Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Articolo 1911 Codice Civile: Coassicurazione

    Articolo 1911 Codice Civile: Coassicurazione

    Art. 1911 c.c. – Coassicurazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Qualora la medesima assicurazione o l’assicurazione di rischi relativi alle stesse cose sia ripartita tra più assicuratori per quota determinate, ciascun assicuratore è tenuto al pagamento dell’indennità assicurata soltanto in proporzione della rispettiva quota, anche se unico è il contratto sottoscritto da tutti gli assicuratori.

  • Art. 1912 c.c.: Terremoto, guerra, insurrezione, tumulti popolari

    Art. 1912 c.c.: Terremoto, guerra, insurrezione, tumulti popolari

    Art. 1912 c.c. – Terremoto, guerra, insurrezione, tumulti popolari

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Salvo patto contrario, l’assicuratore non è obbligato per i danni determinati da movimenti tellurici, da guerra, da insurrezione o da tumulti popolari.

    Spiegazione

    Salvo patto contrario, l’assicuratore non è obbligato per i danni causati da movimenti tellurici (terremoti), guerra, insurrezione o tumulti popolari.

    Come funziona e quando si applica

    Sono i cosiddetti «rischi catastrofali e bellici», esclusi per legge dalla copertura ordinaria perché di entità imprevedibile. Possono essere coperti solo con un’estensione contrattuale espressa e di norma con un sovrappremio.

    Esempio pratico

    Una polizza casa standard non indennizza i danni del terremoto: per averli coperti serve un’estensione specifica della garanzia.

    Domande frequenti

    L’assicurazione copre i danni del terremoto?

    Solo se espressamente pattuito: per legge (art. 1912) terremoto, guerra, insurrezione e tumulti sono esclusi salvo patto contrario.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Art. 1902 c.c.: Fusione, concentrazione e liquidazione coatta amministrativa

    Art. 1902 c.c.: Fusione, concentrazione e liquidazione coatta amministrativa

    Art. 1902 c.c. – Fusione, concentrazione e liquidazione coatta amministrativa

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La fusione e la concentrazione di aziende tra più imprese assicuratrici non sono cause di scioglimento del contratto di assicurazione. Il contratto continua con l’impresa assicuratrice che risulta dalla fusione o che incorpora le imprese preesistenti. Per i trasferimenti di portafoglio si osservano le leggi speciali.

    Nel caso di liquidazione coatta amministrativa dell’impresa assicuratrice, il contratto di assicurazione si scioglie nei modi e con gli effetti stabiliti dalle leggi speciali anche per ciò che riguarda il privilegio a favore della massa degli assicurati.

  • Articolo 1903 Codice Civile: Agenti di assicurazione

    Articolo 1903 Codice Civile: Agenti di assicurazione

    Art. 1903 c.c. – Agenti di assicurazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Gli agenti autorizzati a concludere contratti di assicurazione possono compiere gli atti concernenti le modificazioni e la risoluzione dei contratti medesimi, salvi i limiti contenuti nella procura che sia pubblicata nelle forme richieste dalla legge.

    Possono inoltre promuovere azioni ed essere convenuti in giudizio in nome dell’assicuratore, per le obbligazioni dipendenti dagli atti compiuti nell’esecuzione del loro mandato, davanti l’autorità giudiziaria del luogo in cui ha sede l’agenzia presso la quale è stato concluso il contratto.

  • Articolo 1904 Codice Civile: Interesse all’assicurazione

    Articolo 1904 Codice Civile: Interesse all’assicurazione

    Art. 1904 c.c. – Interesse all’assicurazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il contratto di assicurazione contro i danni è nullo se, nel momento in cui l’assicurazione deve avere inizio, non esiste un interesse dell’assicurato al risarcimento del danno.

  • Articolo 1905 Codice Civile: Limiti del risarcimento

    Articolo 1905 Codice Civile: Limiti del risarcimento

    Art. 1905 c.c. – Limiti del risarcimento

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’assicuratore è tenuto a risarcire, nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto, il danno sofferto dall’assicurato in conseguenza del sinistro.

    L’assicuratore risponde del profitto sperato solo se si è espressamente obbligato.

  • Art. 1900 c.c.: Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell’assicurato o dei dipendenti

    Art. 1900 c.c.: Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell’assicurato o dei dipendenti

    Art. 1900 c.c. – Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell’assicurato o dei dipendenti

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente, dell’assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave.

    L’assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali l’assicurato deve rispondere.

    Egli è obbligato altresì, nonostante patto contrario, per i sinistri conseguenti ad atti del contraente, dell’assicurato o del beneficiario, compiuti per dovere di solidarietà umana o nella tutela degli interessi comuni all’assicuratore.

  • Articolo 1901 Codice Civile: Mancato pagamento del premio

    Articolo 1901 Codice Civile: Mancato pagamento del premio

    Art. 1901 c.c. Mancato pagamento del premio

    In vigore

    Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l’assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l’assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

  • Art. 1896 c.c.: Cessazione del rischio durante l’assicurazione

    Art. 1896 c.c.: Cessazione del rischio durante l’assicurazione

    Art. 1896 c.c. – Cessazione del rischio durante l’assicurazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il contratto si scioglie se il rischio cessa di esistere dopo la conclusione del contratto stesso, ma l’assicuratore ha diritto al pagamento dei premi finchè la cessazione del rischio non gli sia comunicata o non venga altrimenti a sua conoscenza. I premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione o della conoscenza sono dovuti per intero.

    Qualora gli effetti dell’assicurazione debbano avere inizio in un momento posteriore alla conclusione del contratto e il rischio cessi nell’intervallo, l’assicuratore ha diritto al solo rimborso delle spese.

  • Articolo 1897 Codice Civile: Diminuzione del rischio

    Articolo 1897 Codice Civile: Diminuzione del rischio

    Art. 1897 c.c. Diminuzione del rischio

    In vigore

    Se il contraente comunica all’assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l’assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione. La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

  • Articolo 1898 Codice Civile: Aggravamento del rischio

    Articolo 1898 Codice Civile: Aggravamento del rischio

    Art. 1898 c.c. Aggravamento del rischio

    In vigore

    Aggravamento del rischio Il contraente ha l’obbligo di dare immediato avviso all’assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall’assicuratore al momento della conclusione del contratto, l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione o l’avrebbe consentita per un premio più elevato. L’assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all’assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l’avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell’aggravamento del rischio. Il recesso dell’assicuratore ha effetto immediato se l’aggravamento è tale che l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l’aggravamento del rischio è tale che per l’assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano all’assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso. Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l’efficacia del recesso, l’assicuratore non risponde qualora l’aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l’assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

  • Articolo 1899 Codice Civile: Durata dell’assicurazione

    Articolo 1899 Codice Civile: Durata dell’assicurazione

    Art. 1899 c.c. Durata dell’assicurazione

    In vigore

    L’assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell’ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. L’assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura dal contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l’assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata. (1) Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni. Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.