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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'art. 5 della L. 392/1978 è la norma cardine sullo sfratto per morosità: stabilisce che il mancato pagamento del canone decorsi venti giorni dalla scadenza prevista costituisce inadempimento grave che legittima la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1455 c.c. La stessa conseguenza si produce quando il conduttore non paga gli oneri accessori scaduti e l'importo non pagato supera due mensilità di canone. La soglia dei venti giorni è un elemento tecnico fondamentale: prima di quel termine, il locatore non può avviare la procedura di sfratto per morosità. Questa disposizione, rimasta in vigore anche dopo la riforma del 1998 e applicabile tanto alle locazioni abitative quanto a quelle commerciali, costituisce il punto di partenza di qualsiasi azione di recupero del credito locatizio e di qualsiasi procedura di sfratto avviata dai proprietari nei confronti degli inquilini morosi.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 5 L. 392/1978 — Inadempimento del conduttore

L. 27 luglio 1978, n. 392 — Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

Salvo quanto previsto dall’articolo 55, il mancato pagamento del canone decorsi venti giorni dalla scadenza prevista, ovvero il mancato pagamento, nel termine previsto, degli oneri accessori quando l’importo non pagato superi quello di due mensilita’ del canone, costituisce motivo di risoluzione, ai sensi dell’articolo 1455 del codice civile.

Commento

Ratio della norma

Il pagamento del canone è l'obbligazione principale del conduttore e la sua regolarità è presupposto fondamentale dell'equilibrio contrattuale. Prima della L. 392/1978, la disciplina del codice civile (art. 1455) rimetteva al giudice la valutazione caso per caso della gravità dell'inadempimento, con grande incertezza. L'art. 5 ha introdotto una soglia oggettiva: venti giorni dalla scadenza. Questo doppio effetto — certezza per il locatore sul momento in cui può agire e certezza per il conduttore sulla durata della tolleranza — ha razionalizzato un contenzioso che era tra i più frequenti nella pratica giudiziaria. L'art. 55, richiamato espressamente, prevede la sanatoria della morosità in sede giudiziale, ulteriore strumento di tutela dell'inquilino.

Analisi e struttura

La norma prevede due fattispecie autonome di inadempimento grave. La prima riguarda il canone principale: il mancato pagamento deve essere protratto per oltre venti giorni dalla data di scadenza pattuita in contratto. Il termine di venti giorni non è un periodo di grazia automatico, ma è la soglia oltre la quale l'inadempimento assume rilevanza come causa di risoluzione. La seconda riguarda gli oneri accessori: il mancato pagamento deve superare due mensilità del canone principale, indipendentemente dal periodo di ritardo. Entrambe le fattispecie sono collegate all'art. 1455 c.c., che richiede che l'inadempimento non sia di scarsa importanza: ma la soglia fissata dall'art. 5 vale come parametro legale di gravità, sostituendo la valutazione equitativa del giudice.

Quando si applica

La norma si applica a tutti i contratti di locazione di immobili urbani, abitativi e commerciali. È una delle poche disposizioni della L. 392/1978 rimaste pienamente operative dopo la riforma del 1998: la L. 431/1998 non ha introdotto proprie norme sulla morosità, rinviando implicitamente all'art. 5. Il locatore che voglia avviare lo sfratto per morosità deve verificare: che il canone non sia stato pagato, che siano trascorsi almeno venti giorni dalla scadenza e che non sia intervenuta sanatoria ex art. 55. Per gli oneri accessori, deve verificare che il totale non pagato superi due mensilità del canone. La domanda di sfratto si propone al tribunale nella sezione locazioni con ricorso per convalida di sfratto.

Confronto e norme correlate

L'art. 5 va letto in combinato disposto con l'art. 55 della stessa legge, che consente al conduttore di sanare la morosità in sede giudiziale pagando l'intero debito (canoni, interessi, spese legali) entro il termine fissato dal giudice (di norma da 30 a 90 giorni). La sanatoria può essere concessa al massimo tre volte nel quadriennio contrattuale. Il codice di procedura civile (artt. 657-669) disciplina la procedura di sfratto, che si articola in intimazione e convalida. La L. 431/1998 non ha modificato l'art. 5, che dunque si applica anche ai nuovi contratti 4+4. La cedolare secca non incide sul regime della morosità. Rilevante anche il DPR 660/1988, che ha precisato l'applicabilità della norma ai contratti commerciali.

Problemi applicativi

Il problema più frequente riguarda il momento di decorrenza del termine di venti giorni. Se il canone è dovuto il primo del mese, il termine scade il ventuno: solo dal giorno ventuno il locatore può notificare l'intimazione di sfratto. Una notifica anticipata è irrituale e il giudice rigetta la domanda. Altra questione riguarda il pagamento parziale del canone: la giurisprudenza ritiene che il pagamento parziale non interrompa il termine di venti giorni se la parte non pagata supera una mensilità, ma il giudice conserva margini di valutazione. Sul fronte della sanatoria, la giurisprudenza ha chiarito che il conduttore che ha già usufruito tre volte della sanatoria nel quadriennio non può più avvalersi di tale rimedio. Sul piano pratico, il locatore deve tenere conto dei tempi medi di definizione della procedura di sfratto: spesso si protrae per molti mesi, durante i quali il conduttore moroso occupa l'immobile senza pagare.

Casi pratici

Caso 1: Sfratto per morosità dopo venti giorni dalla scadenza

Caso 2: Morosità per oneri accessori condominiali

Caso 3: Sanatoria della morosità in sede giudiziaria

Domande frequenti

Cos'è la morosità nell'affitto e quando scatta lo sfratto per morosità secondo l'art. 5 L. 392/1978?

La morosità si configura quando il conduttore non paga il canone per oltre venti giorni dalla scadenza mensile pattuita, oppure quando omette il pagamento degli oneri accessori per un importo superiore a due mensilità di canone. Superata questa soglia, il locatore può avviare la procedura di sfratto per morosità.

Quanti giorni di ritardo nel pagamento dell'affitto prima che il proprietario possa avviare lo sfratto?

Venti giorni. Prima del ventesimo giorno dalla scadenza del canone, il locatore non può avviare la procedura di sfratto per morosità. È fondamentale che il contratto indichi chiaramente la data di scadenza mensile del canone, perché da essa decorre il termine.

Posso evitare lo sfratto pagando i canoni arretrati dopo che il procedimento è già iniziato?

Sì, tramite la sanatoria della morosità prevista dall'art. 55 L. 392/1978. Il giudice può concedere un termine (fino a 90 giorni) per pagare l'intero debito, comprensivo di canoni, interessi e spese legali. Questo rimedio è utilizzabile al massimo tre volte nell'arco del quadriennio contrattuale.

Lo sfratto per morosità vale anche per i contratti stipulati dopo il 1998?

Sì. L'art. 5 L. 392/1978 non è stato abrogato dalla L. 431/1998 e si applica a tutti i contratti di locazione di immobili urbani, sia abitativi che commerciali, sia vecchi che nuovi. Il termine dei venti giorni e la soglia delle due mensilità per gli oneri accessori restano invariati.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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