Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 115 Cod. Amb. – tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici

    Art. 115 Cod. Amb. – tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell’alveo, entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto le regioni disciplinano gli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo previsti nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune, comunque vietando la copertura dei corsi d’acqua che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità e la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti.

    2. Gli interventi di cui al comma 1 sono comunque soggetti all’autorizzazione prevista dal regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 , salvo quanto previsto per gli interventi a salvaguardia della pubblica incolumità.

    3. Per garantire le finalità di cui al comma 1, le aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque possono essere date in concessione allo scopo di destinarle a riserve naturali, a parchi fluviali o lacuali o comunque a interventi di ripristino e recupero ambientale. Qualora le aree demaniali siano già comprese in aree naturali protette statali o regionali inserite nell’elenco ufficiale previsto dalla vigente normativa, la concessione è gratuita.

    4. Le aree del demanio fluviale di nuova formazione ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 37 , non possono essere oggetto di sdemanializzazione. Nota all’art. 115: – Il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 , recante «Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre

    1904. – La legge 5 gennaio 1994, n. 37 , recante «Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche» è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 gennaio 1994, n. 14 (S.O.)

  • CCNL Autoferrotranvieri: preavviso 30-180 giorni

    CCNL Autoferrotranvieri (Trasporto Pubblico Locale)

    In sintesi

    Il preavviso nel CCNL Autoferrotranvieri varia da 30 giorni (parametri 100-140) a 180 giorni (Quadri 260-280) in base a parametro e anzianità. Datore può scegliere preavviso lavorato o indennità sostitutiva. Dimissioni del lavoratore: preavviso dimezzato. Giusta causa (es. guida ebbrezza, danneggiamento mezzi) senza preavviso.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Asstra · Anav · Agens · FILT-CGIL · FIT-CISL · UILTrasporti · FAISA-CISAL · UGL-AF
    Ultimo rinnovo
    28 novembre 2023 (in vigore dal 1° dicembre 2023)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2026
    Platea
    ~125.000 (autisti autobus urbani/extraurbani, conducenti tram/metro, macchinisti ferrovie regionali, personale viaggiante, manutentori)

    Tabella riepilogativa

    Preavviso licenziamento (datore licenzia)
    Parametro Fino 5 anni 5-10 anni Oltre 10 anni
    100-140 30 gg 45 gg 60 gg
    158-165 (autisti) 45 gg 60 gg 90 gg
    170-185 (conducenti) 60 gg 90 gg 120 gg
    190-210 (macchinisti/manut) 90 gg 120 gg 150 gg
    220-240 (capi) 120 gg 150 gg 180 gg
    260-280 (Quadri) 180 gg 180 gg 180 gg

    Per dimissioni del lavoratore il preavviso è dimezzato (es. autista urbano con 7 anni: 30 gg invece di 60).

    Come si calcola il preavviso

    Il preavviso dipende da:

    • Parametro di inquadramento
    • Anzianità (3 fasce: 0-5, 5-10, 10+ anni)
    • Direzione: dimissioni dimezzano

    Si conta in giorni di calendario, decorrenza dal giorno successivo alla comunicazione.

    Preavviso lavorato vs indennità

    Il datore (o lavoratore) sceglie:

    • Preavviso lavorato: continua a lavorare
    • Indennità sostitutiva: paga il periodo + ratei 13ª/14ª/ferie/ROL

    Indennità inversa: il datore può chiedere di uscire prima pagando.

    Dimissioni del lavoratore

    Le dimissioni richiedono:

    • Preavviso dimezzato
    • Forma scritta tramite portale Cliclavoro/INPS
    • Revocabili entro 7 giorni

    Eccezioni di forma online: dimissioni in prova, per giusta causa, di madre nei primi 3 anni del figlio (convalida ITL).

    Licenziamento per giusta causa

    La giusta causa consente licenziamento senza preavviso. Cause tipiche TPL:

    • Guida in stato di ebbrezza/sostanze stupefacenti (riscontrata in servizio)
    • Danneggiamento doloso di mezzi aziendali
    • Rifiuto reiterato di obbedire a regole sicurezza
    • Atti violenti contro colleghi o utenti
    • Furto incassi bigliettazione
    • Falsificazione cartellini servizio
    • Assenza ingiustificata >5 gg consecutivi

    Procedura: contestazione scritta entro 15 gg, difesa 5 gg, decisione.

    Licenziamento per giustificato motivo

    Due tipi:

    • Soggettivo: inadempimento meno grave (con preavviso)
    • Oggettivo: ragioni produttive/organizzative (es. riorganizzazione, cessazione linea)

    Per aziende con più di 15 dipendenti, il licenziamento oggettivo richiede tentativo conciliazione in ITL.

    Il settore ha forte protezione sindacale: ogni licenziamento è esaminato dalla RSU.

    Casi pratici

    Tizio – Autista licenziato per ebbrezza
    Tizio (autista) sorpreso a guidare con alcolemia 0,8. Contestazione, 5 gg difesa (giustificazioni sospette), licenziamento giusta causa senza preavviso. Riceve solo TFR + ratei + denuncia. Sospensione patente 12 mesi.
    Caia – Conducente metro dimissioni dimezzate
    Caia conducente metro con 8 anni si dimette via Cliclavoro per altra opportunità. Preavviso dimezzato: 45 gg (invece di 90). Indennità sostitutiva con datore, esce in 1 settimana.
    Sempronio – Macchinista licenziamento riorganizzazione
    Sempronio (macchinista regional) licenziato per cessazione tratta. Preavviso 120 gg pagato indennità + TFR. RSU verifica giustificato motivo oggettivo. Possibilità ricollocazione in altra tratta.

    Domande frequenti

    Quanto preavviso devo dare se mi dimetto da autista TPL?
    Per autista urbano (param 158-160) con anzianità fino a 5 anni: 22 gg (dimissioni dimezzano i 45 gg). Con 5-10 anni: 30 gg. Oltre 10 anni: 45 gg.
    Posso essere licenziato senza preavviso?
    Solo per giusta causa: guida in stato ebbrezza, danneggiamento doloso mezzi, rifiuto reiterato sicurezza, atti violenti, furto incassi, falsificazione cartellini, assenza ingiustificata >5 gg. Procedura: contestazione + difesa.
    La guida in ebbrezza è giusta causa?
    Sì, è una delle cause più gravi nel TPL. Comporta licenziamento senza preavviso + sospensione patente 12 mesi (con eventuale revoca) + sanzioni penali. Nessuna possibilità di reintegro.
    Le dimissioni online sono obbligatorie?
    Sì, tramite portale Cliclavoro/INPS, salvo dimissioni in prova, per giusta causa, o di madre nei primi 3 anni del figlio (queste vanno convalidate ITL).

    Stesso CCNL: consulta anche stipendi TPL 2026, ferie 28 gg, permessi, festività, maternità conducenti, congedi familiari, 13ª, 14ª, premi produttività, malattia, comporto e visite mediche e prova autisti, conducenti, quadri.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri (Trasporto Pubblico Locale). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 14 DPR 495/1992 – ( Art. 10 Codice della strada )

    Art. 14 DPR 495/1992 – ( Art. 10 Codice della strada )

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Le domande per ottenere l'autorizzazione alla circolazione per i veicoli eccezionali o per i trasporti in condizione di eccezionalità devono essere presentate su carta resa legale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1982, n. 955, all'ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari ed alle regioni per la rimanente rete viaria. Le regioni possono delegare alle province le competenze relative all'autorizzazione alla circolazione di cui all'articolo 10, comma 6, del codice. In tale caso ciascuna provincia ha competenza a rilasciare l'autorizzazione sull'intero territorio regionale, previo nulla osta delle altre province. Ai fini della massima semplificazione e della gestione in tempo reale delle domande, gli enti proprietari di strade o i loro concessionari adottano apposite procedure telematiche, con imposta di bollo corrisposta in modo virtuale; gli stessi possono costituire consorzi o stipulare convenzioni tra loro al fine di istituire sportelli unici per l'accettazione, la gestione delle domande ed il rilascio delle relative autorizzazioni; a fini di coordinamento e di scambio di informazioni, possono, inoltre, richiedere l'interconnessione con i rispettivi sistemi informativi e con quelli della Direzione generale per la motorizzazione.

    2. La domanda deve essere presentata almeno quindici giorni prima della data fissata per il viaggio o della data di decorrenza del periodo di autorizzazione richiesto. L'autorizzazione deve essere rilasciata entro quindici giorni dalla presentazione della domanda. Il divieto di autorizzazione o la necessità di procrastinare il rilascio a date successive a quelle richieste nella domanda, deve essere espressamente motivato. I termini di rilascio e quelli di presentazione possono essere ridotti per ragioni di pubblico interesse dichiarate dalle competenti autorità, ovvero per esigenze di esportazione o trasferimento, o per documentati motivi d'urgenza; possono essere, altresì, ridotti, per veicoli già in possesso di autorizzazione, in caso di trasferimento presso officine di riparazione su percorsi diversi da quelli già autorizzati, ovvero in caso di soccorso o rimozione con i veicoli di cui all'articolo 12. La richiesta di riduzione dei termini deve essere motivata; se, su istanza, la domanda è evasa nel termine massimo di tre giorni lavorativi, l'ente rilasciante ha facoltà di richiedere i diritti d'urgenza.

    3. 3. Nelle domande relative alle autorizzazioni di tipo singolo o multiplo, possono essere indicati, con annotazione a parte, sia per il veicolo trainante che per quello trainato, ammettendo tutte le loro possibili combinazioni, anche incrociate, fino ad un massimo di cinque veicoli, costituenti riserva di quelli scelti per il trasporto, a condizione che: a) sia documentata l'abbinabilità di ciascuno dei complessi di veicoli eccezionali scelti per il trasporto, ai sensi dell'articolo 219, comma 3; b) nel caso di veicoli o trasporti eccezionali per massa, rimangano invariati i carichi massimi trasmessi a terra da ciascun asse, in relazione alle condizioni di carico autorizzate e gli interassi varino entro una tolleranza del 20% e che, comunque, si determini una differenza non superiore a 0,50 m; c) la massa complessiva a pieno carico di ciascun veicolo o complesso di veicoli di riserva non sia superiore a quella del primo veicolo o complesso di veicoli.

    4. Nelle domande relative alle autorizzazioni di tipo periodico, deve essere indicato un unico veicolo trattore, mentre per i rimorchi ed i semirimorchi possono essere indicati fino ad un massimo di cinque veicoli di riserva, purché di documentata abbinabilità, ai sensi dell'articolo 219, comma 3, e tali da rispettare in ogni combinazione tutti i limiti di massa ed i limiti dimensionali fissati dall'autorizzazione.

    5. Il veicolo o trasporto eccezionale con altezza superiore a 4,30 m, che debba attraversare passaggi a livello su linee ferroviarie elettrificate, deve ottenere anche l'autorizzazione del gestore della rete ferroviaria, cui deve essere inoltrata istanza. Detta autorizzazione contiene le prescrizioni a garanzia della continuità del servizio ferroviario e della sicurezza dell'attraversamento.

    6. Fermo restando l'obbligo di verifica da parte dell'ente rilasciante l'autorizzazione, per i veicoli o i trasporti eccedenti in altezza i richiedenti devono, altresì, dichiarare di aver verificato che sull'intero percorso non esistono linee elettriche che determinano un franco inferiore a 0,40 m ed opere d'arte con franco inferiore a 0,20 m rispetto all'intradosso. Ove non sussistano tali condizioni, l'ente proprietario ha la facoltà di rilasciare l'autorizzazione, previa adozione di specifiche misure prescrittive e di controllo.

    7. 7. Nella domanda di autorizzazione, oltre a tutti i dati necessari ad identificare il richiedente, il veicolo o complesso di veicoli e la dotazione dei mezzi tecnici di supporto eventualmente necessari per effettuare il trasporto, devono essere di norma indicati: A) per le autorizzazioni di tipo periodico: a) una descrizione del carico, compresa la natura del materiale in cui è realizzato e la tipologia degli elementi che lo costituiscono, nonché dell'eventuale imballaggio, per i trasporti eccezionali di cui all'articolo 13, comma 2, punto B); b) lo schema grafico longitudinale, trasversale e planimetrico, riportante: il veicolo o complesso di veicoli compresi quelli eventuali di riserva, con carico nella configurazione prevista di massimo ingombro; i limiti dimensionali massimi per i quali si richiede l'autorizzazione, rientranti comunque entro i limiti consentiti dall'ente proprietario o concessionario della strada; la massa totale e la distribuzione del carico sugli assi a pieno carico nella configurazione di massimo ingombro prevista nonché i limiti di massa complessiva e per asse ammissibili ai sensi dell'articolo 62 del codice; c) i percorsi o gli elenchi di strade interessate al transito; d) il periodo di tempo per il quale si richiede l'autorizzazione; B) per le autorizzazioni di tipo multiplo o singolo: a) una precisa descrizione del carico e del suo eventuale imballaggio; b) lo schema grafico longitudinale, trasversale e planimetrico riportante: la configurazione del veicolo o complesso di veicoli, compresi quelli eventuali di riserva, con il suo carico; il limite superiore delle dimensioni, della massa totale e la distribuzione del carico sugli assi sia a vuoto che a pieno carico nella configurazione corrispondente al limite superiore di dimensioni e di massa. Qualora ci sia eccedenza rispetto a quanto previsto dall'articolo 62 del codice, devono essere indicati la pressione di gonfiaggio dei pneumatici e il baricentro del carico complessivo, allegando dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal committente ai sensi delle vigenti norme in materia, attestante la massa del carico; c) il percorso interessato al transito; d) la data del viaggio o dei viaggi con cui si realizza il trasporto o il periodo di tempo nel quale si effettuano il viaggio o i viaggi.

    8. La domanda di autorizzazione deve essere corredata da copia del documento di circolazione o del documento sostitutivo rilasciato dalla Direzione generale per la motorizzazione, dal quale risultino le dimensioni e le masse massime riconosciute ammissibili e, nel caso di complessi, l'abbinabilità della motrice con il rimorchio o semirimorchio ove prevista. Qualora non risultino dai documenti citati i carichi massimi per asse, questi devono essere certificati da un documento della casa costruttrice o della Direzione generale per la motorizzazione. Deve, inoltre, essere presentata la ricevuta attestante il pagamento, ove previsto, dell'indennizzo di cui all'articolo 18 e delle spese di cui all'articolo 19, ad eccezione delle voci di spesa che possono essere contabilizzate ed addebitate soltanto a consuntivo. Tale ricevuta deve essere consegnata, in originale o in copia, secondo i casi, all'ente rilasciante prima del ritiro dell'autorizzazione, salvo che l'ente stesso non acquisisca altrimenti l'informazione dell'avvenuto pagamento, purché tale modalità sia uniforme per tutta la rete viaria dell'ente rilasciante ovvero degli enti consorziati o operanti in regime di convenzione ai sensi del comma 1. Alla domanda di autorizzazione devono, altresì, essere allegati: copia dell'autorizzazione di cui al comma 5, ove prevista; la dichiarazione sulla verifica delle linee elettriche di cui al comma 6, ove prevista; la dichiarazione di cui all'articolo 13, comma 6, ove prevista; una dichiarazione sulla percorribilità, da parte del veicolo o complesso, dei percorsi o elenchi di strade richiesti, a firma del titolare o legale rappresentante della ditta, con particolare riferimento all'inscrivibilità in curva, in caso di eccedenza rispetto a quanto previsto dall'articolo 61 del codice. È ammessa la facoltà di formulare le dichiarazioni previste in calce alla domanda di autorizzazione.

    9. La domanda di autorizzazione presentata dalle imprese concessionarie del servizio di trasporto su strada di carri ferroviari è corredata dalla copia della carta di circolazione del trattore e dei rimorchi autorizzati da parte del competente ufficio della Direzione generale per la motorizzazione, ad essere agganciati al medesimo, fino ad un massimo di dieci rimorchi; l'autorizzazione è rilasciata per i complessi che possono così formarsi.

    10. Per i casi previsti dagli articoli 98 e 99 del codice, possono essere rilasciate, secondo i casi, le autorizzazioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettere b) o c); le domande di autorizzazione, in luogo della documentazione relativa al veicolo, possono essere corredate da una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta costruttrice, contenente le medesime specifiche tecniche ed identificative di cui al comma 7, ed un disegno di insieme del veicolo. Tale documentazione deve essere completata dalla copia del certificato della targa di prova o del foglio di via che accompagna la targa provvisoria di cui all'articolo 255. Per la circolazione ai sensi dell'articolo 98 del codice le domande di autorizzazione possono essere presentate da parte dei soggetti e per le finalità di cui all' articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474. Per i soli veicoli di cui all'articolo 13, comma 2, punto B), lettera a), è consentito il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a). In tal caso, l'autorizzazione deve riportare il numero di assi e i limiti dimensionali e ponderali entro i quali il veicolo è ammesso a circolare, e deve essere accompagnata, volta per volta, dalla copia della carta di circolazione, se trattasi di veicolo eccezionale già immatricolato, del certificato di approvazione o di omologazione di cui all'articolo 76, commi 1 e 6, del codice, se trattasi di veicolo eccezionale non ancora immatricolato, o da dichiarazione sostitutiva del costruttore, se trattasi di prototipo sperimentale, nonché dal disegno d'insieme del veicolo nella sua effettiva configurazione di marcia.

    11. Le domande di autorizzazione devono essere sottoscritte, ai sensi delle vigenti norme in materia di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, dal legale rappresentante della società o impresa di trasporto o da altro soggetto munito di delega o dal proprietario del veicolo o dal suo locatario ai sensi dell'articolo 91 del codice che, nel caso di trasporto per conto terzi, deve anche dichiarare di avere tutti gli specifici requisiti e autorizzazioni di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni. Per i soggetti di cui al comma 10, tale dichiarazione non è necessaria. Nei casi di trasferimento per riparazione, soccorso o rimozione la domanda può essere sottoscritta anche dall'esercente l'officina di riparazione, in possesso di targa prova ai sensi dell'articolo 98 del codice e dell' articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, ovvero dall'esercente l'attività di soccorso o di rimozione, oppure corredata da dichiarazione di questi attestante lo stato di necessità.

    12. I vettori esteri che intendono circolare sul territorio nazionale con veicoli o complessi eccezionali, immatricolati all'estero, oppure effettuare trasporti eccezionali devono produrre copia dei documenti di circolazione e un documento tecnico rilasciato dalla Direzione generale per la motorizzazione, a richiesta dell'interessato, secondo un modello fissato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'abbinabilità dei complessi deve essere documentata ai sensi dell'articolo 219, comma 3, ovvero con analoga attestazione dello stato d'origine, ovvero producendo copia di un'autorizzazione da questo rilasciata e in corso di validità.

    13. La copia del documento di circolazione o del documento sostitutivo di cui ai commi 8, 9 e 12, deve essere relativa ad un documento valido e presentata in forma semplice; deve essere esibito, contestualmente, l'originale del documento stesso, ovvero la copia deve essere dichiarata dall'interessato conforme all'originale, ai sensi delle vigenti norme in materia di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà. L'ente rilasciante l'autorizzazione attesta sulla copia, se del caso, la presa visione del documento originale. I soggetti che presentano più domande di autorizzazione presso lo stesso ente e per lo stesso veicolo possono fornire, per tutte le domande successive alla prima, nell'arco temporale di un anno, gli estremi della medesima e dichiarando che, dalla data della prima presentazione, il documento di circolazione o il documento sostitutivo non hanno subito modifiche ed hanno mantenuto validità per la circolazione.

  • Art. 14 Cont. Trib. – litisconsorzio ed intervento

    Art. 14 Cont. Trib. – litisconsorzio ed intervento

    Art. 14 Cont. Trib. – Litisconsorzio ed intervento

    D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – testo aggiornato

    1. Se l’oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi.

    2. Se il ricorso non è stato proposto da o nei confronti di tutti i soggetti indicati nel comma 1 è ordinata l’integrazione del contraddittorio mediante la loro chiamata in causa entro un termine stabilito a pena di decadenza.

    3. Possono intervenire volontariamente o essere chiamati in giudizio i soggetti che, insieme al ricorrente, sono destinatari dell’atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso.

    4. Le parti chiamate si costituiscono in giudizio nelle forme prescritte per la parte resistente, in quanto applicabili.

    5. I soggetti indicati nei commi 1 e 3 intervengono nel processo notificando apposito atto a tutte le parti e costituendosi nelle forme di cui al comma precedente.

    6. Le parti chiamate in causa o intervenute volontariamente non possono impugnare autonomamente l’atto se per esse al momento della costituzione è già decorso il termine di decadenza. 6 bis. In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l’atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti.

  • CCNL Autoferrotranvieri: orario 39h, turni viaggianti, riposi

    CCNL Autoferrotranvieri (Trasporto Pubblico Locale)

    In sintesi

    L’orario standard del CCNL Autoferrotranvieri è 39 ore settimanali. Per il personale viaggiante è regolata dalla normativa UE su tempi di guida (Reg. UE 561/2006 per autobus interurbani >50 km). Nastro lavorativo max 13h (con interruzioni). Turni rotanti su 7 giorni. Straordinario maggiorato. Riposo minimo 11h tra turni, 45h continuative settimanali ogni 2 settimane.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Asstra · Anav · Agens · FILT-CGIL · FIT-CISL · UILTrasporti · FAISA-CISAL · UGL-AF
    Ultimo rinnovo
    28 novembre 2023 (in vigore dal 1° dicembre 2023)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2026
    Platea
    ~125.000 (autisti autobus urbani/extraurbani, conducenti tram/metro, macchinisti ferrovie regionali, personale viaggiante, manutentori)

    Tabella riepilogativa

    Orario CCNL Autoferrotranvieri
    Tipologia Limite
    Orario settimanale 39h
    Orario mensile ~169h (39 × 52 / 12)
    Nastro lavorativo (durata in servizio) Max 13h (con interruzioni)
    Tempo di guida continuo (Reg UE 561) Max 4h30 senza pausa
    Pausa minima ogni 4h30 guida 45 minuti
    Tempo di guida giornaliero Max 9h (estensibile a 10h 2 volte/sett)
    Riposo giornaliero tra turni 11h (riducibile a 9h max 3 volte/sett)
    Riposo settimanale 45h continuative (ridotto 24h ogni 2 sett)
    Straordinario feriale +25%
    Straordinario notturno (22-6) +50%
    Straordinario festivo +60%

    Orario 39h settimanale

    L’orario di lavoro full-time è di 39 ore settimanali, distribuite su 5 o 6 giorni con turni rotanti.

    Per il personale viaggiante si applica la flessibilità multiperiodale (compensazione su 8-12 settimane) per gestire i picchi di domanda (estate, eventi).

    Tempi di guida secondo Reg. UE 561/2006

    Per gli autobus interurbani su tratte >50 km si applica il Regolamento UE 561/2006:

    • Tempo di guida giornaliero: max 9h (estensibile a 10h non più di 2 volte/sett)
    • Guida continua: max 4h30 senza pausa
    • Pausa: 45 minuti dopo 4h30 (frazionabile in 15 + 30 min)
    • Riposo giornaliero: 11h continuative (riducibile a 9h max 3 volte/sett)
    • Riposo settimanale: 45h continuative (riducibile a 24h ogni 2 settimane, con compensazione)

    Per autobus urbani su tratte ≤50 km vale la normativa nazionale (D.Lgs. 234/2007, simile ma con alcune differenze).

    Il "nastro lavorativo": durata in servizio

    Il nastro lavorativo (chiamato anche “tempo di disponibilità”) è la durata complessiva del servizio dall’inizio del turno al termine, inclusi:

    • Tempo di guida effettiva
    • Pause durante il turno
    • Tempi di sosta in stazione
    • Cambio mezzo o servizio

    Limite massimo del nastro: 13 ore (in alcuni CCNL aziendali può essere maggiore con accordo sindacale).

    I “turni spezzati” (mattina + sera con pausa centrale) sono molto diffusi nel TPL: indennità specifiche €60-80/turno spezzato.

    Riposi: settimanali e tra turni

    Il riposo è cruciale per la sicurezza dei trasporti:

    • Tra turni: minimo 11 ore continuative (D.Lgs. 66/2003)
    • Settimanale: 24h continuative + 11h prima = 35h
    • Per personale viaggiante (>50 km): 45h continuative ogni settimana o 24h ogni 2 settimane con compensazione successiva

    La compensazione dei riposi settimanali ridotti è obbligatoria entro 3 settimane successive.

    Straordinario e maggiorazioni

    Le maggiorazioni sono favorevoli:

    • Feriale fino a 4h/sett: +25%
    • Festivo: +60%
    • Notturno feriale (22-6): +50%
    • Notturno festivo: +75%
    • Riposo settimanale lavorato: +50% + riposo compensativo
    • Turno spezzato: indennità €60-80/turno

    Lo straordinario può essere convertito in banca ore con maggiorazione del 25%.

    Casi pratici

    Tizio – Autista urbano turno spezzato
    Tizio fa turno spezzato: 5:30-9:30 (4h) + pausa 4h + 13:30-17:30 (4h) = nastro 12h, guida 8h. Indennità spezzato €70.
    Caia – Autista extraurbano Roma-Frosinone
    Caia fa servizio extraurbano: guida 4h Roma-Frosinone, pausa 45 min, ritorno 4h. Tempo guida 8h, nastro 9h45. Tutto entro limiti Reg UE 561.
    Sempronio – Macchinista riposo settimanale ridotto
    Sempronio macchinista fa servizio Sabato (24h riposo settimanale ridotto). Compensazione: riposo 45h+11h la settimana successiva. Indennità riposo settimanale lavorato +50%.

    Domande frequenti

    Quante ore al giorno può guidare un autista TPL?
    Per autobus interurbani (>50 km): max 9h/giorno (estensibile a 10h max 2 volte/sett) per Reg. UE 561/2006. Tempo continuo max 4h30 senza pausa 45 min. Nastro lavorativo (durata totale servizio) max 13h.
    Cosa è il turno spezzato nel TPL?
    Turno con pausa centrale lunga (3-5h) tra mattina e sera: es. 5:30-9:30 + 13:30-17:30. Molto diffuso negli orari di punta urbani. Indennità €60-80/turno per il disagio del rientro pomeridiano.
    Quanto deve riposare un autista TPL?
    11h continuative tra turni (riducibili a 9h max 3 volte/sett). Riposo settimanale: 45h continuative (per servizio >50 km) o 24h ogni 2 settimane con compensazione. Compensazione obbligatoria entro 3 settimane.
    Lo straordinario notturno come è maggiorato?
    +50% feriale (es. €11/h base diventa €16,50/h), +75% festivo. In più indennità notturna €4,50-8/h. Massimo 8 ore consecutive notturne.

    Stesso CCNL: consulta anche stipendi TPL 2026, preavviso 30-180 giorni, ferie 28 gg, permessi, festività, maternità conducenti, congedi familiari, 13ª, 14ª, premi produttività e malattia, comporto e visite mediche.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri (Trasporto Pubblico Locale). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 5 L. 392/1978 – Inadempimento del conduttore

    Art. 5 L. 392/1978 – Inadempimento del conduttore

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    Salvo quanto previsto dall’articolo 55, il mancato pagamento del canone decorsi venti giorni dalla scadenza prevista, ovvero il mancato pagamento, nel termine previsto, degli oneri accessori quando l’importo non pagato superi quello di due mensilita’ del canone, costituisce motivo di risoluzione, ai sensi dell’articolo 1455 del codice civile.

  • Art. 239 Codice della Navigazione – Forma del titolo, documenti da consegnare ed esecuzione della trascrizione

    Art. 239 Codice della Navigazione – Forma del titolo, documenti da consegnare ed esecuzione della trascrizione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Per quanto riguarda la forma del titolo da trascrivere, si applica il disposto dell'articolo 252, primo comma. Tuttavia se si tratta delle navi o dei galleggianti indicati nel secondo comma dell'articolo 237, la trascrizione può compiersi in forza di una dichiarazione del costruttore con sottoscrizione autenticata. Per quanto riguarda i documenti da consegnare all'ufficio e l'esecuzione della trascrizione nel registro delle navi in costruzione si applicano gli articoli 253, 256.

  • Art. 1 D.Lgs. 23/2015 – Campo di applicazione

    Art. 1 D.Lgs. 23/2015 – Campo di applicazione

    D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23 – Tutele crescenti – contratto a tempo indeterminato

    1. Per i lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il regime di tutela nel caso di licenziamento illegittimo e’ disciplinato dalle disposizioni di cui al presente decreto.

    2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche nei casi di conversione, successiva all’entrata in vigore del presente decreto, di contratto a tempo determinato o di apprendistato in contratto a tempo indeterminato.

    3. Nel caso in cui il datore di lavoro, in conseguenza di assunzioni a tempo indeterminato avvenute successivamente all’entrata in vigore del presente decreto, integri il requisito occupazionale di cui all’articolo 18, ottavo e nono comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, il licenziamento dei lavoratori, anche se assunti precedentemente a tale data, e’ disciplinato dalle disposizioni del presente decreto.

  • Art. 34 ter T.U.IVA: Regime fiscale per raccoglitori occasionali

    Art. 34 ter T.U.IVA: Regime fiscale per raccoglitori occasionali

    Art. 34 ter T.U.IVA – Regime fiscale per raccoglitori occasionali

    In vigore dal 01/01/2019 al 01/01/2027

    Modificato da: Legge del 30/12/2018 n. 145 Articolo 1

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “1. I raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30, a cui si aggiungono i raccoglitori occasionali di piante officinali spontanee ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75, che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore ad euro 7.000, sono esonerati dal versamento dell’imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale.”

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  • Art. 18 DPR 495/1992 – Indennizzo

    Art. 18 DPR 495/1992 – Indennizzo

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. La misura dell'indennizzo dovuto agli enti che rilasciano l'autorizzazione per la maggiore usura della strada in relazione al transito dei veicoli e dei trasporti eccezionali eccedenti le masse stabilite dall'articolo 62 del codice, si calcola con le modalità di cui alle tabelle I.1, I.2, I.3 che fanno parte integrante del presente regolamento. Detta misura, a partire dal 1 gennaio 1994, è adeguata automaticamente, per ciascun anno solare, alle variazioni degli indici ISTAT relativi ai prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati (media nazionale), con arrotondamento alle mille lire inferiori per importi fino a cinquecento lire, ed alle mille lire superiori per importi oltre le cinquecento lire. Per gli indici ISTAT di riferimento, si assumono gli ultimi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, entro il 1 dicembre dell'anno precedente a quello in cui devono essere applicati gli adeguamenti. 2. Dell'effettuato versamento fa fede la ricevuta riportante gli estremi identificativi del veicolo o complesso di veicoli, da allegare, in originale o in copia secondo i casi, alla domanda di autorizzazione, salvo che l'ente stesso non acquisisca altrimenti l'informazione dell'avvenuto pagamento. Nei casi in cui l'ente rilasciante non sia proprietario o concessionario della strada interessata al transito, si effettua tempestivo trasferimento delle somme percepite a favore del competente ente. Il riscontro del pagamento deve essere annotato sull'autorizzazione. Secondo le facoltà di cui all'articolo 14, comma 1, l'annotazione può essere effettuata in forma digitale.

    3. Nei casi di percorsi autostradali ripetitivi e non controllabili con esazioni di ingresso-uscita, l'indennizzo è calcolato assumendo come valore "L" (elle) che figura nel calcolo di "I" – giusta tabelle I.1, I.2, I.3, – la metà della lunghezza del percorso autostradale non controllabile.

    4. È consentita la valutazione convenzionale dell'indennizzo per la maggiore usura, ove dovuto, per i veicoli o i trasporti, di cui all'articolo 13, comma 2, punto B), qualora, all'atto della domanda di autorizzazione periodica, il richiedente non sia in grado di precisare il chilometraggio da effettuare complessivamente né i singoli itinerari richiesti, né l'effettivo carico del singolo trasporto. 5. La valutazione convenzionale riferita al periodo di un anno e alla massa complessiva del veicolo, quale risulta dalla relativa carta di circolazione, è effettuata come segue: a) veicoli e trasporti di cui all'articolo 13, comma 2, punto B), lettere a), b) se diversi dai mezzi d'opera, e), f) e g): 1) sino a 20 t, euro 510,26; 2) da oltre 20 t a 33 t, euro 850,09; 3) da oltre 33 t a 56 t, euro 1.445,05. Per la massa superiore a 56 t, gli importi aumentano di euro 25,31 per ogni t in più; b) veicoli e trasporti di cui all'articolo 13, comma 2, punto B), lettere b), e), f) e g), qualora il numero di assi sia superiore a otto, ovvero lettera b), limitatamente al rimorchio o alla massa gravante al suolo del semirimorchio quale risulta dalla relativa carta di circolazione, se mezzi d'opera: 1) sino a 20 t, euro 169,91; 2) da oltre 20 t a 33 t, euro 297,48; 3) da oltre 33 t a 56 t, euro 510,26; 4) da oltre 56 t a 70 t, euro 850,09. Per la massa superiore a 70 t, gli importi aumentano di euro 25,31 per ogni t in più; c) veicoli e trasporti di cui all'articolo 13, comma 2, punto B), lettera c): 1) euro 1,03 per viaggio, per i complessi adibiti al trasporto di carri ferroviari a due assi aventi massa massima di 40 t e euro 6,71 per viaggio, per i complessi adibiti al trasporto di carri ferroviari a quattro assi, aventi massa massima di 80 t. I richiedenti devono, all'atto della domanda, versare a titolo di acconto per ogni trimestre, le somme di euro 92,96 o di euro 604,25, rispettivamente per i carri ferroviari a due o a quattro assi. Tali somme sono conguagliate, entro il primo mese successivo al trimestre, sulla base della documentazione dei viaggi effettuati nel trimestre stesso. Tale documentazione è convalidata dal gestore del trasporto ferroviario.

    6. Gli importi conseguenti alle valutazioni convenzionali di cui al comma 5, lettere a) e b), su domanda del richiedente l'autorizzazione, possono essere versati in soluzioni non inferiori a 1/3 di quella annuale; in tal caso, l'autorizzazione ha il valore temporale corrispondente all'entità della soluzione versata. Nel caso di complessi mezzi d'opera, per il cui veicolo trainante sia stato versato l'indennizzo d'usura di cui all'articolo 34, comma 1, del codice, la durata dell'autorizzazione è commisurata a quella della tassa di possesso. Per i veicoli e i trasporti di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b), del codice, nelle condizioni di cui all'articolo 10, comma 2-bis, del codice, l'indennizzo per la maggiore usura è corrisposto in misura forfettaria come indicato nello stesso comma, e la durata dell'autorizzazione non può essere superiore al periodo di frazionamento della tassa di possesso; nelle diverse condizioni di cui al comma 4, per i medesimi veicoli e trasporti, l'indennizzo è corrisposto in maniera convenzionale, e gli importi sono determinati ai sensi del comma 5.

    7. Gli importi, come determinati nel comma 5, sono versati, nei casi di itinerari interessanti sia le strade statali che la viabilità minore, in ragione di 7/10 alle amministrazioni regionali e di 3/10 al compartimento A.N.A.S. competente per territorio operativo e le ricevute dei relativi versamenti sono allegate alle rispettive domande di autorizzazione. Nel caso di veicoli e trasporti eccezionali che impegnano la rete viaria di più regioni, la quota di indennizzo che compete a ciascuna regione è ripartita in proporzione alla lunghezza dei relativi percorsi indicati nelle rispettive autorizzazioni.

    8. Il pagamento dell'indennizzo per i veicoli di cui al comma 5 è effettuato nella misura di "X"/12 rispetto a quanto dovuto per l'intero anno, in conformità dei mesi "X" di validità dell'autorizzazione.

    9. Gli importi come definiti al comma 5, a partire dal 1 gennaio del 1993, sono adeguati automaticamente, per ciascun anno solare, alle variazioni degli indici ISTAT, di cui al comma

    1. 10. Le disposizioni di cui al presente articolo, ad eccezione dei commi 1, 2 e 3, non si applicano alle autorizzazioni rilasciate dagli enti concessionari di autostrade.

  • Art. 158 D.P.R. 115/2002

    Art. 158 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. 1. Nel processo in cui è parte l'amministrazione pubblica, sono prenotati a debito, se a carico dell'amministrazione: a) il contributo unificato nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario; (27) b) l'imposta di bollo nel processo contabile; (27) c) l'imposta di registro ai sensi dell' articolo 59, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 , nel processo civile e amministrativo; d) l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell' articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 ; e) le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile.

    2. Sono anticipate dall'erario le indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta dell'amministrazione.

    3. Le spese prenotate a debito e anticipate dall'erario sono recuperate dall'amministrazione, insieme alle altre spese anticipate, in caso di condanna dell'altra parte alla rifusione delle spese in proprio favore. 100

  • Art. 155 D.P.R. 115/2002

    Art. 155 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Nella procedura di vendita di beni sottoposti a sequestro penale, alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.

    2. 2. Sono spese prenotate a debito: a) il contributo unificato; b) i diritti di copia.

    3. 3. Sono spese anticipate dall'erario: a) le spese di spedizione o l'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni civili a richiesta d'ufficio; b) le spese ed onorari agli ausiliari del magistrato; c) l'indennità di custodia; d) le spese per gli strumenti di pubblicità dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria.