Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Articolo 2084 Codice Civile: Condizioni per l’esercizio dell’impresa

    Articolo 2084 Codice Civile: Condizioni per l’esercizio dell’impresa

    Art. 2084 c.c. – Condizioni per l’esercizio dell’impresa

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La legge determina le categorie d’imprese il cui esercizio è subordinato a concessione o autorizzazione amministrativa.

    Le altre condizioni per l’esercizio delle diverse categorie d’imprese sono stabilite dalla legge e dalle norme corporative.

  • Articolo 2085 Codice Civile: Indirizzo della produzione

    Articolo 2085 Codice Civile: Indirizzo della produzione

    Art. 2085 c.c. – Indirizzo della produzione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il controllo sull’indirizzo della produzione e degli scambi in relazione all’interesse unitario dell’economia nazionale è esercitato dallo Stato, nei modi previsti dalla legge e dalle norme corporative.

    La legge stabilisce altresì i casi e i modi nei quali si esercita la vigilanza dello Stato sulla gestione delle imprese.

  • Articolo 2086 Codice Civile: Gestione dell’impresa

    Articolo 2086 Codice Civile: Gestione dell’impresa

    Art. 2086 c.c. – Gestione dell’impresa

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’imprenditore è il capo dell’impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori.

    L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale .

  • Art. 2079 c.c.: Rapporti di associazione agraria e di affitto a coltivatore diretto

    Art. 2079 c.c.: Rapporti di associazione agraria e di affitto a coltivatore diretto

    Art. 2079 c.c. – Rapporti di associazione agraria e di affitto a coltivatore diretto

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La disciplina del contratto collettivo di lavoro si applica anche ai rapporti di associazione agraria regolati dal capo II del titolo II ed a quelli di affitto a coltivatore diretto del fondo.

    Tuttavia in questi rapporti il contratto collettivo non deve contenere norme relative al salario, all’orario di lavoro, alle ferie, al periodo di prova, od altre che contrastino con la natura dei rapporti medesimi.

  • Art. 2080 c.c.: Colonia parziaria e affitto con obbligo di migli

    Art. 2080 c.c.: Colonia parziaria e affitto con obbligo di migli

    Art. 2080 c.c. – Colonia parziaria e affitto con obbligo di miglioria

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nei contratti individuali di colonia parziaria e di affitto a coltivatore diretto, con obbligo di miglioria, conservano efficacia le clausole difformi dalle disposizioni del contratto collettivo stipulato durante lo svolgimento del rapporto.

  • Articolo 2082 Codice Civile: Imprenditore

    Articolo 2082 Codice Civile: Imprenditore

    Art. 2082 c.c. – Imprenditore

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    È imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.

    Spiegazione

    È imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. Sono questi gli elementi che qualificano l’impresa: professionalità, economicità, organizzazione e scopo produttivo.

    Come funziona e quando si applica

    È la definizione cardine del diritto commerciale. Da essa discendono le distinzioni tra imprenditore commerciale e agricolo (art. 2135), piccolo imprenditore (art. 2083) e grande impresa, con conseguenze su iscrizione nel registro, scritture contabili e assoggettabilità alle procedure concorsuali.

    Esempio pratico

    Chi apre e gestisce stabilmente un’officina per riparare auto a pagamento è imprenditore: svolge un’attività economica organizzata e professionale di produzione di servizi.

    Domande frequenti

    Chi è imprenditore secondo il codice civile?

    Chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata per produrre o scambiare beni o servizi.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Art. 2077 c.c.: Efficacia del contratto collettivo sul contratto

    Art. 2077 c.c.: Efficacia del contratto collettivo sul contratto

    Art. 2077 c.c. – Efficacia del contratto collettivo sul contratto individuale

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I contratti individuali di lavoro tra gli appartenenti alle categorie alle quali si riferisce il contratto collettivo devono uniformarsi alle disposizioni di questo.

    Le clausole difformi dei contratti individuali, preesistenti o successivi al contratto collettivo, sono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo, salvo che contengano speciali condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro.

  • Articolo 2078 Codice Civile: Efficacia degli usi

    Articolo 2078 Codice Civile: Efficacia degli usi

    Art. 2078 c.c. – Efficacia degli usi

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    In mancanza di disposizioni di legge e di contratto collettivo si applicano gli usi. Tuttavia gli usi più favorevoli ai prestatori di lavoro prevalgono sulle norme dispositive di legge.

    Gli usi non prevalgono sui contratti individuali di lavoro.

  • Art. 2072 Codice Civile: Deposito e pubblicazione

    Art. 2072 Codice Civile: Deposito e pubblicazione

    Art. 2072 c.c. – Deposito e pubblicazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il deposito e la pubblicazione del contratto collettivo sono regolati dalle leggi speciali.

    Prima della pubblicazione l’autorità governativa deve accertare che ricorrano le condizioni richieste per la validità del contratto collettivo.

    La pubblicazione può essere rifiutata, se il contratto collettivo non contiene le disposizioni e le indicazioni richieste dall’art.

    2071, salvo che le parti si siano obbligate a integrarlo con successivi patti da stipularsi entro un termine stabilito.

    Se i patti integrativi non sono stipulati nel termine, può essere adita la magistratura del lavoro per la formazione delle disposizioni integrative.

    Contro il rifiuto di pubblicazione è ammesso ricorso alla magistratura del lavoro a norma delle leggi speciali.

    Perché questa pagina esiste. Su Normattiva l’articolo non risulta abrogato: il testo è ancora quello del codice civile. Rinvia però all’ordinamento corporativo — ordinanze corporative, accordi economici collettivi, magistratura del lavoro — soppresso con il D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369 (Soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e liquidazione dei rispettivi patrimoni). Per questo non ha oggi applicazione pratica, pur restando nel testo del codice.

    Disciplina vigente. Per il contratto collettivo si vedano la L. 300/1970 (Statuto dei lavoratori) e la contrattazione collettiva di categoria.

  • Art. 2071 Codice Civile: Contenuto

    Art. 2071 Codice Civile: Contenuto

    Art. 2071 c.c. Contenuto

    In vigore

    Il contratto collettivo deve contenere le disposizioni occorrenti, secondo la natura del rapporto, per dare esecuzione alle norme di questo codice concernenti la disciplina del lavoro, i diritti e gli obblighi degli imprenditori e dei prestatori di lavoro. Deve inoltre indicare le qualifiche e le rispettive mansioni dei prestatori di lavoro appartenenti alla categoria a cui si riferisce la disciplina collettiva. Deve infine contenere la determinazione della sua durata.

  • Art. 2066 Codice Civile: Inderogabilità

    Art. 2066 Codice Civile: Inderogabilità

    Art. 2066 c.c. – Inderogabilità

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I contratti individuali non possono derogare alle ordinanze corporative e agli accordi economici collettivi, salvo che questi lo consentano.

    Le clausole dei contratti individuali, difformi dalle norme inderogabili contenute nelle ordinanze e negli accordi previsti nel presente capo, sono sostituite di diritto dalle norme suddette.

    La disposizione del comma precedente non si applica ai contratti stipulati prima dell’entrata in vigore dell’ordinanza corporativa o dell’accordo economico collettivo.

    L’ordinanza e l’accordo possono tuttavia stabilire che le norme in essi contenute si applichino anche ai contratti ad esecuzione continuata o periodica in corso, per la parte non ancora eseguita.

    Perché questa pagina esiste. Su Normattiva l’articolo non risulta abrogato: il testo è ancora quello del codice civile. Rinvia però all’ordinamento corporativo — ordinanze corporative, accordi economici collettivi, magistratura del lavoro — soppresso con il D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369 (Soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e liquidazione dei rispettivi patrimoni). Per questo non ha oggi applicazione pratica, pur restando nel testo del codice.

    Disciplina vigente. Per il contratto collettivo si vedano la L. 300/1970 (Statuto dei lavoratori) e la contrattazione collettiva di categoria.

  • Art. 2069 Codice Civile: Efficacia

    Art. 2069 Codice Civile: Efficacia

    Art. 2069 c.c. – Efficacia

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il contratto collettivo deve contenere l’indicazione della categoria d’imprenditori e di prestatori di lavoro, ovvero delle imprese o dell’impresa, a cui si riferisce, e del territorio dove ha efficacia.

    In mancanza di tali indicazioni il contratto collettivo è obbligatorio per tutti gli imprenditori e i prestatori di lavoro rappresentati dalle associazioni stipulanti.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.