Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 1930 c.c.: Diritto del riassicurato in caso di liquidazione

    Art. 1930 c.c.: Diritto del riassicurato in caso di liquidazione

    Art. 1930 c.c. – Diritto del riassicurato in caso di liquidazione coatta amministrativa

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    In caso di liquidazione coatta amministrativa del riassicurato, il riassicuratore deve pagare integralmente l’indennità dovuta al riassicurato, salva la compensazione con i premi e gli altri crediti.

  • Articolo 1932 Codice Civile: Norme inderogabili

    Articolo 1932 Codice Civile: Norme inderogabili

    Art. 1932 c.c. – Norme inderogabili

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le disposizioni degli articoli 1887, 1892, 1893, 1894, 1897, 1898, 1899, secondo comma, 1901, 1903, secondo comma, 1914, secondo comma, 1915, secondo comma, 1917, terzo e quarto comma e 1926 non possono essere derogate se non in senso più favorevole all’assicurato.

    Le clausole che derogano in senso meno favorevole all’assicurato sono sostituite di diritto dalle corrispondenti disposizioni di legge.

  • Articolo 1933 Codice Civile: Mancanza di azione

    Articolo 1933 Codice Civile: Mancanza di azione

    Art. 1933 c.c. Mancanza di azione

    In vigore

    Non compete azione per il pagamento di un debito di giuoco o di scommessa, anche se si tratta di giuoco o di scommessa non proibiti. Il perdente tuttavia non può ripetere quanto abbia spontaneamente pagato dopo l’esito di un giuoco o di una scommessa in cui non vi sia stata alcuna frode. La ripetizione è ammessa in ogni caso se il perdente è un incapace.

    Spiegazione

    I debiti di giuoco o di scommessa non danno azione in giudizio, anche quando il giuoco non è proibito: chi vince non può farsi pagare ricorrendo al giudice. Tuttavia chi ha pagato spontaneamente non può ripetere (riavere) quanto versato, salvo frode o incapacità. È il classico esempio di «obbligazione naturale».

    Come funziona e quando si applica

    La norma distingue la non azionabilità del credito (niente tutela giudiziale) dalla soluti retentio (il pagamento volontario è valido e irripetibile). Fanno eccezione le lotterie autorizzate (art. 1935) e i giochi che addestrano al maneggio delle armi o all’abilità (art. 1934).

    Esempio pratico

    Perdo una scommessa tra amici e pago: non posso chiedere indietro i soldi. Se invece non pago, l’altro non può citarmi in giudizio per ottenere il pagamento.

    Domande frequenti

    Posso essere costretto a pagare una scommessa?

    No: il debito di giuoco o scommessa non è azionabile in giudizio.

    Se ho già pagato posso riavere i soldi?

    No, salvo frode o incapacità: il pagamento spontaneo è irripetibile.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Articolo 1934 Codice Civile: Competizioni sportive

    Articolo 1934 Codice Civile: Competizioni sportive

    Art. 1934 c.c. – Competizioni sportive

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Sono eccettuati dalla norma del primo comma dell’articolo precedente, anche rispetto alle persone che non vi prendono parte, i giuochi che addestrano al maneggio delle armi, le corse di ogni specie e ogni altra competizione sportiva.

    Tuttavia il giudice può rigettare o ridurre la domanda, qualora ritenga la posta eccessiva.

  • Articolo 1922 Codice Civile: Decadenza dal beneficio

    Articolo 1922 Codice Civile: Decadenza dal beneficio

    Art. 1922 c.c. – Decadenza dal beneficio

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La designazione del beneficiario, anche se irrevocabile, non ha effetto qualora il beneficiario attenti alla vita dell’assicurato.

    Se la designazione è irrevocabile ed è stata fatta a titolo di liberalità, essa può essere revocata nei casi previsti dall’art.

    800.

  • Articolo 1923 Codice Civile: Diritti dei creditori e degli eredi

    Articolo 1923 Codice Civile: Diritti dei creditori e degli eredi

    Art. 1923 c.c. – Diritti dei creditori e degli eredi

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

    Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, all’imputazione e alla riduzione delle donazioni.

  • Articolo 1924 Codice Civile: Mancato pagamento dei premi

    Articolo 1924 Codice Civile: Mancato pagamento dei premi

    Art. 1924 c.c. – Mancato pagamento dei premi

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se il contraente non paga il premio relativo al primo anno, l’assicuratore può agire per l’esecuzione del contratto nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio è scaduto. La disposizione si applica anche se il premio è ripartito in più rate, fermo restando il disposto dei primi due commi dell’art. 1901; in tal caso il termine decorre dalla scadenza delle singole rate.

    Se il contraente non paga i premi successivi nel termine di tolleranza previsto dalla polizza o, in mancanza, nel termine di venti giorni dalla scadenza, il contratto è risoluto di diritto, e i premi pagati restano acquisiti all’assicuratore, salvo che sussistano le condizioni per il riscatto dell’assicurazione o per la riduzione della somma assicurata.

  • Articolo 1925 Codice Civile: Riscatto e riduzione della polizza

    Articolo 1925 Codice Civile: Riscatto e riduzione della polizza

    Art. 1925 c.c. – Riscatto e riduzione della polizza

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le polizze di assicurazione devono regolare i diritti di riscatto e di riduzione della somma assicurata, in modo tale che l’assicurato sia in grado, in ogni momento, di conoscere quale sarebbe il valore di riscatto o di riduzione dell’assicurazione.

  • Art. 1926 c.c.: Cambiamento di professione dell’assicurato

    Art. 1926 c.c.: Cambiamento di professione dell’assicurato

    Art. 1926 c.c. Cambiamento di professione dell’assicurato

    In vigore

    Cambiamento di professione dell'assicurato I cambiamenti di professione o di attività dell’assicurato non fanno cessare gli effetti dell’assicurazione, qualora non aggravino il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito al tempo del contratto, l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione. Qualora i cambiamenti siano di tale natura che, se il nuovo stato di cose fosse esistito al tempo del contratto, l’assicuratore avrebbe consentito l’assicurazione per un premio più elevato, il pagamento della somma assicurata è ridotto in proporzione del minor premio convenuto in confronto di quello che sarebbe stato stabilito. Se l’assicurato dà notizia dei suddetti cambiamenti all’assicuratore, questi, entro quindici giorni, deve dichiarare se intende far cessare gli effetti del contratto ovvero ridurre la somma assicurata o elevare il premio. Se l’assicuratore dichiara di voler modificare il contratto in uno dei due sensi su indicati, l’assicurato, entro quindici giorni successivi, deve dichiarare se intende accettare la proposta. Se l’assicurato dichiara di non accettare, il contratto è risoluto, salvo il diritto dell’assicuratore al premio relativo al periodo di assicurazione in corso e salvo il diritto dell’assicurato al riscatto. Il silenzio dell’assicurato vale come adesione alla proposta dell’assicuratore. Le comunicazioni e dichiarazioni previste dai commi precedenti possono farsi anche mediante raccomandata.

  • Articolo 1927 Codice Civile: Suicidio dell’assicurato

    Articolo 1927 Codice Civile: Suicidio dell’assicurato

    Art. 1927 c.c. – Suicidio dell’assicurato

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    In caso di suicidio dell’assicurato, avvenuto prima che siano decorsi due anni dalla stipulazione del contratto, l’assicuratore non è tenuto al pagamento delle somme assicurate, salvo patto contrario.

    L’assicuratore non è nemmeno obbligato se, essendovi stata sospensione del contratto per mancato pagamento dei premi, non sono decorsi due anni dal giorno in cui la sospensione è cessata.

  • Art. 1919 c.c.: Assicurazione sulla vita propria o di un terzo

    Art. 1919 c.c.: Assicurazione sulla vita propria o di un terzo

    Art. 1919 c.c. – Assicurazione sulla vita propria o di un terzo

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’assicurazione può essere stipulata sulla vita propria o su quella di un terzo.

    L’assicurazione contratta per il caso di morte di un terzo non è valida se questi o il suo legale rappresentante non dà il consenso alla conclusione del contratto. Il consenso deve essere provato per iscritto.

  • Articolo 1920 Codice Civile: Assicurazione a favore di un terzo

    Articolo 1920 Codice Civile: Assicurazione a favore di un terzo

    Art. 1920 c.c. Assicurazione a favore di un terzo

    In vigore

    È valida l’assicurazione sulla vita a favore di un terzo. La designazione del beneficiario può essere fatta nel contratto di assicurazione, o con successiva dichiarazione scritta comunicata all’assicuratore, o per testamento; essa è efficace anche se il beneficiario è determinato solo genericamente. Equivale a designazione l’attribuzione della somma assicurata fatta nel testamento a favore di una determinata persona. Per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione.

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