Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Articolo 1880 Codice Civile: Modalità del pagamento della rendita

    Articolo 1880 Codice Civile: Modalità del pagamento della rendita

    Art. 1880 c.c. – Modalità del pagamento della rendita

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La rendita vitalizia costituita mediante contratto è dovuta al creditore in proporzione del numero dei giorni vissuti da colui sulla vita del quale è costituita.

    Se però è stato convenuto di pagarla a rate anticipate, ciascuna rata si acquista dal giorno in cui è scaduta.

  • Articolo 1881 Codice Civile: Sequestro o pignoramento della rendita

    Articolo 1881 Codice Civile: Sequestro o pignoramento della rendita

    Art. 1881 c.c. – Sequestro o pignoramento della rendita

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Quando la rendita vitalizia è costituita a titolo gratuito, si può disporre che essa non sia soggetta a pignoramento o a sequestro entro i limiti del bisogno alimentare del creditore.

  • Art. 1882 Codice Civile: Nozione

    Art. 1882 Codice Civile: Nozione

    Art. 1882 c.c. – Nozione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’assicurazione è il contratto col quale l’assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.

    Spiegazione

    L’assicurazione è il contratto con cui l’assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato del danno prodotto da un sinistro (assicurazione contro i danni) oppure a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (assicurazione sulla vita).

    Come funziona e quando si applica

    Distingue i due grandi rami: danni e vita. Elemento essenziale è il rischio: senza un rischio il contratto è nullo (art. 1895). Nell’assicurazione contro i danni vale il principio indennitario (non si può lucrare oltre il danno); in quella sulla vita la prestazione è predeterminata.

    Esempio pratico

    La polizza RC auto è un’assicurazione contro i danni; la polizza che paga un capitale ai beneficiari alla morte dell’assicurato è un’assicurazione sulla vita.

    Domande frequenti

    Quali sono i tipi di assicurazione?

    Contro i danni (rivalsa del danno subito) e sulla vita (pagamento di capitale o rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita).

    Cosa succede se non c’è rischio?

    Il contratto è nullo: il rischio è un elemento essenziale dell’assicurazione (art. 1895).

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Articolo 1883 Codice Civile: Esercizio delle assicurazioni

    Articolo 1883 Codice Civile: Esercizio delle assicurazioni

    Art. 1883 c.c. – Esercizio delle assicurazioni

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’impresa di assicurazione non può essere esercitata che da un istituto di diritto pubblico o da una società per azioni e con l’osservanza delle norme stabilite dalle leggi speciali.

  • Articolo 1884 Codice Civile: Assicurazioni mutue

    Articolo 1884 Codice Civile: Assicurazioni mutue

    Art. 1884 c.c. – Assicurazioni mutue

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le assicurazioni mutue sono disciplinate dalle norme del presente capo, in quanto compatibili con la specialità del rapporto.

  • Articolo 1873 Codice Civile: Determinazione della durata

    Articolo 1873 Codice Civile: Determinazione della durata

    Art. 1873 c.c. – Determinazione della durata

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La rendita vitalizia può costituirsi per la durata della vita del beneficiario o di altra persona.

    Essa può costituirsi anche per la durata della vita di più persone.

  • Articolo 1874 Codice Civile: Costituzione a favore di più persone

    Articolo 1874 Codice Civile: Costituzione a favore di più persone

    Art. 1874 c.c. – Costituzione a favore di più persone

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se la rendita è costituita a favore di più persone, la parte spettante al creditore premorto si accresce a favore degli altri, salvo patto contrario.

  • Articolo 1875 Codice Civile: Costituzione a favore di un terzo

    Articolo 1875 Codice Civile: Costituzione a favore di un terzo

    Art. 1875 c.c. – Costituzione a favore di un terzo

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La rendita vitalizia costituita a favore di un terzo, quantunque importi per questo una liberalità, non richiede le forme stabilite per la donazione.

  • Articolo 1876 Codice Civile: Rendita costituita su persone già defunte

    Articolo 1876 Codice Civile: Rendita costituita su persone già defunte

    Art. 1876 c.c. – Rendita costituita su persone già defunte

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il contratto è nullo, se la rendita è costituita per la durata della vita di persona che, al tempo del contratto, aveva già cessato di vivere.

  • Art. 1877 c.c.: Risoluzione del contratto di vitalizio oneroso

    Art. 1877 c.c.: Risoluzione del contratto di vitalizio oneroso

    Art. 1877 c.c. – Risoluzione del contratto di vitalizio oneroso

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il creditore di una rendita vitalizia costituita a titolo oneroso può chiedere la risoluzione del contratto, se il promittente non gli dà o diminuisce le garanzie pattuite.

  • Articolo 1878 Codice Civile: Mancanza di pagamento delle rate scadute

    Articolo 1878 Codice Civile: Mancanza di pagamento delle rate scadute

    Art. 1878 c.c. – Mancanza di pagamento delle rate scadute

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    In caso di mancato pagamento delle rate di rendita scadute, il creditore della rendita, anche se è lo stesso stipulante, non può domandare la risoluzione del contratto, ma può far sequestrare e vendere i beni del suo debitore affinchè col ricavato della vendita si faccia l’impiego di una somma sufficiente ad assicurare il pagamento della rendita.

  • Articolo 1871 Codice Civile: Rendite dello Stato

    Articolo 1871 Codice Civile: Rendite dello Stato

    Art. 1871 c.c. – Rendite dello Stato

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le disposizioni di questo capo non si applicano alle rendite emesse dallo Stato.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.