Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Articolo 2054 Codice Civile: Circolazione di veicoli

    Articolo 2054 Codice Civile: Circolazione di veicoli

    Art. 2054 c.c. Circolazione di veicoli

    In vigore

    Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli. (1) Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo.

    Spiegazione

    Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitarlo. In caso di scontro si presume, fino a prova contraria, che ciascun conducente abbia concorso ugualmente a produrre il danno. Il proprietario risponde in solido col conducente, salvo provi che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà.

    Come funziona e quando si applica

    È la norma chiave della responsabilità da circolazione stradale, con presunzioni di colpa a tutela della vittima. Il proprietario risponde anche se non era alla guida. Per i vizi di costruzione o manutenzione risponde inoltre il costruttore. Si coordina con l’assicurazione obbligatoria RC auto.

    Esempio pratico

    In un tamponamento il conducente che ha colpito da dietro deve dimostrare di aver fatto il possibile per evitare l’urto; in un incrocio senza testimoni, in mancanza di prove, si presume la pari responsabilità.

    Domande frequenti

    Chi è responsabile in un incidente stradale?

    Il conducente, salvo provi di aver fatto tutto il possibile per evitarlo; in caso di scontro si presume la pari colpa fino a prova contraria.

    Risponde anche il proprietario dell’auto?

    Sì, in solido col conducente, salvo provi che il veicolo circolava contro la sua volontà.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Articolo 2055 Codice Civile: Responsabilità solidale

    Articolo 2055 Codice Civile: Responsabilità solidale

    Art. 2055 c.c. – Responsabilità solidale

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno.

    Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall’entità delle conseguenze che ne sono derivate.

    Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.

  • Art. 2049 c.c.: Responsabilità dei padroni e dei committenti

    Art. 2049 c.c.: Responsabilità dei padroni e dei committenti

    Art. 2049 c.c. – Responsabilità dei padroni e dei committenti

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.

    Spiegazione

    I padroni e i committenti sono responsabili per i danni cagionati dai loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti. È una responsabilità oggettiva per fatto altrui: il datore risponde anche senza propria colpa.

    Come funziona e quando si applica

    Serve un rapporto di preposizione (anche occasionale) e un nesso di occasionalità necessaria tra le mansioni e il fatto dannoso. Il datore non ha prova liberatoria di non colpa: risponde in solido con l’autore materiale, salvo poi rivalersi su di lui.

    Esempio pratico

    La banca risponde del danno causato al cliente dal proprio dipendente che ha sottratto fondi sfruttando le mansioni affidategli.

    Domande frequenti

    Il datore di lavoro risponde dei danni causati dai dipendenti?

    Sì: per i fatti commessi dal dipendente nell’esercizio delle mansioni il datore risponde oggettivamente, anche senza propria colpa.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Art. 2050 c.c.: Responsabilità per l’esercizio di attività peric

    Art. 2050 c.c.: Responsabilità per l’esercizio di attività peric

    Art. 2050 c.c. – Responsabilità per l’esercizio di attività pericolose

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.

  • Articolo 2051 Codice Civile: Danno cagionato da cosa in custodia

    Articolo 2051 Codice Civile: Danno cagionato da cosa in custodia

    Art. 2051 c.c. – Danno cagionato da cosa in custodia

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.

    Spiegazione

    Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. È una responsabilità di tipo oggettivo: non si fonda sulla colpa del custode, ma sul rapporto di custodia con la cosa.

    Come funziona e quando si applica

    Il danneggiato deve provare solo il nesso tra la cosa e il danno; spetta al custode liberarsi dimostrando il caso fortuito (evento imprevedibile ed esterno, compreso talvolta il comportamento della stessa vittima). Tipica applicazione: insidie stradali, danni da immobili, impianti.

    Esempio pratico

    Chi scivola su una macchia d’olio in un supermercato può ottenere il risarcimento dal gestore, custode dei locali, salvo che questi provi il caso fortuito.

    Domande frequenti

    Chi risponde dei danni causati da una cosa?

    Il custode, cioè chi ha il governo della cosa, salvo che provi il caso fortuito.

    Devo dimostrare la colpa del custode?

    No: basta provare il nesso tra la cosa e il danno; è il custode a dover provare il caso fortuito.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Articolo 2043 Codice Civile: Risarcimento per fatto illecito

    Articolo 2043 Codice Civile: Risarcimento per fatto illecito

    Art. 2043 c.c. – Risarcimento per fatto illecito

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

    Spiegazione

    Chi, con un fatto doloso o colposo, cagiona ad altri un danno ingiusto, è obbligato a risarcirlo. È la clausola generale della responsabilità civile (extracontrattuale o «aquiliana»).

    Come funziona e quando si applica

    Servono cinque elementi: fatto, ingiustizia del danno, nesso causale, colpa o dolo, danno risarcibile. A differenza della responsabilità contrattuale (art. 1218), qui di regola è il danneggiato a dover provare la colpa dell’autore.

    Esempio pratico

    Chi tampona un’auto in sosta deve risarcire i danni: ha cagionato con colpa un danno ingiusto al patrimonio altrui.

    Domande frequenti

    Cosa devo provare per ottenere il risarcimento?

    Il fatto, il danno ingiusto, il nesso causale e la colpa o il dolo dell’autore.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Articolo 2044 Codice Civile: Legittima difesa

    Articolo 2044 Codice Civile: Legittima difesa

    Art. 2044 c.c. Legittima difesa

    In vigore

    Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri. Nei casi di cui all’articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale, la responsabilità di chi ha compiuto il fatto è esclusa. (1) Nel caso di cui all’articolo 55, secondo comma, del codice penale, al danneggiato è dovuta una indennità la cui misura è rimessa all’equo apprezzamento del giudice, tenuto altresì conto della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato. (1)

  • Articolo 2045 Codice Civile: Stato di necessità

    Articolo 2045 Codice Civile: Stato di necessità

    Art. 2045 c.c. – Stato di necessità

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Quando chi ha compiuto il fatto dannoso vi è stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, e il pericolo non è stato da lui volontariamente causato né era altrimenti evitabile, al danneggiato è dovuta un’indennità, la cui misura è rimessa all’equo apprezzamento del giudice.

  • Articolo 2046 Codice Civile: Imputabilità del fatto dannoso

    Articolo 2046 Codice Civile: Imputabilità del fatto dannoso

    Art. 2046 c.c. – Imputabilità del fatto dannoso

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Non risponde delle conseguenze dal fatto dannoso chi non aveva la capacità d’intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso, a meno che lo stato d’incapacità derivi da sua colpa.

  • Articolo 2047 Codice Civile: Danno cagionato dall’incapace

    Articolo 2047 Codice Civile: Danno cagionato dall’incapace

    Art. 2047 c.c. Danno cagionato dall’incapace

    In vigore

    In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza, il giudice, in considerazione delle condizioni economiche delle parti, può condannare l’autore del danno a un’equa indennità.

  • Art. 2048 c.c.: Responsabilità dei genitori; dei tutori, dei pre

    Art. 2048 c.c.: Responsabilità dei genitori; dei tutori, dei pre

    Art. 2048 c.c. – Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d’arte

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all’affiliante.

    I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

    Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.

  • Articolo 2041 Codice Civile: Azione generale di arricchimento

    Articolo 2041 Codice Civile: Azione generale di arricchimento

    Art. 2041 c.c. – Azione generale di arricchimento

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un’altra persona è tenuto, nei limiti dell’arricchimento, a indennizzare quest’ultima della correlativa diminuzione patrimoniale.

    Qualora l’arrichimento abbia per oggetto una cosa determinata, colui che l’ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura, se sussiste al tempo della domanda.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.