Art. 2112 c.c. Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d’azienda
In vigore
caso di trasferimento d'azienda (1) In caso di trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro. Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all’impresa del cessionario. L’effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello. Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d’azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento d’azienda, può rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui all’articolo 2119, primo comma. Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d’azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l’usufrutto o l’affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell’azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un’attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento. (2) Nel caso in cui l’alienante stipuli con l’acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d’azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime di solidarietà di cui all’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. (3)
Spiegazione
Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione e dall’interesse dell’impresa, e deve osservare le disposizioni per l’esecuzione del lavoro impartite dal datore e dai collaboratori da cui dipende gerarchicamente (obbligo di obbedienza).
Come funziona e quando si applica
Insieme all’obbligo di fedeltà (art. 2105) costituisce il nucleo dei doveri del lavoratore subordinato. La violazione può dare luogo a sanzioni disciplinari proporzionate (art. 2106), fino al licenziamento nei casi più gravi.
Esempio pratico
Il dipendente deve svolgere il lavoro con la cura adeguata e rispettare le istruzioni aziendali legittime; l’inosservanza può comportare sanzioni disciplinari.
Domande frequenti
Quali sono i doveri del lavoratore?
Diligenza nell’esecuzione e obbedienza alle disposizioni legittime dell’impresa (art. 2104), oltre all’obbligo di fedeltà (art. 2105).
Si può rifiutare un ordine del datore?
Solo se l’ordine è illegittimo; gli ordini legittimi vanno osservati, salvo il diritto di contestarli nelle sedi opportune.
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.