In sintesi
- L'art. 1 delimita l'ambito del testo unico: l'espropriazione di beni immobili per opere pubbliche o di pubblica utilità.
- L'esproprio può avvenire anche a favore di privati, se l'opera è di pubblica utilità.
- Riguarda la proprietà e i diritti relativi agli immobili.
- È la norma di apertura che fissa l'oggetto della disciplina.
- Si fonda sulla garanzia dell'art. 42 della Costituzione.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1 T.U. Espropriazione — Oggetto
D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 — Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità
1. Il presente testo unico disciplina l’espropriazione, anche a favore di privati, dei beni immobili o di diritti relativi ad immobili per l’esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità.
2. Si considera opera pubblica o di pubblica utilità anche la realizzazione degli interventi necessari per l’utilizzazione da parte della collettività di beni o di terreni, o di un loro insieme, di cui non è prevista la materiale modificazione o trasformazione.
3.
4. Le norme del presente testo unico non possono essere derogate, modificate o abrogate se non per dichiarazione espressa, con specifico riferimento a singole disposizioni.
Stesso numero, altri codici
- Art. 1 Cod. Amb. — ambito di applicazione
- Art. 1 L. 190/2012 — Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione
- Art. 1 D.Lgs. 159/2011 — Soggetti destinatari
- Art. 1 D.Lgs. 209/2005 — Definizioni
- Art. 1 D.Lgs. 42/2004 — Principi
- Art. 1 CAD — Definizioni
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
La norma di apertura
L'art. 1 individua l'oggetto del testo unico: la disciplina dell'espropriazione per pubblica utilità dei beni immobili. È la cornice generale entro cui si collocano tutte le disposizioni successive, dal vincolo preordinato all'esproprio fino al decreto e alla tutela giurisdizionale.
Beni immobili e diritti relativi
L'espropriazione riguarda i beni immobili (terreni e fabbricati) e i diritti reali o personali a essi relativi. Non si tratta soltanto della piena proprietà: possono essere incisi anche altri diritti, come l'usufrutto o le servitù, in funzione della realizzazione dell'opera.
L'esproprio a favore di privati
Il testo unico precisa che l'espropriazione può avvenire anche a favore di soggetti privati, purché l'opera o l'intervento abbiano natura di pubblica utilità. Ciò accade, ad esempio, quando l'opera è realizzata da un concessionario o da un soggetto attuatore privato: ciò che conta non è la natura del beneficiario, ma la destinazione pubblica dell'intervento.
Il fondamento costituzionale
La disciplina attua l'art. 42 della Costituzione, secondo cui la proprietà privata può essere espropriata, nei casi preveduti dalla legge e salvo indennizzo, per motivi di interesse generale. L'intero testo unico si muove entro questo limite: legalità dei casi e garanzia dell'indennizzo.
Il rapporto con la nozione di opera pubblica
L'art. 1 chiarisce che si considera opera pubblica o di pubblica utilità anche la realizzazione degli interventi necessari per l'utilizzazione da parte della collettività di beni o di terreni, o di un loro insieme. La nozione è quindi ampia e funzionale all'interesse generale perseguito.
Profili pratici
Per il privato, l'art. 1 segnala fin dall'inizio i due cardini del sistema: la proprietà può essere sacrificata solo per una effettiva pubblica utilità e solo a fronte di un indennizzo. Questi principi orientano l'interpretazione di tutte le norme successive e costituiscono il parametro di legittimità dell'azione espropriativa, sindacabile davanti al giudice amministrativo.
Espropriazione e altri strumenti di acquisizione
L'espropriazione disciplinata dal testo unico va distinta da altri strumenti con cui l'amministrazione acquisisce beni, come la compravendita di diritto privato o l'acquisizione di aree già nella disponibilità pubblica. Ciò che caratterizza l'espropriazione è il carattere autoritativo e coattivo del trasferimento, che prescinde dal consenso del proprietario ed è ammesso solo a fronte di una pubblica utilità e di un indennizzo. La cessione volontaria, pur inserita nel procedimento, rappresenta un punto di incontro tra la dimensione autoritativa e quella consensuale, e va incoraggiata perché riduce tempi e contenzioso.
Casi pratici
Caso 1: Opera a beneficio di un privato
Una società concessionaria realizza un'infrastruttura di pubblica utilità: l'esproprio dei terreni di Tizio è disposto a favore della società, perché conta la destinazione pubblica dell'opera.
Caso 2: Esproprio di un diritto reale
Per realizzare l'opera è inciso l'usufrutto di Caio sul fondo: anche i diritti relativi all'immobile rientrano nell'ambito del testo unico.
Caso 3: Assenza di pubblica utilità
Sempronio contesta l'esproprio sostenendo che l'intervento non ha effettiva natura di pubblica utilità: il punto è sindacabile davanti al giudice amministrativo.
Domande frequenti
Cosa disciplina il TU espropri?
L'espropriazione per pubblica utilità dei beni immobili e dei diritti a essi relativi, per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità.
L'esproprio può avvenire a favore di un privato?
Sì, purché l'opera o l'intervento abbiano natura di pubblica utilità; ciò che rileva è la destinazione pubblica, non la natura del beneficiario.
Qual è il fondamento dell'espropriazione?
L'art. 42 della Costituzione: la proprietà può essere espropriata nei casi previsti dalla legge e salvo indennizzo, per motivi di interesse generale.
Si possono espropriare anche i fabbricati?
Sì: l'oggetto comprende i beni immobili, terreni e fabbricati, e i diritti reali o personali a essi relativi.
Vedi anche