Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 72 L. 392/1978 – Mutamento della destinazione d’uso

    Art. 72 L. 392/1978 – Mutamento della destinazione d’uso

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    I nuovi contratti di locazione di immobili il cui uso venga mutato da quello preesistente di abitazione non possono prevedere, per un periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un canone superiore a quello di cui agli articoli 12 e 24, tranne che siano intervenute radicali trasformazioni dell’immobile stesso autorizzate ai sensi delle vigenti leggi.

  • Art. 20 L. 392/1978 – Vetusta’

    Art. 20 L. 392/1978 – Vetusta’

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    In relazione alla vetusta’ si applica un coefficiente di degrado per ogni anno decorrente dal sesto anno successivo a quello di costruzione dell’immobile e stabilito nel modo seguente: a) 1 per cento per i successivi quindici anni; b) 0,50 per cento per gli ulteriori trenta anni.

    Se si e’ proceduto a lavori di integrale ristrutturazione o di completo restauro dell’unita’ immobiliare, anno di costruzione e’ quello della ultimazione di tali lavori comunque accertato.

  • Art. 10 L. 898/1970 – Efficacia civile della sentenza di divorzio

    Art. 10 L. 898/1970 – Efficacia civile della sentenza di divorzio

    L. 1 dicembre 1970, n. 898 – Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (divorzio)

    2. Lo scioglimento e la cessazione degli effetti civili del matrimonio, pronunciati nei casi rispettivamente previsti dagli articoli 1 e 2 della presente legge, hanno efficacia, a tutti gli effetti civili, dal giorno dell’annotazione della sentenza.

  • Art. 276 Codice della Navigazione – Valutazione della nave

    Art. 276 Codice della Navigazione – Valutazione della nave

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Agli effetti della determinazione della somma limite si assume il valore della nave al momento in cui è richiesta la limitazione e non oltre la fine del viaggio, sempre che tale valore non sia né inferiore al quinto né superiore ai due quinti del valore della nave all'inizio del viaggio. Se il valore della nave al momento in cui è richiesta la limitazione è inferiore al minimo previsto dal comma precedente si assume la quinta parte del valore della nave all'inizio del viaggio. Se il valore della nave è superiore al massimo, si assumono i due quinti del valore all'inizio del viaggio.

  • Art. 226 Codice della Navigazione – Autorizzazione di servizi

    Art. 226 Codice della Navigazione – Autorizzazione di servizi

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    I servizi di trasporto, di rimorchio e di traino, non compresi fra i servizi di cui all'articolo precedente, sono sottoposti all'autorizzazione dell'autorità preposta all'esercizio della navigazione interna. Le forme e i limiti dell'autorizzazione sono determinati dal regolamento.

  • Art. 292 Codice della Navigazione – Comando della nave

    Art. 292 Codice della Navigazione – Comando della nave

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il comando della nave può essere affidato soltanto a persone munite della prescritta abilitazione.

  • Congedo parentale 2026: durata, indennità e come richiederlo

    Guida pratica · Lavoro · Ferie e permessi

    In sintesi

    Ciascun genitore ha diritto a un congedo parentale fino al sesto anno di vita del figlio (undicesimo per adozioni). La durata complessiva è di dieci mesi, elevabili a undici se il padre ne fruisce almeno tre. Tre mesi sono indennizzati all’80% della retribuzione (misura resa strutturale dalla legge di Bilancio 2025), gli ulteriori al 30% fino a nove mesi complessivi; dal 1° gennaio 2026 il congedo si può fruire fino ai 14 anni del figlio. La domanda si presenta all’INPS.

    Riferimento normativo

    D.Lgs. 151/2001, art. 32; D.Lgs. 105/2022

    Tabella riepilogativa

    Congedo parentale – durata e indennità (D.Lgs. 151/2001 come mod. da D.Lgs. 105/2022)
    Parametro Regola
    Durata per ciascun genitore Fino a 6 mesi (elevabili in caso di genitore solo)
    Durata complessiva 10 mesi totali (11 se il padre ne fruisce almeno 3)
    Età massima del figlio 14 anni dal 1° gennaio 2026 (legge di Bilancio 2026, msg INPS 251/2026; prima 12)
    Indennità – primi 3 mesi 80% della retribuzione (strutturale dal 2025: 1 mese alla madre, 1 al padre non trasferibili, 1 alternativo; entro i 6 anni del figlio)
    Indennità – periodi ulteriori 30% della retribuzione, fino a 9 mesi complessivi indennizzati tra i due genitori
    Periodi oltre i 9 mesi indennizzati Non retribuiti (salvo reddito individuale sotto la soglia INPS)

    Durata e ripartizione tra i genitori

    Il congedo parentale spetta a ciascun genitore lavoratore dipendente per un massimo di sei mesi, con un totale complessivo di dieci mesi (elevabili a undici se il padre ne utilizza almeno tre, anche non continuativi). Il genitore solo può fruire fino a undici mesi. Il congedo può essere preso in modo continuativo o frazionato a ore, su base giornaliera o oraria secondo il CCNL.

    Indennità e novità del D.Lgs. 105/2022

    Dopo il D.Lgs. 105/2022 e le leggi di Bilancio 2024 e 2025, tre mesi di congedo parentale sono indennizzati all’80% della retribuzione: uno riservato alla madre, uno riservato al padre (non trasferibili tra loro) e un terzo utilizzabile in alternativa da uno dei due, purché fruiti entro il sesto anno di vita del figlio. Gli ulteriori periodi sono indennizzati al 30% della retribuzione, fino a un massimo complessivo di nove mesi indennizzati tra i due genitori; oltre, il congedo non è retribuito, salvo reddito individuale sotto una soglia fissata annualmente dall’INPS. Dal 1° gennaio 2026, inoltre, il congedo può essere fruito fino ai 14 anni del figlio (legge di Bilancio 2026; msg INPS n. 251 del 26 gennaio 2026): per l’indennità all’80% resta però il limite dei 6 anni.

    Come presentare la domanda

    La domanda si presenta all’INPS in via telematica (sportello online, patronato o Contact Center) prima dell’inizio del congedo – o entro 30 giorni in caso di urgenza. Occorre comunicare al datore il periodo con un preavviso minimo di cinque giorni (o diverso termine da CCNL). L’indennità è erogata dall’INPS direttamente o tramite il datore in conguaglio.

    Casi pratici

    Tizio – padre che fruisce dei 3 mesi per elevare il totale a 11

    Tizio, padre di un figlio di 2 anni, decide di fruire di tre mesi di congedo parentale. Così il totale familiare sale a undici mesi. Il mese a lui riservato è indennizzato all’80% (come l’eventuale mese “alternativo”, se non già usato dalla madre); i restanti al 30%.

    Caia – madre che fraziona il congedo a ore

    Caia preferisce fruire del congedo in forma oraria per accorciare le giornate di lavoro. Il suo CCNL prevede la frazionabilità; fa domanda all’INPS indicando le ore giornaliere e il datore è tenuto a concederle.

    Sempronio – genitore solo, figlio adottato

    Sempronio ha adottato un bambino di 5 anni e non ha un altro genitore lavoratore. Come genitore solo può fruire fino a undici mesi di congedo. Il limite di età è calcolato dall’ingresso in famiglia anziché dalla nascita, fino ai 18 anni.

    Domande frequenti

    Fino a che età del figlio si può prendere il congedo parentale?

    Dal 1° gennaio 2026 fino ai 14 anni del figlio (prima il limite era 12). I tre mesi indennizzati all’80% vanno però fruiti entro i 6 anni; gli altri periodi indennizzabili sono al 30%.

    Quanto si percepisce durante il congedo parentale?

    Tre mesi sono indennizzati all’80% (uno alla madre, uno al padre, uno alternativo, entro i 6 anni del bambino). Gli altri periodi, fino a nove mesi complessivi indennizzati, sono al 30%; oltre, di norma non è retribuito.

    Si può interrompere il congedo parentale?

    Sì. Il lavoratore può rientrare anticipatamente comunicandolo al datore e all’INPS; i giorni non fruiti restano disponibili fino al limite di età.

    Il congedo parentale spetta anche ai lavoratori a tempo determinato?

    Sì, purché il rapporto sia ancora in corso al momento del congedo e il lavoratore abbia la necessaria anzianità assicurativa INPS.

    Il CCNL può migliorare le condizioni del congedo parentale?

    Sì. Molti CCNL prevedono periodi aggiuntivi o indennità integrative rispetto al minimo legale: occorre verificare il contratto applicato.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 6 T.U. Espropriazione – Regole generali sulla competenza

    Art. 6 T.U. Espropriazione – Regole generali sulla competenza

    D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 – Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità

    1. L’autorità competente alla realizzazione di un’opera pubblica o di pubblica utilità è anche competente all’emanazione degli atti del procedimento espropriativo che si renda necessario.

    2. Le amministrazioni statali, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri enti pubblici individuano ed organizzano l’ufficio per le espropriazioni, ovvero attribuiscono i relativi poteri ad un ufficio già esistente.

    3. Le Regioni a statuto speciale o a statuto ordinario e le Province autonome di Trento e di Bolzano emanano tutti gli atti dei procedimenti espropriativi strumentali alla cura degli interessi da esse gestiti, anche nel caso di delega di funzioni statali.

    4. Gli enti locali possono istituire un ufficio comune per le espropriazioni e possono costituirsi in consorzio o in un’altra forma associativa prevista dalla legge.

    5. All’ufficio per le espropriazioni è preposto un dirigente o, in sua mancanza, il dipendente con la qualifica più elevata.

    6. Per ciascun procedimento, è designato un responsabile che dirige, coordina e cura tutte le operazioni e gli atti del procedimento, anche avvalendosi dell’ausilio di tecnici.

    7. Il dirigente dell’ufficio per le espropriazioni emana ogni provvedimento conclusivo del procedimento o di singole fasi di esso, anche se non predisposto dal responsabile del procedimento.

    8. Se l’opera pubblica o di pubblica utilità va realizzata da un concessionario o contraente generale, l’amministrazione titolare del potere espropriativo può delegare, in tutto o in parte, l’esercizio dei propri poteri espropriativi, determinando chiaramente l’ambito della delega nella concessione o nell’atto di affidamento, i cui estremi vanno specificati in ogni atto del procedimento espropriativo. A questo scopo i soggetti privati cui sono attribuiti per legge o per delega poteri espropriativi, possono avvalersi di società controllata. I soggetti privati possono altresì avvalersi di società di servizi ai fini delle attività preparatorie.

    9. Per le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di opere private, l’autorità espropriante è l’Ente che emana il provvedimento dal quale deriva la dichiarazione di pubblica utilità.

    9-bis L’autorità espropriante, nel caso di opere di minore entità, può delegare, in tutto o in parte, al soggetto proponente l’esercizio dei propri poteri espropriativi, determinando chiaramente l’ambito della delega nell’atto di affidamento, i cui estremi vanno specificati in ogni atto del procedimento espropriativo. A questo scopo i soggetti cui sono delegati i poteri espropriativi possono avvalersi di società controllate nonché di società di servizi ai fini delle attività preparatorie.

  • Art. 9 L. 898/1970 – Pensione di reversibilità dopo il divorzio

    Art. 9 L. 898/1970 – Pensione di reversibilità dopo il divorzio

    L. 1 dicembre 1970, n. 898 – Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (divorzio)

    2. In caso di morte dell’ex coniuge e in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno ai sensi dell’art. 5, alla pensione di reversibilità, sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza.

    3. Qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti è attribuita dal Tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell’assegno di cui all’art. 5. Se in tale condizione si trovano più persone, il Tribunale provvede a ripartire fra tutti la pensione e gli altri assegni, nonché a ripartire tra i restanti le quote attribuite a chi sia successivamente morto o passato a nuove nozze.

    4. Restano fermi, nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, i diritti spettanti a figli, genitori o collaterali in merito al trattamento di reversibilità.

    5. Alle domande giudiziali dirette al conseguimento della pensione di reversibilità o di parte di essa deve essere allegato un atto notorio, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal quale risultino tutti gli aventi diritto. In ogni caso, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica la tutela, nei confronti dei beneficiari, degli aventi diritto pretermessi, salva comunque l’applicabilità delle sanzioni penali per le dichiarazioni mendaci.

  • Art. 1 L. 354/1975 – Trattamento e rieducazione

    Art. 1 L. 354/1975 – Trattamento e rieducazione

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    1. Il trattamento penitenziario deve essere conforme a umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona. Esso è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a sesso, identità di genere, orientamento sessuale, razza, nazionalità, condizioni economiche e sociali, opinioni politiche e credenze religiose, e si conforma a modelli che favoriscono l’autonomia, la responsabilità, la socializzazione e l’integrazione.

    2. Il trattamento tende, anche attraverso i contatti con l’ambiente esterno, al reinserimento sociale ed è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni degli interessati.

    3. Ad ogni persona privata della libertà sono garantiti i diritti fondamentali; è vietata ogni violenza fisica e morale in suo danno.

    4. Negli istituti l’ordine e la disciplina sono mantenuti nel rispetto dei diritti delle persone private della libertà.

    5. Non possono essere adottate restrizioni non giustificabili con l’esigenza di mantenimento dell’ordine e della disciplina e, nei confronti degli imputati, non indispensabili a fini giudiziari.

    6. I detenuti e gli internati sono chiamati o indicati con il loro nome.

    7. Il trattamento degli imputati deve essere rigorosamente informato al principio per cui essi non sono considerati colpevoli sino alla condanna definitiva.

  • Art. 13 Imp. Reg. – termini per la richiesta di registrazione

    Art. 13 Imp. Reg. – termini per la richiesta di registrazione

    Art. 13 Imp. Reg. – Termini per la richiesta di registrazione

    D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – testo aggiornato

    1. La registrazione degli atti che vi sono soggetti in termine fisso deve essere richiesta, salvo quanto disposto dall’articolo 17, comma 3-bis, entro trenta giorni dalla data dell’atto se formato in Italia, entro sessanta giorni se formato all’estero. 1 bis. Per i decreti di trasferimento e gli atti da essi ricevuti, i cancellieri devono richiedere la registrazione entro sessanta giorni da quello in cui il provvedimento è stato pubblicato.

    2. Per gli inventari, le ricognizioni dello stato di cose o di luoghi e in genere per tutti gli atti che non sono stati formati in un solo giorno il termine decorre dalla data di chiusura dell’atto; per le scritture private autenticate il termine decorre dalla data dell’ultima autenticazione e per i contratti verbali dall’inizio della loro esecuzione, salvo quanto disposto dall’articolo 17, comma 3-bis.

    3. Per i provvedimenti e gli atti di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c), diversi dai decreti di trasferimento e dagli atti da essi ricevuti, i cancellieri devono richiedere la registrazione decorsi dieci giorni ed entro trenta giorni da quello in cui il provvedimento è stato pubblicato o emanato quando dagli atti del procedimento sono desumibili gli elementi previsti dal comma 4-bis dell’articolo 67 o, in mancanza di tali elementi, entro trenta giorni dalla data di acquisizione degli stessi.

    4. Nei casi di cui al comma 2 dell’art. 12 la registrazione deve essere richiesta entro trenta giorni dalla iscrizione nel registro delle imprese, prevista dagli articoli 2505 e seguenti del codice civile, e in ogni caso non oltre sessanta giorni dalla istituzione o dal trasferimento della sede amministrativa, legale o secondaria nel territorio dello Stato, o dalle altre operazioni di cui all’art. 4.

  • Art. 314 Codice della Navigazione – Processo verbale

    Art. 314 Codice della Navigazione – Processo verbale

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Le cause e la portata dei provvedimenti presi dal comandante ai sensi degli articoli 300 a 302, nonché la necessità di provvedere a norma del secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 307, devono essere fatte constare, appena possibile, con processo verbale sottoscritto dagli ufficiali di coperta o, in mancanza, dai principali membri dell'equipaggio. In caso di rifiuto di alcuno di costoro a sottoscriverlo, il processo verbale deve indicare le ragioni del rifiuto medesimo. Copia del processo verbale, sottoscritto dal comandante, deve essere allegata alla relazione di eventi straordinari all'atto della prestazione di questa alla competente autorità.