Art. 1930 c.c. – Diritto del riassicurato in caso di liquidazione coatta amministrativa
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
In caso di liquidazione coatta amministrativa del riassicurato, il riassicuratore deve pagare integralmente l’indennità dovuta al riassicurato, salva la compensazione con i premi e gli altri crediti.

Spiegazione
I debiti di giuoco o di scommessa non danno azione in giudizio, anche quando il giuoco non è proibito: chi vince non può farsi pagare ricorrendo al giudice. Tuttavia chi ha pagato spontaneamente non può ripetere (riavere) quanto versato, salvo frode o incapacità. È il classico esempio di «obbligazione naturale».
Come funziona e quando si applica
La norma distingue la non azionabilità del credito (niente tutela giudiziale) dalla soluti retentio (il pagamento volontario è valido e irripetibile). Fanno eccezione le lotterie autorizzate (art. 1935) e i giochi che addestrano al maneggio delle armi o all’abilità (art. 1934).
Esempio pratico
Perdo una scommessa tra amici e pago: non posso chiedere indietro i soldi. Se invece non pago, l’altro non può citarmi in giudizio per ottenere il pagamento.
Domande frequenti
Posso essere costretto a pagare una scommessa?
No: il debito di giuoco o scommessa non è azionabile in giudizio.
Se ho già pagato posso riavere i soldi?
No, salvo frode o incapacità: il pagamento spontaneo è irripetibile.
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.