In sintesi
- L'art. 226 assoggetta ad autorizzazione — e non a concessione — i servizi di trasporto, rimorchio e traino che non hanno carattere di servizio pubblico di linea.
- La competenza è attribuita all'autorità preposta all'esercizio della navigazione interna.
- Le forme e i limiti dell'autorizzazione sono determinati dal regolamento di attuazione del Codice della navigazione.
- La distinzione tra concessione (art. 225) e autorizzazione (art. 226) riflette la diversa intensità dell'intervento pubblico a seconda della natura del servizio.
- L'autorizzazione ha carattere più snello e meno vincolante rispetto alla concessione, pur mantenendo il controllo pubblicistico sull'attività.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 226 Codice della Navigazione — Autorizzazione di servizi
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
I servizi di trasporto, di rimorchio e di traino, non compresi fra i servizi di cui all'articolo precedente, sono sottoposti all'autorizzazione dell'autorità preposta all'esercizio della navigazione interna. Le forme e i limiti dell'autorizzazione sono determinati dal regolamento.
Stesso numero, altri codici
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- Art. 226 D.Lgs. 209/2005 — (Imprese con sede legale in altri Stati membri e in Stati terzi)
- Art. 226 Codice Civile: Separazione giudiziale dei beni
- Articolo 226 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
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- Articolo 226 Codice di Procedura Civile: Contenuto della sentenza
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
La distinzione tra concessione e autorizzazione nella navigazione interna
L'art. 226 del Codice della navigazione completa il quadro delineato dall'art. 225, introducendo uno strumento di controllo amministrativo meno intenso: l'autorizzazione. Mentre la concessione è necessaria per i servizi pubblici di linea (art. 225), i servizi di trasporto, rimorchio e traino che non rivestono carattere di servizio pubblico — ovvero quelli occasionali, privati o non organizzati su base regolare e aperta alla generalità degli utenti — sono soggetti alla sola autorizzazione dell'autorità preposta alla navigazione interna. La distinzione tra concessione e autorizzazione non è meramente nominale, ma ha rilevanza giuridica: la concessione ha natura traslativa (trasferisce al privato un potere che appartiene all'amministrazione), mentre l'autorizzazione ha natura ricognitiva (riconosce che il privato soddisfa i requisiti per svolgere un'attività che appartiene alla sua sfera giuridica, rimossa la previa limitazione pubblica).
I servizi soggetti ad autorizzazione
Rientrano nell'ambito dell'art. 226 i servizi di trasporto fluviale e lacuale che non hanno carattere di linea pubblica: ad esempio, il noleggio di imbarcazioni con conducente per uso privato, il trasporto occasionale di merci su commessa specifica, il rimorchio di natanti privati in difficoltà o per lavori di cantiere. Anche alcune forme di rimorchio portuale nella navigazione interna — che non abbiano carattere di servizio pubblico regolare — possono rientrare in questa categoria. La norma ha portata residuale rispetto all'art. 225: si applica a tutto ciò che non è servizio pubblico di linea soggetto a concessione.
L'autorità competente e il rinvio al regolamento
La norma attribuisce la competenza al rilascio dell'autorizzazione all'«autorità preposta all'esercizio della navigazione interna», individuabile nelle Capitanerie di porto fluviali e lacuali o negli uffici circondariali marittimi con competenza sulle acque interne, a seconda della loro istituzione nelle varie zone del territorio nazionale. Le forme e i limiti dell'autorizzazione sono rinviati al regolamento, che può definire: la documentazione da allegare all'istanza, i requisiti tecnici del natante, le abilitazioni richieste al conducente, l'area geografica di operatività autorizzata e la durata del titolo. La flessibilità del rinvio regolamentare consente di adeguare le condizioni di autorizzazione alle peculiarità delle diverse vie d'acqua interne (Po, Adige, laghi, canali della laguna veneta).
Profili pratici: rapporto con la liberalizzazione delle attività economiche
La disciplina dell'art. 226 si confronta con le norme sulla liberalizzazione delle attività economiche introdotte dal D.Lgs. n. 59/2010 (attuativo della direttiva servizi, c.d. Bolkestein) e dal D.L. n. 138/2011 (convertito in L. n. 148/2011). La tendenza del legislatore è stata quella di ridurre i regimi autorizzatori alle sole ipotesi in cui sussistano ragioni imperative di interesse generale (sicurezza, ambiente, ordine pubblico). L'autorizzazione prevista dall'art. 226 per l'esercizio di trasporti e rimorchi nella navigazione interna può essere ricondotta alla tutela della sicurezza della navigazione e all'ordine pubblico marittimo, esigenze che giustificano il mantenimento del controllo preventivo pur nel contesto di liberalizzazione progressiva del mercato dei servizi.
Casi pratici
Caso 1: Noleggio occasionale di barca con conducente sul lago
Tizio intende avviare un servizio di noleggio di imbarcazioni con conducente sul Lago di Garda per gite private su prenotazione, senza orari fissi né linee regolari. L'attività, non costituendo un servizio pubblico di linea ex art. 225, è soggetta alla sola autorizzazione prevista dall'art. 226, che Tizio ottiene dall'ufficio competente previa verifica dei requisiti del natante e del conducente.
Caso 2: Rimorchio occasionale di una chiatta sul Po
Caio è proprietario di un rimorchiatore fluviale che viene ingaggiato occasionalmente da imprese per il traino di chiatte cariche di inerti sul Po. Trattandosi di rimorchio su base contrattuale privata e non di servizio pubblico regolare, l'attività è soggetta all'autorizzazione ex art. 226 e non alla concessione, con procedure amministrative più semplificate.
Caso 3: Trasporto privato di merci su canale senza autorizzazione
Sempronio inizia a trasportare merci con un proprio natante su un canale navigabile senza richiedere l'autorizzazione prevista dall'art. 226. L'autorità preposta alla navigazione interna, a seguito di un controllo, ordina la sospensione dell'attività e commina la sanzione per esercizio non autorizzato del servizio di trasporto.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra concessione e autorizzazione nella navigazione interna?
La concessione (art. 225) è necessaria per i servizi pubblici di linea; l'autorizzazione (art. 226) è richiesta per i servizi privati o occasionali di trasporto e rimorchio. L'autorizzazione ha procedura più snella e non implica il trasferimento di un potere pubblico al privato.
Quali servizi rientrano nell'art. 226 del Codice della navigazione?
Rientrano i servizi di trasporto, rimorchio e traino nella navigazione interna che non hanno carattere di servizio pubblico di linea: noleggio privato con conducente, rimorchio occasionale, trasporto merci su commessa specifica.
Chi rilascia l'autorizzazione prevista dall'art. 226?
L'autorità preposta all'esercizio della navigazione interna (Capitanerie di porto fluviali e lacuali, uffici circondariali marittimi competenti), secondo le forme e i limiti stabiliti dal regolamento di attuazione.
È necessaria l'autorizzazione per noleggiare una barca con conducente su un lago?
Sì, se il servizio non costituisce una linea pubblica regolare, è necessaria l'autorizzazione ex art. 226; l'esercizio senza autorizzazione espone a sanzioni e alla sospensione forzata dell'attività.
La normativa sulla liberalizzazione ha eliminato l'autorizzazione ex art. 226?
No, l'autorizzazione è mantenuta perché giustificata da ragioni imperative di interesse generale (sicurezza della navigazione, ordine pubblico marittimo) che la normativa sulla liberalizzazione considera cause legittime di restrizione.
Vedi anche