Autore: Andrea Marton

  • Art. 279 Codice della Navigazione – Pubblicità dell’atto di costituzione

    Art. 279 Codice della Navigazione – Pubblicità dell’atto di costituzione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'atto di costituzione deve essere reso pubblico mediante trascrizione nel registro di iscrizione della nave o del galleggiante, nonché, per le navi maggiori, mediante annotazione sull'atto di nazionalità. Analogamente devono essere pubblicate le successive variazioni e lo scioglimento della società. La pubblicità deve essere richiesta all'ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante. Per l'annotazione sull'atto di nazionalità, se la nave trovasi fuori del porto d'iscrizione, si applica il disposto del secondo comma dell'articolo 255. Nel caso di discordanza tra le trascrizioni nella matricola e le annotazioni sull'atto di nazionalità prevalgono le risultanze della matricola.

  • Art. 205 Codice Civile: Divieto ai creditori della moglie di chiedere

    Art. 205 Codice Civile: Divieto ai creditori della moglie di chiedere

    Art. 205 c.c. [Divieto ai creditori della moglie di chiedere

    Articolo abrogato dalla l. 19 maggio 1975, n. 151

    [Abrogato]

  • Art. 298 Codice della Navigazione – Comando della nave in navigazione

    Art. 298 Codice della Navigazione – Comando della nave in navigazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il comandante, anche quando sia obbligato ad avvalersi del pilota, deve dirigere personalmente la manovra della nave all'entrata e all'uscita dei porti, dei canali, dei fiumi e in ogni circostanza in cui la navigazione presenti particolari difficoltà.

  • Art. 5 DPR 230/2000 – Vigilanza del magistrato di sorveglianza sulla organizzazione degli istituti

    Art. 5 DPR 230/2000 – Vigilanza del magistrato di sorveglianza sulla organizzazione degli istituti

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. Il magistrato di sorveglianza, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, assume, a mezzo di visite e di colloqui e, quando occorre, di visione di documenti, dirette informazioni sullo svolgimento dei vari servizi dell'istituto e sul trattamento dei detenuti e degli internati.

  • Art. 51 L. 392/1978 – Delle impugnazioni

    Art. 51 L. 392/1978 – Delle impugnazioni

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    L’appello contro la sentenza del conciliatore o del pretore nei processi relativi alle controversie previste negli articoli 30 e 45, si propone, rispettivamente, al pretore o al tribunale.

    Il procedimento di appello, per tutto cio’ che non e’ regolato dalla presente legge, e’ disciplinato dagli articoli 434, 435, 436, 437, commi primo, secondo e terzo, 438, primo comma, del codice di procedura civile. E’ applicabile la disposizione di cui al secondo comma dell’articolo 429 dello stesso codice.

  • Art. 313 Codice della Navigazione – Responsabilità del comandante in caso di pilotaggio

    Art. 313 Codice della Navigazione – Responsabilità del comandante in caso di pilotaggio

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    In caso di pilotaggio, il comandante è responsabile dei danni causati alla nave da errata manovra, se non provi che l'errore è derivato da inesatte indicazioni o informazioni fornite dal pilota.

  • Art. 71 D.Lgs. 209/2005 – Richiesta di informazioni

    Art. 71 D.Lgs. 209/2005 – Richiesta di informazioni

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. L' IVASS può chiedere alle imprese di assicurazione e di riassicurazione e alle società e agli enti di qualsiasi natura che possiedono partecipazioni nelle imprese medesime l'indicazione nominativa dei titolari delle partecipazioni secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute o da altri dati a loro disposizione.

    2. L' IVASS può altresì richiedere agli amministratori delle società e degli enti titolari di partecipazioni in imprese di assicurazione e di riassicurazione l'indicazione dei soggetti controllanti.

    3. L' IVASS , per la verifica di ogni interrelazione finanziaria con le società controllanti, controllate e collegate alle imprese di assicurazione e di riassicurazione, può chiedere informazioni, ordinare l'esibizione di documenti ed il compimento di accertamenti alle medesime società.

    4. Per gli accertamenti di cui ai commi 1, 2 e 3, l' IVASS può chiedere informazioni ai soggetti, anche stranieri, titolari di partecipazioni in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione.

    5. L' IVASS può inoltre chiedere alle società fiduciarie, alle società di intermediazione mobiliare ed a chiunque ne sia a conoscenza informazioni sulle operazioni di assunzione di partecipazioni in imprese di assicurazione e di riassicurazione.

    6. L' IVASS , in relazione alle richieste che interessano società con titoli negoziati in un mercato regolamentato, informa la CONSOB, della cui assistenza può avvalersi per le indagini che interessano le medesime società.

  • Art. 294 Codice della Navigazione – Assunzione di comandante straniero all’estero

    Art. 294 Codice della Navigazione – Assunzione di comandante straniero all’estero

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Nei porti esteri, previa autorizzazione dell'autorità consolare, il comando della nave può essere affidato, fino al porto ove sia possibile la sostituzione con un cittadino italiano, a uno straniero in possesso di abilitazione corrispondente a quella del comandante da sostituire.

  • Art. 21 L. 69/2019 – Clausola di invarianza finanziaria

    Art. 21 L. 69/2019 – Clausola di invarianza finanziaria

    L. 19 luglio 2019, n. 69 – Codice Rosso: tutela vittime di violenza domestica e di genere

    1. Dall’attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

  • Art. 29 D.Lgs. 81/2015 – Esclusioni e discipline specifiche

    Art. 29 D.Lgs. 81/2015 – Esclusioni e discipline specifiche

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. Le disposizioni del presente capo non si applicano:

    a) ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati tra un datore di lavoro privato e un lavoratore per lo svolgimento di attività stagionali di cui all’articolo 21, comma 2, fatto salvo quanto previsto dal secondo comma di tale articolo;

    b) ai contratti a tempo determinato stipulati per la costituzione di rapporti di lavoro ai sensi degli articoli 8, comma 2, e 20 della legge 12 marzo 1999, n. 68;

    c) ai contratti a tempo determinato con i dirigenti, che non possono avere una durata superiore a cinque anni, fermo il diritto del dirigente di recedere a norma dell’articolo 2118 del codice civile decorso un triennio, e salva la facoltà delle parti di stipulare contratti di durata inferiore;

    d) ai contratti conclusi nel settore della ricerca scientifica, nei limiti e con le modalità previsti dalle disposizioni in vigore in tale settore;

    e) ai contratti conclusi con i lavoratori in mobilità, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

    2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione del presente capo le attività delle pubbliche amministrazioni, alle quali si applicano le disposizioni vigenti in materia.

  • Art. 319 Codice della Navigazione – Assunzione di personale straniero all’estero

    Art. 319 Codice della Navigazione – Assunzione di personale straniero all’estero

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Nei porti esteri della navigazione marittima o interna e nei porti nazionali ove non siano disponibili rispettivamente marittimi o personale navigante di nazionalità italiana, possono essere assunti anche stranieri in misura non superiore ad un quarto dell'intero equipaggio e per il solo tempo necessario al viaggio da compiere. In caso di speciali esigenze, l'autorità consolare o la capitaneria di porto può autorizzare l'assunzione di stranieri in misura superiore a quella indicata nel comma precedente.

  • Art. 23 L. 392/1978 – Riparazioni straordinarie

    Art. 23 L. 392/1978 – Riparazioni straordinarie

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    Quando si eseguano sull’immobile importanti ed improrogabili opere necessarie per conservare ad esso la sua destinazione o per evitare maggiori danni che ne compromettano l’efficienza in relazione all’uso a cui e’ adibito, o comunque opere di straordinaria manutenzione di rilevante entita’, il locatore puo’ chiedere al conduttore che il canone risultante dall’applicazione degli articoli precedenti venga integrato con un aumento non superiore all’interesse legale sul capitale impiegato nelle opere e nei lavori effettuati, dedotte le indennita’ e i contributi di ogni natura che il locatore abbia percepito o che successivamente venga a percepire per le opere eseguite.

    L’aumento decorre dalla data in cui sono state ultimate le opere, se la richiesta e’ fatta entro trenta giorni dalla data stessa; in caso diverso decorre dal primo giorno del mese successivo al ricevimento della richiesta.

    Le disposizioni dei commi precedenti sono applicabili anche quando il locatore venga assoggettato a contributi di miglioria per trasformazioni urbane nella zona in cui e’ situato l’immobile.

    Le controversie derivanti dall’applicazione del presente articolo sono decise con le modalita’ indicate negli articoli 43 e seguenti.