Autore: Andrea Marton

  • Art. 5 DPR 445/2000 – Rappresentanza legale

    Art. 5 DPR 445/2000 – Rappresentanza legale

    Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

    1. Se l'interessato è soggetto alla potestà dei genitori, a tutela, o a curatela, le dichiarazioni e i documenti previsti dal presente testo unico sono sottoscritti rispettivamente dal genitore esercente la potestà, dal tutore, o dall'interessato stesso con l'assistenza del curatore.

  • Art. 13 L. 69/2019 – Inasprimento pene violenza sessuale (609-bis ss CP)

    Art. 13 L. 69/2019 – Inasprimento pene violenza sessuale (609-bis ss CP)

    L. 19 luglio 2019, n. 69 – Codice Rosso: tutela vittime di violenza domestica e di genere

    1. All’articolo 609-bis, primo comma, del codice penale le parole: «da cinque a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a dodici anni».

    2. All’articolo 609-ter del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al primo comma:

    1) all’alinea, le parole: «La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all’articolo 609-bis» sono sostituite dalle seguenti: «La pena stabilita dall’articolo 609-bis è aumentata di un terzo se i fatti ivi previsti»;

    2) il numero 1) è sostituito dal seguente: «1) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore»;

    3) il numero 5) è sostituito dal seguente: «5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto»;

    b) il secondo comma è sostituito dal seguente: «La pena stabilita dall’articolo 609-bis è aumentata della metà se i fatti ivi previsti sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici. La pena è raddoppiata se i fatti di cui all’articolo 609-bis sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci».

    3. All’articolo 609-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) dopo il secondo comma è inserito il seguente: «La pena è aumentata se il compimento degli atti sessuali con il minore che non abbia compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi»;

    b) al terzo comma, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni».

    4. All’articolo 609-septies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al primo comma, le parole: «articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 609-bis e 609-ter»;

    b) al secondo comma, la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «dodici»;

    c) al quarto comma, il numero 5) è abrogato.

    5. All’articolo 609-octies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al secondo comma, le parole: «da sei a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da otto a quattordici anni»;

    b) al terzo comma, le parole: «La pena è aumentata se concorre taluna delle» sono sostituite dalle seguenti: «Si applicano le».

  • Art. 8 Reg. (UE) 2022/2065 – Assenza di obblighi generali di sorveglianza o di accertamento attivo dei fatti

    Art. 8 Reg. (UE) 2022/2065 – Assenza di obblighi generali di sorveglianza o di accertamento attivo dei fatti

    Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

    Ai prestatori di servizi intermediari non è imposto alcun obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che tali prestatori trasmettono o memorizzano, né di accertare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illegali.

  • Art. 6 DPR 495/1992 – Modalità e procedura per l’esercizio della diffida da parte del Ministro dei lavori pubblici. Sostituzione in caso di inadempienza

    Art. 6 DPR 495/1992 – Modalità e procedura per l’esercizio della diffida da parte del Ministro dei lavori pubblici. Sostituzione in caso di inadempienza

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Il potere di diffida di cui all'articolo 5, comma 2, del codice, è esercitato dal Ministro dei lavori pubblici, in tutti i casi in cui sia accertata l'inosservanza, da parte dell'ente proprietario della strada, delle disposizioni del codice e del presente regolamento nonché delle leggi o degli atti aventi forza di legge da essi richiamate.

    2. Il Ministero dei lavori pubblici – Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, per i fini di cui al comma 1, si avvale di informazioni, segnalazioni e denunce che siano pervenute dagli organi di cui all'articolo 12 del codice, da qualsiasi persona e da associazioni senza scopo di lucro che perseguano finalità di salvaguardia dell'ambiente.

    3. Per assicurare l'attuazione operativa del servizio di cui all'articolo 11, comma 1, lettera e) del codice, gli organi di polizia stradale che, per ragioni di istituto, rilevano casi di inosservanza delle norme di cui al comma 1, sono tenuti a trasmettere specifico rapporto al capo del Compartimento dell'ANAS territorialmente competente. Il rapporto, cui viene allegata dettagliata relazione da parte dell'indicato ufficio statale periferico, viene trasmesso entro trenta giorni al Ministero dei lavori pubblici – Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.

    4. L'esercizio del potere di diffida nei riguardi dell'ente proprietario della strada può essere esercitato dal Ministro dei lavori pubblici, quando ne ricorrano le condizioni, anche d'ufficio.

    5. Il provvedimento di diffida, predisposto dal competente ufficio dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, può essere emanato, su delega del Ministro dei lavori pubblici, dal dirigente preposto all'Ispettorato generale.

    6. Il provvedimento di diffida deve indicare i casi accertati di inosservanza, senza che sia necessario specificare la fonte di informazione o la denuncia, le prescrizioni normative che si ritengono violate e gli interventi ritenuti necessari per ovviarvi. È fissato il termine, che non può essere, in genere, inferiore ai sessanta giorni, entro il quale l'ente proprietario deve ottemperare alla stessa. In caso di grave situazione di pericolo, il termine indicato può essere motivatamente ridotto.

    7. Il provvedimento di diffida deve essere notificato all'ente proprietario della strada inadempiente secondo le vigenti disposizioni di legge.

    8. Trascorso inutilmente il termine fissato nel provvedimento di diffida, il Ministro dei lavori pubblici ordina, con provvedimento notificato all'ente proprietario inadempiente, la immediata esecuzione delle opere necessarie incaricando chi deve provvedervi e le modalità di essa.

    9. Ultimata l'esecuzione delle opere, il Ministro dei lavori pubblici emette ordinanza-ingiunzione, a carico dell'ente diffidato, di rivalere completamente il Ministero dei lavori pubblici di tutte le somme erogate per l'esecuzione delle stesse, fissando il termine per il pagamento; in caso di inadempienza nel termine fissato, l'ordinanza-ingiunzione acquista immediata efficacia esecutiva ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

  • Art. 55 D.Lgs. 81/2015 – Abrogazioni e norme transitorie

    Art. 55 D.Lgs. 81/2015 – Abrogazioni e norme transitorie

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. Salvo che non sia diversamente disposto, sono abrogati:

    a) il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, recante disciplina del lavoro a tempo parziale in attuazione della direttiva 97/81/CE concernente l’accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES;

    b) gli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 e 40 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni;

    c) il decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251;

    d) il decreto legislativo 26 aprile 2012, n. 62, recante norme per l’implementazione del sistema di garanzia per i giovani;

    e) il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, recante testo unico dell’apprendistato, a norma dell’articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247;

    f) l’articolo 7-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31;

    g) i commi da 2 a 10 dell’articolo 46-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

    2. Ai contratti di lavoro a tempo parziale già instaurati alla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61.

    3. Ai contratti di lavoro a tempo determinato già in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, nonché le disposizioni di legge e di contratto collettivo applicabili, e quelli già stipulati continuano ad avere efficacia ai sensi delle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto sino alla loro scadenza.

    4. Ai contratti di apprendistato già in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, e successive modificazioni.

    5. Le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1, si applicano a far data dal 1° gennaio 2016, con salvezza dei contratti già instaurati che restano in vigore fino alla loro scadenza e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2015.

  • Art. 7 DPR 230/2000 – Servizi igienici

    Art. 7 DPR 230/2000 – Servizi igienici

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. I servizi igienici sono collocati in un vano annesso alla camera.

    2. I vani in cui sono collocati i servizi igienici forniti di acqua corrente, calda e fredda, sono dotati di lavabo, di doccia e, in particolare negli istituti o sezioni femminili, anche di bidet, per le esigenze igieniche dei detenuti e internati.

    3. Servizi igienici, lavabi e docce in numero adeguato devono essere, inoltre, collocati nelle adiacenze dei locali e delle aree dove si svolgono attività in comune.

  • Art. 4 Reg. (UE) 2022/2065 – Semplice trasporto

    Art. 4 Reg. (UE) 2022/2065 – Semplice trasporto

    Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

    1. Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio o nel fornire un accesso a una rete di comunicazione, il prestatore del servizio non è responsabile delle informazioni trasmesse o a cui si è avuto accesso a condizione che:

    a) non dia origine alla trasmissione;

    b) non selezioni il destinatario della trasmissione; e

    c) non selezioni né modifichi le informazioni trasmesse.

    2. Le attività di trasmissione e di fornitura di accesso di cui al paragrafo 1 includono la memorizzazione automatica, intermedia e transitoria delle informazioni trasmesse, a condizione che questa serva solo alla trasmissione sulla rete di comunicazione e che la sua durata non ecceda il tempo ragionevolmente necessario a tale scopo.

    3. Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, conformemente all'ordinamento giuridico dello Stato membro, che un'autorità giudiziaria o amministrativa esiga che il prestatore del servizio impedisca o ponga fine a una violazione.

  • Art. 66-sexies D.Lgs. 209/2005 – ( Calcolo del Requisito Patrimoniale Minimo

    Art. 66-sexies D.Lgs. 209/2005 – ( Calcolo del Requisito Patrimoniale Minimo

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. 1. Il Requisito Patrimoniale Minimo è calcolato conformemente alle relative disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea nel rispetto dei seguenti principi: a) in modo chiaro e semplice, al fine di garantire la possibilità di una revisione; b) corrisponde ad un importo di fondi propri di base ammissibili al di sotto del quale i contraenti, i beneficiari, gli assicurati e gli aventi diritto a prestazioni assicurative sarebbero esposti ad un livello di rischio inaccettabile qualora all'impresa di riassicurazione fosse consentito di continuare la propria attività; c) la funzione lineare di cui al comma 2, utilizzata per calcolare il Requisito Patrimoniale Minimo, è calibrata sul valore a rischio dei fondi propri di base dell'impresa con un livello di confidenza dell'ottantacinque per cento (85%) su un periodo di un anno; d) il livello minimo assoluto è pari a 3.600.000 euro per le imprese di riassicurazione, ad eccezione delle imprese di riassicurazione captive, per le quali il Requisito Patrimoniale Minimo non può essere inferiore a 1.200.000 euro.

    2. Fatto salvo il comma 3, il Requisito Patrimoniale Minimo è calcolato come funzione lineare di un insieme o sottoinsieme delle seguenti variabili: riserve tecniche, premi contabilizzati, capitale a rischio, imposte differite e costi amministrativi dell'impresa. Le variabili utilizzate sono calcolate al netto della riassicurazione.

    3. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, lettera d), il Requisito Patrimoniale Minimo non può scendere al di sotto del venticinque per cento (25%) né superare il quarantacinque per cento (45%) del Requisito Patrimoniale di Solvibilità dell'impresa, calcolato conformemente al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione II e Sezione III.

    4. Fino al 31 dicembre 2017, l'IVASS ha la facoltà di esigere che l'impresa applichi le percentuali di cui al comma 3 solo al Requisito Patrimoniale di Solvibilità calcolato conformemente al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione II.

    5. L'impresa calcola il Requisito Patrimoniale Minimo almeno ogni tre mesi e comunica il risultato di tale calcolo all'IVASS.

    6. Ai fini del calcolo dei limiti di cui al comma 3 le imprese non sono tenute a calcolare il proprio Requisito Patrimoniale di Solvibilità su base trimestrale.

    7. Se il Requisito Patrimoniale Minimo dell'impresa coincide con uno dei limiti di cui al comma 3, tale impresa fornisce all'IVASS le informazioni necessarie a comprendere adeguatamente le ragioni per cui si è verificata tale coincidenza.

    ))

  • Art. 22 D.Lgs. 81/2015 – Continuazione del rapporto oltre la scadenza

    Art. 22 D.Lgs. 81/2015 – Continuazione del rapporto oltre la scadenza

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. Fermo quanto disposto dall’articolo 21, se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto, pari al venti per cento fino al decimo giorno successivo, e al quaranta per cento per ciascun giorno ulteriore.

    2. Se il rapporto di lavoro continua oltre il trentesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi, ovvero oltre il cinquantesimo giorno negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini.

  • Art. 327 Codice della Navigazione – Arruolamento per nave determinata o per più navi dello stesso armatore

    Art. 327 Codice della Navigazione – Arruolamento per nave determinata o per più navi dello stesso armatore

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il contratto di arruolamento ha per oggetto la prestazione di servizio su nave determinata. Tuttavia l'arruolato può, con patto espresso contenuto nel contratto di arruolamento, obbligarsi a prestare servizio su una nave non determinata fra quelle appartenenti all'armatore o su più di esse successivamente.

  • Art. 18 L. 69/2019 – Riequilibrio territoriale centri antiviolenza

    Art. 18 L. 69/2019 – Riequilibrio territoriale centri antiviolenza

    L. 19 luglio 2019, n. 69 – Codice Rosso: tutela vittime di violenza domestica e di genere

    1. All’articolo 5-bis, comma 2, lettera d), del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, le parole da: «, riservando un terzo» fino alla fine della lettera sono soppresse.

  • Art. 2 DPR 445/2000 – Oggetto

    Art. 2 DPR 445/2000 – Oggetto

    Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

    1. Le norme del presente testo unico disciplinano la formazione, il rilascio, la tenuta e la conservazione, la gestione, la trasmissione di atti e documenti da parte di organi della pubblica amministrazione; disciplinano altresì la produzione di atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l'utenza, e ai privati … . PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 .