Art. 1911 c.c. – Coassicurazione
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Qualora la medesima assicurazione o l’assicurazione di rischi relativi alle stesse cose sia ripartita tra più assicuratori per quota determinate, ciascun assicuratore è tenuto al pagamento dell’indennità assicurata soltanto in proporzione della rispettiva quota, anche se unico è il contratto sottoscritto da tutti gli assicuratori.

Spiegazione
Salvo patto contrario, l’assicuratore non è obbligato per i danni causati da movimenti tellurici (terremoti), guerra, insurrezione o tumulti popolari.
Come funziona e quando si applica
Sono i cosiddetti «rischi catastrofali e bellici», esclusi per legge dalla copertura ordinaria perché di entità imprevedibile. Possono essere coperti solo con un’estensione contrattuale espressa e di norma con un sovrappremio.
Esempio pratico
Una polizza casa standard non indennizza i danni del terremoto: per averli coperti serve un’estensione specifica della garanzia.
Domande frequenti
L’assicurazione copre i danni del terremoto?
Solo se espressamente pattuito: per legge (art. 1912) terremoto, guerra, insurrezione e tumulti sono esclusi salvo patto contrario.
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.