Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 2126 c.c.: Prestazione di fatto con violazione di legge

    Art. 2126 c.c.: Prestazione di fatto con violazione di legge

    Art. 2126 c.c. Prestazione di fatto con violazione di legge

    In vigore

    La nullità o l’annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall’illiceità dell’oggetto o della causa. Se il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione.

  • Art. 2127 c.c.: Divieto d’interposizione nel lavoro a cottimo

    Art. 2127 c.c.: Divieto d’interposizione nel lavoro a cottimo

    Art. 2127 c.c. – Divieto d’interposizione nel lavoro a cottimo

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    È vietato all’imprenditore di affidare a propri dipendenti lavori a cottimo da eseguirsi da prestatori di lavoro assunti e retribuiti direttamente dai dipendenti medesimi.

    In caso di violazione di tale divieto, l’imprenditore risponde direttamente, nei confronti dei prestatori di lavoro assunti dal proprio dipendente, degli obblighi derivanti dai contratti di lavoro da essi stipulati.

  • Articolo 2128 Codice Civile: Lavoro a domicilio

    Articolo 2128 Codice Civile: Lavoro a domicilio

    Art. 2128 c.c. – Lavoro a domicilio

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Ai prestatori di lavoro a domicilio si applicano le disposizioni di questa sezione, in quanto compatibili con la specialità del rapporto.

  • Articolo 2119 Codice Civile: Recesso per giusta causa

    Articolo 2119 Codice Civile: Recesso per giusta causa

    Art. 2119 c.c. – Recesso per giusta causa

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l’indennità indicata nel secondo comma dell’articolo precedente.

    Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto la liquidazione coatta amministrativa dell’impresa. Gli effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti di lavoro sono regolati dal codice della crisi e dell’insolvenza .

    Spiegazione

    Ciascuna parte può recedere dal contratto di lavoro senza preavviso se si verifica una causa che non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto (la cosiddetta giusta causa). Se il contratto è a tempo indeterminato spetta al recedente l’indennità sostitutiva del preavviso solo quando il recesso è ingiustificato.

    Come funziona e quando si applica

    È il fondamento del licenziamento per giusta causa (e delle dimissioni per giusta causa). La giusta causa è un inadempimento così grave da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario. Va distinta dal giustificato motivo (L. 604/1966), meno grave, che richiede il preavviso.

    Esempio pratico

    Il dipendente sorpreso a rubare in azienda può essere licenziato in tronco per giusta causa, senza preavviso né relativa indennità.

    Domande frequenti

    Cos’è il licenziamento per giusta causa?

    Il recesso immediato, senza preavviso, per un fatto talmente grave da non consentire la prosecuzione neppure temporanea del rapporto.

    Posso dimettermi per giusta causa?

    Sì: se il datore commette un grave inadempimento (es. mancato pagamento dello stipendio) il lavoratore può dimettersi senza preavviso e ha diritto all’indennità sostitutiva.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Art. 2120 c.c.: Disciplina del trattamento di fine rapporto

    Art. 2120 c.c.: Disciplina del trattamento di fine rapporto

    Art. 2120 c.c. Disciplina del trattamento di fine rapporto

    In vigore

    In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l’equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese. In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell’anno per una delle cause di cui all’articolo 2110, nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l’integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione di cui al primo comma l’equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. Il trattamento di cui al precedente primo comma, con esclusione della quota maturata nell’anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l’applicazione di un tasso costituito dall’1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall’ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente. Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma precedente per frazioni di anno, l’incremento dell’indice ISTAT è quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell’anno precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero. Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta. Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti. La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di: a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche; b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile. (1) L’anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto. Nell’ipotesi di cui all’articolo 2122 la stessa anticipazione è detratta dall’indennità prevista dalla norma medesima. Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali. I contratti collettivi possono altresì stabilire criteri di priorità per l’accoglimento delle richieste di anticipazione.

  • Art. 2121 c.c.: Computo dell’indennità di mancato preavviso

    Art. 2121 c.c.: Computo dell’indennità di mancato preavviso

    Art. 2121 c.c. Computo dell’indennità di mancato preavviso

    In vigore

    preavviso L’indennità di cui all’articolo 2118 deve calcolarsi computando le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili o ai prodotti ed ogni altro compenso di carattere continuativo, con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese. Se il prestatore di lavoro è retribuito in tutto o in parte con provvigioni, con premi di produzione o con partecipazioni, l’indennità suddetta è determinata sulla media degli emolumenti degli ultimi tre anni di servizio o del minor tempo di servizio prestato. Fa parte della retribuzione anche l’equivalente del vitto e dell’alloggio dovuto al prestatore di lavoro.

  • Art. 2122 c.c.: Indennità in caso di morte

    Art. 2122 c.c.: Indennità in caso di morte

    Art. 2122 c.c. – Indennità in caso di morte

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    In caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità, indicate dagli articoli 2118 e 2120 devono corrispondersi al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado.

    La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno.

    In mancanza delle persone indicate nel primo comma, le indennità sono attribuite secondo le norme della successione legittima.

    È nullo ogni patto anteriore alla morte del prestatore di lavoro circa l’attribuzione e la ripartizione delle indennità.

  • Articolo 2113 Codice Civile: Rinunzie e transazioni

    Articolo 2113 Codice Civile: Rinunzie e transazioni

    Art. 2113 c.c. Rinunzie e transazioni

    In vigore

    Le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all’art. 409 del codice di procedura civile, non sono valide. L’impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima. Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la volontà. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185, 410, 411, 412-ter e 412-quater (1) del codice di procedura civile.

  • Articolo 2114 Codice Civile: Previdenza ed assistenza obbligatorie

    Articolo 2114 Codice Civile: Previdenza ed assistenza obbligatorie

    Art. 2114 c.c. – Previdenza ed assistenza obbligatorie

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le leggi speciali e le norme corporative determinano i casi e le forme di previdenza e di assistenza obbligatorie e le contribuzioni e prestazioni relative.

  • Articolo 2115 Codice Civile: Contribuzioni

    Articolo 2115 Codice Civile: Contribuzioni

    Art. 2115 c.c. Contribuzioni

    In vigore

    Salvo diverse disposizioni della legge [o delle norme corporative] (1), l’imprenditore e il prestatore di lavoro contribuiscono in parti eguali alle istituzioni di previdenza e di assistenza. L’imprenditore è responsabile del versamento del contributo, anche per la parte che è a carico del prestatore di lavoro, salvo il diritto di rivalsa secondo le leggi speciali. È nullo qualsiasi patto diretto ad eludere gli obblighi relativi alla previdenza o all’assistenza.

  • Articolo 2116 Codice Civile: Prestazioni

    Articolo 2116 Codice Civile: Prestazioni

    Art. 2116 c.c. Prestazioni

    In vigore

    Le prestazioni indicate nell’art. 2114 sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando l’imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali [o delle norme corporative] (1). Nei casi in cui, secondo tali disposizioni, le istituzioni di previdenza e di assistenza, per mancata o irregolare contribuzione, non sono tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute, l’imprenditore è responsabile del danno che ne deriva al prestatore di lavoro.

  • Art. 2117 c.c.: Fondi speciali per la previdenza e l’assistenza

    Art. 2117 c.c.: Fondi speciali per la previdenza e l’assistenza

    Art. 2117 c.c. – Fondi speciali per la previdenza e l’assistenza

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I fondi speciali per la previdenza e l’assistenza che l’imprenditore abbia costituiti, anche senza contribuzione dei prestatori di lavoro, non possono essere distratti dal fine al quale sono destinati e non possono formare oggetto di esecuzione da parte dei creditori dell’imprenditore o del prestatore di lavoro.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.