Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 1967 Codice Civile: Prova

    Art. 1967 Codice Civile: Prova

    Art. 1967 c.c. – Prova

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La transazione deve essere provata per iscritto, fermo il disposto del n. 12 dell’art. 1350.

  • Articolo 1968 Codice Civile: Transazione sulla falsità di documenti

    Articolo 1968 Codice Civile: Transazione sulla falsità di documenti

    Art. 1968 c.c. – Transazione sulla falsità di documenti

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La transazione nei giudizi civili di falso non produce alcun effetto, se non è stata omologata dal tribunale, sentito il pubblico ministero.

  • Articolo 1969 Codice Civile: Errore di diritto

    Articolo 1969 Codice Civile: Errore di diritto

    Art. 1969 c.c. – Errore di diritto

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La transazione non può essere annullata per errore di diritto relativo alle questioni che sono state oggetto di controversia tra le parti.

  • Art. 1970 Codice Civile: Lesione

    Art. 1970 Codice Civile: Lesione

    Art. 1970 c.c. – Lesione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La transazione non può essere impugnata per causa di lesione.

  • Articolo 1971 Codice Civile: Transazione su pretesa temeraria

    Articolo 1971 Codice Civile: Transazione su pretesa temeraria

    Art. 1971 c.c. – Transazione su pretesa temeraria

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se una delle parti era consapevole della temerarietà della sua pretesa, l’altra può chiedere l’annullamento della transazione.

  • Art. 1960 Codice Civile: Nozione

    Art. 1960 Codice Civile: Nozione

    Art. 1960 c.c. – Nozione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’anticresi è il contratto col quale il debitore o un terzo si obbliga a consegnare un immobile al creditore a garanzia del credito, affinchè il creditore ne percepisca i frutti, imputandoli agli interessi, se dovuti, e quindi al capitale.

  • Articolo 1961 Codice Civile: Obblighi del creditore anticretico

    Articolo 1961 Codice Civile: Obblighi del creditore anticretico

    Art. 1961 c.c. Obblighi del creditore anticretico

    In vigore

    Il creditore, se non è stato convenuto diversamente, è obbligato a pagare i tributi e i pesi annui dell’immobile ricevuto in anticresi. Egli ha l’obbligo di conservare, amministrare e coltivare il fondo da buon padre di famiglia. Le spese relative devono essere prelevate dai frutti. Il creditore, se vuole liberarsi da tali obblighi, può, in ogni tempo, restituire l’immobile al debitore, purché non abbia rinunziato a tale facoltà.

  • Articolo 1962 Codice Civile: Durata dell’anticresi

    Articolo 1962 Codice Civile: Durata dell’anticresi

    Art. 1962 c.c. – Durata dell’anticresi

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’anticresi dura finchè il creditore sia stato interamente soddisfatto del suo credito, anche se il credito o l’immobile dato in anticresi sia divisibile, salvo che sia stata stabilita la durata.

    In ogni caso l’anticresi non può avere una durata superiore a dieci anni.

    Se è stato stipulato un termine maggiore, questo si riduce al termine suddetto.

  • Articolo 1963 Codice Civile: Divieto del patto commissorio

    Articolo 1963 Codice Civile: Divieto del patto commissorio

    Art. 1963 c.c. – Divieto del patto commissorio

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    È nullo qualunque patto, anche posteriore alla conclusione del contratto, con cui si conviene che la proprietà dell’immobile passi al creditore nel caso di mancato pagamento del debito.

  • Art. 1964 c.c.: Compensazione dei frutti con gli interessi

    Art. 1964 c.c.: Compensazione dei frutti con gli interessi

    Art. 1964 c.c. – Compensazione dei frutti con gli interessi

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Salva la disposizione dell’art. 1448, è valido il patto col quale le parti convengono che i frutti si compensino con gli interessi in tutto o in parte. In tal caso il debitore può in ogni tempo estinguere il suo debito e rientrare nel possesso dell’immobile.

  • Articolo 1957 Codice Civile: Scadenza dell’obbligazione principale

    Articolo 1957 Codice Civile: Scadenza dell’obbligazione principale

    Art. 1957 c.c. – Scadenza dell’obbligazione principale

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate.

    La disposizione si applica anche al caso in cui il fideiussore ha espressamente limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell’obbligazione principale.

    In questo caso però l’istanza contro il debitore deve essere proposta entro due mesi.

    L’istanza proposta contro il debitore interrompe la prescrizione anche nei confronti del fideiussore.

  • Articolo 1958 Codice Civile: Effetti del mandato di credito

    Articolo 1958 Codice Civile: Effetti del mandato di credito

    Art. 1958 c.c. Effetti del mandato di credito

    In vigore

    Se una persona si obbliga verso un’altra, che le ha conferito l’incarico, a fare credito a un terzo, in nome e per conto proprio, quella che ha dato l’incarico risponde come fideiussore di un debito futuro. Colui che ha accettato l’incarico non può rinunziarvi, ma chi l’ha conferito può revocarlo, salvo l’obbligo di risarcire il danno all’altra parte.

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