Autore: Andrea Marton

  • Art. 6 Reg. (UE) 2023/1114 – Contenuto e forma del White Paper sulle cripto-attività

    Art. 6 Reg. (UE) 2023/1114 – Contenuto e forma del White Paper sulle cripto-attività

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Un White Paper sulle cripto-attività contiene tutte le informazioni seguenti, come ulteriormente specificato nell’allegato I:

    a) informazioni sull’offerente o sulla persona che chiede l’ammissione alla negoziazione;

    b) informazioni sull’emittente, se diverso dall’offerente o dalla persona che chiede l’ammissione alla negoziazione;

    c) informazioni sul gestore della piattaforma di negoziazione nei casi in cui rediga il White Paper sulle cripto-attività;

    d) informazioni sul progetto di cripto-attività;

    e) informazioni sull’offerta al pubblico della cripto-attività o sulla sua ammissione alla negoziazione;

    f) informazioni sulla cripto-attività;

    g) informazioni sui diritti e gli obblighi connessi alla cripto-attività;

    h) informazioni relative alla tecnologia sottostante;

    i) informazioni sui rischi;

    j) informazioni sui principali impatti negativi sul clima e su altri effetti negativi legati all’ambiente del meccanismo di consenso utilizzato per emettere le cripto-attività.

    Nei casi in cui il White Paper sulle cripto-attività non venga redatto dalle persone di cui al primo comma, lettere a), b) e c), il White Paper sulle cripto-attività include anche l’identità della persona che ha redatto il White Paper sulle cripto-attività e il motivo per cui tale persona particolare lo ha redatto.

    2. Tutte le informazioni elencate al paragrafo 1 sono corrette, chiare e non fuorvianti. Il White Paper sulle cripto-attività non contiene omissioni sostanziali ed è presentato in forma concisa e comprensibile.

    3. Il White Paper sulle cripto-attività contiene nella prima pagina la seguente dichiarazione chiara e ben visibile: «Questo White Paper sulle cripto-attività non è stato approvato da alcuna autorità competente in alcuno Stato membro dell’Unione europea». L’offerente della cripto-attività è l’unico responsabile del contenuto del presente White Paper sulle cripto-attività.». Qualora il White Paper sulle cripto-attività sia redatto dalla persona che chiede l’ammissione alla negoziazione o dal gestore di una piattaforma di negoziazione, nella dichiarazione di cui al primo comma, è inserito un riferimento a «persona che chiede l’ammissione alla negoziazione» o «gestore della piattaforma di negoziazione» invece di «offerente».

    4. Il White Paper sulle cripto-attività non contiene affermazioni per quanto riguarda il valore futuro della cripto-attività diverse dalla dichiarazione di cui al paragrafo 5.

    5. Il White Paper sulle cripto-attività contiene una dichiarazione chiara e inequivocabile che:

    a) la cripto-attività può perdere tutto il suo valore o parte di esso;

    b) la cripto-attività può non essere sempre trasferibile;

    c) la cripto-attività può non essere liquida;

    d) se l’offerta al pubblico ha come oggetto utility token, tale utility token può non essere scambiabile con il bene o servizio promesso nel White Paper sulle cripto-attività, soprattutto in caso di fallimento o abbandono del progetto di cripto-attività;

    e) la cripto-attività non è coperta dai sistemi di indennizzo degli investitori di cui alla direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 35 ) ;

    f) la cripto-attività non è coperta dai sistemi di garanzia dei depositi di cui alla direttiva 2014/49/UE.

    6. I White Paper sulle cripto-attività contengono una dichiarazione dell’organo di amministrazione dell’offerente, della persona che chiede l’ammissione alla negoziazione o del gestore della piattaforma di negoziazione. Tale dichiarazione, inserita dopo la dichiarazione di cui al paragrafo 3, attesta che il White Paper sulle cripto-attività è conforme al presente titolo e che, a quanto consta all’organo di amministrazione, le informazioni presentate nel White Paper sulle cripto-attività sono corrette, chiare e non fuorvianti e il White Paper sulle cripto-attività non presenta omissioni tali da alterarne il significato.

    7. Il White Paper sulle cripto-attività contiene una sintesi, inserita dopo la dichiarazione di cui al paragrafo 6, che, in un linguaggio breve e non tecnico, fornisce informazioni chiave sull’offerta al pubblico della cripto-attività o sulla prevista ammissione alla negoziazione. La sintesi è facilmente comprensibile e presentata e redatta in un formato chiaro e completo, utilizzando caratteri di dimensioni leggibili. La sintesi del White Paper sulle cripto-attività fornisce informazioni adeguate sulle caratteristiche della cripto-attività in questione, al fine di aiutare i potenziali possessori della cripto-attività a prendere una decisione informata. La sintesi contiene un’avvertenza secondo cui:

    a) dovrebbe essere letta come un’introduzione al White Paper sulle cripto-attività;

    b) il potenziale possessore dovrebbe basare la decisione di acquistare la cripto-attività sul contenuto dell’intero White Paper sulle cripto-attività e non solo sulla sintesi;

    c) l’offerta al pubblico della cripto-attività non costituisce un’offerta o una sollecitazione all’acquisto di strumenti finanziari e una simile offerta o sollecitazione può essere effettuata solo mediante prospetto o altri documenti di offerta ai sensi del diritto nazionale applicabile;

    d) il White Paper sulle cripto-attività non costituisce un prospetto ai sensi del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 36 ) , o un altro documento di offerta ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale.

    8. Il White Paper sulle cripto-attività contiene la data della sua notifica e un indice.

    9. Il White Paper sulle cripto-attività è redatto in una lingua ufficiale dello Stato membro d’origine o in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale. Se la cripto-attività è offerta anche in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d’origine, il White Paper sulle cripto-attività è redatto anche in una lingua ufficiale dello Stato membro ospitante o in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.

    10. Il White Paper sulle cripto-attività è messo a disposizione in un formato leggibile meccanicamente.

    11. L’ESMA, in collaborazione con l’ABE, elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire moduli, formati e modelli standard ai fini del paragrafo 10. L’ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al primo comma entro il 30 giugno 2024. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

    12. L’ESMA, in cooperazione con l’ABE, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione sul contenuto, sulle metodologie e sulla presentazione delle informazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera j), per quanto riguarda gli indicatori di sostenibilità in relazione agli impatti negativi sul clima e ad altri effetti negativi connessi all’ambiente. Nell’elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma, l’ESMA prende in considerazione i vari tipi di meccanismi di consenso utilizzati per convalidare le operazioni in cripto-attività, le loro strutture di incentivazione e l’uso dell’energia, dell’energia rinnovabile e delle risorse naturali, la produzione di rifiuti e le emissioni di gas a effetto serra. L’ESMA aggiorna tali norme tecniche di regolamentazione alla luce degli sviluppi normativi e tecnologici. L’ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il 30 giugno 2024. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

  • Art. 179 TUIR: Regime di neutralità fiscale

    Art. 179 TUIR: Regime di neutralità fiscale

    Art. 179 TUIR – Regime di neutralità fiscale

    In vigore dal 07/10/2015

    Modificato da: Decreto legislativo del 14/09/2015 n. 147 Articolo 11

    “1. Alle operazioni indicate nelle lettere a), b) e b-bis) dell’articolo 178 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 172 e 173.

    2. Ai conferimenti di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 178 si applica l’articolo 176. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei confronti del beneficiario non residente con riferimento alla stabile organizzazione nello Stato italiano, limitatamente agli elementi patrimoniali del conferente residente o, nell’ipotesi di cui alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 178, non residente, in essa effettivamente confluiti.

    3. Nelle operazioni indicate al comma 1, le plusvalenze della stabile organizzazione del conferente residente sono imponibili a titolo di realizzo al valore normale, con deduzione dalla relativa imposta, fino al suo totale assorbimento, dell’ammontare della imposta che lo Stato, dove e’ situata la stabile organizzazione, avrebbe effettivamente prelevato in assenza delle norme della direttiva comunitaria 23 luglio 1990, n. 90/434. Il beneficiario non residente subentra al conferente residente per tutti i diritti e gli obblighi tributari. Regole analoghe a quelle previste dai periodi precedenti si applicano nel caso in cui una societa’ residente in Italia trasferisca la propria residenza fiscale in un altro Stato membro, assumendo, quale valore su cui calcolare la tassazione virtuale della stabile organizzazione all’estero, il valore normale che l’altro Stato membro avrebbe determinato in caso di realizzo al valore normale di detta stabile organizzazione.

    4. Le operazioni di fusione, scissione e scambio di partecipazioni mediante permuta o conferimento, indicate nell’articolo 178, non comportano realizzo di plusvalenze ne’ di minusvalenze sulle azioni o quote date in cambio, il cui valore fiscale viene assunto dalle azioni o quote ricevute, ripartendosi tra tutte in proporzione dei valori alle stesse attribuiti ai fini della determinazione del rapporto di cambio. Gli eventuali conguagli concorrono a formare il reddito dei soci della societa’ incorporata o fusa o dei soci della societa’ scissa, fatta salva l’applicazione dell’articolo 47, comma 7, e, ricorrendone le condizioni, degli articoli 58 e 87, e dei percipienti nelle operazioni di scambio di partecipazioni mediante permuta o conferimento, ferma rimanendo, ricorrendone le condizioni, l’esenzione totale di cui all’articolo 87 e quella parziale di cui agli articoli 58 e 68, comma 3.

    5. Se e’ stata conferita da un soggetto una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro, le relative plusvalenze sono imponibili nei confronti del conferente residente a titolo di realizzo al valore normale, con deduzione dalla relativa imposta, fino al suo totale assorbimento, dell’ammontare dell’imposta che lo Stato dove e’ situata la stabile organizzazione avrebbe prelevato in assenza delle norme della direttiva comunitaria 23 luglio 1990 n. 90/434. In tal caso la partecipazione ricevuta e’ valutata fiscalmente in base all’ultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi degli elementi patrimoniali conferiti, aumentato, agli effetti della disposizione di cui al precedente comma, di un importo pari all’imponibile corrispondente all’imposta dovuta a saldo.

    6. Si considerano realizzati al valore normale i componenti dell’azienda o del complesso aziendale che abbiano formato oggetto delle operazioni indicate alle lettere da a) a d) del comma 1 dell’articolo 178, non confluiti in seguito a tali operazioni in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. La stessa disposizione si applica se successivamente alle predette operazioni i componenti conferiti nella stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato ne vengano distolti. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni dell’articolo 166, commi 2-quater e seguenti, anche ad operazioni verso Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo (1)(2).”

    (1) Periodo aggiunto dall’art. 11, comma 1, lett. b) decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 147. Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente periodo vedasi l’art. 11, comma 2 del citato decreto legislativo n. 147 del 2015.

    (2) Il presente comma 6 dell’articolo 179 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e’ abrogato con effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 ai sensi dell’articolo 14 del Decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142.

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  • Art. 194 Codice Civile: Divisione dei beni della comunione

    Art. 194 Codice Civile: Divisione dei beni della comunione

    Art. 194 c.c. – Divisione dei beni della comunione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La divisione dei beni della comunione legale si effettua ripartendo in parti uguali l’attivo e il passivo.

    Il giudice, in relazione alle necessità della prole e all’affidamento di essa, può costituire a favore di uno dei coniugi l’usufrutto su una parte dei beni spettanti all’altro coniuge .

  • Art. 46 D.Lgs. 81/2015 – Standard professionali e formativi

    Art. 46 D.Lgs. 81/2015 – Standard professionali e formativi

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previa intesa in Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, definisce le linee guida per gli standard formativi dell’apprendistato e le modalità di raccordo dei percorsi di apprendistato con il sistema scolastico, universitario e di istruzione e formazione professionale.

  • Art. 303 Codice della Navigazione – Abbandono della nave in pericolo

    Art. 303 Codice della Navigazione – Abbandono della nave in pericolo

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il comandante non può ordinare l'abbandono della nave in pericolo se non dopo esperimento senza risultato dei mezzi suggeriti dall'arte nautica per salvarla, sentito il parere degli ufficiali di coperta o, in mancanza, di due almeno fra i più provetti componenti dell'equipaggio. Il comandante deve abbandonare la nave per ultimo, provvedendo in quanto possibile a salvare le carte e i libri di bordo, e gli oggetti di valore affidati alla sua custodia.

  • Art. 71 L. 392/1978 – Contratti commerciali in corso non a proroga

    Art. 71 L. 392/1978 – Contratti commerciali in corso non a proroga

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    Le disposizioni degli articoli 27 e 42, primo comma, si applicano anche ai contratti in corso al momento dell’entrata in vigore della presente legge e non soggetti a proroga legale, detraendosi, per la determinazione della durata prevista in detta disposizione, il periodo di locazione gia’ trascorso dall’inizio della locazione o, in caso di intervenuto rinnovo contrattuale, dalla data di esso.

    La durata non puo’ comunque essere inferiore a due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

    Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai contratti di cui sopra per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, e’ in corso procedimento per convalida di licenza o di sfratto.

    Il canone potra’ essere aggiornato annualmente su richiesta del locatore dal giorno della scadenza contrattualmente prevista, in base al 75 per cento della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell’anno precedente.

  • Art. 7 DPR 445/2000 – Redazione e stesura di atti pubblici

    Art. 7 DPR 445/2000 – Redazione e stesura di atti pubblici

    Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

    1. I decreti, gli atti ricevuti dai notai, tutti gli altri atti pubblici, e le certificazioni sono redatti, anche promiscuamente, con qualunque mezzo idoneo, atto a garantirne la conservazione nel tempo.

    2. Il testo degli atti pubblici comunque redatti non deve contenere lacune, aggiunte, abbreviazioni, correzioni, alterazioni o abrasioni. Sono ammesse abbreviazioni, acronimi, ed espressioni in lingua straniera, di uso comune. Qualora risulti necessario apportare variazioni al testo, si provvede in modo che la precedente stesura resti leggibile.

  • Art. 25 L. 392/1978 – Adeguamento del canone

    Art. 25 L. 392/1978 – Adeguamento del canone

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    Ciascuna delle parti, in ogni momento del rapporto contrattuale, ha diritto all’adeguamento del canone in relazione all’eventuale mutamento degli elementi di cui agli articoli 13 e 15, escluso il parametro relativo alla vetusta’ che si applica al momento del rinnovo contrattuale.

    L’adeguamento del canone avra’ effetto dal mese sucessivo a quello durante il quale sia stato richiesto mediante lettera raccomandata.

  • Art. 17 D.Lgs. 81/2015 – Non discriminazione lavoratore intermittente

    Art. 17 D.Lgs. 81/2015 – Non discriminazione lavoratore intermittente

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. Ferma restando la specificità del contratto di lavoro intermittente, il lavoratore intermittente non deve ricevere, per i periodi lavorati, un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello, a parità di mansioni svolte.

    2. Il trattamento economico, normativo e previdenziale del lavoratore intermittente è riproporzionato, in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda l’importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa, le ferie, i congedi, i trattamenti per malattia, infortuni sul lavoro, malattie professionali e maternità.

  • Art. 14 D.Lgs. 81/2015 – Divieti lavoro intermittente

    Art. 14 D.Lgs. 81/2015 – Divieti lavoro intermittente

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. Il contratto di lavoro intermittente non può essere stipulato:

    a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;

    b) presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi, a norma degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente ovvero presso unità produttive nelle quali è operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell’orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente;

    c) da parte delle imprese che non hanno effettuato la valutazione dei rischi ai sensi della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

  • Permesso per donazione del sangue: regole e retribuzione

    Guida pratica · Lavoro · Ferie e permessi

    In sintesi

    La L. 219/2005 garantisce al lavoratore dipendente donatore di sangue il diritto ad assentarsi per l’intera giornata lavorativa in cui effettua la donazione, con piena retribuzione a carico del datore. Non è necessario usare ferie o recuperare il tempo.

    Riferimento normativo

    Art. 1, L. 219/2005

    Tabella riepilogativa

    Permesso donazione sangue – riepilogo
    Aspetto Regola
    Durata Intera giornata lavorativa (le 24 ore del giorno di donazione)
    Retribuzione Piena, a carico del datore di lavoro
    Base normativa Art. 1 L. 219/2005
    Documentazione Attestato del centro trasfusionale
    Frequenza Ad ogni donazione (nessun limite annuo di legge)
    Plasmaferesi e piastrinoaferesi Incluse (interpretazione estensiva confermata da prassi)

    Il diritto: un giorno retribuito per ogni donazione

    L’art. 1 della L. 219/2005 stabilisce che i lavoratori dipendenti che donano il sangue hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l’intera giornata lavorativa in cui effettuano la donazione, mantenendo la piena retribuzione. Non vi è un limite annuo: il beneficio spetta per ogni donazione effettuata nel rispetto degli intervalli minimi imposti dalle norme sanitarie.

    Come si documenta

    Il lavoratore deve esibire al datore l’attestato di donazione rilasciato dal centro trasfusionale o dall’associazione accreditata (AVIS, CRI, ecc.). Il documento indica data e tipo di donazione. Non è necessario preavviso formale, ma è buona prassi avvisare il datore la sera prima o appena possibile.

    Plasmaferesi, piastrinoaferesi e altre procedure

    Sebbene la legge menzioni esplicitamente il «sangue», la prassi consolidata e le circolari ministeriali estendono il beneficio alla plasmaferesi e alla piastrinoaferesi, procedure analoghe effettuate presso centri trasfusionali accreditati. In caso di dubbio è opportuno verificare quanto prevede il CCNL applicato.

    Casi pratici

    Tizio – donazione di mattina, turno pomeridiano

    Tizio lavora nel turno pomeridiano (14-22) e dona il sangue la mattina. Ha diritto all’intera giornata lavorativa del pomeriggio: il permesso copre l’intero turno, non solo le ore di assenza effettiva al centro trasfusionale.

    Caia – datore che chiede di recuperare le ore

    Il datore di Caia pretende che recuperi il pomeriggio in altro giorno. La pretesa è illegittima: il permesso L. 219/2005 è pieno e non soggetto a recupero né a detrazione dalle ferie.

    Sempronio – tre donazioni in un anno

    Sempronio dona tre volte nell’anno rispettando gli intervalli sanitari (sangue intero: ogni 90 giorni per gli uomini). Ha diritto a 3 giornate retribuite, una per ogni donazione.

    Domande frequenti

    Il permesso per donazione del sangue si applica anche ai lavoratori part-time?

    Sì. Il permesso copre l’intera giornata lavorativa, quindi anche il turno ridotto del part-time nel giorno della donazione.

    Devo avvisare il datore in anticipo?

    Non è richiesto un preavviso formale dalla legge, ma avvisare il giorno prima è buona prassi. L’unico obbligo è produrre l’attestato di donazione.

    Il permesso vale anche per la donazione di midollo osseo?

    Per la donazione di midollo osseo o cellule staminali emopoietiche esiste una disciplina specifica (L. 52/2001 e ss.mm.ii.) che garantisce permessi retribuiti anche per il periodo di ospedalizzazione, non solo il giorno della donazione.

    Il permesso per donazione è compatibile con i permessi L. 104?

    Sì, sono istituti del tutto distinti. Il lavoratore che fruisce di permessi L. 104 può comunque usufruire del permesso per donazione nella giornata in cui effettua la donazione.

    Se il centro trasfusionale non emette l'attestato subito?

    Il lavoratore può esibire una ricevuta provvisoria e integrare con l’attestato definitivo appena disponibile; il datore non può negare il permesso in assenza del documento definitivo se la donazione è attestata anche provvisoriamente.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 18 L. 392/1978 – Ubicazione e zone territoriali

    Art. 18 L. 392/1978 – Ubicazione e zone territoriali

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    In relazione all’ubicazione i consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti provvedono a ripartire il territorio comunale in cinque zone alle quali si applicano i coefficienti della tabella seguente: a) 0,85 per la zona agricola; b) 1 per la zona edificata periferica; c) 1,20 per la zona edificata compresa fra quella periferica e il centro storico; d) 1,20 per le zone di pregio particolare site nella zona edificata periferica o nella zona agricola; e) 1,30 per il centro storico.

    I consigli comunali devono provvedere alla ripartizione del territorio comunale in zone entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

    Nei comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti si applicano le perimetrazioni previste nell’articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, con i seguenti coefficienti: a) 0,85 per la zona agricola; b) 1 per il centro edificato; c) 1,10 per il centro storico.

    All’interno delle zone di cui alle lettere b), c) ed e) del primo comma ed alle lettere b) e c) del terzo comma i consigli comunali possono individuare edifici o comparti di edifici particolarmente degradati ai quali si applica il coefficiente 0,90, in sostituzione dei coefficienti suindicati.