Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Articolo 2151 Codice Civile: Spese per la coltivazione

    Articolo 2151 Codice Civile: Spese per la coltivazione

    Art. 2151 c.c. – Spese per la coltivazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le spese per la coltivazione del podere e per l’esercizio delle attività connesse, escluse quelle per la mano d’opera previste dall’art. 2147, sono a carico del concedente e del mezzadro in parti eguali, se non dispongono diversamente le norme corporative, la convenzione o gli usi.

    Se il mezzadro è sfornito di mezzi propri, il concedente deve anticipare senza interesse, sino alla scadenza dell’anno agrario in corso, le spese indicate nel comma precedente, salvo rivalsa mediante prelevamento sui prodotti e sugli utili.

  • Articolo 2152 Codice Civile: Miglioramenti

    Articolo 2152 Codice Civile: Miglioramenti

    Art. 2152 c.c. Miglioramenti

    In vigore

    Il concedente che intende compiere miglioramenti sul podere deve valersi del lavoro dei componenti della famiglia colonica che siano forniti della necessaria capacità lavorativa, e questi sono tenuti a prestarlo verso compenso. La misura del compenso, se non è stabilita [dalle norme corporative] (1), dalla convenzione o dagli usi, è determinata dal giudice, sentite, ove occorra, [le associazioni professionali] (2) e tenuto conto dell’eventuale incremento di reddito realizzato dal mezzadro.

  • Articolo 2142 Codice Civile: Famiglia colonica

    Articolo 2142 Codice Civile: Famiglia colonica

    Art. 2142 c.c. – Famiglia colonica

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La composizione della famiglia colonica non può volontariamente essere modificata senza il consenso del concedente, salvi i casi di matrimonio, di adozione e di riconoscimento di figli . La composizione e le variazioni della famiglia colonica devono risultare dal libretto colonico.

  • Articolo 2143 Codice Civile: Mezzadria a tempo indeterminato

    Articolo 2143 Codice Civile: Mezzadria a tempo indeterminato

    Art. 2143 c.c. – Mezzadria a tempo indeterminato

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La mezzadria a tempo indeterminato s’intende convenuta per la durata di un anno agrario, salvo diverse disposizioni delle norme corporative, e si rinnova tacitamente di anno in anno, se non è stata comunicata disdetta almeno sei mesi prima della scadenza nei modi fissati dalle norme corporative, dalla convenzione o dagli usi.

  • Articolo 2144 Codice Civile: Mezzadria a tempo determinato

    Articolo 2144 Codice Civile: Mezzadria a tempo determinato

    Art. 2144 c.c. – Mezzadria a tempo determinato

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La mezzadria a tempo determinato non cessa di diritto alla scadenza del termine.

    Se non è comunicata disdetta a norma dell’articolo precedente, il contratto s’intende rinnovato di anno in anno.

  • Articolo 2145 Codice Civile: Diritti ed obblighi del concedente

    Articolo 2145 Codice Civile: Diritti ed obblighi del concedente

    Art. 2145 c.c. – Diritti ed obblighi del concedente

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il concedente conferisce il godimento del podere, dotato di quanto occorre per l’esercizio dell’impresa e di un’adeguata casa per la famiglia colonica.

    La direzione dell’impresa spetta al concedente, il quale deve osservare le norme della buona tecnica agraria.

  • Articolo 2146 Codice Civile: Conferimento delle scorie

    Articolo 2146 Codice Civile: Conferimento delle scorie

    Art. 2146 c.c. – Conferimento delle scorte

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le scorte vive e morte sono conferite dal concedente e dal mezzadro in parti uguali, salvo diversa disposizione delle norme corporative, della convenzione o degli usi.

    Le scorte conferite divengono comuni in proporzione dei rispettivi conferimenti.

  • Articolo 2147 Codice Civile: Obblighi del mezzadro

    Articolo 2147 Codice Civile: Obblighi del mezzadro

    Art. 2147 c.c. – Obblighi del mezzadro

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il mezzadro è obbligato a prestare, secondo le direttive del concedente e le necessità della coltivazione, il lavoro proprio e quello della famiglia colonica.

    È a carico del mezzadro, salvo diverse disposizioni delle norme corporative, della convenzione o degli usi, la spesa della mano d’opera eventualmente necessaria per la normale coltivazione del podere.

  • Articolo 2148 Codice Civile: Obblighi di residenza e di custodia

    Articolo 2148 Codice Civile: Obblighi di residenza e di custodia

    Art. 2148 c.c. Obblighi di residenza e di custodia

    In vigore

    Il mezzadro ha l’obbligo di risiedere stabilmente nel podere con la famiglia colonica. Egli deve custodire il podere e mantenerlo in normale stato di produttività. Egli deve altresì custodire e conservare le altre cose affidategli dal concedente, con la diligenza del buon padre di famiglia, e non può, senza il consenso del concedente o salvo uso contrario, svolgere attività a suo esclusivo profitto o compiere prestazioni a favore di terzi.

  • Articolo 2137 Codice Civile: Responsabilità dell’imprenditore agricolo

    Articolo 2137 Codice Civile: Responsabilità dell’imprenditore agricolo

    Art. 2137 c.c. – Responsabilità dell’imprenditore agricolo

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’imprenditore, anche se esercita l’impresa su fondo altrui, è soggetto agli obblighi stabiliti dalla legge e dalle norme corporative concernenti l’esercizio dell’agricoltura.

  • Articolo 2138 Codice Civile: Dirigenti e fattori di campagna

    Articolo 2138 Codice Civile: Dirigenti e fattori di campagna

    Art. 2138 c.c. – Dirigenti e fattori di campagna

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I poteri dei dirigenti preposti all’esercizio dell’impresa agricola e quelli dei fattori di campagna, se non sono determinati per iscritto dal preponente, sono regolati dalle norme corporative e, in mancanza, dagli usi.

  • Articolo 2139 Codice Civile: Scambio di mano d’opera o di servizi

    Articolo 2139 Codice Civile: Scambio di mano d’opera o di servizi

    Art. 2139 c.c. – Scambio di mano d’opera o di servizi

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Tra piccoli imprenditori agricoli è ammesso lo scambio di mano d’opera o di servizi secondo gli usi.

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