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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 227 prevede una forma semplificata di autorizzazione: l'annotazione sulla licenza apposta dall'ufficio di iscrizione del natante.
  • Si applica alle navi e galleggianti per attività di trasporto e rimorchio nei casi e nei limiti stabiliti dal regolamento.
  • L'annotazione sulla licenza sostituisce il procedimento ordinario di autorizzazione, semplificando l'accesso all'attività per natanti di piccole dimensioni o per attività circoscritte.
  • L'ufficio di iscrizione è il soggetto competente a effettuare l'annotazione, che ha effetto abilitante per l'attività autorizzata.
  • La norma esprime il principio di proporzionalità: per attività a basso impatto, il controllo pubblico si esercita con strumenti meno invasivi.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 227 Codice della Navigazione — Autorizzazione mediante annotazione sulla licenza

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Nei casi ed entro i limiti stabiliti dal regolamento, le navi e i galleggianti sono autorizzati al trasporto e al rimorchio mediante annotazione apposta dall'ufficio d'iscrizione sulla licenza.

Commento

Ratio e collocazione della norma

L'art. 227 del Codice della navigazione introduce un meccanismo di semplificazione amministrativa ante litteram, consentendo che in determinati casi e nei limiti stabiliti dal regolamento, l'autorizzazione all'esercizio del trasporto e del rimorchio non richieda un apposito procedimento autonomo, ma si realizzi attraverso la mera annotazione sull'atto pubblico già posseduto dall'armatore: la licenza di navigazione. La licenza di navigazione è il documento che attesta l'iscrizione della nave o del galleggiante nei registri pubblici (registro delle navi minori e dei galleggianti) e contiene le principali informazioni identificative del natante e del suo proprietario. Apporre su questo documento un'annotazione abilitativa è procedura rapida e priva di aggravio procedimentale.

L'annotazione come strumento di controllo semplificato

La scelta di utilizzare l'annotazione sulla licenza come forma di autorizzazione risponde al principio di proporzionalità dell'azione amministrativa: laddove il rischio associato all'attività sia contenuto (natanti di piccole dimensioni, aree geografiche circoscritte, attività occasionali o stagionali), il controllo pubblico non richiede un procedimento formale complesso con istruttoria, convocazione, comunicazione formale del provvedimento, ecc. L'ufficio di iscrizione — che già conosce le caratteristiche tecniche del natante e i dati del proprietario — è il soggetto naturalmente competente a valutare se le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione siano soddisfatte e ad apporre la relativa annotazione. L'annotazione ha natura costitutiva: è l'atto che produce l'effetto abilitativo, non una mera presa d'atto di un diritto preesistente.

I casi e i limiti stabiliti dal regolamento

La norma è intenzionalmente aperta: il legislatore non enumera le fattispecie specifiche in cui è ammessa l'annotazione, ma rinvia al regolamento. Questa scelta riflette la grande varietà di situazioni che possono presentarsi nella navigazione interna: dalle piccole imbarcazioni che effettuano traino occasionale di natanti in difficoltà, ai galleggianti adibiti a servizi sussidiari nei porti fluviali, alle navi minori che combinano l'uso privato con attività di trasporto occasionale per terzi. Il regolamento può limitare l'annotazione a determinate tipologie di natanti, a specifici specchi d'acqua, a fasce di stazza o di potenza motore, o a stagioni dell'anno determinate. In tal modo il sistema mantiene la flessibilità necessaria per adeguarsi alle diverse realtà geografiche e operative della navigazione interna.

Profili pratici: validità dell'annotazione e controlli

Dal punto di vista operativo, il natante munito di licenza con annotazione abilitante per il trasporto o il rimorchio è legittimato a svolgere le attività nei termini indicati nell'annotazione stessa. Le autorità di vigilanza (Capitanerie di porto, guardia costiera fluviale) verificano in sede di controllo l'esistenza e la validità dell'annotazione: in assenza, l'attività è ritenuta non autorizzata e soggetta alle sanzioni previste dalla normativa speciale. La perdita o il deterioramento della licenza impone al titolare di richiedere il rilascio di un duplicato all'ufficio di iscrizione, che riporterà anche le annotazioni presenti sull'originale. La cessione della nave comporta la revisione delle annotazioni, che seguono il natante e non il proprietario.

Casi pratici

Caso 1: Piccola imbarcazione lacuale abilitata al trasporto via annotazione

Tizio è proprietario di un'imbarcazione di piccola stazza iscritta nel registro dei natanti minori del lago. L'ufficio di iscrizione, nei casi e nei limiti previsti dal regolamento, appone sulla licenza un'annotazione che abilita il natante al trasporto occasionale di persone a titolo oneroso, evitando a Tizio di avviare un separato procedimento autorizzativo ex art. 226.

Caso 2: Galleggiante portuale con annotazione per attività di rimorchio

Caio dispone di un galleggiante adibito a lavori in un porto fluviale e intende occasionalmente rimorchiare natanti danneggiati all'interno dell'area portuale. L'ufficio di iscrizione, riscontrato che l'attività rientra nei limiti stabiliti dal regolamento, appone l'annotazione abilitante sulla licenza del galleggiante, senza necessità di separato atto autorizzativo.

Caso 3: Controllo su natante privo di annotazione

Sempronio svolge attività di trasporto di merci su un canale con un natante la cui licenza non riporta alcuna annotazione abilitante. L'autorità di vigilanza, in sede di ispezione, contesta la violazione dell'art. 227 in combinato con le norme regolamentari e ordina la sospensione dell'attività fino all'ottenimento della prescritta annotazione o dell'autorizzazione ordinaria ex art. 226.

Domande frequenti

Cosa si intende per autorizzazione mediante annotazione sulla licenza?

È una forma semplificata di autorizzazione in cui l'ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante appone un'annotazione abilitativa direttamente sulla licenza di navigazione, senza un procedimento autorizzativo separato.

In quali casi è ammessa l'annotazione sulla licenza ai sensi dell'art. 227?

Nei casi e nei limiti stabiliti dal regolamento di attuazione del Codice della navigazione, che individua le tipologie di natanti, le attività ammissibili e i requisiti da soddisfare per ottenere l'annotazione.

Chi effettua l'annotazione sulla licenza?

L'ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante, che è già competente per la tenuta dei registri e conosce le caratteristiche tecniche del natante.

L'annotazione sulla licenza è equivalente all'autorizzazione ordinaria?

Sì, ha lo stesso effetto abilitante dell'autorizzazione ordinaria ex art. 226, ma con procedura semplificata; l'attività svolta senza annotazione è parificata all'esercizio non autorizzato.

Se la licenza viene smarrita, si perdono anche le annotazioni?

No, il titolare può richiedere il rilascio di un duplicato all'ufficio di iscrizione, che riprodurrà anche le annotazioni presenti sull'originale sulla base delle registrazioni d'ufficio.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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