In sintesi
- Il contratto di arruolamento ha per oggetto, di regola, la prestazione di servizio su una nave determinata, identificata nel contratto stesso.
- In via eccezionale, con un patto espresso contenuto nel contratto, l'arruolato può obbligarsi a prestare servizio su una nave non determinata o su più navi dell'armatore in successione.
- La clausola di multi-nave deve essere esplicitamente prevista nel contratto di arruolamento e non può essere imposta successivamente con atto unilaterale dell'armatore.
- Il principio di determinatezza della nave tutela il marittimo, che conosce in anticipo le caratteristiche del mezzo su cui presterà servizio e le condizioni di lavoro connesse.
- La norma si coordina con l'art. 332, che impone l'indicazione del nome o numero della nave quale contenuto obbligatorio del contratto, salvo che sia apposta la clausola multi-nave.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 327 Codice della Navigazione — Arruolamento per nave determinata o per più navi dello stesso armatore
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
Il contratto di arruolamento ha per oggetto la prestazione di servizio su nave determinata. Tuttavia l'arruolato può, con patto espresso contenuto nel contratto di arruolamento, obbligarsi a prestare servizio su una nave non determinata fra quelle appartenenti all'armatore o su più di esse successivamente.
Stesso numero, altri codici
- Art. 327 D.Lgs. 209/2005 — Articolo abrogato
- Art. 327 Codice Civile: Usufrutto legale di uno solo dei genitori
- Articolo 327 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 327 Codice di Procedura Civile: Decadenza dall’impugnazione
- Art. 327 c.p.p.: Direzione delle indagini preliminari
- Art. 327 Codice Penale: Abrogato
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio e collocazione della norma
L'articolo 327 del Codice della navigazione stabilisce il principio fondamentale secondo cui il contratto di arruolamento è ancorato a una nave determinata. Questa regola non è meramente formale: la nave sulla quale il marittimo presta servizio ne determina le condizioni di lavoro effettive — il tipo di navigazione, il tonnellaggio, le dotazioni tecniche, l'ambiente fisico a bordo, la rotta normalmente percorsa. Il marittimo che firma un contratto ha quindi un interesse concreto e legittimo a sapere su quale unità navale sarà imbarcato. La norma si inscrive in un contesto più ampio di tutela del lavoratore marittimo, che storicamente è stato soggetto a condizioni di lavoro molto più severe rispetto agli altri lavoratori e ha beneficiato di forme di protezione specifiche.
Il principio della nave determinata
La regola generale è che il contratto di arruolamento indichi la nave specifica sulla quale il marittimo dovrà prestare servizio. Questa indicazione è resa obbligatoria dall'art. 332, n. 1, che include tra i contenuti necessari del contratto il nome o il numero di matricola della nave. La conseguenza è che l'armatore non può, in linea di principio, modificare unilateralmente la destinazione del marittimo trasferendolo da una nave all'altra, nemmeno nell'ambito della propria flotta: tale modifica costituirebbe una variazione sostanziale delle condizioni contrattuali che richiederebbe il consenso del lavoratore.
La clausola multi-nave: requisiti e funzione
L'art. 327 introduce un'eccezione al principio della determinatezza: le parti possono pattuire espressamente — con un patto espresso contenuto nel contratto di arruolamento — che il marittimo si obblighi a prestare servizio su una nave non determinata tra quelle appartenenti all'armatore, ovvero su più di esse successivamente. Questa clausola, comunemente denominata clausola multi-nave o clausola di intercambiabilità, è diffusa nelle grandi compagnie di navigazione che gestiscono flotte numerose e necessitano di flessibilità nella distribuzione del personale tra le diverse unità.
La norma pone due requisiti fondamentali per la validità della clausola. Il primo è quello della espressa pattuizione: la clausola non si presume e non può essere ricavata da comportamenti concludenti; deve essere contenuta per iscritto nel contratto di arruolamento. Il secondo requisito, implicito nel riferimento alle navi «appartenenti all'armatore», è che le unità navali sulle quali il marittimo può essere assegnato appartengano al patrimonio dello stesso armatore contraente: la clausola non può essere usata per cedere il marittimo a terzi armatori senza il suo consenso, operazione che integrerebbe una vera e propria cessione del contratto soggetta alle regole generali.
Coordinamento con l'art. 332 e il ruolo di equipaggio
Il raccordo tra l'art. 327 e l'art. 332 è esplicito: quest'ultimo, al numero 1, prevede che il contratto di arruolamento debba indicare il nome o il numero della nave, «ovvero la clausola prevista nel secondo comma dell'articolo 327». Ne consegue che, in presenza di clausola multi-nave, il contenuto obbligatorio del contratto è soddisfatto anche senza l'identificazione di una specifica unità navale. Analogamente, l'annotazione sul ruolo di equipaggio — documento di bordo che certifica la composizione dell'equipaggio — rifletterà l'effettiva assegnazione del marittimo all'unità navale su cui è imbarcato al momento, anche se il contratto prevede la possibilità di assegnazioni future a navi diverse.
Profili pratici e tutele del marittimo
Sul piano pratico, la clausola multi-nave solleva alcune questioni di tutela del lavoratore. In primo luogo, l'armatore che esercita la facoltà di assegnare il marittimo a navi diverse deve comunque rispettare i limiti posti dalla disciplina complessiva del contratto di arruolamento: le mansioni, la qualifica e il trattamento economico del marittimo non possono essere modificati per effetto del trasferimento da una nave all'altra, salvo diverso accordo. In secondo luogo, se la nave alla quale il marittimo viene assegnato presenta caratteristiche significativamente diverse da quelle della precedente — per tipo di navigazione, rotta o condizioni ambientali — potrebbe emergere una questione relativa alla congruenza dell'assegnazione con le aspettative contrattuali. Sul piano del diritto internazionale marittimo, la Convenzione sul lavoro marittimo del 2006 (MLC 2006) ha rafforzato le tutele dei marittimi in materia di condizioni di imbarco, introducendo standard minimi vincolanti che si applicano indipendentemente dalla presenza di clausole di flessibilità contrattuale.
Casi pratici
Caso 1: Trasferimento su altra nave senza clausola espressa
Tizio è arruolato su una portarinfuse identificata nel contratto. A metà del viaggio l'armatore lo ordina di trasferirsi su un'altra nave della flotta, senza che il contratto preveda alcuna clausola multi-nave. Tizio può legittimamente rifiutare il trasferimento, poiché l'art. 327 richiede un patto espresso per l'assegnazione a navi diverse da quella indicata nel contratto.
Caso 2: Clausola multi-nave regolarmente pattuita
Caio sottoscrive un contratto di arruolamento a tempo indeterminato che contiene una clausola multi-nave, con la quale si obbliga a prestare servizio su qualsiasi nave della flotta dell'armatore. L'armatore lo assegna prima a una portacontainer e poi, dopo alcune settimane, a una nave da carico rinfusiero: il trasferimento è legittimo in forza della clausola espressa contenuta nel contratto.
Caso 3: Tentativo di cessione del marittimo ad armatore terzo
Sempronio ha un contratto con clausola multi-nave che gli consente di essere assegnato alle navi dell'armatore con cui ha contrattato. L'armatore, in accordo con una società terza, vorrebbe destinare Sempronio a una nave di quest'ultima. Sempronio può opporsi: la clausola multi-nave copre solo le navi dello stesso armatore contraente, e l'assegnazione a terzi integrerebbe una cessione del contratto non consentita senza il suo consenso.
Domande frequenti
Su quale nave deve prestare servizio il marittimo arruolato?
Di regola il contratto di arruolamento individua una nave specifica. Solo con un patto espresso inserito nel contratto il marittimo può obbligarsi a prestare servizio su una nave non determinata o su più navi dello stesso armatore.
L'armatore può spostare il marittimo su un'altra nave senza il suo consenso?
No, salvo che nel contratto sia contenuta una clausola multi-nave espressa. In assenza di tale clausola, il trasferimento su un'altra nave costituisce una modifica sostanziale del contratto che richiede il consenso del lavoratore.
La clausola multi-nave consente all'armatore di cedere il marittimo ad altri armatori?
No. La clausola si riferisce esclusivamente alle navi appartenenti all'armatore contraente. L'assegnazione del marittimo a navi di terzi richiederebbe il suo espresso consenso e si configurerebbe come cessione del contratto.
Dove deve essere contenuta la clausola multi-nave per essere valida?
La clausola deve essere espressa e contenuta nel contratto di arruolamento. Non è sufficiente un accordo verbale successivo né può desumersi da comportamenti concludenti delle parti.
Come si coordina l'art. 327 con il contenuto obbligatorio del contratto di arruolamento?
L'art. 332 prevede che il contratto debba indicare il nome o il numero della nave, oppure la clausola multi-nave di cui all'art. 327. In presenza di quest'ultima, l'indicazione della nave specifica non è necessaria ai fini della validità del contratto.