziaria, alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore».

  • Riforma fiscale 2024 – D.Lgs. 209/2023: Pillar Two e imposta minima domestica

    Riforma fiscale 2024 – D.Lgs. 209/2023: Pillar Two e imposta minima domestica

    D.Lgs. 209/2023 – Riforma fiscale 2024 (L. delega 111/2023)

    Pillar Two. Il commento approfondisce contenuto, ambito di applicazione, novità rispetto alla previgente disciplina e impatto pratico per contribuenti e operatori.

  • CCNL Cooperative Sociali: apprendistato professionalizzante OSS

    CCNL Cooperative Sociali

    In sintesi

    Il CCNL Cooperative Sociali consente apprendistato professionalizzante 18-29 anni di durata 36-60 mesi (in base al livello target). Il sottoinquadramento parte da 2 livelli sotto la qualifica finale e risale progressivamente. Formazione obbligatoria 80 ore annue. Forte uso per OSS e educatori. Contributi INPS ridotti per cooperative (10%).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    AGCI Solidarietà · Confcooperative Federsolidarietà · Legacoop Sociali · CGIL FP · CISL FP · UIL FPL
    Ultimo rinnovo
    23 maggio 2024 (in vigore dal 1° gennaio 2024)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2027
    Platea
    ~430.000 (educatori, OSS, infermieri, animatori, ausiliari in cooperative socio-assistenziali ed educative)

    Tabella riepilogativa

    Apprendistato CCNL Cooperative Sociali
    Caratteristica Valore
    Età ammessa 18-29 anni (15-25 per qualifica e diploma)
    Durata apprendistato professionalizzante 36-60 mesi
    Sottoinquadramento iniziale 2 livelli sotto qualifica finale
    Formazione obbligatoria 80h annue (interna + Regione)
    Apprendisti per dipendenti qualificati 3 per ogni 2 (in cooperative con ≥10 dipendenti)
    Recesso al termine Libero con preavviso ordinario
    Periodo prova Da CCNL per livello target (60 gg OSS)
    Contributi INPS azienda 10% ridotto (vs 30% standard)

    Tre tipologie di apprendistato

    Il D.Lgs. 81/2015 disciplina 3 tipi di apprendistato, tutti utilizzati nelle cooperative sociali:

    • Apprendistato per la qualifica e il diploma: 15-25 anni, durata pari a quella del corso scuola/IeFP (massimo 3 anni)
    • Apprendistato professionalizzante: 18-29 anni, durata 36-60 mesi (più diffuso nel settore)
    • Apprendistato di alta formazione/ricerca: 18-29 anni, durata 36-60 mesi (laurea, dottorato)

    Il professionalizzante è quello standard per OSS, educatori, infermieri.

    Sottoinquadramento e retribuzione

    L’apprendista è inquadrato 2 livelli sotto la qualifica finale all’inizio, e risale gradualmente:

    Esempio per OSS C2 (qualifica finale):

    • Primi 12 mesi: livello A2 (-2 sotto)
    • Mesi 13-24: livello B1 (-1 sotto)
    • Mesi 25-36: livello C1
    • Mesi 37-48: livello C2 (qualifica finale raggiunta)

    La retribuzione segue il livello effettivo. Risparmio per cooperativa: -€600/mese nel primo anno vs OSS C2 standard.

    Formazione obbligatoria 80 ore

    L’apprendista ha diritto a 80 ore annue di formazione retribuita:

    • 40 ore di formazione di base/trasversale (sicurezza, comunicazione, ruolo)
    • 40 ore di formazione tecnico-professionale (mansione specifica)

    Le ore sono retribuite al 100% e svolte in orario di lavoro. La cooperativa può scegliere fra:

    • Formazione interna (con tutor aziendale)
    • Formazione esterna (Regione, ente accreditato)
    • Combinazione

    Mancata formazione = conversione in contratto subordinato standard + sanzione amministrativa.

    Contributi previdenziali ridotti

    L’apprendistato gode di contributi INPS ridotti:

    • 10% azienda (vs 30% standard)
    • 5,84% lavoratore (standard)
    • Esenzione totale primi 3 anni se cooperativa con ≤9 dipendenti (Legge di Bilancio)

    L’aliquota ridotta resta anche nei 12 mesi successivi alla conferma (incentivo alla stabilizzazione).

    Le riduzioni si applicano se la cooperativa ha confermato almeno il 20% degli apprendisti dei 24 mesi precedenti.

    Conferma o cessazione al termine

    Al termine dell’apprendistato:

    • Conferma: il rapporto prosegue a tempo indeterminato con livello finale
    • Recesso: entrambe le parti possono recedere nei 30 giorni successivi al termine, con preavviso ordinario

    Se nessuna parte recede entro 30 gg dal termine, conferma automatica.

    L’apprendistato non può essere risolto liberamente prima del termine se non per giusta causa o giustificato motivo (come contratto standard).

    Casi pratici

    Tizio – Apprendista OSS 22 anni
    Tizio (22 anni) entra come apprendista OSS, durata 36 mesi. Primi 12 mesi inquadrato A2 (€1.290/mese), poi B1, C1. Al 36° mese OSS C2 confermato. Cooperativa risparmia ~€8.000 totali.
    Caia – Apprendistato educatrice + Università
    Caia (24 anni) studia Scienze Educazione e fa apprendistato di alta formazione 48 mesi. Lavora 30h/sett + studia. Al termine: laurea + qualifica D2 educatore.
    Sempronio – Apprendista qualifica 17 anni
    Sempronio (17 anni) frequenta corso IeFP OSS + apprendistato qualifica. Lavora 20h/sett pomeriggio. Conferma OSS C1 al diploma a 19 anni.

    Domande frequenti

    Quanto dura un apprendistato in cooperativa sociale?
    L’apprendistato professionalizzante (più diffuso) dura 36-60 mesi a seconda del livello target. Per qualifiche (15-25 anni) la durata segue il corso scolastico. Alta formazione: 36-60 mesi.
    Quanto guadagna un apprendista OSS?
    L’apprendista è inquadrato 2 livelli sotto la qualifica finale. Per OSS C2 finale: primo anno A2 (~€1.290/mese), secondo B1 (~€1.330), terzo C1 (~€1.380). Aumento progressivo.
    La formazione è obbligatoria?
    Sì, 80 ore annue retribuite di formazione (40 base + 40 tecnica). Mancata formazione comporta conversione automatica in contratto subordinato standard + sanzioni amministrative.
    Cosa succede al termine dell'apprendistato?
    Conferma automatica a tempo indeterminato con livello finale (es. OSS C2). Entrambe le parti possono recedere nei 30 giorni successivi con preavviso ordinario.

    Stesso CCNL: consulta anche stipendi 2026 per livello, preavviso 15-180 giorni, ferie 26 giorni, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi, tredicesima e premi produttività e malattia, comporto e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Cooperative Sociali. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.