Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Articolo 2022 Codice Civile: Trasferimento

    Articolo 2022 Codice Civile: Trasferimento

    Art. 2022 c.c. Trasferimento

    In vigore

    Il trasferimento del titolo nominativo si opera mediante l’annotazione del nome dell’acquirente sul titolo e nel registro dell’emittente o col rilascio di un nuovo titolo intestato al nuovo titolare. Del rilascio deve essere fatta annotazione nel registro. Colui che chiede l’intestazione del titolo a favore di un’altra persona, o il rilascio di un nuovo titolo ad essa intestato, deve provare la propria identità e la propria capacità di disporre, mediante certificazione di un notaio o di un agente di cambio. Se l’intestazione o il rilascio è richiesto dall’acquirente questi deve esibire il titolo e dimostrare il suo diritto mediante atto autentico. Le annotazioni nel registro e sul titolo sono fatte a cura e sotto la responsabilità dell’emittente. L’emittente che esegue il trasferimento nei modi indicati dal presente articolo è esonerato da responsabilità, salvo il caso di colpa.

  • Articolo 2012 Codice Civile: Obblighi del girante

    Articolo 2012 Codice Civile: Obblighi del girante

    Art. 2012 c.c. – Obblighi del girante

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Salvo diversa disposizione di legge o clausola contraria risultante dal titolo, il girante non è obbligato per l’inadempimento della prestazione da parte dell’emittente.

  • Articolo 2013 Codice Civile: Girata per incasso o per procura

    Articolo 2013 Codice Civile: Girata per incasso o per procura

    Art. 2013 c.c. Girata per incasso o per procura

    In vigore

    Se alla girata è apposta una clausola che importa conferimento di una procura per incasso, il giratario può esercitare tutti i diritti inerenti al titolo, ma non può girare il titolo, fuorché per procura. L’emittente può opporre al giratario per procura soltanto le eccezioni opponibili al girante. L’efficacia della girata per procura non cessa per la morte o per la sopravvenuta incapacità del girante.

  • Articolo 2014 Codice Civile: Girata a titolo di pegno

    Articolo 2014 Codice Civile: Girata a titolo di pegno

    Art. 2014 c.c. Girata a titolo di pegno

    In vigore

    Se alla girata è apposta una clausola che importa costituzione di pegno, il giratario può esercitare tutti i diritti inerenti al titolo, ma la girata da lui fatta vale solo come girata per procura. L’emittente non può opporre al giratario in garanzia le eccezioni fondate sui propri rapporti personali col girante, a meno che il giratario, ricevendo il titolo, abbia agito intenzionalmente a danno dell’emittente.

  • Articolo 2015 Codice Civile: Cessione del titolo all’ordine

    Articolo 2015 Codice Civile: Cessione del titolo all’ordine

    Art. 2015 c.c. – Cessione del titolo all’ordine

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’acquisto di un titolo all’ordine con un mezzo diverso dalla girata produce gli effetti della cessione.

  • Articolo 2016 Codice Civile: Procedura d’ammortamento

    Articolo 2016 Codice Civile: Procedura d’ammortamento

    Art. 2016 c.c. – Procedura d’ammortamento

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo, il possessore può farne denunzia al debitore e chiedere l’ammortamento del titolo con ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui il titolo è pagabile.

    Il ricorso deve indicare i requisiti essenziali del titolo e, se si tratta di titolo in bianco, quelli sufficienti a identificarlo.

    Il presidente del tribunale, premessi gli opportuni accertamenti sulla verità dei fatti e sul diritto del possessore, pronunzia con decreto l’ammortamento e autorizza il pagamento del titolo dopo trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale del Regno, purché nel frattempo non sia fatta opposizione dal detentore. Se alla data della pubblicazione il titolo non è ancora scaduto, il termine per il pagamento decorre dalla data della scadenza.

    Il decreto deve essere notificato al debitore e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno a cura del ricorrente.

    Nonostante la denunzia, il pagamento fatto al detentore prima della notificazione del decreto libera il debitore.

  • Articolo 2005 Codice Civile: Titolo deteriorato

    Articolo 2005 Codice Civile: Titolo deteriorato

    Art. 2005 c.c. – Titolo deteriorato

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il possessore di un titolo deteriorato che non sia più idoneo alla circolazione, ma sia tuttora sicuramente identificabile, ha diritto di ottenere dall’emittente un titolo equivalente, verso la restituzione del primo e il rimborso delle spese.

  • Articolo 2006 Codice Civile: Smarrimento e sottrazione del titolo

    Articolo 2006 Codice Civile: Smarrimento e sottrazione del titolo

    Art. 2006 c.c. Smarrimento e sottrazione del titolo

    In vigore

    Salvo disposizioni di leggi speciali, non è ammesso l’ammortamento dei titoli al portatore smarriti o sottratti. Tuttavia chi denunzia all’emittente lo smarrimento o la sottrazione d’un titolo al portatore e gliene fornisce la prova ha diritto alla prestazione e agli accessori della medesima, decorso il termine di prescrizione del titolo. Il debitore che esegue la prestazione a favore del possessore del titolo prima del termine suddetto è liberato, salvo che si provi che egli conoscesse il vizio del possesso del presentatore. Se i titoli smarriti o sottratti sono azioni al portatore, il denunziante può essere autorizzato dal tribunale, previa cauzione, se del caso, a esercitare i diritti inerenti alle azioni anche prima del termine di prescrizione, fino a quando i titoli non vengano presentati da altri. È salvo, in ogni caso, l’eventuale diritto del denunziante verso il possessore del titolo.

  • Articolo 2007 Codice Civile: Distruzione del titolo

    Articolo 2007 Codice Civile: Distruzione del titolo

    Art. 2007 c.c. – Distruzione del titolo

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il possessore del titolo al portatore, che ne provi la distruzione, ha diritto di chiedere all’emittente il rilascio di un duplicato o di un titolo equivalente.

    Le spese sono a carico del richiedente.

    Se la prova della distruzione non è raggiunta, si osservano le disposizioni dell’articolo precedente.

  • Articolo 2008 Codice Civile: Legittimazione del possessore

    Articolo 2008 Codice Civile: Legittimazione del possessore

    Art. 2008 c.c. – Legittimazione del possessore

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il possessore di un titolo all’ordine è legittimato all’esercizio del diritto in esso menzionato in base a una serie continua di girate.

  • Articolo 2009 Codice Civile: Forma della girata

    Articolo 2009 Codice Civile: Forma della girata

    Art. 2009 c.c. – Forma della girata

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La girata deve essere scritta sul titolo e sottoscritta dal girante.

    È valida la girata anche se non contiene l’indicazione del giratario.

    La girata al portatore vale come girata in bianco.

  • Articolo 2010 Codice Civile: Girata condizionale o parziale

    Articolo 2010 Codice Civile: Girata condizionale o parziale

    Art. 2010 c.c. – Girata condizionale o parziale

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Qualsiasi condizione apposta alla girata si ha come non scritta.

    È nulla la girata parziale.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.