Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

Profilo LinkedIn ›

I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 248 Codice della Navigazione – Diritti dei terzi sulle pertinenze

    Art. 248 Codice della Navigazione – Diritti dei terzi sulle pertinenze

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    La destinazione di una cosa al servizio o all'ornamento della nave non pregiudica i diritti preesistenti sulla cosa medesima a favore di terzi. Tuttavia tali diritti non possono essere opposti ai terzi di buona fede se non risultano da scrittura avente data certa anteriore o dall'inventario di bordo.

  • Art. 12-quinquies L. 898/1970 – Applicazione a straniero coniuge di italiana

    Art. 12-quinquies L. 898/1970 – Applicazione a straniero coniuge di italiana

    L. 1 dicembre 1970, n. 898 – Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (divorzio)

    1. Allo straniero, coniuge di cittadina italiana, la legge nazionale del quale non disciplina lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, si applicano le disposizioni di cui alla presente legge.

  • Art. 23 DPR 495/1992 – Esame di qualificazione

    Art. 23 DPR 495/1992 – Esame di qualificazione

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Le amministrazioni cui appartiene il personale di cui all'articolo 12, comma 3, del codice, stabiliscono l'organizzazione e le procedure per lo svolgimento di corsi di preparazione e qualificazione per sostenere i prescritti esami di idoneità per l'espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a) ed e) del codice. Per gli enti di cui all'articolo 12, comma 3, lettera b), del codice, provvedono le regioni per il proprio personale, le province per il personale delle province stesse ed i comuni per il personale di appartenenza.

    2. Le amministrazioni di cui al comma 1 stabiliscono i requisiti per l'espletamento dei servizi di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a) ed e) del codice, le modalità e i tempi per l'espletamento dei servizi stessi ed il contingente di personale da qualificare. Sono richiesti in ogni caso il possesso della patente di guida di categoria B ordinaria, l'effettivo servizio e l'inquadramento organico nei ruoli dell'amministrazione interessata da almeno tre anni.

    3. L'esame deve essere finalizzato all'accertamento della conoscenza delle norme in materia di circolazione stradale, con particolare riguardo alle norme di comportamento, ai compiti di prevenzione e repressione delle violazioni e ai procedimenti sanzionatori, nonché alla conoscenza delle norme concernenti la tutela ed il controllo sull'uso della strada.

    4. Al personale di cui al comma 1 è rilasciata apposita tessera di riconoscimento per l'espletamento del servizio conforme al modello allegato che fa parte integrante del presente regolamento (fig. I.1); essa ha validità quinquennale, con conferma annuale mediante l'apposizione di un bollo riportante l'anno solare di validità.

    5. Al titolare della tessera di riconoscimento di cui al comma 4 è consentita la libera circolazione sui trasporti pubblici urbani e sui trasporti automobilistici di linea nell'ambito del territorio di competenza della amministrazione di appartenenza.

  • Art. 270 Codice della Navigazione – Contenuto della dichiarazione di armatore

    Art. 270 Codice della Navigazione – Contenuto della dichiarazione di armatore

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    La dichiarazione di armatore deve contenere:

    a) il nome, la paternità, la nazionalità, il domicilio o la residenza dell'armatore;

    b) gli elementi di individuazione della nave. Quando l'esercizio è assunto da persona diversa dal proprietario, la dichiarazione deve altresì contenere:

    c) il nome, la paternità, la nazionalità, il domicilio o la residenza del proprietario;

    d) l'indicazione del titolo che attribuisce l'uso della nave.

  • Art. 9 Reg. (UE) 2023/1114 – Pubblicazione del White Paper sulle cripto-attività e delle comunicazioni di marketing

    Art. 9 Reg. (UE) 2023/1114 – Pubblicazione del White Paper sulle cripto-attività e delle comunicazioni di marketing

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Gli offerenti e le persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica pubblicano i loro White Paper sulle cripto-attività e, se del caso, le loro comunicazioni di marketing sul proprio sito web, che è accessibile al pubblico, con ragionevole anticipo e, in ogni caso, prima della data di inizio dell’offerta al pubblico di tali cripto-attività o dell’ammissione di tali cripto-attività alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione di tali cripto-attività. I White Paper sulle cripto-attività e, se del caso, le comunicazioni di marketing rimangono disponibili sul sito web degli offerenti o delle persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione finché le cripto-attività sono detenute dal pubblico.

    2. La versione dei White Paper sulle cripto-attività pubblicati e, se del caso, delle comunicazioni di marketing pubblicate, è identica a quella notificata all’autorità competente in conformità dell’articolo 8 o, se del caso, alla versione modificata in conformità dell’articolo 12.

  • Art. 2 Reg. (UE) 2024/1689 – Ambito di applicazione

    Art. 2 Reg. (UE) 2024/1689 – Ambito di applicazione

    Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (regolamento sull’intelligenza artificiale)

    1. Il presente regolamento si applica:

    a) ai fornitori che immettono sul mercato o mettono in servizio sistemi di IA o immettono sul mercato modelli di IA per finalità generali nell'Unione, indipendentemente dal fatto che siano stabiliti o ubicati nell'Unione o in un paese terzo;

    b) ai deployer dei sistemi di IA che hanno il loro luogo di stabilimento o sono situati all'interno dell'Unione;

    c) ai fornitori e ai deployer di sistemi di IA che hanno il loro luogo di stabilimento o sono situati in un paese terzo, laddove l'output prodotto dal sistema di IA sia utilizzato nell'Unione;

    d) agli importatori e ai distributori di sistemi di IA;

    e) ai fabbricanti di prodotti che immettono sul mercato o mettono in servizio un sistema di IA insieme al loro prodotto e con il loro nome o marchio;

    f) ai rappresentanti autorizzati di fornitori, non stabiliti nell'Unione;

    g) alle persone interessate che si trovano nell'Unione.

    2. Ai sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, relativo a prodotti disciplinati dalla normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I, sezione B, si applicano unicamente l’articolo 6, paragrafo 1, gli articoli da 102 a 109 e l'articolo 112. L'articolo 57 si applica solo nella misura in cui i requisiti per i sistemi di IA ad alto rischio a norma del presente regolamento siano stati integrati in tale normativa di armonizzazione dell'Unione.

    3. Il presente regolamento non si applica a settori che non rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione e, in ogni caso, non pregiudica le competenze degli Stati membri in materia di sicurezza nazionale, indipendentemente dal tipo di entità incaricata dagli Stati membri di svolgere compiti in relazione a tali competenze. Il presente regolamento non si applica ai sistemi di IA se e nella misura in cui sono immessi sul mercato, messi in servizio o utilizzati con o senza modifiche esclusivamente per scopi militari, di difesa o di sicurezza nazionale, indipendentemente dal tipo di entità che svolge tali attività. Il presente regolamento non si applica ai sistemi di IA che non sono immessi sul mercato o messi in servizio nell'Unione, qualora l'output sia utilizzato nell'Unione esclusivamente per scopi militari, di difesa o di sicurezza nazionale, indipendentemente dal tipo di entità che svolge tali attività.

    4. Il presente regolamento non si applica alle autorità pubbliche di un paese terzo né alle organizzazioni internazionali che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento a norma del paragrafo 1, laddove tali autorità o organizzazioni utilizzino i sistemi di IA nel quadro della cooperazione o di accordi internazionali per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie con l'Unione o con uno o più Stati membri, a condizione che tale paese terzo o organizzazione internazionale fornisca garanzie adeguate per quanto riguarda la protezione dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone.

    5. Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione delle disposizioni sulla responsabilità dei prestatori di servizi intermediari di cui al capo II del regolamento (UE) 2022/2065.

    6. Il presente regolamento non si applica ai sistemi di IA o modelli di IA, ivi compresi i loro output, specificamente sviluppati e messi in servizio al solo scopo di ricerca e sviluppo scientifici.

    7. Il diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali, della vita privata e della riservatezza delle comunicazioni si applica ai dati personali trattati in relazione ai diritti e agli obblighi stabiliti dal presente regolamento. Il presente regolamento lascia impregiudicati il regolamento (UE) 2016/679 o (UE) 2018/1725 o la direttiva 2002/58/CE o (UE) 2016/680, fatti salvi l'articolo 10, paragrafo 5, e l'articolo 59 del presente regolamento.

    8. Il presente regolamento non si applica alle attività di ricerca, prova o sviluppo relative a sistemi di IA o modelli di IA prima della loro immissione sul mercato o messa in servizio. Tali attività sono svolte in conformità del diritto dell'Unione applicabile. Le prove in condizioni reali non rientrano in tale esclusione.

    9. Il presente regolamento lascia impregiudicate le norme stabilite da altri atti giuridici dell'Unione in materia di protezione dei consumatori e di sicurezza dei prodotti.

    10. Il presente regolamento non si applica agli obblighi dei deployer che sono persone fisiche che utilizzano sistemi di IA nel corso di un'attività non professionale puramente personale.

    11. Il presente regolamento non osta a che l'Unione o gli Stati membri mantengano o introducano disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli ai lavoratori in termini di tutela dei loro diritti in relazione all'uso dei sistemi di IA da parte dei datori di lavoro, o incoraggino o consentano l'applicazione di contratti collettivi più favorevoli ai lavoratori.

    12. Il presente regolamento non si applica ai sistemi di IA rilasciati con licenza libera e open source, a meno che non siano immessi sul mercato o messi in servizio come sistemi di IA ad alto rischio o come sistema di IA rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 5 o 50.

  • Art. 17 L. 69/2019 – Trattamento psicologico detenuti reati sessuali (13-bis O.P.)

    Art. 17 L. 69/2019 – Trattamento psicologico detenuti reati sessuali (13-bis O.P.)

    L. 19 luglio 2019, n. 69 – Codice Rosso: tutela vittime di violenza domestica e di genere

    1. All’articolo 13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 1, le parole: «nonché agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenne» sono sostituite dalle seguenti: «nonché agli articoli 572, 583-quinquies, 609-bis, 609-octies e 612-bis del medesimo codice»;

    b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-bis. Le persone condannate per i delitti di cui al comma 1 possono essere ammesse a seguire percorsi di reinserimento nella società e di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, organizzati previo accordo tra i suddetti enti o associazioni e gli istituti penitenziari»;

    c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori».

  • Art. 108 Cod. Amb. – scarichi di sostanze pericolose

    Art. 108 Cod. Amb. – scarichi di sostanze pericolose

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Le disposizioni relative agli scarichi di sostanze pericolose si applicano agli stabilimenti nei quali si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o l’utilizzazione delle sostanze di cui alle Tabelle 3/A e 5 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, e nei cui scarichi sia accertata la presenza di tali sostanze in quantità o concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità consentiti dalle metodiche di rilevamento in essere alla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, o, successivamente, superiori ai limiti di rilevabilità consentiti dagli aggiornamenti a tali metodiche messi a punto ai sensi del punto 4 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.

    2. Tenendo conto della tossicità, della persistenza e della bioaccumulazione della sostanza considerata nell’ambiente in cui è effettuato lo scarico, l’autorità competente in sede di rilascio dell’autorizzazione fissa, nei casi in cui risulti accertato che i valori limite definiti ai sensi dell’articolo 101, commi 1 e 2, impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità previsti nel Piano di tutela di cui all’articolo 121, anche per la compre senza di altri scarichi di sostanze pericolose, valori-limite di emissione più restrittivi di quelli fissati ai sensi dell’articolo 101, commi 1 e

    2. 3. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 107 e del comma 2 del presente articolo, entro il 30 ottobre 2007 devono essere attuate le prescrizioni concernenti gli scarichi delle imprese assoggettate alle disposizioni del Titolo III-bis della parte seconda del presente decreto . Dette prescrizioni, concernenti valori limite di emissione, parametri e misure tecniche, si basano sulle migliori tecniche disponibili, senza obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell’impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell’ambiente.

    4. Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell’attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.

    5. Per le acque reflue industriali contenenti le sostanze della Tabella 5 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, il punto di misurazione dello scarico è fissato secondo quanto previsto dall’autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 , e, nel caso di attività non rientranti nel campo di applicazione del suddetto decreto, subito dopo l’uscita dallo stabilimento o dall’impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo. L’autorità competente può richiedere che gli scarichi parziali contenenti le sostanze della tabella 5 del medesimo Allegato 5 siano tenuti separati dallo scarico generale e disciplinati come rifiuti. Qualora, come nel caso dell’articolo 124, comma 2, secondo periodo, l’impianto di trattamento di acque reflue industriali che tratta le sostanze pericolose, di cui alla tabella 5 del medesimo allegato 5, riceva, tramite condotta, acque reflue provenienti da altri stabilimenti industriali o acque reflue urbane, contenenti sostanze diverse non utili ad un modifica o ad una riduzione delle sostanze pericolose, in sede di autorizzazione l’autorità competente ridurrà opportunamente i valori limite di e missione indicati nella tabella 3 del medesimo Allegato 5 per ciascuna delle predette sostanze pericolose indicate in Tabella 5, tenendo conto della diluizione operata dalla miscelazione delle diverse acque reflue.

    6. L’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella tabella medesima, redige un elenco delle autorizzazioni rilasciate, degli scarichi esistenti e dei controlli effettuati, ai fini del successivo inoltro alla Commissione europea.

  • Demansionamento: quando è illegittimo e come ottenere il risarcimento

    Guida pratica · Lavoro · Disciplina e contenzioso

    In sintesi

    Il datore può modificare le mansioni del lavoratore solo nell’ambito dello stesso livello di inquadramento contrattuale o, in casi eccezionali, al livello inferiore (con accordo sindacale o individuale protetto). Il demansionamento illegittimo dà diritto al risarcimento del danno professionale, biologico e morale.

    Riferimento normativo

    Tabella riepilogativa

    Quando la modifica di mansioni è lecita o illecita (art. 2103 c.c.)
    Situazione Lecita? Condizioni
    Modifica a mansioni equivalenti (stesso livello) Sempre lecita; nessuna procedura speciale richiesta
    Promozione a mansioni superiori Dopo 6 mesi la promozione è definitiva
    Assegnazione a mansioni inferiori per riorganizzazione Sì (con limiti) Accordo con sindacati o accordo individuale assistito in sede protetta; solo un livello inferiore; retribuzione invariata
    Demansionamento unilaterale senza accordo No Illegittimo; risarcimento del danno
    Demansionamento come sanzione disciplinare No Sempre vietato

    La regola generale dell'equivalenza delle mansioni

    L’art. 2103 c.c. (come riformato dal D.Lgs. 81/2015) consente al datore di assegnare il lavoratore a mansioni riconducibili allo stesso livello di inquadramento nel CCNL applicato, senza necessità di accordo. È vietato invece assegnare mansioni di livello inferiore, salvo le eccezioni previste dalla stessa norma.

    La promozione di fatto a mansioni superiori diventa definitiva dopo 6 mesi continuativi, salvo sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto.

    Quando è ammesso il demansionamento

    Il D.Lgs. 81/2015 ha introdotto la possibilità di assegnare mansioni di un livello inferiore (non oltre) in tre circostanze: (a) accordi sindacali per preservare l’occupazione in caso di riorganizzazione; (b) accordo individuale assistito stipulato in sede protetta (ITL, sindacato, conciliazione); (c) specifiche ipotesi previste dalla contrattazione collettiva. In tutti i casi la retribuzione non può essere ridotta, salvo voci legate alle specifiche mansioni.

    Il danno da demansionamento

    Il demansionamento illegittimo può causare più voci di danno risarcibile: danno professionale (perdita di competenze, pregiudizio alla carriera e alla professionalità); danno biologico (se produce un’alterazione dell’integrità psicofisica, documentata da diagnosi medica); danno morale (sofferenza soggettiva). L’onere della prova grava sul lavoratore, che deve allegare elementi concreti dal quale il giudice possa desumere il pregiudizio.

    Casi pratici

    Tizio – da responsabile a mansioni d'ufficio base

    Tizio, responsabile acquisti inquadrato al 4° livello CCNL, viene unilateralmente assegnato a mansioni di data entry di 2° livello senza alcun accordo. Agisce ex art. 2103 c.c. chiedendo la reintegra nelle mansioni originarie e il risarcimento del danno professionale maturato nei 10 mesi di demansionamento.

    Caia – demansionamento concordato in sede protetta

    L’azienda di Caia avvia una riorganizzazione con esuberi. Caia accetta per iscritto, in sede presso l’ITL, un cambio a mansioni di livello inferiore per mantenere il posto, con retribuzione invariata. L’accordo è valido: il demansionamento è lecito perché stipulato in sede protetta.

    Sempronio – mansioni superiori per sei mesi

    Sempronio viene assegnato a coprire il ruolo di responsabile (livello superiore) per 7 mesi continuativi, senza che si tratti di sostituzione di assente. Al termine, il datore vuole riassegnarlo al livello originario: Sempronio ha diritto alla promozione definitiva per effetto dell’art. 2103 c.c.

    Domande frequenti

    Il datore può cambiare le mie mansioni senza il mio consenso?

    Può assegnarle mansioni equivalenti (stesso livello CCNL) senza accordo. Non può assegnarle mansioni inferiori senza un accordo sindacale o individuale in sede protetta.

    Il demansionamento può essere usato come punizione?

    No. È espressamente vietato usare il demansionamento come sanzione disciplinare. L’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori non lo prevede tra le sanzioni ammesse.

    Se svolgo mansioni superiori per 6 mesi ho diritto alla promozione?

    Sì, in linea generale. Dopo 6 mesi continuativi di svolgimento di mansioni superiori la promozione diventa definitiva, salvo che si tratti di sostituzione di un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto.

    Cosa posso chiedere in giudizio per il demansionamento?

    Si può chiedere la reintegra nelle mansioni originarie, il risarcimento del danno professionale (pregiudizio alla carriera), il danno biologico (se documentato medicalmente) e il danno morale.

    In quanto tempo si prescrive l'azione per demansionamento?

    L’azione si fonda sulla responsabilità contrattuale: si prescrive in 5 anni dalla cessazione del comportamento illegittimo, in base all’art. 2948 c.c. per i crediti di lavoro.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Autoferrotranvieri: stipendi TPL 2026

    CCNL Autoferrotranvieri (Trasporto Pubblico Locale)

    In sintesi
    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Asstra · Anav · Agens · FILT-CGIL · FIT-CISL · UILTrasporti · FAISA-CISAL · UGL-AF
    Ultimo rinnovo
    28 novembre 2023 (in vigore dal 1° dicembre 2023)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2026
    Platea
    ~125.000 (autisti autobus urbani/extraurbani, conducenti tram/metro, macchinisti ferrovie regionali, personale viaggiante, manutentori)

    Minimi tabellari — in vigore dal 1° marzo 2025

    Livello Minimo mensile lordo
    Parametro 100 (Ausiliario Generico) 741,58 €
    Parametro 116 (Operatore Generico) 860,25 €
    Parametro 130 (Operatore di Ufficio / Operatore di Manutenzione) 964,07 €
    Parametro 140 (Operatore di Esercizio Pos.1 – autista neoassunto / Operatore Qualificato Pos.1 / Capo Treno Pos.1) 1.038,22 €
    Parametro 155 (Operatore Qualificato di Ufficio Pos.2) 1.149,44 €
    Parametro 165 (Macchinista Pos.2 / Capo Treno Pos.3) 1.223,62 €
    Parametro 175 (Collaboratore di Ufficio / Operatore di Esercizio Pos.3 – autista con anzianità) 1.297,77 €
    Parametro 183 (Macchinista Pos.3 / Operatore di Esercizio Pos.4) 1.357,08 €
    Parametro 193 (Specialista Tecnico-Amministrativo / Addetto all’Esercizio / Capo Stazione / Assistente Coordinatore) 1.431,27 €
    Parametro 210 (Coordinatore di Esercizio / Coordinatore / Coordinatore Ferroviario Pos.2) 1.557,33 €
    Parametro 230 (Professional / Capo Unità Organizzativa Amm.va-Tecnica) 1.705,64 €
    Parametro 250 (Responsabile Unità Amministrativa/Tecnica Complessa) 1.853,96 €

    Importi = retribuzione tabellare mensile pura (base 14 mensilità) del CCNL Autoferrotranvieri-Internavigatori per parametro: in busta paga si aggiungono SEMPRE contingenza, EDR, scatti e indennità (il totale effettivo è ben più alto). Rinnovo reso esecutivo col verbale ministeriale del 20 marzo 2025 (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal, Ugl-Fna con Asstra, Agens, Anav): +200 € a regime al par. 175 (160 tabellare + 40 EDR 2024). Dal 1° agosto 2026 scatta la 2ª tranche: par. 140 da 1.038,22 a 1.118,22 €, par. 175 da 1.297,77 a 1.397,77 €, par. 250 a 1.996,81 €. Una tantum 500 € (par. 175) erogata a marzo 2025; indennità integrativa non riparametrata di 40 € (o 20 € senza accordo aziendale, dal 1/1/2026). La tua busta paga è sotto questi importi? Verifica in 5 passi se ti spettano arretrati.

    Fonte: tabella ufficiale unitaria delle Segreterie Nazionali allegata al comunicato del 20/3/2025 (verificata al centesimo, tutti i 51 profili). Valori verificati il 4 luglio 2026; i rinnovi possono aggiornare gli importi.

    Sistema a parametri × valore-parametro

    Il CCNL Autoferrotranvieri funziona con il sistema a parametri:

    Stipendio = Parametro × Valore-Parametro

    Tabella riepilogativa dei minimi

    Minimi tabellari mensili lordi per parametro – vigenti dal 1° marzo 2025 (prima tranche del rinnovo 20 marzo 2025)
    Parametro Minimo tabellare Contingenza Totale mensile
    250 1.796,81 € 554,80 € 2.351,61 €
    230 1.653,08 € 550,41 € 2.203,49 €
    210 1.509,33 € 546,39 € 2.055,72 €
    205 1.473,40 € 546,39 € 2.019,79 €
    202 1.451,84 € 546,39 € 1.998,23 €
    193 1.387,15 € 542,39 € 1.929,54 €
    190 1.365,58 € 542,39 € 1.907,97 €
    188 1.351,22 € 540,51 € 1.891,73 €
    183 1.315,26 € 540,51 € 1.855,77 €
    180 1.293,70 € 539,62 € 1.833,32 €
    178 1.279,33 € 539,62 € 1.818,95 €
    175 1.257,77 € 539,62 € 1.797,39 €
    170 1.221,84 € 539,62 € 1.761,46 €
    165 1.185,90 € 536,60 € 1.722,50 €
    160 1.149,97 € 536,60 € 1.686,57 €
    158 1.135,59 € 536,60 € 1.672,19 €
    155 1.114,02 € 533,58 € 1.647,60 €
    154 1.106,84 € 533,58 € 1.640,42 €
    153 1.099,66 € 533,58 € 1.633,24 €
    151 1.085,28 € 533,58 € 1.618,86 €
    145 1.042,15 € 533,58 € 1.575,73 €
    143 1.027,78 € 533,58 € 1.561,36 €
    140 1.006,22 € 533,58 € 1.539,80 €
    139 999,04 € 533,58 € 1.532,62 €
    138 991,84 € 533,58 € 1.525,42 €
    135 970,29 € 530,19 € 1.500,48 €
    130 934,35 € 530,19 € 1.464,54 €
    129 927,16 € 530,19 € 1.457,35 €
    123 884,04 € 530,19 € 1.414,23 €
    121 869,67 € 527,56 € 1.397,23 €
    116 833,73 € 527,56 € 1.361,29 €
    110 790,59 € 527,56 € 1.318,15 €
    100 718,73 € 524,20 € 1.242,93 €

    Nota: il rinnovo firmato il 20 marzo 2025 (ASSTRA, AGENS, ANAV con Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal, Ugl-Fna; vigenza 1/1/2024-31/12/2026) ha portato +60 € al parametro 175 dal 1° marzo 2025; la seconda tranche (+100 € al parametro 175, riparametrata) decorre da agosto 2026.

    14 mensilità con tredicesima e quattordicesima

    Il CCNL prevede 14 mensilità totali:

    • 12 mensilità ordinarie
    • Tredicesima (entro 20 dicembre)
    • Quattordicesima (entro 30 giugno)

    Ciascuna pari a una retribuzione mensile completa (minimo + indennità fisse).

    Indennità di servizio viaggiante (ISV)

    L’Indennità di Servizio Viaggiante (ISV) è un elemento contrattuale chiave per il personale viaggiante (autisti, conducenti, macchinisti):

    L’ISV è fissa mensile, non legata alle ore lavorate. Si somma al base parametrico.

    Altre indennità contrattuali

    Numerose indennità si sommano al base + ISV:

    • Indennità di anzianità contrattuale: scatti automatici ogni 2 anni

    Aumenti distribuiti: dal rinnovo 2023 a quello 2025

    Il rinnovo del 28 novembre 2023 ha previsto aumenti distribuiti su 3 tranches:

    Negoziazione del prossimo rinnovo prevista per il 2027.

    Stesso CCNL: consulta anche preavviso 30-180 giorni, ferie 28 gg, permessi, festività, maternità conducenti, congedi familiari, 13ª, 14ª, premi produttività, malattia, comporto e visite mediche e prova autisti, conducenti, quadri.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri (Trasporto Pubblico Locale). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 26 D.Lgs. 81/2017 – Entrata in vigore

    Art. 26 D.Lgs. 81/2017 – Entrata in vigore

    L. 22 maggio 2017, n. 81 – Statuto del lavoro autonomo

    1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  • Art. 14 L. 392/1978 – Costo base

    Art. 14 L. 392/1978 – Costo base

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    Il costo base a metro quadrato per gli immobili, la cui costruzione e’ stata ultimata entro il 31 dicembre 1975, e’ fissato in: a) L. 250.000 per gli immobili situati in Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio; b) L. 225.000 per gli immobili situati in Campania, Abruzzi, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

    La data di ultimazione dei lavori, e’ quella risultante dal certificato di abilita’ o, in mancanza, dal certificato di ultimazione dei lavori presentato agli uffici delle imposte, oppure quella comunque accertata.