Autore: Andrea Marton

  • Art. 9-bis L. 898/1970 – Assegno a carico dell’eredita’ post divorzio

    Art. 9-bis L. 898/1970 – Assegno a carico dell’eredita’ post divorzio

    L. 1 dicembre 1970, n. 898 – Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (divorzio)

    1. A colui al quale è stato riconosciuto il diritto alla corresponsione periodica di somme di denaro a norma dell’art. 5, qualora versi in stato di bisogno, il Tribunale, dopo il decesso dell’obbligato, può attribuire un assegno periodico a carico dell’eredità tenendo conto dell’importo di quelle somme, della entità del bisogno, dell’eventuale pensione di reversibilità, delle sostanze ereditarie, del numero e della qualità degli eredi e delle loro condizioni economiche. L’assegno non spetta se gli obblighi patrimoniali previsti dall’art. 5 sono stati soddisfatti in unica soluzione.

    2. Su accordo delle parti la corresponsione dell’assegno può avvenire in unica soluzione. Il diritto all’assegno si estingue se il beneficiario passa a nuove nozze o viene meno il suo stato di bisogno. Qualora risorga lo stato di bisogno l’assegno può essere nuovamente attribuito.

  • Art. 12-bis L. 898/1970 – Quota TFR spettante al coniuge divorziato

    Art. 12-bis L. 898/1970 – Quota TFR spettante al coniuge divorziato

    L. 1 dicembre 1970, n. 898 – Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (divorzio)

    1. Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell’art. 5, ad una percentuale dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge all’atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l’indennità viene a maturare dopo la sentenza.

    2. Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell’indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.

  • Art. 3 L. 898/1970 – Cause di scioglimento del matrimonio

    Art. 3 L. 898/1970 – Cause di scioglimento del matrimonio

    L. 1 dicembre 1970, n. 898 – Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (divorzio)

    1. Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi:

    1) quando, dopo la celebrazione del matrimonio, l’altro coniuge è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, anche per fatti commessi in precedenza: a) all’ergastolo ovvero ad una pena superiore ad anni quindici, anche con più sentenze, per uno o più delitti non colposi, esclusi i reati politici e quelli commessi per motivi di particolare valore morale e sociale; b) a qualsiasi pena detentiva per il delitto di cui all’art. 564 del codice penale e per uno dei delitti di cui agli articoli 519, 521, 523 e 524 del codice penale, ovvero per induzione, costrizione, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione; c) a qualsiasi pena per omicidio volontario di un figlio ovvero per tentato omicidio a danno del coniuge o di un figlio; d) a qualsiasi pena detentiva, con due o più condanne, per i delitti di cui all’art. 582, quando ricorra la circostanza aggravante di cui al secondo comma dell’art. 583, e agli articoli 570, 572 e 643 del codice penale, in danno del coniuge o di un figlio.

    Nelle ipotesi previste alla lettera d) il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta, anche in considerazione del comportamento successivo del convenuto, la di lui inidoneità a mantenere o ricostituire la convivenza familiare.

    Per tutte le ipotesi previste nel n. 1) del presente articolo la domanda non è proponibile dal coniuge che sia stato condannato per concorso nel reato ovvero quando la convivenza coniugale è ripresa;

    2) nei casi in cui: a) l’altro coniuge è stato assolto per vizio totale di mente da uno dei delitti previsti nelle lettera b) e c) del numero 1) del presente articolo, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta l’inidoneità del convenuto a mantenere o ricostituire la convivenza familiare; b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.

    In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell’udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell’accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione concluso innanzi all’ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest’ultima e’ procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati.

    L’eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta.

    c) il procedimento penale promosso per i delitti previsti dalle lettere b) e c) del n. 1) del presente articolo si è concluso con sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritiene che nei fatti commessi sussistano gli elementi costitutivi e le condizioni di punibilità dei delitti stessi; d) il procedimento penale per incesto si è concluso con sentenza di proscioglimento o di assoluzione che dichiari non punibile il fatto per mancanze di pubblico scandalo; e) l’altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto all’estero l’annullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto all’estero nuovo matrimonio; f) il matrimonio non è stato consumato; g) è passata in giudicato sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso a norma della legge 14 aprile 1982, n. 164.

  • Art. 7 L. 354/1975 – Vestiario e corredo

    Art. 7 L. 354/1975 – Vestiario e corredo

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    Ciascun soggetto è fornito di biancheria, di vestiario e di effetti di uso in quantità sufficiente, in buono stato di conservazione e di pulizia e tali da assicurare la soddisfazione delle normali esigenze di vita.
    L’abito è di tessuto a tinta unita e di foggia decorosa.
    È concesso l’abito di lavoro quando è reso necessario
    dall’attività svolta.
    Gli imputati e i condannati a pena detentiva inferiore ad un anno possono indossare abiti di loro proprietà, purché puliti e convenienti. L’abito fornito agli imputati deve essere comunque diverso da quello dei condannati e degli internati.
    I detenuti e gli internati possono essere ammessi a far uso di corredo di loro proprietà e di oggetti che abbiano particolare valore morale o affettivo.

  • Art. 15 L. 392/1978 – Coefficienti correttivi del costo base

    Art. 15 L. 392/1978 – Coefficienti correttivi del costo base

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    I coefficienti correttivi sono stabiliti in funzione del tipo, della classe demografica dei comuni, dell’ubicazione, del livello di piano, della vetusta’ e dello stato di conservazione e manutenzione dell’immobile.

  • CCNL Operai Agricoli: ferie 26 gg OTI, indennità OTD

    CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti

    In sintesi

    Il CCNL Operai Agricoli prevede 26 giorni di ferie per OTI (a tempo indeterminato) fruite con preavviso. Per gli OTD (stagionali) le ferie sono indennizzate in busta paga (8,33% retribuzione). Permessi retribuiti per eventi familiari + 32 ore ex-festività (OTI). Indennità maltempo è specifica del settore, gestita da fondi provinciali (EBAT/EBAS).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confagricoltura · Coldiretti · CIA · Copagri · FAI-CISL · FLAI-CGIL · UILA-UIL
    Ultimo rinnovo
    14 gennaio 2024 (vigente fino 31 dicembre 2025, in trattativa rinnovo 2026)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2025 (proroga in atto)
    Platea
    ~700.000 (operai agricoli OTI a tempo indeterminato + OTD a tempo determinato/stagionali)

    Tabella riepilogativa

    Ferie e permessi CCNL Operai Agricoli
    Voce OTI OTD
    Ferie annuali 26 giorni lavorativi Indennizzate 8,33% busta
    Ex-festività 32 ore (4 giorni) Conglobate
    ROL (recuperi straordinario) Banca ore N/A
    Permesso matrimonio 15 giorni 15 giorni se durante contratto
    Lutto 1° grado 3 giorni 3 giorni se durante contratto
    Lutto 2° grado 1 giorno 1 giorno se durante contratto
    Donazione sangue 1 giorno 1 giorno se durante contratto
    Indennità maltempo 50% retribuzione (+ fondo prov.) Disoccupazione agricola INPS
    Termine fruizione ferie 18 mesi dalla maturazione N/A (indennizzate)

    Ferie OTI: 26 giorni fruiti

    L’OTI ha diritto a 26 giorni lavorativi di ferie annue (4,33 settimane se lavoro su 6 giorni; 22 giorni se su 5 giorni).

    Caratteristiche:

    • Maturazione 1/12 per mese di servizio
    • Almeno 2 settimane continuative da fruire entro 12 mesi
    • Termine ultimo fruizione: 18 mesi dalla maturazione
    • Datore può imporre i periodi di fruizione (es. fine dicembre per fermo aziendale, gennaio-febbraio per inverno)

    In molte aziende le ferie si concentrano in inverno (periodo di magra) e durante le festività natalizie.

    Ferie OTD: indennizzate in busta paga

    L’OTD non fruisce ferie: l’8,33% della retribuzione viene erogato in busta paga ogni mese come “indennità ferie”.

    Esempio: paga giornaliera Area 3B €55 → con maggiorazione ferie 8,33% diventa €55 × 1,0833 = €59,58/gg lordi.

    Stessa logica per tredicesima (altro 8,33% in busta paga). Quindi paga conglobata = giornaliero × 1,1666.

    Le 51 giornate lavorative qualificano l’OTD per indennità disoccupazione agricola INPS (DSU).

    Ex-festività e permessi retribuiti

    Il CCNL riconosce 4 ex-festività (32 ore complessive) all’OTI, come permessi retribuiti aggiuntivi:

    • San Giuseppe (19 marzo)
    • Ascensione (40° giorno dopo Pasqua)
    • Corpus Domini (60° giorno dopo Pasqua)
    • SS. Pietro e Paolo (29 giugno)

    Permessi per eventi familiari:

    • Matrimonio: 15 giorni di calendario
    • Lutto coniuge, figli, genitori: 3 giorni
    • Lutto fratelli, nonni, suoceri: 1 giorno
    • Donazione sangue: giornata completa

    L. 104 e permessi disabilità

    I lavoratori con L. 104/1992 hanno diritto a:

    • 3 giorni mensili di permesso retribuito (per sé o familiare)
    • 2 ore al giorno alternative
    • Esonero dal lavoro notturno (su richiesta)

    Il datore agricolo deve organizzare la copertura mansioni nei giorni di permesso (sostituzione con altro operaio o slittamento attività).

    Indennità maltempo e fondi provinciali

    L’indennità maltempo è una specificità del settore agricolo:

    • OTI: il CCNL prevede 50% retribuzione per giorni di sospensione attività per maltempo (pioggia, neve, temporale oltre 30 min)
    • OTD: nessuna indennità diretta, ma le giornate qualificano per disoccupazione agricola INPS (~70% retribuzione)

    I fondi provinciali bilaterali (EBAT, EBAS) integrano l’indennità OTI:

    • EBAT (Ente Bilaterale Agricolo Toscano) integra al 75%
    • EBAS (Sardegna) integra al 70%
    • Altri fondi locali variabili

    Documentazione: registro maltempo obbligatorio in azienda, controllato da ITL.

    Casi pratici

    Tizio – OTI ferie inverno
    Tizio è OTI e fruisce 26 giorni ferie a dicembre-gennaio (azienda chiude per fermo invernale). Datore non può imporre ferie estate (periodo di picco).
    Caia – OTD conglobato ferie+tredicesima
    Caia OTD raccolta olive 25 giornate × €56 base + 8,33% ferie + 8,33% tred = €65,32/gg. Tot lordo 25 gg × €65,32 = €1.633. Niente ferie da fruire.
    Sempronio – OTI permesso L.104
    Sempronio assiste madre disabile L.104. Fruisce 3 gg/mese + sostituzione da altro operaio. Indennità totalmente coperta da INPS, datore organizza sostituzione.

    Domande frequenti

    Quante ferie spettano a un operaio agricolo OTI?
    26 giorni lavorativi annui. Almeno 2 settimane continuative da fruire entro 12 mesi. Termine ultimo fruizione 18 mesi dalla maturazione. Datore può imporre periodi (tipicamente inverno).
    L'OTD ha diritto alle ferie?
    No, le ferie sono indennizzate in busta paga (8,33% retribuzione). Stessa logica per tredicesima (altro 8,33%). Conglobato = paga giornaliera × 1,1666.
    Cosa fa il fondo EBAT/EBAS?
    Sono enti bilaterali provinciali agricoli che integrano l’indennità maltempo OTI (dal 50% CCNL al 70-75% finale). Finanziati da contributo aziendale + lavoratore.
    I 3 giorni di L.104 sono cumulabili con ferie?
    Sì, sono aggiuntivi rispetto a ferie e permessi standard. Retribuiti dall’INPS (con anticipo datore). Non maturano ferie ma non incidono su altre tutele.

    Stesso CCNL: consulta anche stipendi 2026 OTI e OTD, preavviso 6-30 giorni, maternità, paternità OTI e OTD, tredicesima e quattordicesima provinciale, malattia OTI e INAIL infortunio e prova 6-30 giorni per area.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 219 Codice della Navigazione – Pesca marittima

    Art. 219 Codice della Navigazione – Pesca marittima

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    È considerata pesca marittima, oltre quella che si esercita nel mare, la pesca nell'ambito del demanio marittimo.

  • CCNL Autoferrotranvieri: prova autisti, conducenti, quadri

    CCNL Autoferrotranvieri (Trasporto Pubblico Locale)

    In sintesi

    Il CCNL Autoferrotranvieri prevede prove di 30-180 giorni in base al parametro: 30 gg per ausiliari/operai (param 100-140), 60 gg per autisti (158-165), 90 gg per conducenti tram/metro (170-185), 120 gg per macchinisti/manutentori specializzati (190-210), 180 gg per Quadri (240-280). Test pratico guida e verifica patentini al termine.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Asstra · Anav · Agens · FILT-CGIL · FIT-CISL · UILTrasporti · FAISA-CISAL · UGL-AF
    Ultimo rinnovo
    28 novembre 2023 (in vigore dal 1° dicembre 2023)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2026
    Platea
    ~125.000 (autisti autobus urbani/extraurbani, conducenti tram/metro, macchinisti ferrovie regionali, personale viaggiante, manutentori)

    Tabella riepilogativa

    Periodo di prova per parametro
    Parametro Prova Mansioni
    100-140 30 gg Ausiliari, bigliettai
    158-165 60 gg Autisti autobus
    170-185 90 gg Conducenti tram/metro
    190-210 120 gg Macchinisti, manutentori specializzati
    220-240 150 gg Capi turno, ispettori
    260-280 180 gg Quadri direttivi

    Cos'è e come si conta la prova

    Il periodo di prova è la fase iniziale del rapporto in cui datore e lavoratore valutano la reciproca convenienza.

    Si conta in giorni di calendario di effettivo servizio: ferie, malattia, infortunio sospendono il decorrere.

    La prova deve essere scritta nel contratto: se manca o è generica, non vale.

    Recesso durante la prova

    Durante la prova entrambe le parti possono recedere:

    • Senza preavviso, senza motivazione
    • Comunicazione scritta (raccomandata, PEC, consegna mano)
    • Pagamento solo periodo lavorato
    • Maturano ratei tredicesima, quattordicesima, ferie, ROL, TFR

    Licenziamento discriminatorio (gravidanza, sindacale) sempre nullo.

    Test pratico per autisti

    La prova per autisti include verifiche specifiche:

    • Patente D/DE valida + CQC trasporto persone
    • Visita medico-attitudinale (riflessi, vista, vista, ECG)
    • Test pratico guida: percorso urbano con esaminatore aziendale
    • Verifica conoscenza percorsi: studio rete linee/fermate
    • Test gestione pubblico: situazioni passeggeri difficili

    Se test pratico fallisce: recesso datoriale ammesso durante/al termine prova.

    Decreto trasparenza D.Lgs. 104/2022

    Il D.Lgs. 104/2022 ha introdotto:

    • Durata proporzionale tempo determinato: 1 gg/15 gg, max secondo CCNL
    • Cumulo vietato: stesso lavoratore + stesse mansioni nella stessa azienda
    • Trasparenza: durata chiara nella lettera assunzione

    Diritti durante la prova

    Anche durante la prova matura:

    • Stipendio intero secondo parametro
    • Ferie, ROL, 13ª, 14ª in ratei (1/12 per mese)
    • TFR dal primo giorno
    • Contribuzione INPS/INAIL piena
    • Tutele contro mobbing/molestie

    Casi pratici

    Tizio – Autista autobus prova 60 gg
    Tizio assunto come autista urbano con prova 60 gg. Al 45° giorno test pratico: guida prudente ma lento. Datore comunica recesso. Pagati 45 gg + ratei. Ritenterà altra azienda.
    Caia – Conducente metro prova 90 gg superata
    Caia in prova 90 gg conducente metro. Conferma tacita al 90° giorno (rapporto prosegue senza formalità). Inizia turni rotanti standard.
    Sempronio – Quadro direttivo prova 180 gg
    Sempronio assunto come Quadro coordinatore deposito con prova 180 gg. Al 5° mese decide di dimettersi (non si trova con la direzione). Recesso immediato senza preavviso.

    Domande frequenti

    Quanto dura la prova per un autista autobus?
    60 giorni di calendario (effettivi servizio) per autisti urbani (param 158-160) e extraurbani (param 162-165). Per conducenti tram/metro (param 170-185): 90 giorni. Per macchinisti (param 195-205): 120 giorni.
    Cosa succede al test pratico di guida?
    Test pratico guida è verifica obbligatoria al termine prova autisti: percorso urbano con esaminatore aziendale. Fallimento = recesso datoriale ammesso (mancata idoneità mansione). Possibilità di ripetere test in altra azienda.
    Posso essere licenziato durante la prova senza motivo?
    Sì, durante la prova entrambe le parti possono recedere senza preavviso e senza motivazione. Eccezione: licenziamento discriminatorio (gravidanza, sindacale) sempre nullo. Pagamento solo periodo lavorato + ratei.
    Maturo ferie e tredicesima durante la prova TPL?
    Sì, dal primo giorno maturi ratei di ferie, ROL, tredicesima, quattordicesima e TFR. Contribuzione INPS/INAIL piena. Anche permessi L.104 e visite mediche sono concessi.

    Stesso CCNL: consulta anche stipendi TPL 2026, preavviso 30-180 giorni, ferie 28 gg, permessi, festività, maternità conducenti, congedi familiari, 13ª, 14ª, premi produttività e malattia, comporto e visite mediche.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri (Trasporto Pubblico Locale). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 221 Codice della Navigazione – Riserva della pesca ai cittadini

    Art. 221 Codice della Navigazione – Riserva della pesca ai cittadini

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    La pesca nel mare territoriale è riservata ai cittadini italiani e alle navi da pesca nazionali, salvo speciali convenzioni internazionali. Tuttavia con decreto reale possono essere autorizzati cittadini e navi di Stati, con i quali non esistano tali convenzioni, ad esercitare la pesca nelle acque predette.

  • Art. 199 Codice Civile: Divisione dei frutti

    Art. 199 Codice Civile: Divisione dei frutti

    Art. 199 c.c. [Divisione dei frutti] (1)

    Articolo abrogato dalla l. 19 maggio 1975, n. 151

    [Abrogato]

  • Art. 293 Codice della Navigazione – Sostituzione del comandante in corso di navigazione

    Art. 293 Codice della Navigazione – Sostituzione del comandante in corso di navigazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    In caso di morte, assenza o impedimento del comandante, il comando della nave spetta agli ufficiali di coperta, nell'ordine gerarchico, e successivamente al nostromo, fino al momento in cui giungano disposizioni dell'armatore o, in mancanza di queste, fino al porto di primo approdo, ove l'autorità preposta alla navigazione marittima o interna ovvero l'autorità consolare nomina il comandante per il tempo necessario. Per le navi addette a servizi pubblici di linea in navigazione interna si applicano le norme stabilite da leggi e regolamenti speciali.

  • Art. 7 Reg. (UE) 2024/1689 – Modifiche dell’allegato III

    Art. 7 Reg. (UE) 2024/1689 – Modifiche dell’allegato III

    Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (regolamento sull’intelligenza artificiale)

    1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 97 al fine di modificare l'allegato III aggiungendo o modificando i casi d'uso dei sistemi di IA ad alto rischio se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

    a) i sistemi di IA sono destinati a essere usati in uno dei settori elencati nell'allegato III;

    b) i sistemi di IA presentano un rischio di danno per la salute e la sicurezza, o di impatto negativo sui diritti fondamentali, e tale rischio è equivalente o superiore al rischio di danno o di impatto negativo presentato dai sistemi di IA ad alto rischio di cui all'allegato III.

    2. Nel valutare la condizione di cui al paragrafo 1, lettera b), la Commissione tiene conto dei criteri seguenti:

    a) la finalità prevista del sistema di IA;

    b) la misura in cui un sistema di IA è stato usato o è probabile che sarà usato;

    c) la natura e la quantità di dati trattati e utilizzati dal sistema di IA, in particolare l'eventualità che siano trattate categorie particolari di dati personali;

    d) la misura in cui il sistema di IA agisce autonomamente e la possibilità che un essere umano annulli una decisione o una raccomandazione che potrebbe causare un danno potenziale;

    e) la misura in cui l'uso di un sistema di IA ha già causato un danno alla salute e alla sicurezza, ha avuto un impatto negativo sui diritti fondamentali o ha suscitato gravi preoccupazioni in relazione alla probabilità di tale danno o impatto negativo, come dimostrato, ad esempio, da relazioni o da prove documentate presentate alle autorità nazionali competenti o da altre relazioni, a seconda dei casi;

    f) la portata potenziale di tale danno o di tale impatto negativo, in particolare in termini di intensità e capacità di incidere su più persone o di incidere in modo sproporzionato su un particolare gruppo di persone;

    g) la misura in cui le persone che potrebbero subire il danno o l'impatto negativo dipendono dal risultato prodotto da un sistema di IA, in particolare in ragione del fatto che per motivi pratici o giuridici non è ragionevolmente possibile sottrarsi a tale risultato;

    h) la misura in cui esiste uno squilibrio di potere o le persone che potrebbero subire il danno o l'impatto negativo si trovano in una posizione vulnerabile rispetto al deployer di un sistema di IA, in particolare a causa della condizione, dell’autorità, della conoscenza, della situazione economica o sociale o dell’età;

    i) la misura in cui il risultato prodotto con il coinvolgimento di un sistema di IA è facilmente correggibile o reversibile, tenendo conto delle soluzioni tecniche disponibili per correggerlo o ribaltarlo, considerando non facilmente correggibili o reversibili i risultati che hanno un impatto negativo sulla salute, sulla sicurezza o sui diritti fondamentali;

    j) l'entità e la probabilità dei benefici derivanti dalla diffusione del sistema di IA per le persone, i gruppi o la società in generale, compresi i possibili miglioramenti della sicurezza del prodotto;

    k) la misura in cui il vigente diritto dell'Unione prevede: i) misure di ricorso efficaci in relazione ai rischi presentati da un sistema di IA, ad esclusione delle richieste di risarcimento del danno; ii) misure efficaci per prevenire o ridurre sostanzialmente tali rischi. i) misure di ricorso efficaci in relazione ai rischi presentati da un sistema di IA, ad esclusione delle richieste di risarcimento del danno; ii) misure efficaci per prevenire o ridurre sostanzialmente tali rischi.

    i) misure di ricorso efficaci in relazione ai rischi presentati da un sistema di IA, ad esclusione delle richieste di risarcimento del danno;

    ii) misure efficaci per prevenire o ridurre sostanzialmente tali rischi.

    3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 97 al fine di modificare l'elenco di cui all'allegato III rimuovendo sistemi di IA ad alto rischio se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

    a) il sistema di IA ad alto rischio interessato non pone più rischi significativi per i diritti fondamentali, la salute o la sicurezza, tenendo conto dei criteri elencati al paragrafo 2;

    b) la soppressione non riduce il livello generale di protezione della salute, della sicurezza e dei diritti fondamentali a norma del diritto dell'Unione.