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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 14 del Codice Rosso introduce il nuovo art. 64-bis nelle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, imponendo la trasmissione obbligatoria e senza ritardo di una serie di provvedimenti penali al giudice civile che stia trattando procedimenti di separazione, divorzio, o relative ai figli minori o all'esercizio della responsabilità genitoriale. L'obiettivo è evitare che le due giurisdizioni procedano in modo del tutto autonomo quando l'imputato o l'indagato è anche parte di un procedimento familiare: il giudice civile deve essere informato delle ordinanze cautelari, delle archiviazioni, degli avvisi di conclusione delle indagini e delle sentenze riguardanti i reati del cosiddetto «catalogo Codice Rosso» (maltrattamenti, reati sessuali, stalking, revenge porn, sfregio permanente al viso). La norma risponde a un problema concreto: spesso il giudice della separazione non era a conoscenza di un procedimento penale in corso a carico di uno dei genitori per reati di violenza domestica, con il rischio che la regolamentazione dell'affidamento dei figli prescindesse da informazioni determinanti per la valutazione dell'idoneità genitoriale. La disposizione è completata da modifiche all'art. 90-bis CPP (informazioni alla vittima) e all'art. 190-bis CPP (tutela dei testimoni vulnerabili), che innalza l'età soglia da 16 a 18 anni.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 14 L. 69/2019 — Trasmissione provvedimenti al giudice civile (64-bis disp att CPP)

L. 19 luglio 2019, n. 69 — Codice Rosso: tutela vittime di violenza domestica e di genere

1. Dopo l’articolo 64 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

«Art. 64-bis (Trasmissione obbligatoria di provvedimenti al giudice civile). – 1. Ai fini della decisione dei procedimenti di separazione personale dei coniugi o delle cause relative ai figli minori di età o all’esercizio della potestà genitoriale, copia delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, del provvedimento con il quale è disposta l’archiviazione e della sentenza emessi nei confronti di una delle parti in relazione ai reati previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, nonché dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale è trasmessa senza ritardo al giudice civile procedente».

2. All’articolo 90-bis, comma 1, lettera p), del codice di procedura penale, le parole: «e alle case rifugio» sono sostituite dalle seguenti: «, alle case rifugio e ai servizi di assistenza alle vittime di reato».

3. All’articolo 190-bis, comma 1-bis, del codice di procedura penale, le parole: «anni sedici» sono sostituite dalle seguenti: «anni diciotto».

Commento

Ratio della norma

La giurisdizione penale e quella civile hanno tradizionalmente operato in modo parallelo e non coordinato: mentre il pubblico ministero indagava per maltrattamenti o violenza sessuale, il giudice della separazione poteva continuare ad assegnare affidamento condiviso o addirittura affidamento esclusivo al genitore autore delle violenze, ignaro del procedimento penale in corso. Questa lacuna aveva conseguenze gravi, documentate in numerosi casi in cui i figli venivano esposti alla vicinanza del genitore violento proprio attraverso le modalità di visita stabilite dal giudice civile. L'art. 64-bis impone un flusso informativo obbligatorio dal giudice penale a quello civile, consentendo a quest'ultimo di aggiornare i propri provvedimenti tenendo conto della situazione penale della parte. La norma si colloca in un contesto di progressiva integrazione tra le giurisdizioni in materia di tutela dell'infanzia e delle vittime di violenza domestica, coerente con le indicazioni della direttiva 2012/29/UE e con la Convenzione di Istanbul.

Analisi e struttura

L'art. 64-bis individua con precisione i provvedimenti soggetti all'obbligo di trasmissione: ordinanze applicative di misure cautelari personali, ordinanze di sostituzione o revoca delle misure cautelari, avviso di conclusione delle indagini preliminari, provvedimento di archiviazione, sentenza. La trasmissione deve avvenire «senza ritardo», il che configura un adempimento urgente a carico della cancelleria o della segreteria del PM. L'obbligo sussiste solo «ai fini della decisione dei procedimenti di separazione personale dei coniugi o delle cause relative ai figli minori di età o all'esercizio della potestà genitoriale»: se non pende alcun procedimento civile, l'obbligo non scatta. I reati del catalogo sono quelli già elencati nelle altre disposizioni del Codice Rosso: artt. 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis, 612-ter del CP, nonché le lesioni e lo sfregio nelle ipotesi aggravate ai sensi degli artt. 576 e 577 CP. La modifica all'art. 90-bis CPP estende l'informazione alla vittima anche ai servizi di assistenza alle vittime di reato, in aggiunta ai centri antiviolenza e alle case rifugio già previsti. La modifica all'art. 190-bis CPP innalza da 16 a 18 anni l'età soglia per l'applicazione delle misure di tutela rafforzata del testimone vulnerabile nei procedimenti per reati sessuali.

Quando si applica

L'obbligo di trasmissione si attiva quando ricorrono tre condizioni cumulative: (1) pende un procedimento penale per uno dei reati del catalogo; (2) l'indagato o imputato è parte di un procedimento civile di separazione, divorzio o relativo all'affidamento dei figli; (3) il giudice civile deve ancora prendere o modificare la sua decisione. Il meccanismo funziona in entrambe le direzioni del tempo: la trasmissione avviene non solo quando il procedimento civile precede quello penale, ma anche quando ne consegue. La norma non prevede un meccanismo automatico di coordinamento tra i due procedimenti, ma solo l'obbligo informativo: spetterà poi al giudice civile valutare le informazioni ricevute e decidere se e come modificare i propri provvedimenti, in applicazione del principio del superiore interesse del minore e delle norme sull'affidamento.

Confronto e norme correlate

La norma si colloca in un quadro più ampio di coordinamento tra giustizia penale e civile in materia di violenza domestica. L'art. 473-bis CPP (applicabile nei procedimenti di famiglia) già prevedeva alcune forme di coordinamento, ma l'art. 64-bis aggiunge uno specifico e automatico flusso informativo. Il raccordo con le misure cautelari è immediato: l'ordinanza di allontanamento dalla casa familiare (art. 282-bis CPP) o il divieto di avvicinamento (art. 282-ter CPP) sono tra i provvedimenti da trasmettere, e il giudice civile potrà tenerne conto nel decidere le modalità di visita dei figli. L'innalzamento dell'età soglia per i testimoni vulnerabili a 18 anni nell'art. 190-bis CPP è coerente con l'approccio del Codice Rosso di rafforzare la protezione dei minori in tutti i procedimenti per reati sessuali, evitando che i ragazzi tra 16 e 18 anni vengano sentiti nuovamente senza le protezioni previste per i minori.

Problemi applicativi

L'efficacia pratica dell'art. 64-bis dipende dalla capacità degli uffici giudiziari di attuare il flusso informativo obbligatorio in modo tempestivo e sistematico. Nella realtà, la comunicazione richiede l'identificazione del procedimento civile pendente — che non sempre è nota alla cancelleria penale — e la predisposizione di canali di comunicazione interni agli uffici giudiziari che non erano stati strutturati per questo scopo. Le difficoltà organizzative hanno limitato l'applicazione concreta della norma, almeno nella prima fase di vigenza. Un'altra criticità riguarda i casi in cui il procedimento civile pende davanti a un giudice di circoscrizione diversa da quella del giudice penale: la trasmissione tra uffici di diversi circondari o corti d'appello richiede meccanismi di coordinamento che non sono sempre ben oliati. Sul piano processuale, il giudice civile che riceve i provvedimenti penali non è vincolato a trarne conseguenze immediate: la valutazione resta discrezionale, e la giurisprudenza ha faticato a definire se la pendenza di un procedimento penale per maltrattamenti sia di per sé sufficiente a modificare i criteri di affidamento o se debba essere apprezzata insieme ad altri elementi di prova.

Casi pratici

Caso 1: Trasmissione dell'ordinanza cautelare al giudice della separazione

Caso 2: Sentenza penale e procedimento di affidamento

Caso 3: Minore testimone e protezione rafforzata

Domande frequenti

Cos'è l'art. 64-bis disp. att. CPP introdotto dal Codice Rosso?

È la norma che obbliga il giudice penale a trasmettere senza ritardo al giudice civile (separazione, affidamento figli) copia dei principali provvedimenti emessi nei procedimenti per reati di violenza domestica, stalking, reati sessuali e revenge porn, così da coordinare le due giurisdizioni.

Quali provvedimenti vengono trasmessi al giudice civile?

Ordinanze cautelari, sostituzioni o revoche delle misure cautelari, avviso di conclusione delle indagini, provvedimento di archiviazione e sentenza, emessi in procedimenti per maltrattamenti, stalking, violenza sessuale, revenge porn, sfregio permanente al viso.

Il giudice civile è obbligato a modificare i provvedimenti dopo aver ricevuto gli atti penali?

No: l'obbligo riguarda solo la trasmissione delle informazioni. La valutazione di come tenere conto dei provvedimenti penali nella regolamentazione dell'affidamento o delle visite è rimessa alla discrezionalità del giudice civile, che deve valutare il superiore interesse del minore.

L'età per la tutela rafforzata del testimone nei reati sessuali è cambiata con il Codice Rosso?

Sì: il Codice Rosso ha innalzato da 16 a 18 anni l'età soglia per l'applicazione delle misure di protezione del testimone vulnerabile (art. 190-bis CPP) nei procedimenti per reati sessuali, estendendo così la protezione ai ragazzi tra 16 e 18 anni.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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