Autore: Andrea Marton

  • Art. 216 Codice Civile: Fonti del regolamento della comunione

    Art. 216 Codice Civile: Fonti del regolamento della comunione

    Art. 216 c.c. [Fonti del regolamento della comunione] (1)

    Articolo abrogato dalla l. 19 maggio 1975, n. 151

    [Abrogato]

  • Quanto tempo ho per impugnare il licenziamento?

    Guida pratica · Lavoro · Domande pratiche sul lavoro

    In sintesi

    Il licenziamento deve essere impugnato entro 60 giorni dalla comunicazione scritta con qualsiasi atto scritto che manifesti la volontà di contestarlo (raccomandata, PEC). Entro i successivi 180 giorni va depositato il ricorso in tribunale o presentata richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato. Entrambi i termini sono perentori: la loro inosservanza rende il licenziamento definitivamente inoppugnabile.

    Riferimento normativo

    L. 183/2010, art. 32

    Tabella riepilogativa

    Termini di impugnazione del licenziamento (L. 183/2010, art. 32)
    Fase Termine Come si compie
    Impugnazione stragiudiziale 60 giorni dalla comunicazione del licenziamento Lettera raccomandata A/R o PEC al datore con dichiarazione di volontà di impugnare
    Deposito del ricorso 180 giorni dall’impugnazione stragiudiziale Ricorso al Tribunale del lavoro (o conciliazione / arbitrato avviati entro il termine)
    Decorrenza del primo termine Dal giorno successivo alla comunicazione scritta del licenziamento Se il licenziamento è verbale, il termine decorre dalla sua comunicazione (ma il lic. verbale è già invalido)

    I 60 giorni: l'impugnazione stragiudiziale

    Entro 60 giorni dalla comunicazione scritta del licenziamento il lavoratore deve inviare al datore un atto scritto che esprima inequivocabilmente la volontà di contestare il recesso. Non occorre spiegare i motivi in dettaglio: è sufficiente dichiarare di impugnare il licenziamento. La forma più sicura è la raccomandata con ricevuta di ritorno o la PEC. Il sindacato o un’associazione di tutela può trasmettere l’impugnazione per conto del lavoratore.

    I 180 giorni: il ricorso giudiziario

    Dopo l’impugnazione stragiudiziale, entro i successivi 180 giorni il lavoratore deve depositare il ricorso presso il Tribunale del Lavoro competente (di norma quello del luogo dove si trova o si trovava la sede di lavoro). In alternativa, può entro quel termine avviare un tentativo di conciliazione o un procedimento arbitrale, a condizione che siano forme previste dal CCNL o dalla legge. La sola impugnazione stragiudiziale, senza il successivo ricorso, non è sufficiente a conservare il diritto.

    Cosa succede se si perde uno dei due termini

    Entrambi i termini sono perentori: la loro inosservanza comporta la decadenza dall’impugnazione, il che significa che il licenziamento diventa definitivamente efficace e non può più essere contestato in nessuna sede. Non è possibile rimessione in termini salvo casi eccezionali (forza maggiore). È quindi fondamentale agire senza indugio non appena si riceve la comunicazione di licenziamento.

    Casi pratici

    Tizio – licenziato il 1° marzo, non sa dei 60 giorni

    Tizio riceve la lettera di licenziamento il 1° marzo. Non fa nulla per 70 giorni, convinto di dover aspettare l’esito di un tentativo di conciliazione informale. Il termine dei 60 giorni è scaduto il 30 aprile: Tizio ha perso il diritto di impugnare il licenziamento.

    Caia – impugna in tempo ma dimentica il ricorso

    Caia invia la raccomandata di impugnazione entro il 60° giorno. Tuttavia non deposita il ricorso in tribunale entro i successivi 180 giorni. Anche in questo caso è decaduta: l’impugnazione stragiudiziale da sola non basta a conservare il diritto.

    Sempronio – si rivolge al sindacato il giorno dopo il licenziamento

    Sempronio contatta il sindacato il giorno successivo al licenziamento. Il sindacato invia la raccomandata di impugnazione entro la settimana (ben prima dei 60 giorni) e deposita il ricorso entro i 180 giorni. Sempronio ha rispettato entrambi i termini e la causa può proseguire.

    Domande frequenti

    Entro quando devo impugnare il licenziamento?

    Entro 60 giorni dalla comunicazione scritta con un atto scritto (raccomandata o PEC) al datore, seguito dal deposito del ricorso in tribunale entro i successivi 180 giorni (L. 183/2010, art. 32).

    L'impugnazione può essere inviata dal sindacato?

    Sì, può essere trasmessa anche da un sindacato, da un patronato o da un’associazione di tutela dei lavoratori, purché in nome e per conto del lavoratore.

    Il tentativo di conciliazione sospende i 180 giorni?

    No: l’avvio della conciliazione o dell’arbitrato entro i 180 giorni sostituisce il deposito del ricorso, ma non sospende i termini. Occorre comunque agire entro i 180 giorni.

    I termini valgono anche per le dimissioni per giusta causa?

    Per l’impugnazione di atti datoriali (come il licenziamento) sì. Le dimissioni per giusta causa non si impugnano nello stesso modo, ma il lavoratore che agisce per il risarcimento deve comunque rispettare le ordinarie prescrizioni.

    Se il licenziamento è verbale, i termini si applicano?

    Un licenziamento verbale è già nullo per difetto di forma scritta (art. 2 L. 604/1966), ma il lavoratore ha comunque l’onere di agire in giudizio per farlo dichiarare tale entro termini ragionevoli.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 6 L. 392/1978 – Successione nel contratto di locazione

    Art. 6 L. 392/1978 – Successione nel contratto di locazione

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    In caso di morte del conduttore, gli succedono nel contratto il coniuge, gli eredi ed i parenti ed affini con lui abitualmente conviventi.

    In caso di separazione giudiziale, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, nel contratto di locazione succede al conduttore l’altro coniuge, se il diritto di abitare nella casa familiare sia stato attribuito dal giudice a quest’ultimo.

    In caso di separazione consensuale o di nullita’ matrimoniale al conduttore succede l’altro coniuge se tra i due si sia cosi’ convenuto.

  • Art. 28 L. 689/1981 – Prescrizione

    Art. 28 L. 689/1981 – Prescrizione

    L. 24 novembre 1981, n. 689 – testo aggiornato

    Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile .

  • Art. 95 septies T.U.B.: Applicazione

    Art. 95 septies T.U.B.: Applicazione

    Art. 95 septies T.U.B. – Applicazione.

    In vigore dal 16/11/2015

    Modificato da: Decreto legislativo del 16/11/2015 n. 181 Articolo 1

    “1. Le disposizioni della presente sezione si applicano ai provvedimenti di risanamento e alle procedure di liquidazione coatta amministrativa, nonche’ ai provvedimenti di risanamento e liquidazione delle competenti autorita’ degli Stati comunitari o della Banca centrale europea adottati dopo il 5 maggio 2004.”

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  • Art. 10 Codice del Processo Amministrativo – Regolamento preventivo di giurisdizione

    Art. 10 Codice del Processo Amministrativo – Regolamento preventivo di giurisdizione

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. Nel giudizio davanti ai tribunali amministrativi regionali è ammesso il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione previsto dall’articolo 41 del codice di procedura civile. Si applica il primo comma dell’articolo 367 dello stesso codice.

    2. Nel giudizio sospeso possono essere chieste misure cautelari, ma il giudice non può disporle se non ritiene sussistente la propria giurisdizione.

  • Art. 99 TUEL – Articolo 99

    Art. 99 TUEL – Articolo 99

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. Il sindaco e il presidente della provincia nominano il segretario, che dipende funzionalmente dal capo dell’amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti all’albo di cui all’articolo 98.

    2. Salvo quanto disposto dall’articolo 100, la nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del sindaco o del presidente della provincia che lo ha nominato. Il segretario cessa automaticamente dall’incarico con la cessazione del mandato del sindaco e del presidente della provincia, continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo segretario.

    3. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del sindaco e del presidente della provincia, decorsi i quali il segretario è confermato.

  • Art. 220 Codice della Navigazione – Categorie della pesca

    Art. 220 Codice della Navigazione – Categorie della pesca

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    La pesca si distingue, secondo i criteri stabiliti dal regolamento, in pesca costiera, pesca mediterranea, pesca oltre gli stretti.

  • Art. 215 Codice della Navigazione

    Art. 215 Codice della Navigazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Articolo abrogato

  • Art. 69 D.Lgs. 209/2005 – Obblighi di comunicazione

    Art. 69 D.Lgs. 209/2005 – Obblighi di comunicazione

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Chiunque intende divenire titolare di partecipazioni indicate dall'articolo 68 in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione ne dà comunicazione all' IVASS . Negli altri casi le variazioni delle partecipazioni sono comunicate quando il titolare ha superato, in aumento o in diminuzione, la misura stabilita con regolamento adottato dall' IVASS .

    2. Le società fiduciarie, che intendono assumere a proprio nome partecipazioni che appartengono a terzi, comunicano all' IVASS le generalità dei fiducianti.

    3. L' IVASS , al fine di verificare l'osservanza degli obblighi indicati nel presente articolo, può chiedere informazioni, ordinare l'esibizione di documenti e il compimento di accertamenti ai soggetti comunque interessati.

    4. L' IVASS , con regolamento, determina presupposti, modalità, termini e contenuto delle comunicazioni previste dai commi 1 e 2, anche con riguardo alle ipotesi nelle quali il diritto di voto spetta o è attribuito ad un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni .

  • Art. 25 L. 689/1981 – Impugnabilità del provvedimento del giudice penale

    Art. 25 L. 689/1981 – Impugnabilità del provvedimento del giudice penale

    L. 24 novembre 1981, n. 689 – testo aggiornato

    La sentenza del giudice penale, relativamente al capo che, ai sensi dell'articolo precedente, decide sulla violazione non costituente reato, è impugnabile, oltre che dall'imputato e dal pubblico ministero, anche dalla persona che sia stata solidalmente condannata al pagamento della somma dovuta per la violazione. Avverso il decreto penale, relativamente al capo che dichiara la responsabilità per la predetta violazione, può proporre opposizione anche la persona indicata nel comma precedente. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice di procedura penale concernenti l'impugnazione per i soli interessi civili.

  • Art. 8 L. 392/1978 – Spese di registrazione del contratto

    Art. 8 L. 392/1978 – Spese di registrazione del contratto

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    Le spese di registrazione del contratto di locazione sono a carico del conduttore e del locatore in parti uguali.