In sintesi
- Il trattamento del personale degli enti locali è disciplinato dalla contrattazione collettiva di settore.
- I CCNL Funzioni locali regolano gli aspetti normativi ed economici.
- La contrattazione decentrata integra le previsioni nazionali.
- L'ente partecipa attraverso l'ARAN al livello nazionale.
- La materia rientra nell'ambito del pubblico impiego contrattualizzato.
Testo dell'articoloVigente
Art. 95 TUEL — Articolo 95
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — testo aggiornato
1. Il Ministero dell’interno aggiorna periodicamente, sentiti l’Associazione nazionale comuni italiani (Anci), l’Unione delle province d’Italia (Upi) e l’Unione nazionale comuni, comunità enti montani (Uncem), i dati del censimento generale del personale in servizio presso gli enti locali.
2. Resta ferma la disciplina sulla banca dati sulle dotazioni organiche degli enti locali prevista dall’ articolo 16-ter del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68 .
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Commento
L'articolo 95 collega il personale degli enti locali al sistema della contrattazione collettiva nazionale di lavoro per il pubblico impiego, oggi gestito dall'ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni). La norma assicura omogeneità nazionale del trattamento economico e normativo del personale.
Contrattazione collettiva nazionale
Il CCNL Funzioni locali è il riferimento principale per il personale degli enti locali. Disciplina trattamento economico (stipendi base, indennità, salario accessorio), orario di lavoro, ferie, permessi, progressioni di carriera. L'aggiornamento avviene attraverso rinnovi periodici negoziati tra ARAN e organizzazioni sindacali rappresentative.
Contrattazione decentrata
A livello di singolo ente opera la contrattazione decentrata integrativa, che declina sul territorio le previsioni del CCNL nazionale: criteri di distribuzione del salario accessorio, organizzazione del lavoro, formazione, welfare aziendale. La contrattazione decentrata opera negli spazi delimitati dal CCNL nazionale.
Ruolo dell'ARAN
L'ARAN rappresenta legalmente le pubbliche amministrazioni nella contrattazione collettiva nazionale. Riceve dagli enti il mandato per la negoziazione e gestisce i rapporti con le organizzazioni sindacali. Le decisioni assunte sono vincolanti per tutti gli enti del comparto.
Sindacati rappresentativi
Partecipano alla contrattazione i sindacati con rappresentatività certificata sopra una soglia minima. La rappresentatività è misurata secondo regole tipizzate (deleghe sindacali, voti alle RSU). Il sistema assicura legittimazione democratica dei firmatari dei CCNL.
Salario accessorio
Il salario accessorio comprende indennità di posizione e di risultato per dirigenti e PO, indennità varie per il personale, premi di produttività. La sua disciplina è particolarmente complessa e oggetto di frequenti controlli del MEF e della Corte dei conti per il rispetto dei vincoli di spesa.
Tutele individuali
Il rapporto individuale di lavoro è disciplinato dal contratto individuale, integrato dalle previsioni del CCNL e della contrattazione decentrata. Le controversie sono devolute al giudice del lavoro, secondo le regole generali del pubblico impiego contrattualizzato.
Domande frequenti
Chi negozia il CCNL Funzioni locali?
ARAN per la parte pubblica e le organizzazioni sindacali rappresentative del comparto. Il CCNL vincola tutti gli enti locali e disciplina trattamento economico e normativo del personale.
Cosa può fare la contrattazione decentrata?
Opera negli spazi lasciati dal CCNL nazionale: salario accessorio, organizzazione del lavoro, welfare, formazione. Non può derogare alle previsioni nazionali ma le declina sulla specifica realtà dell'ente.
Le controversie sul rapporto di lavoro sono di competenza del TAR?
No, salvo poche eccezioni. Le controversie sul pubblico impiego contrattualizzato sono devolute al giudice ordinario, sezione lavoro, secondo la riforma del d.lgs. 80/1998 (oggi recepita nel d.lgs. 165/2001).
Vedi anche