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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Obbligo di avviso preliminare: in caso di necessità urgente di denaro per rifornimenti, riparazioni o continuazione del viaggio, il comandante deve darne immediato avviso all'armatore.
  • Poteri sussidiari: se l'armatore non è raggiungibile o non fornisce istruzioni, il comandante può, previa autorizzazione dell'autorità locale, contrarre prestiti, obbligazioni per forniture o dare in pegno/vendere arredi e provviste non indispensabili alla navigazione.
  • Pegno e vendita del carico: con le medesime condizioni, il comandante può dare in pegno o vendere le cose caricate, previo avviso ai caricatori e destinatari interessati.
  • Diritto di opposizione dei caricatori: gli aventi diritto al carico possono opporsi al pegno o alla vendita delle proprie merci scaricandole a proprie spese e pagando il nolo maturato.
  • Autorizzazione giudiziale: tutti gli atti di straordinaria amministrazione richiedono la preventiva autorizzazione dell'autorità competente del luogo.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 307 Codice della Navigazione — Necessità di denaro in corso di viaggio

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Se nel corso del viaggio sorge necessità di denaro per rifornimento di provviste, per riparazioni o per altra urgente esigenza della nave ovvero per la continuazione del viaggio, che non rientri negli estremi previsti nel primo comma dell'articolo precedente, il comandante deve darne immediato avviso all'armatore. Quando ciò non sia possibile, ovvero se l'armatore debitamente avvertito non abbia fornito i mezzi né dato le opportune istruzioni, il comandante, dopo aver accertato la necessità di provvedere, può farsi autorizzare, dalla competente autorità del luogo, a prendere a prestito la somma necessaria o a contrarre obbligazione verso coloro che somministrano provviste, materiali, attrezzi o mano d'opera, ovvero a dare in pegno o a vendere provviste, attrezzi o arredi della nave non indispensabili alla sicura navigazione. Negli stessi casi il comandante, accertata la necessità di provvedere, e dato possibilmente tempestivo avviso ai caricatori ed ai destinatari interessati, può farsi autorizzare dalla suddetta autorità a dare in pegno o a vendere le cose caricate; ma gli aventi diritti al carico si possono opporre alla vendita o al pegno delle loro cose, scaricandole a proprie spese e pagando il nolo relativo, in proporzione del tratto utilmente percorso se si valgono tutti della facoltà predetta, o diversamente per intero. Quando la necessità di procedere al pegno o alla vendita del carico sia determinata dalle esigenze previste dal primo comma dell'articolo precedente, il comandante è tenuto a dare gli avvisi e a richiedere l'autorizzazione soltanto ove debba ricorrere al pegno o alla vendita del carico.

Commento

Ratio e collocazione sistematica

L'articolo 307 del Codice della navigazione disciplina uno dei poteri più delicati del comandante: la facoltà di procurarsi risorse finanziarie in corso di viaggio, anche attraverso atti dispositivi su beni dell'armatore o del carico, quando ciò sia indispensabile per la continuazione della spedizione. La norma riflette la condizione peculiare della navigazione marittima, in cui il comandante opera frequentemente lontano dalla sede dell'armatore, in porti stranieri, senza possibilità di ottenere istruzioni tempestive. In questi casi, l'impossibilità di provvedere alle necessità finanziarie della nave potrebbe paralizzare la spedizione, con conseguenze gravissime per l'armatore, i caricatori e le persone a bordo. L'art. 307 costituisce pertanto un'applicazione specializzata del principio di gestione d'affari altrui al contesto della navigazione, con la particolarità che i poteri attribuiti al comandante sono tassativamente determinati dalla legge e condizionati a presupposti rigorosi.

Il presupposto: la necessità urgente e l'avviso all'armatore

Il primo comma dell'art. 307 stabilisce che la necessità di denaro può riguardare il rifornimento di provviste, le riparazioni o altra urgente esigenza della nave o della continuazione del viaggio che non rientri negli atti di ordinaria amministrazione del primo comma dell'art. 306. Il comandante non può agire autonomamente senza prima tentare di raggiungere l'armatore: deve darne 'immediato avviso'. Solo quando ciò non sia possibile — per ragioni oggettive di irraggiungibilità — oppure quando l'armatore, pur avvisato, non abbia fornito i mezzi né impartito istruzioni, il comandante può attivarsi autonomamente. Il requisito dell'avviso è fondamentale: documenta la buona fede del comandante e costituisce presupposto indefettibile per l'esercizio dei poteri straordinari.

Gli atti autorizzati: prestito, forniture, pegno e vendita di beni della nave

Il secondo comma elenca gli atti che il comandante può compiere previa autorizzazione dell'autorità competente del luogo: (a) prendere a prestito la somma necessaria; (b) contrarre obbligazioni verso coloro che somministrano provviste, materiali, attrezzi o manodopera; (c) dare in pegno arredi e provviste della nave 'non indispensabili alla sicura navigazione'; (d) vendere le medesime pertinenze. La clausola 'non indispensabili alla sicura navigazione' è fondamentale: il comandante non può mai compromettere la sicurezza della nave per risolvere un problema finanziario. Anche tra beni teoricamente disponibili, deve essere scelta la soluzione meno pregiudizievole per l'armatore e compatibile con la sicurezza della navigazione. L'autorizzazione dell'autorità del luogo — che nella prassi è la capitaneria di porto o un'autorità equivalente nel porto estero — è condizione di validità degli atti, non mera formalità: serve a verificare la reale sussistenza della necessità e la congruità delle misure adottate.

Il potere sul carico: avviso ai caricatori e diritto di opposizione

Il terzo comma estende i poteri del comandante al carico: può dare in pegno o vendere le cose caricate, ma solo dopo aver dato 'possibilmente tempestivo avviso' ai caricatori e ai destinatari interessati o ai loro rappresentanti sul luogo, e dopo aver ottenuto l'autorizzazione dell'autorità. Il diritto di opposizione riconosciuto agli aventi diritto è il contrappeso essenziale di tale potere: essi possono impedire il pegno o la vendita delle proprie cose scaricandole a proprie spese e pagando il nolo maturato in proporzione al tratto utilmente percorso, se si avvalgono tutti di tale facoltà; altrimenti, il nolo è dovuto per intero. Si tratta di un meccanismo che bilancia l'interesse del vettore alla continuazione del viaggio con l'interesse del caricatore a non subire la disposizione forzosa della propria merce.

Il caso delle esigenze ex art. 306 primo comma che richiedano ricorso al carico

Il quarto comma introduce una regola specifica: quando la necessità di ricorrere al pegno o alla vendita del carico derivi da esigenze rientranti negli atti di ordinaria amministrazione del primo comma dell'art. 306 (approvvigionamenti giornalieri, forniture di lieve entità, piccole riparazioni), il comandante è tenuto a dare gli avvisi e a richiedere l'autorizzazione solo se intende effettivamente ricorrere al pegno o alla vendita del carico. La ratio è di evitare che il comandante si precluda la possibilità di un rapido approvvigionamento di beni di modesta entità richiedendo autorizzazioni formali anche quando non sia necessario disporre del carico.

Coordinamento con gli artt. 308 e 306

L'art. 307 va letto in stretta connessione con l'art. 308, che disciplina l'indennizzo dovuto agli aventi diritto al carico o ai proprietari delle pertinenze quando i beni siano stati impiegati, venduti o dati in pegno dal comandante ai sensi dell'art. 307. Il sistema disegnato dai due articoli garantisce che, pur in presenza di poteri dispositivi eccezionali in capo al comandante, i terzi titolari di diritti sui beni disposti conservino il diritto al corrispettivo valore economico, calibrato in modo articolato in funzione delle vicende successive della nave.

Casi pratici

Caso 1: Prestito di emergenza per riparazioni in porto estero

Tizio, comandante di una nave da carico in avaria nel porto di Marsiglia, non riesce a contattare l'armatore per due giorni. Con l'autorizzazione del console italiano e dell'autorità portuale locale, contrae un prestito con un istituto bancario locale per coprire i costi delle riparazioni urgenti al motore, consentendo la ripresa del viaggio verso il porto di destinazione.

Caso 2: Vendita di scorte non essenziali per rifornimento

Caio, comandante di una nave rimasta senza carburante a causa di consumi superiori al previsto, avvisa l'armatore che non risponde entro i termini. Ottenuta l'autorizzazione dell'autorità portuale, vende alcune scorte di attrezzi e materiale non indispensabile alla navigazione, ricavando il denaro necessario per il rifornimento e la continuazione del viaggio.

Caso 3: Opposizione dei caricatori al pegno del carico

Sempronio, comandante di un cargo con gravi avarie strutturali, chiede ai caricatori — tramite i loro rappresentanti sul luogo — l'autorizzazione a dare in pegno parte del carico per finanziare i lavori. Uno dei caricatori si oppone, scarica a proprie spese le proprie merci e paga il nolo in proporzione al tratto percorso, salvaguardando il proprio carico dal pegno imposto agli altri.

Domande frequenti

Il comandante può vendere il carico per pagare le riparazioni della nave?

Sì, ma solo a condizioni rigorose: deve prima avvisare l'armatore e i caricatori, ottenere l'autorizzazione dell'autorità del luogo, e solo se l'armatore non ha fornito né mezzi né istruzioni.

Gli aventi diritto al carico possono impedire che la loro merce venga venduta dal comandante?

Sì. L'art. 307 riconosce il diritto di opposizione: possono scaricare la merce a proprie spese e pagare il nolo proporzionale al tratto percorso, impedendo così che il comandante disponga delle loro merci.

L'autorizzazione dell'autorità del luogo è sempre necessaria?

Sì, per tutti gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione ex art. 306 primo comma. L'autorizzazione è condizione di validità degli atti di pegno, vendita e contrazione di prestiti.

Il comandante deve sempre avvisare l'armatore prima di agire?

Sì. Il primo comma dell'art. 307 impone l'avviso immediato all'armatore. Solo se questi è irraggiungibile o non fornisce istruzioni tempestive il comandante può procedere autonomamente.

Il comandante può dare in pegno i salvagente o altri equipaggiamenti di sicurezza?

No. L'art. 307 consente il pegno solo di beni non indispensabili alla sicura navigazione. I dispositivi di sicurezza e salvataggio non possono mai essere oggetto di pegno o vendita.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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