- Repertorio delle domande: l'ufficio di iscrizione annota ogni domanda di pubblicità in un repertorio, registrando giorno e ora di presentazione o di arrivo.
- Trascrizione nel registro: il contenuto della nota di trascrizione viene iscritto nel registro di iscrizione della nave o del galleggiante, con menzione dell'orario.
- Annotazione sull'atto di nazionalità: per le navi maggiori, gli estremi della nota di trascrizione sono annotati sull'atto di nazionalità da parte dell'autorità competente.
- Conservazione degli archivi: un esemplare della nota e i documenti allegati restano negli archivi dell'ufficio; l'altro esemplare, con la menzione dell'adempimento, è restituito al richiedente.
- Data e ora come elemento cruciale: la menzione del momento esatto (giorno e ora) è determinante per stabilire l'ordine di priorità tra trascrizioni concorrenti.
Testo dell'articoloVigente
Art. 256 Codice della Navigazione — Esecuzione della pubblicità
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
L'ufficio di iscrizione prende nota della domanda di pubblicità in un repertorio e trascrive il contenuto della nota nel registro di iscrizione della nave o del galleggiante, facendovi menzione del giorno e dell'ora in cui è stata ad esso presentata la domanda o questa, nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 251, gli è pervenuta. Se si tratta di nave maggiore, gli estremi della nota di trascrizione sono annotati sull'atto di nazionalità a cura dell'autorità predetta ovvero, nei casi ivi previsti, a cura dell'autorità indicata nel secondo comma dell'articolo 251 o del secondo comma dell'articolo 255. Uno degli esemplari della nota, corredato dai documenti presentati, deve essere conservato negli archivi dell'ufficio nei modi stabiliti dal regolamento. Dell'adempimento delle formalità suddette l'ufficio fa menzione sull'altro esemplare della nota, che restituisce al richiedente.
Stesso numero, altri codici
- Art. 256 Cod. Amb. — attività di gestione di rifiuti non autorizzata
- Art. 256 D.Lgs. 209/2005 — Insinuazioni tardive
- Art. 256 Codice Civile: Irrevocabilità del riconoscimento
- Articolo 256 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Art. 256 c.p.c.: Rifiuto di deporre e falsità della testimonianza
- Art. 256 c.p.p.: Dovere di esibizione e segreti
Commento
La procedura di esecuzione della pubblicità: schema generale
L'articolo 256 del Codice della navigazione descrive puntualmente il procedimento interno con cui l'ufficio di iscrizione dà esecuzione alla domanda di pubblicità. La norma si occupa della fase successiva alla ricezione dei documenti, disciplinando: la registrazione cronologica nel repertorio, la trascrizione nel registro, l'annotazione sull'atto di nazionalità per le navi maggiori, la conservazione archivistica e la restituzione della nota al richiedente. L'articolazione procedurale riflette la centralità della data e dell'ora nella determinazione dell'ordine di priorità tra trascrizioni concorrenti, resa esplicita dall'art. 257.
Il repertorio delle domande: la fotografia istantanea del momento
Il primo atto dell'ufficio all'atto della ricezione della domanda è la sua iscrizione nel repertorio, un registro cronologico in cui vengono annotate in sequenza tutte le domande di pubblicità presentate. La menzione del giorno e dell'ora di presentazione è cruciale: in caso di concorso tra più domande riguardanti la stessa nave, l'ordine di priorità si determina appunto in base a questa annotazione. Il repertorio svolge una funzione analoga al registro delle domande di iscrizione ipotecaria tenuto dalla Conservatoria dei Registri Immobiliari: costituisce la prova documentale del momento esatto in cui la domanda è entrata nella sfera di competenza dell'ufficio. Il secondo comma dell'art. 256 precisa che, nel caso previsto dall'art. 251 secondo comma (domanda presentata ad un ufficio diverso da quello di iscrizione), la data rilevante è quella in cui la domanda è pervenuta all'ufficio di iscrizione.
La trascrizione nel registro di iscrizione
Dopo l'annotazione nel repertorio, l'ufficio trascrive il contenuto della nota di trascrizione nel registro di iscrizione della nave o del galleggiante. La trascrizione non è una semplice copiatura materiale: essa costituisce l'atto pubblicistico che produce gli effetti di opponibilità ai terzi previsti dall'art. 250. Il registro di iscrizione è strutturato per singola nave o galleggiante, consentendo a chiunque di consultare in modo ordinato la storia giuridica del bene. La menzione del giorno e dell'ora nella trascrizione garantisce la leggibilità dell'ordine di priorità direttamente dal registro, senza necessità di risalire al repertorio.
L'annotazione sull'atto di nazionalità per le navi maggiori
Per le navi maggiori, il terzo comma dell'art. 256 prevede che gli estremi della nota di trascrizione siano annotati sull'atto di nazionalità. Tale annotazione può essere eseguita: (i) dall'ufficio di iscrizione, se l'atto di nazionalità gli è stato esibito direttamente; (ii) dall'ufficio marittimo o consolare del porto in cui si trova la nave, nei casi previsti dagli artt. 251 e 255. L'annotazione sull'atto di nazionalità non ha valore costitutivo autonomo — la pubblicità è già perfezionata dalla trascrizione in matricola — ma svolge una funzione informativa e di coordinamento tra i diversi strumenti del sistema di pubblicità navale.
La conservazione archivistica e la restituzione al richiedente
Il quarto comma dell'art. 256 disciplina il destino dei documenti: uno degli esemplari della nota di trascrizione, corredato dei documenti originali presentati, resta conservato negli archivi dell'ufficio secondo le modalità previste dal regolamento. L'altro esemplare, con la menzione dell'avvenuto adempimento, è restituito al richiedente. Questo esemplare «vistato» rappresenta la prova documentale dell'avvenuta pubblicità in mano al richiedente: è essenziale in caso di controversie sulla priorità o sull'opponibilità dell'atto ai terzi, nonché per i successivi adempimenti (ad esempio, in sede di vendita successiva della nave). La conservazione negli archivi dell'ufficio garantisce la permanenza di una fonte autoritativa consultabile da chiunque vi abbia interesse.
Casi pratici
Caso 1: Concorso di domande presentate nello stesso giorno
Tizio e Caio presentano entrambi domanda di trascrizione di acquisti sulla stessa nave nello stesso giorno: Tizio alle ore 9:00, Caio alle ore 11:30. Il repertorio dell'ufficio di iscrizione registra entrambe le domande con il rispettivo orario; in applicazione dell'art. 257, la trascrizione di Tizio prevale su quella di Caio poiché presentata per prima, anche se entrambi hanno stipulato atti validi.
Caso 2: Restituzione dell'esemplare della nota al richiedente
Sempronio presenta all'ufficio di iscrizione di Genova la domanda di trascrizione dell'acquisto di una nave da carico. L'ufficio registra la domanda nel repertorio, trascrive la nota nel registro di iscrizione della nave e restituisce a Sempronio un esemplare della nota con la menzione dell'avvenuta trascrizione, data e ora: Sempronio conserverà questo documento come prova della priorità del proprio acquisto.
Caso 3: Annotazione sull'atto di nazionalità eseguita dall'ufficio consolare
L'ufficio di iscrizione di Palermo, ricevuta la domanda di trascrizione di un'ipoteca navale mentre la nave è in porto a Marsiglia, trascrive nella matricola e invia comunicazione urgente al console italiano a Marsiglia. Il console annota gli estremi della trascrizione sull'atto di nazionalità della nave, completando il doppio sistema di pubblicità previsto dall'art. 256, terzo comma.
Domande frequenti
Perché il codice prescrive di annotare l'ora esatta della domanda di pubblicità?
Perché l'ordine di priorità tra trascrizioni concorrenti sulla stessa nave si determina in base alla data e all'ora di iscrizione nel repertorio, secondo il principio di cui all'art. 257 cod. nav.
Cos'è il repertorio delle domande di pubblicità?
È il registro cronologico tenuto dall'ufficio di iscrizione in cui vengono annotate, con giorno e ora, tutte le domande di pubblicità ricevute; svolge la stessa funzione del registro delle domande di trascrizione immobiliare.
Il richiedente riceve una prova dell'avvenuta trascrizione?
Sì: l'ufficio restituisce al richiedente un esemplare della nota di trascrizione recante la menzione dell'avvenuto adempimento, con indicazione di data e ora, che costituisce la prova documentale della pubblicità eseguita.
In caso di domanda presentata a un ufficio diverso da quello di iscrizione, quale data rileva per la priorità?
Rileva la data e l'ora in cui la domanda perviene all'ufficio di iscrizione (non quella di presentazione all'ufficio intermedio), come precisato dall'art. 256, secondo comma, cod. nav.
Dove vengono conservati i documenti originali presentati per la trascrizione?
Restano negli archivi dell'ufficio di iscrizione, insieme a uno degli esemplari della nota, secondo le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione del Codice della navigazione.
Vedi anche