Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Articolo 1957 Codice Civile: Scadenza dell’obbligazione principale

    Articolo 1957 Codice Civile: Scadenza dell’obbligazione principale

    Art. 1957 c.c. – Scadenza dell’obbligazione principale

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate.

    La disposizione si applica anche al caso in cui il fideiussore ha espressamente limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell’obbligazione principale.

    In questo caso però l’istanza contro il debitore deve essere proposta entro due mesi.

    L’istanza proposta contro il debitore interrompe la prescrizione anche nei confronti del fideiussore.

  • Articolo 1958 Codice Civile: Effetti del mandato di credito

    Articolo 1958 Codice Civile: Effetti del mandato di credito

    Art. 1958 c.c. Effetti del mandato di credito

    In vigore

    Se una persona si obbliga verso un’altra, che le ha conferito l’incarico, a fare credito a un terzo, in nome e per conto proprio, quella che ha dato l’incarico risponde come fideiussore di un debito futuro. Colui che ha accettato l’incarico non può rinunziarvi, ma chi l’ha conferito può revocarlo, salvo l’obbligo di risarcire il danno all’altra parte.

  • Art. 1959 c.c.: Sopravvenuta insolvenza del mandante o del terzo

    Art. 1959 c.c.: Sopravvenuta insolvenza del mandante o del terzo

    Art. 1959 c.c. – Sopravvenuta insolvenza del mandante o del terzo

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se, dopo l’accettazione dell’incarico, le condizioni patrimoniali di colui che lo ha conferito o del terzo sono divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito, colui che ha accettato l’incarico non può essere costretto ad eseguirlo.

    Si applica inoltre la disposizione dell’art. 1956.

  • Articolo 1954 Codice Civile: Regresso contro gli altri fideiussori

    Articolo 1954 Codice Civile: Regresso contro gli altri fideiussori

    Art. 1954 c.c. – Regresso contro gli altri fideiussori

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se più persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore e per un medesimo debito, il fideiussore che ha pagato ha regresso contro gli altri fideiussori per la loro rispettiva porzione. Se uno di questi è insolvente, si osserva la disposizione del secondo comma dell’art. 1299.

  • Articolo 1950 Codice Civile: Regresso contro il debitore principale

    Articolo 1950 Codice Civile: Regresso contro il debitore principale

    Art. 1950 c.c. – Regresso contro il debitore principale

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il fideiussore che ha pagato ha regresso contro il debitore principale, benchè questi non fosse consapevole della prestata fideiussione.

    Il regresso comprende il capitale, gli interessi e le spese che il fideiussore ha fatte dopo che ha denunziato al debitore principale le istanze proposte contro di lui.

    Il fideiussore inoltre ha diritto agli interessi legali sulle somme pagate dal giorno del pagamento. Se il debito principale produceva interessi in misura superiore al saggio legale, il fideiussore ha diritto a questi fino al rimborso del capitale.

    Se il debitore è incapace, il regresso del fideiussore è ammesso solo nei limiti di ciò che sia stato rivolto a suo vantaggio.

  • Articolo 1951 Codice Civile: Regresso contro più debitori principali

    Articolo 1951 Codice Civile: Regresso contro più debitori principali

    Art. 1951 c.c. – Regresso contro più debitori principali

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se vi sono più debitori principali obbligati in solido, il fideiussore che ha garantito per tutti ha regresso contro ciascuno per ripetere integralmente ciò che ha pagato.

  • Art. 1952 c.c.: Divieto di agire contro il debitore principale

    Art. 1952 c.c.: Divieto di agire contro il debitore principale

    Art. 1952 c.c. Divieto di agire contro il debitore principale

    In vigore

    Il fideiussore non ha regresso contro il debitore principale se, per avere omesso di denunziargli il pagamento fatto, il debitore ha pagato ugualmente il debito. Se il fideiussore ha pagato senza averne dato avviso al debitore principale, questi può opporgli le eccezioni che avrebbe potuto opporre al creditore principale all’atto del pagamento. In entrambi i casi è fatta salva al fideiussore l’azione per la ripetizione contro il creditore.

  • Articolo 1953 Codice Civile: Rilievo del fideiussore

    Articolo 1953 Codice Civile: Rilievo del fideiussore

    Art. 1953 c.c. – Rilievo del fideiussore

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il fideiussore, anche prima di aver pagato, può agire contro il debitore perché questi gli procuri la liberazione o, in mancanza, presti le garanzie necessarie per assicurargli il soddisfacimento delle eventuali ragioni di regresso, nei casi seguenti:

    1) quando è convenuto in giudizio per il pagamento;

    2) quando il debitore è divenuto insolvente;

    3) quando il debitore si è obbligato di liberarlo dalla fideiussione entro un tempo determinato;

    4) quando il debito è divenuto esigibile per la scadenza del termine;

    5) quando sono decorsi cinque anni, e l’obbligazione principale non ha un termine, purché essa non sia di tal natura da non potersi estinguere prima di un tempo determinato.

  • Articolo 1947 Codice Civile: Beneficio della divisione

    Articolo 1947 Codice Civile: Beneficio della divisione

    Art. 1947 c.c. Beneficio della divisione

    In vigore

    Se è stato stipulato il beneficio della divisione, ogni fideiussore che sia convenuto per il pagamento dell’intero debito può esigere che il creditore riduca l’azione alla parte da lui dovuta. Se alcuno dei fideiussori era insolvente al tempo in cui un altro ha fatto valere il beneficio della divisione, questi è obbligato per tale insolvenza in proporzione della sua quota, ma non risponde delle insolvenze sopravvenute.

  • Art. 1948 c.c.: Obbligazione del fideiussore del fideiussore

    Art. 1948 c.c.: Obbligazione del fideiussore del fideiussore

    Art. 1948 c.c. – Obbligazione del fideiussore del fideiussore

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il fideiussore del fideiussore non è obbligato verso il creditore, se non nel caso in cui il debitore principale e tutti i fideiussori di questo siano insolventi, o siano liberati perché incapaci.

  • Art. 1949 c.c.: Surrogazione del fideiussore nei diritti del creditore

    Art. 1949 c.c.: Surrogazione del fideiussore nei diritti del creditore

    Art. 1949 c.c. – Surrogazione del fideiussore nei diritti del creditore

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il fideiussore che ha pagato il debito è surrogato nei diritti che il creditore aveva contro il debitore.

  • Articolo 1945 Codice Civile: Eccezioni opponibili dal fideiussore

    Articolo 1945 Codice Civile: Eccezioni opponibili dal fideiussore

    Art. 1945 c.c. – Eccezioni opponibili dal fideiussore

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il fideiussore può opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, salva quella derivante dall’incapacità.

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