Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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  • Art. 112 Cod. Amb. – utilizzazione agronomica

    Art. 112 Cod. Amb. – utilizzazione agronomica

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 92 per le zone vulnerabili e dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 , per gli impianti di allevamento intensivo di cui al punto 6.6 dell’Allegato 1 al predetto decreto, l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, sulla base di quanto previsto dalla legge 11 novembre 1996, n. 574 , nonché dalle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all’articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c), e da piccole aziende agroalimentari, così come individuate in base al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui al comma 2, è soggetta a comunicazione all’autorità competente ai sensi all’articolo 75 del presente decreto.

    2. Le regioni disciplinano le attività di utilizzazione agronomica di cui al comma 1 sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali adottati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio, delle attività produttive, della salute e delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto ministeriale, garantendo nel contempo la tutela dei corpi idrici potenzialmente interessati ed in particolare il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità di cui alla parte terza del presente decreto.

    3. Nell’ambito della normativa di cui al comma 2, sono disciplinati in particolare: a) le modalità di attuazione degli articoli 3 , 5 , 6 e 9 della legge 11 novembre 1996, n. 574 ; b) i tempi e le modalità di effettuazione della comunicazione, prevedendo procedure semplificate nonché specifici casi di esonero dall’obbligo di comunicazione per le attività di minor impatto ambientale; c) le norme tecniche di effettuazione delle operazioni di utilizzo agronomico; d) i criteri e le procedure di controllo, ivi comprese quelle inerenti l’imposizione di prescrizioni da parte dell’autorità competente, il divieto di esercizio ovvero la sospensione a tempo determinato dell’attività di cui al comma 1 nel caso di mancata comunicazione o mancato rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni impartite; e) le sanzioni amministrative pecuniarie fermo restando quanto disposto dall’articolo 137, comma

    15. Note all’art. 112: – Per i riferimenti del decreto legislativo n. 59 del 2005 si veda nelle note all’art.

    108. – La legge 11 novembre 1996, n. 574 , recante «Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari» è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 1996, n. 265.

  • Art. 1 DPR 495/1992 – Relazione annuale

    Art. 1 DPR 495/1992 – Relazione annuale

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. La relazione annuale, predisposta dalla Presidenza del Consiglio sulla base di specifici rapporti e indagini, riguardanti i diversi profili sociali, ambientali ed economici della circolazione e della sicurezza stradale è trasmessa alla Presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati entro il 30 giugno. I rapporti e le indagini sono elaborati dai ministeri, anche avvalendosi dell'apporto di studi e ricerche effettuati da istituzioni, pubbliche e private, particolarmente qualificate nel settore.

    2. La relazione annuale di cui al comma 1 viene trasmessa entro il 30 aprile al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, che fa conoscere il suo parere entro quarantacinque giorni dall'invio. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. NOTE AL DECRETO Nota al titolo: – Le disposizioni del nuovo codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) sono pubblicate nel suppl. ord. n. 79 alla Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 114 del 18 maggio

    1992. Note alle premesse – L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. – Il testo dell' art. 3 della legge 13 giugno 1991, n. 190 (Delega al Governo per la revisione delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale) è il seguente: "Art.

    3. –

    1. Entro il termine di cui all'art. 1 il Governo, ai sensi dell' art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adotta norme regolamentari per l'esecuzione e l'attuazione delle disposizioni del codice della strada, con contestuale abrogazione del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, e delle altre norme regolamentari incompatibili, e adeguando le disposizioni regolamentari concernenti la segnalazione stradale alle norme contenute nelle direttive comunitarie e agli accordi internazionali in materia, fissando altresì i criteri dell'uniforme pianificazione cui debbono attenersi gli enti cui spetta l'apposizione della segnaletica stradale e tenendo comunque conto di quanto già disposto in attuazione dell'art. 19- bis del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, introdotto dall' art. 18 della legge 18 marzo 1988, n. 111.

    2. Entro lo stesso termine di cui all'art. 1 i Ministri competenti per materia, ai sensi dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adottano, con proprio decreto, norme regolamentari per l'esecuzione e l'attuazione delle disposizioni del codice della strada che investano la loro esclusiva competenza, nonché norme regolamentari per la riorganizzazione di uffici od organi, compresi quelli delle aziende od amministrazioni autonome, dei rispettivi dicasteri, in funzione delle nuove o diverse competenze ad essi affidate. Potrà all'occorrenza essere prevista l'istituzione di organismi consultivi e di studio necessari per l'attuazione del codice della strada.

    3. I regolamenti di cui ai commi 1 e 2 dovranno ispirarsi ai criteri della efficienza e produttività dell'amministrazione e della semplificazione e snellimento delle procedure, riducendo al massimo, anche in funzione della prevalente natura degli istituti e dei provvedimenti l'intervento di più uffici nel procedimento ed eliminando in ogni caso duplicazioni di competenze e di controlli". – Il testo dell' art. 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). –

    1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavori dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

  • Art. 109 Cod. Amb. – Immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte

    Art. 109 Cod. Amb. – Immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Al fine della tutela dell’ambiente marino e in conformità alle disposizioni delle convenzioni internazionali vigenti in materia, è consentita l’immersione deliberata in mare da navi ovvero aeromobili e da strutture ubicate nelle acque del mare o in ambiti ad esso contigui, quali spiagge, lagune e stagni salmastri e terrapieni costieri, dei materiali seguenti: a) materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi; b) inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo, ove ne sia dimostrata la compatibilità e l’innocuità ambientale; c) materiale organico e inorganico di origine marina o salmastra, prodotto durante l’attività di pesca effettuata in mare o laguna o stagni salmastri.

    2. L’autorizzazione all’immersione in mare dei materiali di cui al comma 1, lettera a), è rilasciata dalla regione, fatta eccezione per gli interventi ricadenti in aree protette nazionali di cui alle leggi 31 dicembre 1982, n. 979 e 6 dicembre 1991, n. 394 , per i quali è rilasciata dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, in conformità alle modalità stabilite con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole e forestali, delle attività produttive previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto. 2-bis. Il decreto di cui al comma 2 non si applica alla gestione dei sedimenti all’interno delle acque di transizione e degli ambienti lagunari per i quali trova applicazione la pianificazione di cui all’articolo 121 del presente decreto, fatte salve le specifiche norme per la salvaguardia della Laguna di Venezia di cui all’ articolo 95 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126

    3. L’immersione in mare di materiale di cui al comma 1, lettera b), è soggetta ad autorizzazione regionale, con esclusione dei nuovi manufatti soggetti alla valutazione di impatto ambientale. Per le opere di ripristino, che non comportino aumento della cubatura delle opere preesistenti, è dovuta la sola comunicazione all’autorità competente.

    4. L’immersione in mare dei materiali di cui al comma 1, lettera c), non è soggetta ad autorizzazione.

    5. La movimentazione dei fondali marini derivante dall’attività di posa in mare di cavi e condotte è soggetta ad autorizzazione regionale rilasciata, in conformità alle modalità tecniche stabilite con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri delle attività produttive, delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole e forestali, per quanto di competenza, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N.

    221. 5-bis. Per gli interventi assoggettati a valutazione di impatto ambientale, nazionale o regionale, le autorizzazioni ambientali di cui ai commi 2 e 5 sono istruite e rilasciate dalla stessa autorità competente per il provvedimento che conclude motivatamente il procedimento di valutazione di impatto ambientale. Nel caso di condotte o cavi facenti parte della rete nazionale di trasmissione dell’energia elettrica o di connessione con reti energetiche di altri Stati, non soggetti a valutazione di impatto ambientale, l’autorizzazione è rilasciata dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le regioni interessate, nell’ambito del procedimento unico di autorizzazione delle stesse reti.

  • Art. 26 DPR 495/1992 – Fasce di rispetto fuori dai centri abitati

    Art. 26 DPR 495/1992 – Fasce di rispetto fuori dai centri abitati

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nell'aprire canali, fossi o nell'eseguire qualsiasi escavazione lateralmente alle strade, non può essere inferiore alla profondità dei canali, fossi od escavazioni, ed in ogni caso non può essere inferiore a 3 m.

    2. Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'articolo 4 del codice, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a: a) 60 m per le strade di tipo A; b) 40 m per le strade di tipo B; c) 30 m per le strade di tipo C; d) 20 m per le strade di tipo F, ad eccezione delle "strade vicinali" come definite dall'articolo 3, comma 1, n. 52 del codice; e) 10 m per le "strade vicinali" di tipo F.

    3. Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'articolo 4 del codice, ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a: a) 30 m per le strade di tipo A; b) 20 m per le strade di tipo B; c) 10 m per le strade di tipo C.

    4. Le distanze dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nella costruzione o ricostruzione di muri di cinta, di qualsiasi natura e consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a: a) 5 m per le strade di tipo A, B; b) 3 m per le strade di tipo C, F.

    5. Per le strade di tipo F, nel caso di cui al comma 3, non sono stabilite distanze minime dal confine stradale, ai fini della sicurezza della circolazione, sia per le nuove costruzioni, le ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali e gli ampliamenti fronteggianti le case, che per la costruzione o ricostruzione di muri di cinta di qualsiasi materia e consistenza. Non sono parimenti stabilite distanze minime dalle strade di quartiere dei nuovi insediamenti edilizi previsti o in corso di realizzazione.

    6. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 m.

    7. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore ad 1 m sul terreno non può essere inferiore a 1 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni non superiori ad 1 m costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm dal suolo.

    8. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno, non può essere inferiore a 3 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno costituite come previsto al comma 7, e per quelle di altezza inferiore ad 1 m sul terreno se impiantate su cordoli emergenti oltre 30 cm dal suolo.

    9. Le prescrizioni contenute nei commi 1 ed 8 non si applicano alle opere e colture preesistenti.

  • Art. 12-quater L. 898/1970 – Competenza territoriale per le obbligazioni

    Art. 12-quater L. 898/1970 – Competenza territoriale per le obbligazioni

    L. 1 dicembre 1970, n. 898 – Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (divorzio)

    1. Per le cause relative ai diritti di obbligazione di cui alla presente legge è competente anche il giudice del luogo in cui deve essere eseguita l’obbligazione dedotta in giudizio.

  • Art. 10 L. 392/1978 – Partecipazione del conduttore all’assemblea

    Art. 10 L. 392/1978 – Partecipazione del conduttore all’assemblea

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell’appartamento locatogli, nelle delibere dell’assemblea condominiale relative alle spese e alle modalita’ di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d’aria.

    Egli ha inoltre diritto di intervenire, senza diritto di voto, sulle delibere relative alla modificazione degli altri servizi comuni.

    La disciplina di cui al primo comma si applica anche qualora si tratti di edificio non in condominio. In tale ipotesi i conduttori si riuniscono in apposita assemblea convocati dal proprietario dell’edificio o da almeno tre conduttori.

    Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice civile sull’assemblea dei condomini.

  • Art. 49 L. 392/1978 – Passaggio dal rito speciale al rito ordinario

    Art. 49 L. 392/1978 – Passaggio dal rito speciale al rito ordinario

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    Il giudice, quando rileva che una causa promossa nelle forme stabilite nel presente capo riguarda una controversia diversa da quelle previste negli articoli 30 e 45, qualora la causa non rientri nella sua competenza, la rimette con ordinanza al giudice competente, fissando un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la riassunzione con rito ordinario.

    In tal caso le prove acquisite avranno l’efficacia consentita dalle norme ordinarie.

  • Art. 271 Codice della Navigazione – Pubblicità della dichiarazione

    Art. 271 Codice della Navigazione – Pubblicità della dichiarazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    La dichiarazione di armatore deve essere trascritta nel registro di iscrizione della nave o del galleggiante, e, per le navi maggiori, annotata sull'atto di nazionalità. Per l'annotazione sull'atto di nazionalità, se la nave trovasi fuori del porto di iscrizione, si applica il disposto del secondo comma dell'articolo 255. Nel caso di discordanza tra le trascrizioni nella matricola e le annotazioni sull'atto di nazionalità, prevalgono le risultanze della matricola. Art. 272 (Presunzione di armatore). In mancanza della dichiarazione di armatore debitamente resa pubblica, armatore si presume il proprietario fino a prova contraria.

  • Art. 286 Codice della Navigazione – Recesso di comproprietari componenti dell’equipaggio

    Art. 286 Codice della Navigazione – Recesso di comproprietari componenti dell’equipaggio

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    I comproprietari che siano componenti dell'equipaggio della nave comune, possono, in caso di congedo, recedere dalla società ed ottenere il rimborso delle loro quote. Del raccomandatario

  • Art. 243 Codice della Navigazione – Varo della nave

    Art. 243 Codice della Navigazione – Varo della nave

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il costruttore non può varare la nave senza il consenso del committente o della maggioranza dei committenti. Il giorno e l'ora del varo, fissati in seguito a tale consenso, devono essere preventivamente comunicati all'ufficio ove la nave in costruzione è iscritta. In caso di ritardo ingiustificato nella prestazione del consenso, l'ufficio predetto può, su richiesta dell'interessato, autorizzare il varo.

  • Art. 39 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 39 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 39 L. Fall. – Compenso del curatore

    Compenso del curatore

  • Art. 11 Codice del Processo Amministrativo – Decisione sulle questioni di giurisdizione

    Art. 11 Codice del Processo Amministrativo – Decisione sulle questioni di giurisdizione

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. Il giudice amministrativo, quando declina la propria giurisdizione, indica, se esistente, il giudice nazionale che ne è fornito.

    2. Quando la giurisdizione è declinata dal giudice amministrativo in favore di altro giudice nazionale o viceversa, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato.

    3. Quando il giudizio è tempestivamente riproposto davanti al giudice amministrativo, quest’ultimo, alla prima udienza, può sollevare anche d’ufficio il conflitto di giurisdizione.

    4. Se in una controversia introdotta davanti ad altro giudice le sezioni unite della Corte di cassazione, investite della questione di giurisdizione, attribuiscono quest’ultima al giudice amministrativo, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, se il giudizio è riproposto dalla parte che vi ha interesse nel termine di tre mesi dalla pubblicazione della decisione delle sezioni unite.

    5. Nei giudizi riproposti, il giudice, con riguardo alle preclusioni e decadenze intervenute, può concedere la rimessione in termini per errore scusabile ove ne ricorrano i presupposti.

    6. Nel giudizio riproposto davanti al giudice amministrativo, le prove raccolte nel processo davanti al giudice privo di giurisdizione possono essere valutate come argomenti di prova.

    7. Le misure cautelari perdono la loro efficacia trenta giorni dopo la pubblicazione del provvedimento che dichiara il difetto di giurisdizione del giudice che le ha emanate. Le parti possono riproporre le domande cautelari al giudice munito di giurisdizione.