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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • In caso di morte, assenza o impedimento del comandante, il comando passa agli ufficiali di coperta nell'ordine gerarchico.
  • In mancanza di ufficiali di coperta subentra il nostromo, quale ultima risorsa tra il personale di bordo.
  • La supplenza dura fino al ricevimento delle disposizioni dell'armatore o, in mancanza, fino al porto di primo approdo.
  • Al porto di approdo l'autorità marittima o consolare nomina un comandante per il tempo necessario.
  • Per le navi addette a servizi pubblici di linea in navigazione interna si applicano norme speciali di legge o regolamento.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 293 Codice della Navigazione — Sostituzione del comandante in corso di navigazione

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

In caso di morte, assenza o impedimento del comandante, il comando della nave spetta agli ufficiali di coperta, nell'ordine gerarchico, e successivamente al nostromo, fino al momento in cui giungano disposizioni dell'armatore o, in mancanza di queste, fino al porto di primo approdo, ove l'autorità preposta alla navigazione marittima o interna ovvero l'autorità consolare nomina il comandante per il tempo necessario. Per le navi addette a servizi pubblici di linea in navigazione interna si applicano le norme stabilite da leggi e regolamenti speciali.

Commento

Ratio e collocazione sistematica

L'articolo 293 del Codice della navigazione disciplina uno degli eventi più critici che possano verificarsi durante un viaggio marittimo: la sopravvenuta impossibilità del comandante di esercitare le proprie funzioni. La norma risponde all'esigenza fondamentale di garantire che la nave non resti mai priva di una guida tecnica e giuridica responsabile, tutelando al contempo la sicurezza delle persone a bordo, l'integrità del carico e gli interessi dell'armatore. Il principio sottostante è che la nave, una volta in navigazione, costituisce un sistema chiuso nel quale l'assenza di comando non può essere tollerata nemmeno per un istante: di qui la predisposizione di una catena di successione automatica e immediata.

La catena di comando: graduazione e automatismo

La disposizione articola la successione nel comando secondo un criterio gerarchico rigido, che riflette la struttura organizzativa dell'equipaggio prevista dal codice. Il primo livello di sostituzione spetta agli ufficiali di coperta, i quali subentrano nell'ordine gerarchico stabilito dall'organigramma di bordo: tipicamente il primo ufficiale di coperta, poi il secondo, e così via. Solo nell'ipotesi residuale in cui nessun ufficiale di coperta sia disponibile o idoneo il comando passa al nostromo, figura di antico retaggio marinaresco che, pur non rivestendo qualifiche ufficiali di grado superiore, possiede competenze nautiche sufficienti per gestire l'emergenza. La successione automatica evita i vuoti di potere e consente all'equipaggio di operare senza soluzione di continuità, preservando la disciplina di bordo che l'articolo 185 del codice pone a carico del comandante.

Limiti temporali della supplenza e intervento dell'armatore

La supplenza non è destinata a durare indefinitamente. La norma fissa due momenti alternativi di cessazione: il ricevimento delle disposizioni dell'armatore, al quale spetta in via prioritaria la scelta del nuovo comandante in quanto soggetto titolare dell'esercizio della nave, oppure l'approdo nel porto di primo approdo utile. Quest'ultima soglia temporale delimita l'emergenza in senso stretto: appena possibile, l'autorità preposta alla navigazione deve intervenire per ripristinare la regolarità dell'assetto di comando. La previsione dell'intervento dell'autorità consolare accanto a quella marittima copre l'ipotesi — frequente nella navigazione internazionale — in cui il porto di approdo sia straniero: in tal caso è il console italiano competente per quel porto a nominare il comandante provvisorio, esercitando una funzione di tutela degli interessi nazionali tipica del diritto consolare.

Il comandante nominato al porto di approdo

La nomina da parte dell'autorità è limitata 'al tempo necessario', ossia fino a quando l'armatore non provveda con propria autonoma scelta. Si tratta quindi di una nomina provvisoria di carattere emergenziale, non assimilabile alla designazione contrattuale ordinaria. Il comandante così nominato acquista tuttavia la pienezza dei poteri previsti dal codice per tale figura, incluse le funzioni di ufficiale di stato civile e i poteri di rappresentanza dell'armatore di cui agli articoli 295 e 296. La temporaneità dell'incarico non ne affievolisce la portata giuridica.

Navi addette a servizi pubblici di linea in navigazione interna

Il secondo comma introduce un'eccezione di sistema per le navi impegnate in servizi pubblici di linea in navigazione interna, quali i servizi lacuali, fluviali o lagunari gestiti in regime di concessione pubblica. Per queste imbarcazioni la successione nel comando è rimessa a leggi e regolamenti speciali, che tengono conto delle peculiarità del servizio pubblico e delle esigenze organizzative dei gestori. La deroga non pregiudica il principio generale della continuità del comando, ma ne adatta le modalità attuative al contesto specifico della navigazione interna.

Casi pratici

Caso 1: Malore improvviso del comandante in alto mare

Tizio, comandante di un cargo in rotta verso Genova, è colpito da un infarto nelle acque internazionali. Il primo ufficiale di coperta Caio assume immediatamente il comando ai sensi dell'articolo 293 e ne dà comunicazione all'armatore via radio: quest'ultimo, ottenuto il consenso, conferma Caio nell'incarico fino all'ormeggio, evitando la nomina consolare.

Caso 2: Scomparsa del comandante durante uno scalo in porto estero

Sempronio, comandante di un traghetto passeggeri, risulta irreperibile al momento della partenza da un porto tunisino. Non essendo raggiungibile l'armatore in tempi utili, il console italiano nomina il primo ufficiale disponibile quale comandante provvisorio per il viaggio di ritorno verso Palermo.

Caso 3: Assenza di ufficiali di coperta su piccolo cabotiero

Su un piccolo cabotiero che copre la rotta tra isole minori, il comandante Tizio è trattenuto a terra per un'urgenza familiare e non vi sono ufficiali di coperta in numero sufficiente: il nostromo Caio, unica figura esperta rimasta a bordo, assume il comando per la breve tratta fino al porto principale, ove l'autorità marittima locale provvede alla sostituzione.

Domande frequenti

Chi sostituisce il comandante se muore in navigazione?

Subentrano nell'ordine gerarchico gli ufficiali di coperta e, in mancanza, il nostromo, fino alle disposizioni dell'armatore o all'arrivo nel porto di primo approdo.

Per quanto tempo dura la supplenza del comandante?

La supplenza dura fino al ricevimento delle disposizioni dell'armatore oppure fino al porto di primo approdo, dove l'autorità marittima o consolare nomina un comandante provvisorio.

Cosa succede se la nave si trova in un porto straniero senza comandante?

L'autorità consolare italiana competente per quel porto nomina un comandante per il tempo necessario, garantendo la continuità del comando in attesa delle disposizioni dell'armatore.

Le navi di linea in navigazione interna seguono le stesse regole?

No: per le navi addette a servizi pubblici di linea in navigazione interna si applicano le norme previste da leggi e regolamenti speciali, che derogano alla disciplina generale dell'articolo 293.

Il nostromo può prendere il comando della nave?

Sì, ma solo in via residuale, qualora nessun ufficiale di coperta sia disponibile: è l'ultima risorsa interna prevista dalla norma prima che intervenga l'autorità esterna.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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