Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Articolo 1854 Codice Civile: Conto corrente intestato a più persone

    Articolo 1854 Codice Civile: Conto corrente intestato a più persone

    Art. 1854 c.c. – Conto corrente intestato a più persone

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nel caso in cui il conto sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto.

  • Articolo 1855 Codice Civile: Operazione a tempo indeterminato

    Articolo 1855 Codice Civile: Operazione a tempo indeterminato

    Art. 1855 c.c. – Operazione a tempo indeterminato

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se l’operazione regolata in conto corrente è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, dandone preavviso nel termine stabilito dagli usi o, in mancanza, entro quindici giorni.

  • Articolo 1856 Codice Civile: Esecuzione d’incarichi

    Articolo 1856 Codice Civile: Esecuzione d’incarichi

    Art. 1856 c.c. – Esecuzione d’incarichi

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La banca risponde secondo le regole del mandato per l’esecuzione d’incarichi ricevuti dal correntista o da altro cliente.

    Se l’incarico deve eseguirsi su una piazza dove non esistono filiali della banca, questa può incaricare dell’esecuzione un’altra banca o un suo corrispondente.

  • Articolo 1857 Codice Civile: Norme applicabili

    Articolo 1857 Codice Civile: Norme applicabili

    Art. 1857 c.c. – Norme applicabili

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Alle operazioni regolate in conto corrente si applicano le norme degli articoli 1826, 1829 e 1832.

  • Art. 1858 Codice Civile: Nozione

    Art. 1858 Codice Civile: Nozione

    Art. 1858 c.c. – Nozione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Lo sconto è il contratto col quale la banca, previa deduzione dell’interesse, anticipa al cliente l’importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante la cessione, salvo buon fine, del credito stesso.

  • Articolo 1859 Codice Civile: Sconto di cambiali

    Articolo 1859 Codice Civile: Sconto di cambiali

    Art. 1859 c.c. – Sconto di cambiali

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se lo sconto avviene mediante girata di cambiale o di assegno bancario, la banca, nel caso di mancato pagamento, oltre ai diritti derivanti dal titolo, ha anche il diritto alla restituzione della somma anticipata.

    Sono salve le norme delle leggi speciali relative alla cessione della provvista nello sconto di tratte non accettate o munite di clausole «senza accettazione».

  • Articolo 1860 Codice Civile: Sconto di tratte documentate

    Articolo 1860 Codice Civile: Sconto di tratte documentate

    Art. 1860 c.c. – Sconto di tratte documentate

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La banca che ha scontato tratte documentate ha sulla merce lo stesso privilegio del mandatario finchè il titolo rappresentativo è in suo possesso.

  • Articolo 1847 Codice Civile: Assicurazione delle merci

    Articolo 1847 Codice Civile: Assicurazione delle merci

    Art. 1847 c.c. – Assicurazione delle merci

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La banca deve provvedere per conto del contraente all’assicurazione delle merci date in pegno, se, per la natura, il valore o l’ubicazione di esse, l’assicurazione risponde alle cautele d’uso.

  • Articolo 1848 Codice Civile: Spese di custodia

    Articolo 1848 Codice Civile: Spese di custodia

    Art. 1848 c.c. – Spese di custodia

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La banca, oltre al corrispettivo dovutole, ha diritto al rimborso delle spese occorse per la custodia delle merci e dei titoli, salvo che ne abbia acquistato la disponibilità.

  • Articolo 1849 Codice Civile: Ritiro dei titoli o delle merci

    Articolo 1849 Codice Civile: Ritiro dei titoli o delle merci

    Art. 1849 c.c. – Ritiro dei titoli o delle merci

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il contraente, anche prima della scadenza del contratto, può ritirare in parte i titoli o le merci dati in pegno, previo rimborso proporzionale delle somme anticipate e delle altre somme spettanti alla banca secondo la disposizione dell’articolo precedente, salvo che il credito residuo risulti insufficientemente garantito.

  • Articolo 1850 Codice Civile: Diminuzione della garanzia

    Articolo 1850 Codice Civile: Diminuzione della garanzia

    Art. 1850 c.c. – Diminuzione della garanzia

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se il valore della garanzia diminuisce almeno di un decimo rispetto a quello che era al tempo del contratto, la banca può chiedere al debitore un supplemento di garanzia nei termini d’uso, con la diffida che, in mancanza, si procederà alla vendita dei titoli o delle merci dati in pegno. Se il debitore non ottempera alla richiesta, la banca può procedere alla vendita a norma del secondo e quarto comma dell’art. 2797.

    La banca ha diritto al rimborso immediato del residuo non soddisfatto col ricavato della vendita.

  • Art. 1851 c.c.: Pegno irregolare a garanzia di anticipazione

    Art. 1851 c.c.: Pegno irregolare a garanzia di anticipazione

    Art. 1851 c.c. – Pegno irregolare a garanzia di anticipazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se, a garanzia di uno o più crediti, sono vincolati depositi di danaro, merci o titoli che non siano stati individuati o per i quali sia stata conferita alla banca la facoltà di disporre, la banca deve restituire solo la somma o la parte delle merci o dei titoli che eccedono l’ammontare dei crediti garantiti. L’eccedenza è determinata in relazione al valore delle merci o dei titoli al tempo della scadenza dei crediti.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.