Testo dell'articoloVigente
Art. 12 L. 69/2019 — Sfregio o deformazione viso (583-quinquies CP)
L. 19 luglio 2019, n. 69 — Codice Rosso: tutela vittime di violenza domestica e di genere
1. Dopo l’articolo 583-quater del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 583-quinquies (Deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso). – Chiunque cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso è punito con la reclusione da otto a quattordici anni.
La condanna ovvero l’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno».
2. All’articolo 576, primo comma, numero 5, del codice penale, dopo la parola: «572,» è inserita la seguente: «583-quinquies,».
3. All’articolo 583, secondo comma, del codice penale, il numero 4 è abrogato.
4. All’articolo 585, primo comma, del codice penale, dopo la parola: «583-bis» è inserita la seguente: «, 583-quinquies».
5. All’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-quater, dopo le parole: «per i delitti di cui agli articoli» è inserita la seguente: «583-quinquies,»;
b) al comma 1-quinquies, dopo le parole: «per i delitti di cui agli articoli» è inserita la seguente: «583-quinquies,».
Stesso numero, altri codici
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Commento
Ratio della norma
La creazione dell'art. 583-quinquies CP risponde a una richiesta sociale e politica che si era fatta sempre più pressante dopo alcuni episodi di aggressioni con acido o con taglienti che avevano lasciato le vittime con deformazioni permanenti al viso, mutando irreversibilmente la loro identità fisica e la loro vita sociale. La scelta del legislatore è stata di sottrarre queste condotte dalla logica delle circostanze aggravanti — dove la risposta sanzionatoria era percepita come insufficiente e il rischio di bilanciamento con attenuanti era reale — e di creare un titolo di reato autonomo con una pena base già elevatissima. Sul piano criminologico, il fenomeno dello sfregio al viso presenta una specificità di genere marcata: le vittime sono prevalentemente donne, e l'aggressore è quasi sempre un uomo che con la violenza sul viso intende annientare l'identità, la vita di relazione e le prospettive future della vittima, in un atto che va ben oltre la lesione fisica e mira a una forma di distruzione permanente della persona. La Convenzione di Istanbul, ratificata dall'Italia con la L. 77/2013, richiede misure efficaci contro tutte le forme di violenza fisica grave, e l'introduzione di un reato autonomo è la risposta più coerente con questo impegno internazionale. La scelta di inserire il reato nel regime dell'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario — originariamente concepito per i reati di mafia e terrorismo — è una dichiarazione di politica criminale: lo sfregio permanente al viso è equiparato, sul piano del trattamento penitenziario, ai reati di criminalità organizzata.
Analisi e struttura
Il primo comma dell'art. 583-quinquies CP definisce la condotta incriminata: «cagionare ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso». Il testo è identico alla precedente aggravante dell'art. 583, secondo comma, n. 4 (abrogato dalla stessa legge), ma la collocazione in un reato autonomo determina conseguenze radicalmente diverse. La pena è la reclusione da otto a quattordici anni: è una delle cornici più elevate del codice penale per reati contro la persona, superiore all'omicidio preterintenzionale e comparabile alle forme aggravate di lesioni gravissime. Il secondo comma prevede l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, curatela e amministrazione di sostegno come conseguenza obbligatoria della condanna o dell'applicazione della pena su richiesta (patteggiamento): questa sanzione accessoria si aggiunge alla pena principale e opera automaticamente, senza necessità di una valutazione discrezionale del giudice. La riforma abroga il numero 4 del secondo comma dell'art. 583 CP (che prevedeva lo sfregio permanente come circostanza aggravante delle lesioni gravi) e inserisce il richiamo all'art. 583-quinquies nell'art. 576 CP (aggravante dell'omicidio connesso) e nell'art. 585 CP (lesioni colpose aggravate). L'inserimento nell'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario (commi 1-quater e 1-quinquies) comporta l'applicazione del regime differenziato: il condannato per 583-quinquies non può accedere ai benefici penitenziari ordinari (semilibertà, affidamento in prova, permessi-premio) se non collabora con la giustizia o se non ricorrono altre specifiche condizioni previste dalla legge penitenziaria.
Quando si applica
Il reato si perfeziona quando la condotta dell'agente — qualunque essa sia: uso di acido, lama, taglienti, o qualsiasi altro mezzo — produce come risultato una deformazione o uno sfregio permanente del viso della vittima. La permanenza è elemento costitutivo del reato: lesioni al viso reversibili non integrano la fattispecie. La valutazione della permanenza è una questione medico-legale che richiede una perizia: cicatrici, perdita di parti del viso, danni oculari, bruciature da acido che abbiano alterato in modo definitivo l'aspetto del viso sono le manifestazioni tipiche. Il reato può concorrere con altri: se la condotta è preordinata a cagionare la morte (tentato omicidio) ma si ferma allo sfregio permanente, i due reati possono concorrere. Se l'agente usa armi proprie si applica anche l'aggravante dell'art. 585 CP. Se il fatto è commesso nel contesto di maltrattamenti familiari, l'aggravante dell'art. 576 CP (combinata con l'art. 577) comporta ulteriori inasprimenti di pena. Il reato è procedibile d'ufficio. Non è richiesta la querela della persona offesa.
Confronto e norme correlate
Il confronto più immediato è con le lesioni personali gravi e gravissime degli artt. 582-583 CP: prima del Codice Rosso, lo sfregio permanente al viso era una circostanza aggravante delle lesioni gravi che portava la pena da tre a sette anni. Oggi l'art. 583-quinquies, come reato autonomo con pena da otto a quattordici anni, crea una forbice sanzionatoria incomparabilmente più severa. Il raccordo con l'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario merita attenzione: per i reati inclusi nel comma 1-quater (tra cui ora il 583-quinquies), l'accesso ai benefici è condizionato alla collaborazione con la giustizia o alla dimostrazione di avere altrimenti rescisso i legami con l'ambiente criminale di appartenenza; per quelli inclusi nel comma 1-quinquies, le condizioni sono leggermente meno stringenti. Il reato si inserisce nel catalogo dei reati che fondano l'obbligo di comunicazione al giudice civile ex art. 64-bis disp. att. CPP (introdotto dall'art. 14 del Codice Rosso), con importanti implicazioni nei procedimenti di separazione e affidamento. L'art. 20 del Codice Rosso estende inoltre l'indennizzo per le vittime di reati intenzionali violenti (L. 122/2016) specificamente alle vittime di deformazione del viso.
Problemi applicativi
La principale questione tecnica riguarda la distinzione tra lesioni gravissime ex art. 583, secondo comma (permanente e grave infermità fisica o psichica, perdita di un senso, perdita di un arto, incapacità di procreare) e lo sfregio permanente al viso ex art. 583-quinquies: le due fattispecie possono sovrapporsi quando l'aggressione al viso produce sia lo sfregio che altre conseguenze gravissime. In tal caso, secondo l'orientamento prevalente, si applica il reato più grave e le conseguenze meno gravi restano assorbite o sono oggetto di autonoma valutazione. Sul piano della prova della permanenza, la perizia medico-legale è essenziale ma i tempi di esecuzione possono confliggere con l'esigenza di adottare misure cautelari immediate: la giurisprudenza ha chiarito che ai fini cautelari è sufficiente la prognosi ragionevole di permanenza, senza necessità di attendere la definitiva cristallizzazione delle lesioni. L'inserimento nel regime dell'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario è stato oggetto di discussioni sulla proporzionalità: alcuni autori ritengono che equiparare il reato di sfregio ai reati di mafia e terrorismo sia una scelta di politica criminale simbolica più che razionale, atteso che le due tipologie di reato hanno strutture criminologiche radicalmente diverse. Infine, l'interdizione perpetua dagli uffici di tutela e curatela è una sanzione accessoria di portata rilevante che opera automaticamente: la Corte Costituzionale ha affrontato profili di compatibilità delle sanzioni accessorie automatiche con il principio di proporzionalità, con esiti non ancora definitivi per questa specifica fattispecie.
Casi pratici
Caso 1: Aggressione con acido con sfregio permanente
Caso 2: Lesione con taglienti nel contesto di maltrattamenti familiari
Caso 3: Sfregio e procedimento di separazione
Domande frequenti
Cos'è il reato di deformazione del viso (art. 583-quinquies CP)?
È il reato introdotto dal Codice Rosso 2019 che punisce chi causa allo sfregio o deformazione permanente del viso di un'altra persona. Non è più una semplice aggravante delle lesioni ma un reato autonomo, punito con la reclusione da 8 a 14 anni. Si applica anche alle aggressioni con acido.
Quali pene rischia chi sfregia il viso di una persona?
Da 8 a 14 anni di reclusione, più l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio di tutela o curatela. Il condannato è soggetto al regime penitenziario differenziato dell'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario, con forti limitazioni all'accesso ai benefici penitenziari.
Prima del Codice Rosso lo sfregio era già reato?
Lo sfregio permanente al viso era una circostanza aggravante delle lesioni personali gravi (art. 583, secondo comma, n. 4 CP), con pena da 3 a 7 anni. Il Codice Rosso lo ha trasformato in reato autonomo con pena da 8 a 14 anni, e ha abrogato il vecchio numero 4 del secondo comma dell'art. 583 CP.
Lo sfregio al viso deve essere permanente per integrare il reato?
Sì: la permanenza della deformazione o dello sfregio è elemento costitutivo del reato. Lesioni reversibili non integrano l'art. 583-quinquies CP. La valutazione della permanenza avviene tramite perizia medico-legale; ai fini cautelari è sufficiente una prognosi ragionevole di permanenza.
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