In sintesi
- Sono pertinenze della nave le imbarcazioni, gli attrezzi, gli strumenti, gli arredi e tutte le cose destinate in modo durevole a servizio o a ornamento della nave.
- La qualificazione di pertinenza richiede la destinazione durevole al servizio o all'ornamento della nave principale, non un mero uso occasionale.
- La destinazione può essere effettuata anche da chi non sia proprietario della nave né titolare di un diritto reale su di essa, ampliando la categoria dei soggetti legittimati.
- Il regime delle pertinenze navali si coordina con gli artt. 247-248, che tutelano i diritti dei terzi sulla pertinenza e il regime della loro proprietà aliena.
- La nozione rileva in particolare per le ipoteche navali, che si estendono alle pertinenze salvo patto contrario.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 246 Codice della Navigazione — Pertinenze della nave
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
Sono pertinenze della nave le imbarcazioni, gli attrezzi e gli strumenti, gli arredi ed in genere tutte le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento della nave. La destinazione può essere effettuata anche da chi non sia proprietario della nave o non abbia su questa un diritto reale.
Stesso numero, altri codici
- Art. 246 Cod. Amb. — accordi di programma
- Art. 246 D.Lgs. 209/2005 — Organi della procedura
- Art. 246 Codice Civile: Trasmissibilità dell'azione
- Articolo 246 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 246 Codice di Procedura Civile: Incapacità a testimoniare
- Articolo 246 Codice di Procedura Penale: Ispezione di luoghi o di cose
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Nozione e ratio della pertinenza navale
L'art. 246 del Codice della navigazione introduce la categoria delle pertinenze della nave, mutuando dall'ordinamento civilistico il concetto generale di pertinenza (artt. 817-819 c.c.) e adattandolo alle peculiarità del bene nave. La pertinenza navale è una cosa mobile distinta dalla nave principale ma a essa legata da un nesso funzionale durevole: essa è destinata in modo stabile al servizio o all'ornamento dell'unità principale, e partecipa in qualche misura del suo regime giuridico. La ratio della norma è quella di assicurare che beni strumentali all'uso della nave — e che costituiscono spesso un'appendice economicamente rilevante dell'unità principale — siano trattati giuridicamente in modo coerente con essa, evitando frammentazioni artificiose dei diritti reali.
La categoria delle pertinenze navali: elencazione e criteri
Il primo comma dell'art. 246 fornisce un'elencazione esemplificativa delle pertinenze: imbarcazioni (le scialuppe di salvataggio, i battellini di servizio), attrezzi e strumenti (apparati di navigazione, strumentazione di bordo, attrezzatura di pesca per le navi pescherecce), arredi (mobilio, biancheria, corredi di cabina nelle navi passeggeri) e in genere tutte le cose destinate in modo durevole al servizio o all'ornamento. L'elencazione non è tassativa: la formula finale 'in genere tutte le cose' consente di includere qualsiasi bene che presenti i requisiti della destinazione durevole al servizio o all'ornamento. La durevolezza della destinazione è il criterio discriminante: non è pertinenza la cosa usata occasionalmente a bordo per un viaggio, mentre lo è quella stabilmente incorporata nel ciclo funzionale della nave. La destinazione deve risultare da un atto di volontà del soggetto legittimato — il proprietario della nave, come nel diritto comune, ma anche altri soggetti secondo quanto prevede il secondo comma.
L'ampliamento dei soggetti legittimati alla destinazione
Il secondo comma introduce una deroga significativa rispetto al regime civilistico delle pertinenze: la destinazione al servizio o all'ornamento della nave può essere effettuata anche da chi non sia proprietario della nave o non abbia su questa un diritto reale. Nel codice civile, la destinazione di una cosa a pertinenza di un'altra richiede che chi la effettua abbia la proprietà o altro diritto reale su entrambe le cose. Il Codice della navigazione amplia questa legittimazione, consentendo che anche l'armatore non proprietario, il noleggiante, il capitano nell'esercizio dei suoi poteri o anche un terzo privo di diritti reali sulla nave possano destinare una cosa alla pertinenza dell'unità. Questa scelta riflette la complessità del traffico nautico, dove la gestione della nave è spesso separata dalla proprietà e dove numerosi soggetti intervengono nella dotazione dell'unità.
Effetti giuridici della qualificazione come pertinenza
La qualificazione come pertinenza della nave produce effetti giuridici di rilievo. In primo luogo, in linea di principio gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la nave si estendono anche alle pertinenze, salvo che non risulti diversamente dalla legge o dal titolo (art. 818 c.c., applicabile in via residuale). In secondo luogo — e questo è il profilo di maggiore importanza pratica — l'ipoteca navale si estende alle pertinenze della nave, salvo patto contrario. Questa regola, prevista dall'art. 565 del Codice della navigazione, significa che il creditore ipotecario ha una garanzia automaticamente estesa ai beni accessori della nave, senza necessità di iscrivere ipoteche separate su ciascuna pertinenza. In terzo luogo, la cessione della nave si presume comprensiva delle pertinenze, a meno che le parti abbiano espressamente escluso determinati beni dall'oggetto dell'atto traslativo.
Coordinamento con gli artt. 247-248 e profili pratici
Gli artt. 247 e 248 completano la disciplina dettata dall'art. 246, regolando rispettivamente il regime della proprietà aliena della pertinenza (cioè il caso in cui la pertinenza appartenga a un soggetto diverso dal proprietario della nave) e i diritti dei terzi sulle pertinenze preesistenti alla destinazione. Questi due articoli introducono meccanismi di protezione dell'affidamento dei terzi di buona fede, limitando la possibilità di opporre situazioni di proprietà aliena o di diritti preesistenti non risultanti da documenti aventi data certa. Sul piano pratico, la disciplina delle pertinenze rileva in modo particolare nelle operazioni di vendita e di finanziamento di unità da pesca, da trasporto e da diporto di grandi dimensioni, dove la distinzione tra la nave principale e le sue pertinenze può avere un significativo impatto economico sul valore complessivo del bene.
Domande frequenti
Cosa sono le pertinenze della nave secondo il Codice della navigazione?
Sono pertinenze della nave le imbarcazioni di servizio, gli attrezzi, gli strumenti, gli arredi e tutte le cose destinate in modo durevole al servizio o all'ornamento della nave. La destinazione deve essere stabile, non occasionale.
Chi può destinare una cosa a pertinenza della nave?
Ai sensi dell'art. 246 comma 2, la destinazione può essere effettuata anche da chi non sia proprietario della nave né titolare di un diritto reale su di essa, come l'armatore, il noleggiante o altri soggetti che gestiscono l'unità.
L'ipoteca sulla nave si estende alle pertinenze?
Sì. Ai sensi dell'art. 565 del Codice della navigazione, l'ipoteca navale si estende automaticamente alle pertinenze della nave, salvo patto contrario tra le parti o esclusione specifica nell'atto costitutivo dell'ipoteca.
La vendita della nave include le pertinenze?
In linea di principio sì: gli atti relativi alla nave si estendono alle pertinenze salvo diversa pattuizione. Le parti possono tuttavia escludere espressamente singole pertinenze dall'oggetto dell'atto traslativo.
Vedi anche