Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 67 L. 392/1978 – Contratti commerciali in corso a proroga

    Art. 67 L. 392/1978 – Contratti commerciali in corso a proroga

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    I contratti di locazione di cui all’articolo 27 in corso al momento dell’entrata in vigore della presente legge e soggetti a proroga secondo la legislazione vigente si considerano prorogati ed hanno la seguente durata: a) anni 4, i contratti stipulati prima del 31 dicembre 1964; b) anni 5, i contratti stipulati tra il 1 gennaio 1965 ed il 31 dicembre 1973; c) anni 6, i contratti stipulati dopo il 31 dicembre 1973.

    La durata di cui sopra decorre dal giorno e dal mese, successivi alla entrata in vigore della presente legge, corrispondenti a quelli di scadenza previsti nel contratto di locazione; ove tale determinazione non sia possibile, dallo stesso giorno di entrata in vigore della presente legge.

    E’ in facolta delle parti di stipulare anche prima della scadenza sopra prevista un nuovo contratto di locazione secondo le disposizioni del capo II, titolo I, della presente legge.

  • Cessione di ramo d’azienda: cosa cambia per i dipendenti

    Guida pratica · Lavoro · TFR, crisi e trasferimento d'azienda

    In sintesi

    La cessione di ramo d’azienda si applica le stesse regole del trasferimento d’azienda: i rapporti di lavoro dei dipendenti assegnati al ramo passano automaticamente al cessionario. L’individuazione del ramo ceduto deve corrispondere a un’entità economica autonoma che conserva la sua identità.

    Riferimento normativo

    Tabella riepilogativa

    Cessione di ramo d’azienda: elementi chiave
    Elemento Regola
    Definizione di ramo Entità economica autonoma, organizzata per produrre beni/servizi, che conserva la propria identità dopo la cessione
    Dipendenti trasferiti Quelli assegnati al ramo ceduto (anche in via non esclusiva se prevalente)
    Consenso del lavoratore Non richiesto
    Diritti conservati Anzianità, TFR, trattamento economico-normativo
    Responsabilità solidale Cedente e cessionario per crediti pregressi al trasferimento

    Cos'è un ramo d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c.

    L’art. 2112 c.c. si applica anche alla cessione di ramo d’azienda: una parte dell’impresa che costituisce un’entità economica organizzata (con personale, attrezzature, contratti) capace di produrre beni o servizi in modo autonomo e che conserva la propria identità dopo il trasferimento. Non basta cedere un gruppo di lavoratori: deve esserci un’organizzazione coerente e preesistente.

    Quali dipendenti passano al cessionario

    Trasferiscono al cessionario i lavoratori assegnati al ramo ceduto. L’assegnazione può essere esclusiva o prevalente (il lavoratore dedica la maggior parte della sua attività al ramo). La giurisprudenza ha più volte contestato cessioni di ramo usate come strumento per cedere selettivamente solo determinate persone senza una reale autonomia organizzativa: in quel caso il trasferimento può essere dichiarato nullo e i rapporti considerati proseguiti con il cedente.

    Informazione sindacale preventiva

    Prima della cessione cedente e cessionario devono informare per iscritto le RSA/RSU o, in assenza, i sindacati comparativamente più rappresentativi, almeno 25 giorni prima del trasferimento (5 giorni se l’impresa è in procedura concorsuale). Le organizzazioni sindacali possono richiedere un esame congiunto entro 7 giorni dalla ricezione dell’informativa. La mancata informazione non invalida il trasferimento ma espone il datore a sanzioni.

    Casi pratici

    Tizio – ramo IT ceduto a una società specializzata

    La multinazionale di Tizio cede il dipartimento IT a una società esterna. Tizio, assegnato esclusivamente al reparto IT, passa automaticamente al cessionario con tutta l’anzianità e il TFR maturato.

    Caia – contestazione della cessione come «ramo»

    L’azienda di Caia cede 10 dipendenti scegliendoli nominativamente, senza un’organizzazione preesistente identificabile. Caia, con il supporto del sindacato, contesta che si tratti di un ramo d’azienda: il giudice potrebbe dichiarare nullo il trasferimento e mantenere i rapporti con il cedente.

    Sempronio – ramo ceduto a un'impresa in difficoltà

    Il ramo acquistato dalla nuova azienda di Sempronio attraversa una crisi. Per i crediti maturati prima della cessione (TFR, stipendi arretrati), Sempronio può agire anche contro il cedente originario, che risponde in solido.

    Domande frequenti

    Posso scegliere di non passare al cessionario del ramo?

    No: il trasferimento è automatico per legge. Il lavoratore può però dimettersi per giusta causa se il trasferimento modifica sostanzialmente le condizioni di lavoro.

    Quanto tempo prima devo essere informato della cessione del ramo?

    Almeno 25 giorni prima del trasferimento (ridotti a 5 in caso di procedura concorsuale).

    La cessione di ramo può essere impugnata dal lavoratore?

    Sì: se il ramo non ha le caratteristiche di entità economica autonoma il lavoratore (o il sindacato) può impugnarne la validità in giudizio.

    Il TFR viene liquidato al momento della cessione del ramo?

    No. Il TFR maturato segue il lavoratore al cessionario e sarà pagato alla cessazione del rapporto, salvo diverso accordo tra cedente, cessionario e lavoratore.

    Il CCNL applicato può cambiare dopo la cessione del ramo?

    Il cessionario deve applicare il CCNL in vigore al momento della cessione fino alla sua scadenza; poi si applica quello della nuova impresa, con il vincolo di non ridurre le condizioni economiche acquisite, salvo accordo sindacale.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 10 L. 69/2019 – Revenge porn (612-ter CP)

    Art. 10 L. 69/2019 – Revenge porn (612-ter CP)

    L. 19 luglio 2019, n. 69 – Codice Rosso: tutela vittime di violenza domestica e di genere

    1. Dopo l’articolo 612-bis del codice penale è inserito il seguente:

    «Art. 612-ter (Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000.

    La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.

    La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.

    La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.

    Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d’ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio».

  • Art. 12-sexies L. 898/1970 – Sanzione penale per omesso pagamento assegno

    Art. 12-sexies L. 898/1970 – Sanzione penale per omesso pagamento assegno

    L. 1 dicembre 1970, n. 898 – Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (divorzio)

    [Articolo soppresso dal D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21, art. 7, a decorrere dal 06/04/2018. I richiami alle disposizioni del presente articolo si intendono riferiti all’articolo 570-bis codice penale.]

    1. Al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione dell’assegno dovuto a norma degli articoli 5 e 6 della presente legge si applicano le pene previste dall’art. 570 del codice penale.

  • Art. 57 L. 392/1978 – Esenzioni fiscali e onorari professionali

    Art. 57 L. 392/1978 – Esenzioni fiscali e onorari professionali

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle controversie in materia di locazione il cui valore non eccede le L. 600.000, nonche’ i provvedimenti di cui all’art. 44 sono esenti dall’imposta di bollo e di registro; negli stessi casi gli onorari di avvocato e procuratore sono ridotti alla meta’. E’ abrogata ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

  • Art. 38 D.Lgs. 150/2022 – Modifiche al Titolo II del Libro X del codice di procedura penale

    Art. 38 D.Lgs. 150/2022 – Modifiche al Titolo II del Libro X del codice di procedura penale

    D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – testo aggiornato

    1. Al Libro X, Titolo II del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 656: 1) al comma 3, dopo le parole: «necessarie all’esecuzione» sono inserite le seguenti: «nonché l’avviso al condannato che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa»; 2) al comma 5, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «Con l’avviso il condannato è informato che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa e che, se il processo si è svolto in sua assenza, nel termine di trenta giorni dalla conoscenza della sentenza può chiedere, in presenza dei relativi presupposti, la restituzione nel termine per proporre impugnazione o la rescissione del giudicato.»; b) all’articolo 657, al comma 3, dopo le parole: «pubblico ministero» sono inserite le seguenti: «o, in caso di condanna alla pena del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, al giudice», la parola: «sanzione» è sostituita dalla parola: «pena» e la parola: «sanzioni», ovunque ricorra, è sostituita dalla parola: «pene»; c) l’articolo 660 è sostituito dal seguente: «Art. 660 (Esecuzione delle pene pecuniarie). –

    1. Quando deve essere eseguita una condanna a pena pecuniaria, anche in sostituzione di una pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale ingiunge al condannato il pagamento.

    2. L’ordine è notificato al condannato e al suo difensore nominato per la fase dell’esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, e contiene le generalità della persona nei cui confronti deve essere eseguito e quanto altro valga a identificarla, l’imputazione, il dispositivo del provvedimento, l’indicazione dell’ammontare della pena, nonché le modalità del pagamento, che può avvenire in un’unica soluzione ovvero in rate mensili ai sensi dell’ articolo 133-ter del codice penale , secondo quanto disposto dal giudice nella sentenza o nel decreto di condanna. Nei casi dell’articolo 534, l’ordine di esecuzione è notificato altresì al civilmente obbligato per la pena pecuniaria.

    3. L’ordine di esecuzione contiene altresì l’intimazione al condannato a pena pecuniaria di provvedere al pagamento entro il termine di novanta giorni dalla notifica e l’avviso che, in mancanza, la pena pecuniaria sarà convertita nella semilibertà sostitutiva o, in caso di accertata insolvibilità, nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo o nella detenzione domiciliare sostitutiva, ai sensi degli articoli 102 e 103 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , ovvero, quando deve essere eseguita una pena pecuniaria sostitutiva, nella semilibertà sostitutiva o nella detenzione domiciliare sostitutiva, ovvero, in caso di accertata insolvibilità, nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo o nella detenzione domiciliare sostitutiva, ai sensi dell’ articolo 71 della legge 24 novembre 1981, n. 689 . L’ordine di esecuzione contiene inoltre l’avviso al condannato che, quando non è già stato disposto nella sentenza o nel decreto di condanna, entro venti giorni, può depositare presso la segreteria del pubblico ministero istanza di pagamento rateale della pena pecuniaria, ai sensi dell’ articolo 133-ter del codice penale . Se è presentata istanza di pagamento rateale, il pubblico ministero trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza competente, che procede ai sensi dell’articolo 667, comma

    4. Con l’avviso il condannato è informato che, se il processo si è svolto in sua assenza, nel termine di trenta giorni dalla conoscenza della sentenza può chiedere, in presenza dei relativi presupposti, la restituzione nel termine per proporre impugnazione o la rescissione del giudicato. Nell’avviso il condannato è altresì informato che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

    4. Quando con la sentenza o con il decreto di condanna è stato disposto il pagamento in rate mensili, ai sensi dell’ articolo 133-ter del codice penale , l’ordine di esecuzione contiene l’indicazione del numero delle rate, dell’importo e delle scadenze di ciascuna per il pagamento. Con l’ordine di esecuzione il pubblico ministero ingiunge al condannato di pagare la prima rata entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, avvertendolo che in caso di mancato tempestivo pagamento della prima rata sono previsti l’automatica decadenza dal beneficio e il pagamento della restante parte della pena in un’unica soluzione, da effettuarsi, a pena di conversione ai sensi del comma 3, entro i sessanta giorni successivi.

    5. Quando è provato o appare probabile che il condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell’ordine di esecuzione, il pubblico ministero può assumere, anche presso il difensore, le opportune informazioni, all’esito delle quali può disporre la rinnovazione della notifica.

    6. Entro il termine indicato nell’ordine di esecuzione, il pubblico ministero accerta l’avvenuto pagamento della multa o dell’ammenda da parte del condannato e dichiara l’avvenuta esecuzione della pena. In caso di pagamento rateale, il pubblico ministero accerta l’avvenuto pagamento delle rate e, dopo l’ultima, dichiara l’avvenuta esecuzione della pena.

    7. Quando accerta il mancato pagamento della pena pecuniaria, ovvero di una rata della stessa, entro il termine indicato nell’ordine di esecuzione, il pubblico ministero trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza competente per la conversione ai sensi degli articoli 102 e 103 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , ovvero, quando si tratta di pena pecuniaria sostitutiva, ai sensi dell’articolo 71 della medesima legge n. 689 del 1981 . In ogni caso, se il pagamento della pena pecuniaria è stato disposto in rate mensili, è convertita la parte non ancora pagata.

    8. Il procedimento per la conversione della pena pecuniaria, anche sostitutiva, è disciplinato dall’articolo 667, comma

    4. Per la conversione della pena pecuniaria, ai sensi degli articoli 71 , 102 e 103 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , si applica, in quanto compatibile, l’articolo 545-bis, comma

    2. 9. Il magistrato di sorveglianza provvede alla conversione della pena pecuniaria con ordinanza, previo accertamento della condizione di insolvenza ovvero di insolvibilità del condannato. A tal fine dispone le opportune indagini nel luogo del domicilio o della residenza, ovvero dove si ha ragione di ritenere che il condannato possieda beni o cespiti di reddito e richiede, se necessario, informazioni agli organi finanziari o di polizia giudiziaria.

    10. Quando il mancato pagamento della pena pecuniaria è dovuto a insolvibilità, il condannato può chiedere al magistrato di sorveglianza il differimento della conversione per un tempo non superiore a sei mesi, rinnovabile per una sola volta se lo stato di insolvibilità perdura. Ai fini della estinzione della pena pecuniaria per decorso del tempo, non si tiene conto del periodo durante il quale la conversione è stata differita.

    11. Se vi è stata condanna ai sensi dell’articolo 534 ed è accertata l’insolvibilità del condannato, il magistrato di sorveglianza ne dà comunicazione al pubblico ministero, il quale ordina al civilmente obbligato per la pena pecuniaria di provvedere al pagamento della multa o dell’ammenda entro il termine di cui al comma 3, ovvero, in caso di pagamento rateale, entro il termine di cui al comma

    4. Qualora il civilmente obbligato per la pena pecuniaria non provveda al pagamento entro i termini stabiliti, il pubblico ministero ne dà comunicazione al magistrato di sorveglianza che provvede alla conversione della pena nei confronti del condannato.

    12. L’ordinanza di conversione è eseguita dal magistrato di sorveglianza, ai sensi degli articoli 62 e 63 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , in quanto compatibili.

    13. Il ricorso contro l’ordinanza di conversione ne sospende l’esecuzione.

    14. Per l’esecuzione delle pene sostitutive conseguenti alla conversione della pena pecuniaria si applica l’ articolo 107 della legge 24 novembre 1981, n. 689 .

    15. Le pene sostitutive, conseguenti alla conversione della pena pecuniaria, sono immediatamente revocate dal magistrato di sorveglianza quando risulta che il condannato ha pagato la multa o l’ammenda, dedotta la somma corrispondente alla durata della pena conseguente alla conversione già espiata. Durante l’esecuzione, il condannato può chiedere al magistrato di sorveglianza di essere ammesso al pagamento rateale, ai sensi dell’ articolo 133-ter del codice penale . In tal caso, dopo il pagamento della prima rata, l’esecuzione della pena conseguente alla conversione è sospesa e riprende in caso di mancato pagamento di una delle rate.»; d) all’articolo 661: 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a una delle pene sostitutive della semilibertà e della detenzione domiciliare, il pubblico ministero trasmette la sentenza al magistrato di sorveglianza, che provvede senza ritardo ai sensi dell’ articolo 62 della legge 24 novembre 1981, n. 689 . Fino alla decisione del magistrato di sorveglianza, se il condannato alla pena sostitutiva della semilibertà o della detenzione domiciliare è in custodia cautelare, permane nello stato detentivo in cui si trova e il tempo corrispondente è considerato come pena espiata a tutti gli effetti. In tutti gli altri casi, le misure cautelari disposte perdono immediatamente efficacia.»; 2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. L’esecuzione del lavoro di pubblica utilità è ordinata dal giudice che ha applicato la pena, il quale provvede ai sensi dell’ articolo 63 della legge 24 novembre 1981, n. 689 .» 3) nella rubrica, la parola «sanzioni» è sostituita dalla seguente: «pene». Note all’art. 38: – Si riporta il testo degli articoli 656 , 657 e 661 del codice di procedura penale , come modificati dal presente decreto: “Art.656 (Esecuzione delle pene detentive). –

    1. Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale, se il condannato non è detenuto, ne dispone la carcerazione. Copia dell’ordine è consegnata all’interessato.

    2. Se il condannato è già detenuto, l’ordine di esecuzione è comunicato al Ministro di grazia e giustizia e notificato all’interessato.

    3. L’ordine di esecuzione contiene le generalità della persona nei cui confronti deve essere eseguito e quant’altro valga a identificarla, l’imputazione, il dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie all’esecuzione nonché l’avviso al condannato che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa. L’ordine è notificato al difensore del condannato.

    3-bis. L’ordine di esecuzione della sentenza di condanna a pena detentiva nei confronti di madre di prole di minore età è comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di esecuzione della sentenza.

    4. L’ordine che dispone la carcerazione è eseguito secondo le modalità previstedall’articolo

    277. 4-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 9, lett. b), quando la residua pena da espiare, computando le detrazioni previste dall’ articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 , non supera i limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministero, prima di emettere l’ordine di esecuzione, previa verifica dell’esistenza di periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo esecutivo da eseguire, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinchè provveda all’eventuale applicazione della liberazione anticipata. Il magistrato di sorveglianza provvede senza ritardo con ordinanza adottata ai sensi dell’ articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 . La presente disposizione non si applica nei confronti dei condannati per i delitti di cui all’articolo4-bisdellalegge 26 luglio 1975, n.

    354. 4-ter. Quando il condannato si trova in stato di custodia cautelare in carcere il pubblico ministero emette l’ordine di esecuzione e, se ricorrono i presupposti di cui al comma 4-bis, trasmette senza ritardo gli atti al magistrato di sorveglianza per la decisione sulla liberazione anticipata.

    4-quater. Nei casi previsti dal comma 4-bis, il pubblico ministero emette i provvedimenti previsti dai commi 1, 5 e 10 dopo la decisione del magistrato di sorveglianza.

    5. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a tre anni, quattro anni nei casi previsti dall’ articolo 47-ter, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 , o sei anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato condecreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , e successive modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l’esecuzione. L’ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell’esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, con l’avviso che entro trenta giorni può essere presentata istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1, dellalegge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di cui all’articolo 94 del testo unico approvato condecreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , e successive modificazioni, ovvero la sospensione dell’esecuzione della pena di cui all’articolo 90 dello stesso testo unico. L’avviso informa altresì che, ove non sia presentata l’istanza o la stessa sia inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del citato testo unico, l’esecuzione della pena avrà corso immediato. Con l’avviso il condannato è informato che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa e che, se il processo si è svolto in sua assenza, nel termine di trenta giorni dalla conoscenza della sentenza può chiedere, in presenza dei relativi presupposti, la restituzione nel termine per proporre impugnazione o la rescissione del giudicato.

    6. L’istanza deve essere presentata dal condannato o dal difensore di cui al comma 5 ovvero allo scopo nominato al pubblico ministero, il quale la trasmette, unitamente alla documentazione, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui ha sede l’ufficio del pubblico ministero. Se l’istanza non è corredata dalla documentazione utile, questa, salvi i casi di inammissibilità, può essere depositata nella cancelleria del tribunale di sorveglianza fino a cinque giorni prima dell’udienza fissata a norma dell’articolo 666, comma

    3. Resta salva, in ogni caso, la facoltà del tribunale di sorveglianza di procedere anche d’ufficio alla richiesta di documenti o di informazioni, o all’assunzione di prove a norma dell’articolo 666, comma

    5. Il tribunale di sorveglianza decide non prima del trentesimo e non oltre il quarantacinquesimo giorno dalla ricezione della richiesta.

    7. La sospensione dell’esecuzione per la stessa condanna non può essere disposta più di una volta, anche se il condannato ripropone nuova istanza sia in ordine a diversa misura alternativa, sia in ordine alla medesima, diversamente motivata, sia in ordine alla sospensione dell’esecuzione della pena di cui all’articolo 90 del testo unico approvato condecreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , e successive modificazioni.

    8. Salva la disposizione del comma 8-bis, qualora l’istanza non sia tempestivamente presentata, o il tribunale di sorveglianza la dichiari inammissibile o la respinga, il pubblico ministero revoca immediatamente il decreto di sospensione dell’esecuzione. Il pubblico ministero provvede analogamente quando l’istanza presentata è inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , e successive modificazioni, nonché, nelle more della decisione del tribunale di sorveglianza, quando il programma di recupero di cuiall’articolo 94 del medesimo testo unico non risulta iniziato entro cinque giorni dalla data di presentazione della relativa istanza o risulta interrotto. A tal fine il pubblico ministero, nel trasmettere l’istanza al tribunale di sorveglianza, dispone gli opportuni accertamenti.

    8-bis. Quando è provato o appare probabile che il condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell’avviso di cui al comma 5, il pubblico ministero può assumere, anche presso il difensore, le opportune informazioni, all’esito delle quali può disporre la rinnovazione della notifica.

    9. La sospensione dell’esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta: a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all’ articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 , e successive modificazioni, nonché di cui agli articoli 423-bis, 572, secondo comma, 612-bis, terzo comma, 624-bis del codice penale , fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell’articolo 89 del testo unico di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , e successive modificazioni; b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva; [c)].

    10. Nella situazione considerata dal comma 5, se il condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, e se la residua pena da espiare determinata ai sensi del comma 4-bis non supera i limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministero sospende l’esecuzione dell’ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al tribunale di sorveglianza perché provveda alla eventuale applicazione di una delle misure alternative di cui al comma

    5. Fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, il condannato permane nello stato detentivo nel quale si trova e il tempo corrispondente è considerato come pena espiata a tutti gli effetti. Agli adempimenti previsti dall’ articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 , e successive modificazioni, provvede in ogni caso il magistrato di sorveglianza.” “Art. 657 (Computo della custodia cautelare e delle pene espiate senza titolo). –

    1. Il pubblico ministero, nel determinare la pena detentiva da eseguire, computa il periodo di custodia cautelare subita per lo stesso o per altro reato, anche se la custodia è ancora in corso. Allo stesso modo procede in caso di applicazione provvisoria di una misura di sicurezza detentiva, se questa non è stata applicata definitivamente.

    2. Il pubblico ministero computa altresì il periodo di pena detentiva espiata per un reato diverso, quando la relativa condanna è stata revocata, quando per il reato è stata concessa amnistia o quando è stato concesso indulto, nei limiti dello stesso.

    3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, il condannato può chiedere al pubblico ministero o, in caso di condanna alla pena del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, al giudice che i periodi di custodia cautelare e di pena detentiva espiata, operato il ragguaglio, siano computati per la determinazione della pena pecuniaria o della pena sostitutiva da eseguire; nei casi previsti dal comma 2, può altresì chiedere che le pene sostitutive espiate siano computate nelle pene sostitutive da eseguire per altro reato.

    4. In ogni caso sono computate soltanto la custodia cautelare subita o le pene espiate dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire.

    5. Il pubblico ministero provvede con decreto, che deve essere notificato al condannato e al suo difensore.” “Art. 661 (Esecuzione delle pene sostitutive). – 1.Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a una delle pene sostitutive della semilibertà e della detenzione domiciliare, il pubblico ministero trasmette la sentenza al magistrato di sorveglianza, che provvede senza ritardo ai sensi dell’ articolo 62 della legge 24 novembre 1981 n. 689 . Fino alla decisione del magistrato di sorveglianza, se il condannato alla pena sostitutiva della semilibertà o della detenzione domiciliare è in custodia cautelare permane nello stato detentivo in cui si trova e il tempo corrispondente è considerato come pena espiata a tutti gli effetti. In tutti gli altri casi, le misure cautelari disposte perdono immediatamente efficacia.

    1-bis. L’esecuzione del lavoro di pubblica utilità è ordinata dal giudice che ha applicato la pena, il quale provvede ai sensi dell’ articolo 63 della legge 24 novembre 1981, n. 689 .

    2. La pena pecuniaria, quale sanzione sostitutiva, è eseguita a norma dell’articolo 660.”.

  • Art. 306 Codice della Navigazione – Limiti della rappresentanza del comandante

    Art. 306 Codice della Navigazione – Limiti della rappresentanza del comandante

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il comandante può in ogni caso provvedere agli approvvigionamenti giornalieri, alle forniture di lieve entità e alle piccole riparazioni necessarie per la manutenzione ordinaria della nave. Fuori dei luoghi nei quali sono presenti l'armatore o un suo rappresentante munito dei necessari poteri, il comandante può compiere gli atti occorrenti per i bisogni della nave e della spedizione; può parimenti assumere o congedare componenti dell'equipaggio. La presenza dell'armatore, ovvero quella di un suo rappresentante munito dei necessari poteri, è opponibile ai terzi solo quando questi ne erano a conoscenza; tuttavia la presenza dell'armatore nel luogo del suo domicilio e la presenza del rappresentante nel luogo relativamente al quale gli sono stati conferiti i poteri debitamente pubblicati si presumono note all'interessato fino a prova contraria.

  • Licenziamento per scarso rendimento: cosa deve provare il datore

    Guida pratica · Lavoro · Licenziamento

    In sintesi

    Il licenziamento per scarso rendimento è ammesso come licenziamento per giustificato motivo soggettivo o oggettivo, ma il datore deve fornire una prova rigorosa: dimostrare che il lavoratore non ha raggiunto standard produttivi oggettivi e che il rendimento deficitario è imputabile a sua colpa, non a cause esterne o organizzative.

    Riferimento normativo

    L. 604/1966

    Tabella riepilogativa

    Scarso rendimento: elementi da provare per la legittimità
    Elemento A carico di chi Contenuto
    Standard produttivo di riferimento Datore Parametro oggettivo (media colleghi, target contrattuale)
    Scostamento significativo e protratto Datore Rendimento notevolmente inferiore in modo continuativo
    Imputabilità al lavoratore Datore Colpa o negligenza del lavoratore, non cause esterne
    Precedenti contestazioni Datore Diffide o contestazioni disciplinari pregresse
    Prova contraria Lavoratore Cause esterne, carenze organizzative, strumenti inadeguati

    Giustificato motivo soggettivo o oggettivo?

    La giurisprudenza non è uniforme. Secondo un orientamento, lo scarso rendimento per negligenza o inadempimento volontario è un giustificato motivo soggettivo e richiede preventiva contestazione disciplinare ex art. 7 Statuto. Secondo un altro orientamento, se il rendimento insufficiente non è imputabile a colpa ma a incapacità strutturale, è un motivo oggettivo. In entrambi i casi la prova è rigorosa e spetta al datore.

    Cosa deve dimostrare il datore

    Il datore deve provare: (1) l’esistenza di un parametro oggettivo di rendimento (ad es. media della squadra, target del CCNL o contratto individuale); (2) uno scostamento significativo e protratto rispetto a tale parametro; (3) la riconducibilità dello scostamento a colpa o negligenza del lavoratore e non a fattori organizzativi, carenza di strumenti o condizioni di lavoro. La Cassazione richiede costantemente tutti e tre gli elementi.

    Le tutele del lavoratore e il percorso suggerito

    Il lavoratore può difendersi dimostrando che il basso rendimento dipende da cause esterne (carichi eccessivi, strumenti difettosi, formazione assente) o da scelte organizzative del datore. Prima del licenziamento è consigliabile che il lavoratore richieda per iscritto chiarimenti sulla propria performance e conservi documentazione utile. Se il licenziamento arriva senza preventiva contestazione disciplinare quando sarebbe stato dovuta, il vizio procedurale rende il recesso illegittimo.

    Casi pratici

    Tizio – venditore sotto target per sei mesi

    Tizio è un agente di vendita che per sei mesi raggiunge il 40% degli obiettivi, contro una media del 90% dei colleghi. Il datore ha i dati comparativi e prove che il territorio assegnato è analogo agli altri: la prova dello scarso rendimento imputabile a Tizio è solida.

    Caia – basso rendimento per macchine obsolete

    Caia è una operatrice di magazzino con produttività calata dopo l’introduzione di nuovi software non adeguatamente testati. Il datore non può imputarle lo scarso rendimento senza provare che la causa non è organizzativa.

    Sempronio – licenziato senza contestazione disciplinare preventiva

    Sempronio riceve direttamente la lettera di licenziamento per scarso rendimento senza alcuna contestazione o diffida preventiva. Se il rendimento era imputabile a sua colpa, il mancato rispetto della procedura disciplinare rende il licenziamento viziato.

    Domande frequenti

    Il licenziamento per scarso rendimento richiede una contestazione disciplinare preventiva?

    Se lo scarso rendimento è imputabile a negligenza del lavoratore (motivo soggettivo), sì: occorre la preventiva contestazione ex art. 7 Statuto. Se è qualificato come motivo oggettivo la procedura cambia, ma il datore deve comunque provare rigorosamente lo scostamento.

    Qual è lo standard di rendimento di riferimento?

    Il parametro deve essere oggettivo: la media dei colleghi con mansioni analoghe, i target fissati nel contratto individuale o dal CCNL, oppure le istruzioni organizzative scritte. Non basta la valutazione soggettiva del superiore.

    Il lavoratore può difendersi adducendo cause esterne?

    Sì. Se il basso rendimento dipende da strumenti inadeguati, formazione assente o carichi eccessivi imposti dal datore, il licenziamento può essere dichiarato illegittimo.

    Quanto deve durare il rendimento insufficiente?

    Non esiste un periodo minimo fisso: la giurisprudenza richiede che lo scostamento sia significativo e protratto nel tempo, non episodico.

    Cosa rischia il datore se il licenziamento è illegittimo?

    Dovrà pagare un’indennità risarcitoria (o, in determinati casi, procedere alla reintegra), oltre a eventuali spese legali. L’entità dipende dal regime di tutela applicabile (art. 18 o D.Lgs. 23/2015).

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 3 L. 69/2019 – Atti diretti e atti delegati alla PG

    Art. 3 L. 69/2019 – Atti diretti e atti delegati alla PG

    L. 19 luglio 2019, n. 69 – Codice Rosso: tutela vittime di violenza domestica e di genere

    1. Dopo il comma 2 dell’articolo 370 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

    «2-bis. Se si tratta di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5, 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, la polizia giudiziaria procede senza ritardo al compimento degli atti delegati dal pubblico ministero.

    2-ter. Nei casi di cui al comma 2-bis, la polizia giudiziaria pone senza ritardo a disposizione del pubblico ministero la documentazione dell’attività nelle forme e con le modalità previste dall’articolo 357».

  • Art. 27 L. 392/1978 – Durata locazione uso non abitativo

    Art. 27 L. 392/1978 – Durata locazione uso non abitativo

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    La durata delle locazioni e sublocazioni di immobili urbani non puo’ essere inferiore a sei anni se gli immobili sono adibiti ad una delle attivita’ appresso indicate industriali, commerciali e artigianali di interesse turistico, quali agenzie di viaggio e turismo, impianti sportivi e ricreativi, aziende di soggiorno ed altri organismi di promozione turistica e simili.

    La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai contratti relativi ad immobili adibiti all’esercizio abituale e professionale di qualsiasi attivita’ di lavoro autonomo.

    La durata della locazione non puo’ essere inferiore a nove anni se l’immobile urbano, anche se ammobiliato, e’ adibito ad attivita’ alberghiere, all’esercizio di imprese assimilate ai sensi dell’articolo 1786 del codice civile o all’esercizio di attivita’ teatrali.

    Se e’ convenuta una durata inferiore o non e’ convenuta alcuna durata, la locazione si intende pattuita per la durata rispettivamente prevista nei commi precedenti.

    Il contratto di locazione puo’ essere stipulato per un periodo piu’ breve qualora l’attivita’ esercitata o da esercitare nell’immobile abbia, per sua natura, carattere transitorio.

    Se la locazione ha carattere stagionale, il locatore e’ obbligato a locare l’immobile, per la medesima stagione dell’anno successivo, allo stesso conduttore che gliene abbia fatta richiesta con lettera raccomandata prima della scadenza del contratto. L’obbligo del locatore ha la durata massima di sei anni consecutivi o di nove se si tratta di utilizzazione alberghiera.

    E’ in facolta’ delle parti consentire contrattualmente che il conduttore possa recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso al locatore, mediante lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

    Indipendentemente dalle previsioni contrattuali il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, puo’ recedere in qualsiasi momento dal contratto con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata.

  • Art. 16 L. 392/1978 – Tipologia catastale

    Art. 16 L. 392/1978 – Tipologia catastale

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    In relazione alla tipologia si fa riferimento alla categoria catastale con i coefficienti risultanti dalla tabella seguente: a) 2,00 per le abitazioni di tipo signorile (A/1); b) 1,25 per le abitazioni di tipo civile (A/2); c) 1,05 per le abitazioni di tipo economico (A/3); d) 0,80 per le abitazioni di tipo popolare (A/4); e) 0,50 per le abitazioni di tipo ultrapopolare (A/5); f) 0,70 per le abitazioni di tipo rurale (A/6); g) 1,40 per le abitazioni di tipo villini (A/7); h) 0,80 per le abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi (A/11).

    Qualora gli immobili non risultino censiti in catasto, ed ai soli fini del comma precedente, la categoria catastale viene stabilita dall’ufficio tecnico erariale sulla base delle categorie catastali delle unita’ immobiliari che siano ubicate nella stessa zona censuaria ed abbiano caratteristiche analoghe.

    A tale fine gli interessati devono presentare all’ufficio tecnico erariale competente per territorio apposita domanda corredata da una planimetria dell’immobile con una sommaria descrizione dell’edificio, delle rifiniture dell’unita’ immobiliare locata nonche’ degli impianti in essa installati. L’ufficio provvede entro novanta giorni dalla richiesta senza obbligo di sopralluogo.

  • Art. 1255 Codice della Navigazione – Pene disciplinari per le persone che esercitano un’attività professionale nell’interno dei porti

    Art. 1255 Codice della Navigazione – Pene disciplinari per le persone che esercitano un’attività professionale nell’interno dei porti

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Alle persone che esercitano un’attività prevista nell’articolo 68 può essere inibito dal comandante del porto, per infrazioni disciplinari, l’esercizio dell’attività nell’interno dei porti o nel litorale marittimo ovvero nell’ambito delle zone portuali della navigazione interna fino a un anno. Nei casi più gravi, il comandante del porto, se si tratta di persone iscritte nei registri previsti nel secondo comma del detto articolo, può ordinare la cancellazione dai medesimi. Ai datori di lavoro nei porti ed alle imprese portuali può essere inflitta una pena disciplinare pecuniaria da lire cinquanta a diecimila dall’autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale.