Art. 1967 c.c. – Prova
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
La transazione deve essere provata per iscritto, fermo il disposto del n. 12 dell’art. 1350.
Autore
Andrea Marton
Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.
Metodo editoriale
Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia
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Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
La transazione deve essere provata per iscritto, fermo il disposto del n. 12 dell’art. 1350.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
La transazione nei giudizi civili di falso non produce alcun effetto, se non è stata omologata dal tribunale, sentito il pubblico ministero.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
La transazione non può essere annullata per errore di diritto relativo alle questioni che sono state oggetto di controversia tra le parti.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
La transazione non può essere impugnata per causa di lesione.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Se una delle parti era consapevole della temerarietà della sua pretesa, l’altra può chiedere l’annullamento della transazione.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
L’anticresi è il contratto col quale il debitore o un terzo si obbliga a consegnare un immobile al creditore a garanzia del credito, affinchè il creditore ne percepisca i frutti, imputandoli agli interessi, se dovuti, e quindi al capitale.

In vigore
Il creditore, se non è stato convenuto diversamente, è obbligato a pagare i tributi e i pesi annui dell’immobile ricevuto in anticresi. Egli ha l’obbligo di conservare, amministrare e coltivare il fondo da buon padre di famiglia. Le spese relative devono essere prelevate dai frutti. Il creditore, se vuole liberarsi da tali obblighi, può, in ogni tempo, restituire l’immobile al debitore, purché non abbia rinunziato a tale facoltà.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
L’anticresi dura finchè il creditore sia stato interamente soddisfatto del suo credito, anche se il credito o l’immobile dato in anticresi sia divisibile, salvo che sia stata stabilita la durata.
In ogni caso l’anticresi non può avere una durata superiore a dieci anni.
Se è stato stipulato un termine maggiore, questo si riduce al termine suddetto.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
È nullo qualunque patto, anche posteriore alla conclusione del contratto, con cui si conviene che la proprietà dell’immobile passi al creditore nel caso di mancato pagamento del debito.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Salva la disposizione dell’art. 1448, è valido il patto col quale le parti convengono che i frutti si compensino con gli interessi in tutto o in parte. In tal caso il debitore può in ogni tempo estinguere il suo debito e rientrare nel possesso dell’immobile.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate.
La disposizione si applica anche al caso in cui il fideiussore ha espressamente limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell’obbligazione principale.
In questo caso però l’istanza contro il debitore deve essere proposta entro due mesi.
L’istanza proposta contro il debitore interrompe la prescrizione anche nei confronti del fideiussore.

In vigore
Se una persona si obbliga verso un’altra, che le ha conferito l’incarico, a fare credito a un terzo, in nome e per conto proprio, quella che ha dato l’incarico risponde come fideiussore di un debito futuro. Colui che ha accettato l’incarico non può rinunziarvi, ma chi l’ha conferito può revocarlo, salvo l’obbligo di risarcire il danno all’altra parte.