Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 13 DPR 495/1992 – Tipi di autorizzazioni alla circolazione per veicoli e trasporti eccezionali

    Art. 13 DPR 495/1992 – Tipi di autorizzazioni alla circolazione per veicoli e trasporti eccezionali

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Le autorizzazioni alla circolazione per i veicoli e i trasporti eccezionali, di cui all'articolo 10, comma 6, del codice, sono dei seguenti tipi: a) periodiche, valide per un numero indefinito di viaggi da effettuarsi entro dodici mesi dalla data di rilascio; b) multiple, valide per un numero definito di viaggi da effettuarsi entro sei mesi dalla data di rilascio; c) singole, valide per un unico viaggio da effettuarsi entro tre mesi dalla data di rilascio. 1-bis. In relazione al tipo di autorizzazione richiesta, e alle esigenze del trasporto, per viaggio si intende sia la sola andata, sia l'andata ed il ritorno, con veicolo, o complesso di veicoli, a carico o a vuoto. Per percorso si intende un itinerario collegante sempre la stessa origine e la stessa destinazione, come individuato dai richiedenti, e che può essere modificato dagli enti proprietari secondo le esigenze di viabilità. Il percorso si intende ripetitivo quando mantiene fisse le tratte stradali comprese tra origine e destinazione.

    2. L'autorizzazione periodica: A) È rilasciata quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) i veicoli o i trasporti siano eccezionali solamente ai sensi dell'articolo 61 del codice, e la massa complessiva a pieno carico del veicolo o del complesso di veicoli, quale risulta dalla carta di circolazione, non superi i limiti di cui all'articolo 62; b) il carico del trasporto eccezionale non sporga anteriormente e l'eventuale sporgenza posteriore non superi i quattro decimi della lunghezza del veicolo con il quale il trasporto stesso viene effettuato; c) durante tutto il periodo di validità dell'autorizzazione, gli elementi oggetto del trasporto siano costituiti sempre da materiale della stessa natura e siano riconducibili sempre ad una stessa tipologia; 46 d) su tutto il percorso sia garantito, in qualunque condizione planoaltimetria, un franco minimo del veicolo e del suo carico rispetto ai limiti di corsia, misurato su ciascun lato, non inferiore a 0,20 m; e) LETTERA SOPPRESSA DAL D.P.R. 12 FEBBRAIO 2013, N. 31; f) i veicoli o i trasporti eccezionali rientrino entro i limiti delle combinazioni dimensionali che sono fissate, per ciascuna strada o tratto di strada, dagli enti proprietari delle stesse, in relazione alle caratteristiche del tracciato stradale e che comunque non possono essere superiori alle seguenti: 1) altezza 4,30 m, larghezza 3 m, lunghezza 20 m; 2) altezza 4,30 m, larghezza 2,55 m, lunghezza 25 m. Tali valori costituiscono peraltro i limiti delle combinazioni ammissibili per le strade classificate di tipo A e B ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del codice. In attesa della classificazione si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma

    8. B) È altresì rilasciata per le seguenti categorie di veicoli e di trasporti eccezionali, in considerazione delle loro specificità e purché siano riconducibili sempre alla medesima tipologia: a) veicoli per uso speciale individuati agli articoli 203, comma 2, lettere b), c), h), i), j), bb), cc) e ii), 204, comma 2, lettere a) e b), e veicoli eccezionali al seguito dei veicoli di cui all'articolo 203, comma 2, lettera h), adibiti al trasporto esclusivo di attrezzature ad essi complementari; b) autotreni ed autoarticolati con rimorchio o semirimorchio destinato al trasporto esclusivo di macchine operatrici da cantiere, anche se superano le dimensioni prescritte dall'articolo 61 del codice, ma sono comunque compresi entro i limiti fissati dall'ente che rilascia l'autorizzazione, in relazione alla configurazione della rete stradale interessata, di massa complessiva a pieno carico non superiore a 72 t, ovvero 56 t se formati con motrice classificata mezzo d'opera o dichiarata idonea a formare autoarticolati mezzi d'opera; c) veicoli adibiti al trasporto di carri ferroviari; d) veicoli che trasportano, in quanto adeguatamente e permanentemente allestiti, pali per linee elettriche, telefoniche e di pubblica illuminazione, purché non eccedenti con il carico le dimensioni in larghezza ed altezza di cui all'articolo 61 del codice, ed aventi lunghezza massima di 14 m. Le parti a sbalzo devono essere efficacemente segnalate ai fini della sicurezza della circolazione; la parte a sbalzo anteriore non deve eccedere 2,50 m misurati dal centro dell'asse anteriore; e) veicoli adibiti al trasporto di blocchi di pietra naturale a condizione che il trasporto venga effettuato senza sovrapporre i blocchi gli uni sugli altri; f) veicoli adibiti al trasporto di elementi prefabbricati compositi e di apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, per i quali il trasporto, compatibilmente con le caratteristiche dei percorsi richiesti, rientri nei limiti dimensionali e ponderali seguenti: altezza 4,30 m, larghezza 2,55 m, lunghezza 35 m, massa complessiva 108 t; g) veicoli adibiti al trasporto di coils e laminati grezzi; h) veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per spettacoli viaggianti, che non eccedano i limiti di massa fissati dall'articolo 62 del codice e i seguenti limiti dimensionali: altezza 4,30 m, larghezza 2,60 m, lunghezza 23 m. L'autorizzazione periodica è rilasciata su percorsi anche diversi o su elenchi di strade; non è consentita per i veicoli di cui alle lettere e), f) e g) per il transito sulle strade classificate di tipo A, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del codice.

    3. L'autorizzazione multipla è rilasciata a condizione che, in ciascun viaggio, rimangono invariati il percorso e tutte le caratteristiche del trasporto, salvo quanto disposto al successivo comma 7, per veicoli o per trasporti che risultano eccezionali sia solamente ai sensi dell'articolo 61 del codice, nei casi non rientranti fra le ipotesi di cui al comma 2, sia solamente ai sensi dell'articolo 62 del codice, sia congiuntamente ai sensi degli articoli 61 e 62 del codice.

    4. Nei casi nei quali non sussistono le condizioni di cui ai commi 2 e 3 è rilasciata unicamente autorizzazione di tipo singolo.

    5. Per le autorizzazioni di tipo periodico di cui al comma 2, punto A),… è ammessa la facoltà di variare le dimensioni degli elementi oggetto del trasporto o il posizionamento degli stessi, in maniera tale da variare le dimensioni del trasporto o del veicolo, nei casi ed entro i limiti ammessi dalla carta di circolazione ovvero dalla documentazione rilasciata dalla Direzione generale per la motorizzazione tra i limiti superiori fissati dalla autorizzazione ed i limiti fissati dall'articolo 61 del codice. È consentito rientrare anche entro i limiti stessi, a condizione che sia garantito il rispetto, in qualunque condizione di carico, di tutte le altre prescrizioni di cui all'articolo 16 e di tutti i limiti di massa fissati dall'articolo 62 del codice; in tal caso viene meno l'obbligo della scorta, qualora imposta.

    6. Alla domanda di autorizzazione periodica deve essere allegata una dichiarazione di responsabilità, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta che esegue il trasporto, che attesti il rispetto, in qualunque condizione di carico, di tutte le altre prescrizioni di cui all'articolo 16 e, nell'ipotesi di cui al comma 2, punto A), dei limiti di massa fissati dall'articolo 62 del codice. Nell'autorizzazione è riportata solo l'indicazione dei limiti dimensionali superiori del trasporto. 7. Per le autorizzazioni di tipo singolo o multiplo, e per i trasporti eccezionali di cui al comma 2, punto B), è ammessa la facoltà di ridurre, anche congiuntamente, le dimensioni o la massa degli elementi oggetto del trasporto o il loro posizionamento o il loro numero, a condizione che: a) permangano le condizioni che impongono la scorta, ove la stessa è prescritta; b) sia garantito il rispetto, in qualunque condizione di carico, delle prescrizioni di cui all'articolo 16; c) siano rispettati i limiti di massa fissati dall'autorizzazione o, in mancanza, dall'articolo 62 del codice; d) rimanga inalterata la natura del materiale e la tipologia degli elementi. Resta fermo l'indennizzo già corrisposto ai sensi dell'articolo 18, ove dovuto. Per i trasporti eccezionali solamente in lunghezza, ai sensi dell'articolo 61 del codice, e per i quali nel provvedimento di autorizzazione non è prescritta la scorta, è ammessa anche la facoltà di ridurre la dimensione longitudinale del trasporto, anche con eventuale riduzione di massa, fino al limite fissato dall'articolo 61 del codice, potendo rientrare anche entro il limite stesso.

    8. Nei casi in cui per il transito di un veicolo o di un trasporto eccezionale siano necessari particolari accorgimenti tecnici o particolari cautele atte a salvaguardare le opere stradali, l'ente proprietario della strada può prescrivere un servizio di assistenza tecnica i cui compiti sono limitati ad interventi di carattere tecnico sulle opere stradali con esclusione di qualunque intervento di regolazione della circolazione e di scorta dei veicoli. Detto servizio deve essere di norma svolto con personale e attrezzature dell'ente proprietario della strada. Nel caso in cui lo stesso non abbia la possibilità di prestare in proprio detto servizio, può affidarne lo svolgimento ad una impresa esterna, anche su indicazione del richiedente l'autorizzazione, la quale deve documentare il possesso del personale e delle attrezzature idonee allo svolgimento del servizio che deve, comunque, essere sempre condotto sotto la sorveglianza e la responsabilità di un tecnico dell'ente proprietario della strada. Gli oneri economici del servizio di assistenza tecnica sono a carico del soggetto richiedente.

    9. Qualora il trasporto riguardi più cose indivisibili la o le eccedenze rispetto ai limiti di sagoma stabiliti dall'articolo 61 del codice non possono derivare dall'affiancamento, sovrapposizione o abbinamento longitudinale delle cose stesse.

    10. Qualora la sistemazione del carico determini una sporgenza anteriore oltre la sagoma limite del veicolo, tale sporgenza non deve diminuire la visibilità da parte del conducente. L'impiego di specifiche attrezzature non deve determinare eccedenze superiori a 4,20 m in altezza. Nel caso di autotreni, non si configura l'abbinamento longitudinale delle cose indivisibili qualora l'eccedenza in lunghezza si verifichi posteriormente per il solo rimorchio.

  • Art. 186 TUIR: Societa’ civili – Testo aggiornato

    Art. 186 TUIR: Societa’ civili – Testo aggiornato

    Art. 186 TUIRSocieta’ civili. (ex art. 130)

    In vigore dal 01/01/2004

    Modificato da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1

    “1. Ai fini delle imposte sui redditi le societa’ civili esistenti alla  data di entrata in vigore del codice civile, di cui all’articolo 204, commiprimo e secondo, del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, sono equiparate alle societa’ in nome collettivo o alle societa’ semplici secondo che abbiano o non abbiano per oggetto l’esercizio di attivita’ commerciali. Alle societa’ civili costituite in forma di societa’ per azioni, di cui al terzo comma del predetto articolo 204, si applicano le disposizioni del presente testo unico relative a questo tipo di societa’.”

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  • Art. 4 L. 69/2019 – Violazione allontanamento (387-bis CP)

    Art. 4 L. 69/2019 – Violazione allontanamento (387-bis CP)

    L. 19 luglio 2019, n. 69 – Codice Rosso: tutela vittime di violenza domestica e di genere

    1. Dopo l’articolo 387 del codice penale è inserito il seguente:

    «Art. 387-bis (Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). – Chiunque, essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari di cui agli articoli 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale o dall’ordine di cui all’articolo 384-bis del medesimo codice è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».

  • Art. 15 Cont. Trib. – spese del giudizio

    Art. 15 Cont. Trib. – spese del giudizio

    Art. 15 Cont. Trib. – Spese del giudizio

    D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – testo aggiornato

    1. La parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza. […]

    2. Le spese del giudizio sono compensate, in tutto o in parte, in caso di soccombenza reciproca e quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate ovvero quando la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio. 2 bis. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 96, commi primo e terzo, del codice di procedura civile. 2 ter. Le spese di giudizio comprendono, oltre al contributo unificato, gli onorari e i diritti del difensore, le spese generali e gli esborsi sostenuti, oltre il contributo previdenziale e l’imposta sul valore aggiunto, se dovuti. 2 quater. Con l’ordinanza che decide sulle istanze cautelari la commissione provvede sulle spese della relativa fase. La pronuncia sulle spese conserva efficacia anche dopo il provvedimento che definisce il giudizio, salvo diversa statuizione espressa nella sentenza di merito. 2 quinquies. I compensi agli incaricati dell’assistenza tecnica sono liquidati sulla base dei parametri previsti per le singole categorie professionali. Agli iscritti negli elenchi di cui all’articolo 12, comma 4, si applicano i parametri previsti per i dottori commercialisti e gli esperti contabili. 2 sexies. Nella liquidazione delle spese a favore dell’ente impositore, dell’agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell’importo complessivo ivi previsto. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza. 2 septies. […] 2 octies. Qualora una delle parti ovvero il giudice abbia formulato una proposta conciliativa, non accettata dall’altra parte senza giustificato motivo, restano a carico di quest’ultima le spese del giudizio maggiorate del 50 per cento, ove il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto della proposta ad essa effettuata. Se è intervenuta conciliazione le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione. 2 novies. Nella liquidazione delle spese si tiene altresì conto del rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza degli atti di parte.

  • Art. 11 L. 898/1970 – Patria potesta’ dopo lo scioglimento

    Art. 11 L. 898/1970 – Patria potesta’ dopo lo scioglimento

    L. 1 dicembre 1970, n. 898 – Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (divorzio)

    [Articolo abrogato dall’art. 14, L. 6 marzo 1987, n. 74.]

  • Art. 154 D.P.R. 115/2002

    Art. 154 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Decorsi tre mesi dalla vendita delle cose sequestrate, se nessuno ha provato di avervi diritto, le somme ricavate dalla vendita sono devolute alla cassa delle ammende, dedotte le spese di cui all'articolo 155.

    2. Le somme e i valori sequestrati sono devoluti alla cassa delle ammende decorsi tre mesi dalla rituale comunicazione dell'avviso di cui all'articolo 150, comma 4, senza che l'avente diritto abbia provveduto al ritiro.

    3. Se l'avente diritto alla restituzione di somme o di valori sequestrati è ignoto o irreperibile, le somme e i valori sono devoluti alla cassa delle ammende decorsi sei mesi dalla data in cui la sentenza è passata in giudicato o il provvedimento è divenuto definitivo.

  • Art. 102 TUEL – [Abrogato]

    Art. 102 TUEL – Articolo abrogato

    Articolo abrogato

  • Riforma fiscale 2024 – D.Lgs. 209/2023: rules internazionali e Global Minimum Tax (GloBE)

    Riforma fiscale 2024 – D.Lgs. 209/2023: rules internazionali e Global Minimum Tax (GloBE)

    D.Lgs. 209/2023 – Riforma fiscale 2024 (L. delega 111/2023)

    Global Minimum Tax. Il commento approfondisce contenuto, ambito di applicazione, novità rispetto alla previgente disciplina e impatto pratico per contribuenti e operatori.

  • Art. 27 L. 689/1981 – Esecuzione forzata

    Art. 27 L. 689/1981 – Esecuzione forzata

    L. 24 novembre 1981, n. 689 – testo aggiornato

    Salvo quanto disposto nell'ultimo comma dell'articolo 22, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per la esazione delle imposte dirette, trasmettendo il ruolo all'intendenza di finanza che lo dà in carico all'esattore per la riscossione in unica soluzione, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso. È competente l'intendenza di finanza del luogo ove ha sede l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione. Gli esattori, dopo aver trattenuto l'aggio nella misura ridotta del 50 per cento rispetto a quella ordinaria e comunque non superiore al 2 per cento delle somme riscosse, effettuano il versamento delle somme medesime ai destinatari dei proventi. Le regioni possono avvalersi anche delle procedure previste per la riscossione delle proprie entrate. Se la somma è dovuta in virtù di una sentenza o di un decreto penale di condanna ai sensi dell'articolo 24, si procede alla riscossione con l'osservanza delle norme sul recupero delle spese processuali. Salvo quanto previsto nell'articolo 26, in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti. ((Per le sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni del codice della strada , di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , la maggiorazione non può comunque essere superiore ai tre quinti dell'importo della sanzione)) . Le disposizioni relative alla competenza dell'esattore si applicano fino alla riforma del sistema di riscossione delle imposte dirette.

  • Posso chiedere le ferie quando voglio?

    Guida pratica · Lavoro · Domande pratiche sul lavoro

    In sintesi

    Il lavoratore ha diritto alle ferie, ma non può imporle unilateralmente: l’art. 2109 c.c. stabilisce che il periodo di godimento è fissato dal datore tenendo conto delle esigenze aziendali e degli interessi del lavoratore. Almeno due settimane consecutive (se richieste) devono essere concesse nell’anno di maturazione; le restanti vanno fruite entro 18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione.

    Riferimento normativo

    Tabella riepilogativa

    Regole principali sulle ferie annuali (art. 2109 c.c. e D.Lgs. 66/2003)
    Aspetto Regola
    Ferie minime annuali 4 settimane (28 giorni lavorativi) – art. 10 D.Lgs. 66/2003
    Periodo consecutivo minimo 2 settimane consecutive (se richieste dal lavoratore) nell’anno di maturazione
    Restanti 2 settimane Entro 18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione (D.Lgs. 66/2003)
    Chi fissa il periodo Il datore, sentito il lavoratore (art. 2109 c.c.)
    Monetizzazione Vietata per le 4 settimane minime, salvo cessazione del rapporto

    Chi decide quando si va in ferie

    L’art. 2109 c.c. attribuisce al datore il potere di fissare il periodo feriale, con il solo obbligo di tener conto sia delle esigenze dell’impresa sia degli interessi del prestatore di lavoro. In pratica, il lavoratore esprime la propria preferenza ma il datore può disattenderla per motivi organizzativi. I CCNL spesso introducono procedure più dettagliate (pianificazione annuale, priorità per anzianità o carichi familiari, rotazione dei turni estivi).

    Il diritto alle 2 settimane consecutive

    Se il lavoratore lo richiede, il datore è tenuto a concedergli almeno 2 settimane consecutive di ferie nell’anno in cui sono maturate. Questo diritto non è derogabile dai CCNL in senso peggiorativo. Le restanti due settimane possono essere frazionate e vanno godute entro i 18 mesi successivi alla fine dell’anno di maturazione (es.: ferie 2025 → entro giugno 2027).

    Ferie non godute e divieto di monetizzazione

    Le 4 settimane minime di ferie non possono essere monetizzate durante il rapporto: il lavoratore deve effettivamente fruirne. Il datore che non consente il godimento entro i termini rischia sanzioni amministrative. Alla cessazione del rapporto, le ferie residue vengono invece liquidate come indennità monetaria. Il CCNL può prevedere ferie aggiuntive rispetto al minimo legale, liberamente monetizzabili.

    Casi pratici

    Tizio – chiede agosto ma il datore glielo nega

    Tizio vuole andare in ferie a agosto, ma il datore gli assegna luglio per esigenze produttive. Può farlo legittimamente: ha il potere di organizzare i periodi feriali. Tizio ha però diritto a 2 settimane consecutive nell’anno (che gli vengono garantite a luglio) e può fare presente le proprie esigenze familiari come criterio preferenziale per i futuri turni.

    Caia – ha ferie residue del 2024 ancora non godute nel 2026

    Caia non ha fruito di 2 settimane del 2024. Superati i 18 mesi dalla fine del 2024 (cioè dopo giugno 2026), quelle ferie non possono più essere monetizzate in costanza di rapporto: il datore avrebbe dovuto pianificarne il godimento. Entrambe le parti sono responsabili: il lavoratore deve fruirne, il datore deve garantirne la fruizione.

    Sempronio – si dimette e vuole monetizzare le ferie residue

    Sempronio si dimette con 10 giorni di ferie non godute. All’atto della cessazione gli spetta l’indennità sostitutiva per tutti i giorni residui, calcolata sulla retribuzione giornaliera.

    Domande frequenti

    Il datore può impormi le ferie?

    Sì: l’art. 2109 c.c. gli attribuisce il potere di fissare il periodo feriale per esigenze organizzative. Deve però tener conto degli interessi del lavoratore e garantire le 2 settimane consecutive se richieste.

    Quante ferie ho diritto ad avere all'anno?

    Almeno 4 settimane (28 giorni lavorativi) per legge. Il CCNL può prevedere un periodo più lungo (spesso 26-30 giorni calendario).

    Posso farmi pagare le ferie non godute?

    No, le 4 settimane minime non sono monetizzabili durante il rapporto. Alla cessazione, tutte le ferie residue vanno invece liquidate come indennità.

    Entro quando devo usare le ferie dell'anno precedente?

    Le ferie non godute nell’anno di maturazione vanno fruite entro 18 mesi dalla fine di quell’anno (D.Lgs. 66/2003, art. 10).

    Se mi ammalo durante le ferie, si sospendono?

    Sì: la malattia sopravvenuta durante le ferie le interrompe (orientamento della Corte di Giustizia UE recepito dalla giurisprudenza italiana), purché il lavoratore comunichi tempestivamente la malattia e rispetti le fasce di reperibilità.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 6 L. 354/1975 – Locali di soggiorno e di pernottamento

    Art. 6 L. 354/1975 – Locali di soggiorno e di pernottamento

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    1. I locali nei quali si svolge la vita dei detenuti e degli internati devono essere di ampiezza sufficiente, illuminati con luce naturale e artificiale in modo da permettere il lavoro e la lettura; areati, riscaldati per il tempo in cui le condizioni climatiche lo esigono, e dotati di servizi igienici riservati, decenti e di tipo razionale. I locali devono essere tenuti in buono stato di conservazione e di pulizia.

    2. Le aree residenziali devono essere dotate di spazi comuni al fine di consentire ai detenuti e agli internati una gestione cooperativa della vita quotidiana nella sfera domestica.

    3. I locali destinati al pernottamento consistono in camere dotate di uno o più posti.

    4. Particolare cura è impiegata nella scelta di quei soggetti che sono collocati in camere a più posti.

    5. Fatta salva contraria prescrizione sanitaria e salvo che particolari situazioni dell’istituto non lo consentano, è preferibilmente consentito al condannato alla pena dell’ergastolo il pernottamento in camere a un posto, ove non richieda di essere assegnato a camere a più posti.

    6. Alle stesse condizioni del comma 5, agli imputati è garantito il pernottamento in camera a un posto, salvo che particolari situazioni dell’istituto non lo consentano.

    7. Ciascun detenuto e internato dispone di adeguato corredo per il proprio letto.

  • Art. 219 Codice Civile: Prova della proprietà dei beni

    Art. 219 Codice Civile: Prova della proprietà dei beni

    Art. 219 c.c. – Prova della proprietà dei beni

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il coniuge può provare con ogni mezzo nei confronti dell’altro la proprietà esclusiva di un bene.

    I beni di cui nessuno dei coniugi può dimostrare la proprietà esclusiva sono di proprietà indivisa per pari quota di entrambi i coniugi .