Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

Profilo LinkedIn ›

I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 2118 c.c.: Recesso dal contratto a tempo indeterminato

    Art. 2118 c.c.: Recesso dal contratto a tempo indeterminato

    Art. 2118 c.c. – Recesso dal contratto a tempo indeterminato

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità.

    In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l’altra parte a un’indennità equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.

    La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per morte del prestatore di lavoro.

  • Art. 2110 c.c.: Infortunio, malattia, gravidanza, puerperio

    Art. 2110 c.c.: Infortunio, malattia, gravidanza, puerperio

    Art. 2110 c.c. – Infortunio, malattia, gravidanza, puerperio

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    In caso d’infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio, se la legge o le norme corporative non stabiliscono forme equivalenti di previdenza o di assistenza, è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o un’indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali, dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità.

    Nei casi indicati nel comma precedente, l’imprenditore ha diritto di recedere dal contratto a norma dell’art. 2118, decorso il periodo stabilito dalla legge, dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità.

    Il periodo di assenza dal lavoro per una delle cause anzidette deve essere computato nell’anzianità di servizio.

  • Articolo 2111 Codice Civile: Servizio militare

    Articolo 2111 Codice Civile: Servizio militare

    Art. 2111 c.c. – Servizio militare

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva risolve il contratto di lavoro, salvo diverse disposizioni delle norme corporative.

    In caso di richiamo alle armi, si applicano le disposizioni del primo e del terzo comma dell’articolo precedente.

  • Art. 2112 c.c.: Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso

    Art. 2112 c.c.: Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso

    Art. 2112 c.c. Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d’azienda

    In vigore

    caso di trasferimento d'azienda (1) In caso di trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro. Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all’impresa del cessionario. L’effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello. Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d’azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento d’azienda, può rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui all’articolo 2119, primo comma. Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d’azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l’usufrutto o l’affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell’azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un’attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento. (2) Nel caso in cui l’alienante stipuli con l’acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d’azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime di solidarietà di cui all’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. (3)

  • Articolo 2107 Codice Civile: Orario di lavoro

    Articolo 2107 Codice Civile: Orario di lavoro

    Art. 2107 c.c. – Orario di lavoro

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La durata giornaliera e settimanale della prestazione di lavoro non può superare i limiti stabiliti dalle leggi speciali o dalle norme corporative.

  • Articolo 2108 Codice Civile: Lavoro straordinario e notturno

    Articolo 2108 Codice Civile: Lavoro straordinario e notturno

    Art. 2108 c.c. Lavoro straordinario e notturno

    In vigore

    In caso di prolungamento dell’orario normale, il prestatore di lavoro deve essere compensato per le ore straordinarie con un aumento di retribuzione rispetto a quella dovuta per il lavoro ordinario. Il lavoro notturno non compreso in regolari turni periodici deve essere parimenti retribuito con una maggiorazione rispetto al lavoro diurno. I limiti entro i quali sono consentiti il lavoro straordinario e quello notturno, la durata di essi e la misura della maggiorazione sono stabiliti dalla legge [o dalle norme corporative] (1).

  • Articolo 2109 Codice Civile: Periodo di riposo

    Articolo 2109 Codice Civile: Periodo di riposo

    Art. 2109 c.c. – Periodo di riposo

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza con la domenica.

    Ha anche diritto, dopo un anno d’ininterrotto servizio, ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l’imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo è stabilita dalla legge, dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità.

    L’imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie.

    Non può essere computato nelle ferie il periodo di preavviso indicato nell’art. 2118.

  • Articolo 2104 Codice Civile: Diligenza del prestatore di lavoro

    Articolo 2104 Codice Civile: Diligenza del prestatore di lavoro

    Art. 2104 c.c. – Diligenza del prestatore di lavoro

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall’interesse dell’impresa e da quello superiore della produzione nazionale.

    Deve inoltre osservare le disposizioni per l’esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall’imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende.

    Spiegazione

    Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione e dall’interesse dell’impresa, e deve osservare le disposizioni per l’esecuzione del lavoro impartite dal datore e dai collaboratori da cui dipende gerarchicamente (obbligo di obbedienza).

    Come funziona e quando si applica

    Insieme all’obbligo di fedeltà (art. 2105) costituisce il nucleo dei doveri del lavoratore subordinato. La violazione può dare luogo a sanzioni disciplinari proporzionate (art. 2106), fino al licenziamento nei casi più gravi.

    Esempio pratico

    Il dipendente deve svolgere il lavoro con la cura adeguata e rispettare le istruzioni aziendali legittime; l’inosservanza può comportare sanzioni disciplinari.

    Domande frequenti

    Quali sono i doveri del lavoratore?

    Diligenza nell’esecuzione e obbedienza alle disposizioni legittime dell’impresa (art. 2104), oltre all’obbligo di fedeltà (art. 2105).

    Si può rifiutare un ordine del datore?

    Solo se l’ordine è illegittimo; gli ordini legittimi vanno osservati, salvo il diritto di contestarli nelle sedi opportune.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Articolo 2105 Codice Civile: Obbligo di fedeltà

    Articolo 2105 Codice Civile: Obbligo di fedeltà

    Art. 2105 c.c. – Obbligo di fedeltà

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, né divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.

    Spiegazione

    Durante il rapporto di lavoro il dipendente ha un dovere di lealtà verso il datore, che si traduce in due divieti: non fare concorrenza (trattare affari in proprio o per conto di terzi in concorrenza con il datore) e non divulgare o usare a danno dell’azienda notizie sull’organizzazione e sui metodi di produzione. È un obbligo accessorio del contratto e opera automaticamente, senza bisogno di un patto specifico.

    Come funziona e quando si applica

    L’obbligo vale per tutta la durata del rapporto, anche fuori dall’orario di lavoro. Va tenuto distinto dal patto di non concorrenza (art. 2125 c.c.), che riguarda invece il periodo successivo alla cessazione e richiede forma scritta e un corrispettivo. Insieme all’art. 2104 (diligenza e obbedienza) delinea i doveri fondamentali del lavoratore.

    Esempio pratico

    Un dipendente che, mentre è in forza, avvia un’attività concorrente o passa a un concorrente informazioni riservate viola l’art. 2105: il datore può licenziarlo per giusta causa (art. 2119) e chiedere il risarcimento del danno.

    Domande frequenti

    L’obbligo di fedeltà vale anche dopo le dimissioni?

    No: l’art. 2105 opera durante il rapporto. Per vincolare il lavoratore dopo la cessazione serve un patto di non concorrenza scritto e retribuito (art. 2125 c.c.).

    Posso avere un secondo lavoro?

    Sì, se non è in concorrenza con il datore e non pregiudica la prestazione; un secondo impiego presso un concorrente diretto può invece violare l’obbligo di fedeltà.

    Cosa rischia chi lo viola?

    Sanzioni disciplinari fino al licenziamento per giusta causa, oltre al risarcimento del danno.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Articolo 2106 Codice Civile: Sanzioni disciplinari

    Articolo 2106 Codice Civile: Sanzioni disciplinari

    Art. 2106 c.c. – Sanzioni disciplinari

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti può dar luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell’infrazione e in conformità delle norme corporative.

    Spiegazione

    L’inosservanza degli obblighi di diligenza (art. 2104) e di fedeltà (art. 2105) da parte del lavoratore può dar luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell’infrazione e in conformità delle norme corporative (oggi: legge e contratti collettivi).

    Come funziona e quando si applica

    È la base del potere disciplinare del datore, il cui esercizio è procedimentalizzato dall’art. 7 dello Statuto dei lavoratori (L. 300/1970): contestazione scritta, diritto di difesa, proporzionalità. Le sanzioni vanno dal rimprovero al licenziamento.

    Esempio pratico

    Un ritardo abituale può essere sanzionato con un rimprovero o una multa; condotte più gravi con la sospensione, fino al licenziamento nei casi più seri.

    Domande frequenti

    Il datore può punire il dipendente?

    Sì, con sanzioni disciplinari proporzionate alla gravità, rispettando la procedura dell’art. 7 dello Statuto dei lavoratori (contestazione scritta e diritto di difesa).

    La sanzione deve essere proporzionata?

    Sì: deve corrispondere alla gravità dell’infrazione, dal rimprovero verbale al licenziamento.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Articolo 2101 Codice Civile: Tariffe di cottimo

    Articolo 2101 Codice Civile: Tariffe di cottimo

    Art. 2101 c.c. Tariffe di cottimo

    In vigore

    [Le norme corporative] (1) possono stabilire che le tariffe di cottimo non divengano definitive se non dopo un periodo di esperimento. Le tariffe possono essere sostituite o modificate soltanto se intervengono mutamenti nelle condizioni di esecuzione del lavoro, e in ragione degli stessi. [In questo caso la sostituzione o la variazione della tariffa non diviene definitiva se non dopo il periodo di esperimento stabilito dalle norme corporative.] (1) L’imprenditore deve comunicare preventivamente ai prestatori di lavoro i dati riguardanti gli elementi costitutivi della tariffa di cottimo, le lavorazioni da eseguirsi e il relativo compenso unitario. Deve altresì comunicare i dati relativi alla quantità di lavoro eseguita e al tempo impiegato.

  • Articolo 2102 Codice Civile: Partecipazione agli utili

    Articolo 2102 Codice Civile: Partecipazione agli utili

    Art. 2102 c.c. – Partecipazione agli utili

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se le norme corporative o la convenzione non dispongono diversamente, la partecipazione agli utili spettante al prestatore di lavoro è determinata in base agli utili netti dell’impresa, e, per le imprese soggette alla pubblicazione del bilancio, in base agli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato e pubblicato.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.