Testo dell'articoloVigente
Art. 98 TUEL – Articolo 98
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato
1. L’albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, al quale si accede per concorso, è articolato in sezioni regionali.
2. Il numero complessivo degli iscritti all’albo non può essere superiore al numero dei comuni e delle province ridotto del numero delle sedi unificate, maggiorato di una percentuale determinata ogni due anni dal consiglio di amministrazione dell’Agenzia di cui all’articolo 102 e funzionale all’esigenza di garantire una adeguata opportunità di scelta da parte dei sindaci e dei presidenti di provincia.
3. I comuni possono stipulare convenzioni per l’ufficio di segretario comunale comunicandone l’avvenuta costituzione alla Sezione regionale dell’Agenzia. Tali convenzioni possono essere stipulate anche tra comune e provincia e tra province .
4. L’iscrizione all’albo è subordinata al possesso dell’abilitazione concessa dalla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale ovvero dalla sezione autonoma della Scuola superiore dell’amministrazione dell’interno.
5. Al relativo corso si accede mediante concorso nazionale a cui possono partecipare i laureati in giurisprudenza, scienze politiche, economia.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 98 disegna l'architettura professionale dei segretari comunali e provinciali, una figura di raccordo che la riforma del 1997 ha trasformato da funzionario statale in dirigente apicale dell'ente locale ma con una governance nazionale unitaria. La norma riflette l'esigenza di bilanciare due principi apparentemente in tensione: l'autonomia degli enti locali nella scelta del proprio segretario e la garanzia di standard professionali omogenei sull'intero territorio nazionale.
L'albo come strumento di garanzia professionale
L'istituzione dell'albo nazionale articolato in sezioni regionali risponde a una logica precisa: la professionalità del segretario non può essere lasciata alla discrezionalità del singolo ente, perché incide su funzioni di legalità, di rogito degli atti e di coordinamento dirigenziale che riguardano l'intera amministrazione locale. La gestione dell'albo, originariamente affidata all'Agenzia autonoma e successivamente transitata al Ministero dell'interno, costituisce un presidio di unitarietà del sistema.
Il dimensionamento numerico
Il comma 2 introduce un meccanismo di calibrazione tra offerta e domanda: il numero degli iscritti non può eccedere quello dei comuni e delle province (al netto delle sedi unificate), maggiorato di una percentuale tarata sull'esigenza di garantire ai sindaci e ai presidenti di provincia una adeguata facoltà di scelta. Si evita così sia il sottodimensionamento (che lascerebbe enti scoperti) sia l'inflazione di iscritti privi di sede. La determinazione biennale di tale percentuale risponde al principio di adeguatezza organizzativa.
Le convenzioni tra enti
Il comma 3 valorizza la cooperazione orizzontale: più Comuni possono condividere il segretario stipulando convenzioni, formula particolarmente utile nei territori frammentati con piccoli comuni. La norma estende espressamente questa facoltà al rapporto tra Comune e Provincia e tra Province, in una logica di efficienza che anticipa le successive politiche di associazionismo. La sola comunicazione alla Sezione regionale è sufficiente, senza necessità di autorizzazioni preventive.
Il percorso abilitante
L'iscrizione all'albo è subordinata al possesso dell'abilitazione rilasciata dalla Scuola superiore per la formazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale (oggi confluita nella SNA) o dalla sezione autonoma della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno. Il concorso nazionale di accesso è riservato a laureati in giurisprudenza, scienze politiche ed economia: la triplice apertura disciplinare riflette la natura ibrida del ruolo, che richiede competenze giuridico-amministrative, gestionali e di lettura del contesto politico-istituzionale. Le linee guida sulla formazione e le indicazioni della Funzione Pubblica scandiscono nel tempo gli aggiornamenti curriculari, mentre la Corte dei conti monitora la coerenza tra dimensionamento dell'albo e fabbisogno effettivo degli enti.
Casi pratici
Caso 1: convenzione tra piccoli comuni montani
Tizio è sindaco di un piccolo comune montano di 1.800 abitanti che non riesce ad attrarre stabilmente un segretario titolare. Insieme ai sindaci di tre comuni limitrofi, valuta di stipulare una convenzione ex comma 3 per la gestione associata dell'ufficio di segretario. La convenzione consente di offrire una sede più appetibile in termini di trattamento economico complessivo e di garantire la presenza del segretario in ciascun comune secondo un calendario condiviso, comunicato alla Sezione regionale competente.
Caso 2: scelta del segretario all'inizio del mandato
Caio, neo-eletta presidente di provincia, deve nominare il segretario provinciale. Consulta l'elenco degli iscritti alla sezione regionale dell'albo, verificando la fascia professionale di appartenenza coerente con la dimensione dell'ente. La scelta deve cadere su un iscritto in possesso dell'abilitazione e iscritto nella corrispondente fascia, in modo da rispettare il vincolo di idoneità funzionale previsto dalla disciplina dell'albo.
Domande frequenti
Chi può iscriversi all'albo dei segretari comunali e provinciali?
Possono iscriversi i soggetti che hanno superato il concorso nazionale di accesso al corso abilitante presso la Scuola superiore competente e che hanno conseguito l'abilitazione. Il concorso è aperto ai laureati in giurisprudenza, scienze politiche ed economia, secondo i bandi pubblicati a livello nazionale.
È possibile condividere un segretario tra più comuni?
Sì. Il comma 3 prevede espressamente la possibilità di stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario tra più comuni, tra comune e provincia e tra province. La convenzione deve essere comunicata alla Sezione regionale competente. È uno strumento molto utilizzato dai piccoli comuni per condividere la figura professionale e ottimizzare i costi.
Chi determina il numero massimo di iscritti all'albo?
La determinazione spetta, ogni due anni, all'organo di governance dell'Agenzia (oggi le funzioni sono ricondotte al Ministero dell'interno). Il parametro di riferimento è il numero dei comuni e delle province al netto delle sedi unificate, maggiorato di una percentuale che garantisca adeguata facoltà di scelta agli amministratori.