Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Articolo 2176 Codice Civile: Reintegrazione del bestiame conferito

    Articolo 2176 Codice Civile: Reintegrazione del bestiame conferito

    Art. 2176 c.c. Reintegrazione del bestiame conferito

    In vigore

    Nella soccida stipulata per un tempo non inferiore a tre anni, qualora durante la prima metà del periodo contrattuale perisca la maggior parte del bestiame inizialmente conferito, per causa non imputabile al soccidario, questi può chiederne la reintegrazione con altri capi di valore intrinseco eguale a quello che i capi periti avevano all’inizio del contratto, tenuto conto del numero, della razza, della qualità, del sesso, del peso e dell’età. Se il soccidante non provvede alla reintegrazione, il soccidario può recedere dal contratto.

  • Articolo 2177 Codice Civile: Trasferimento dei diritti sul bestiame

    Articolo 2177 Codice Civile: Trasferimento dei diritti sul bestiame

    Art. 2177 c.c. Trasferimento dei diritti sul bestiame

    In vigore

    Se la proprietà o il godimento del bestiame dato a soccida viene trasferito ad altri, il contratto non si scioglie, e i crediti e i debiti del soccidante, derivanti dalla soccida, passano all’acquirente in proporzione della quota acquistata, salva per i debiti la responsabilità sussidiaria del soccidante. Se il trasferimento riguarda la maggior parte del bestiame, il soccidario può, nel termine di un mese da quando ha avuto conoscenza del trasferimento, recedere dal contratto con effetto dalla fine dell’anno in corso.

  • Articolo 2178 Codice Civile: Accrescimenti prodotti, utili e spese

    Articolo 2178 Codice Civile: Accrescimenti prodotti, utili e spese

    Art. 2178 c.c. – Accrescimenti, prodotti, utili e spese

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Gli accrescimenti, i prodotti, gli utili e le spese si dividono tra le parti secondo le proporzioni stabilite dalle norme corporative, dalla convenzione o dagli usi.

    È nullo il patto per il quale il soccidario debba sopportare nella perdita una parte maggiore di quella spettantegli nel guadagno.

  • Art. 2165 Codice Civile: Durata

    Art. 2165 Codice Civile: Durata

    Art. 2165 c.c. – Durata

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La colonia parziaria è contratta per il tempo necessario affinchè il colono possa svolgere e portare a compimento un ciclo normale di rotazione delle colture praticate nel fondo.

    Se non si fa luogo a rotazione di colture, la colonia non può avere una durata inferiore a due anni.

  • Articolo 2166 Codice Civile: Obblighi del concedente

    Articolo 2166 Codice Civile: Obblighi del concedente

    Art. 2166 c.c. – Obblighi del concedente

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il concedente deve consegnare il fondo in istato di servire alla produzione alla quale è destinato.

  • Articolo 2167 Codice Civile: Obblighi del colono

    Articolo 2167 Codice Civile: Obblighi del colono

    Art. 2167 c.c. – Obblighi del colono

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il colono deve prestare il lavoro proprio secondo le direttive del concedente e le necessità della coltivazione.

    Egli deve custodire il fondo e mantenerlo in normale stato di produttività; deve altresì custodire e conservare le altre cose affidategli dal concedente con la diligenza del buon padre di famiglia.

  • Articolo 2168 Codice Civile: Morte di una delle parti

    Articolo 2168 Codice Civile: Morte di una delle parti

    Art. 2168 c.c. – Morte di una delle parti

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La colonia parziaria non si scioglie per la morte del concedente.

    In caso di morte del colono, si applicano a favore degli eredi di questo le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell’art.

    2158.

  • Art. 2169 Codice Civile: Rinvio

    Art. 2169 Codice Civile: Rinvio

    Art. 2169 c.c. – Rinvio

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Sono applicabili alla colonia parziaria le norme dettate per la mezzadria negli articoli 2145, secondo comma, 2147, secondo comma, 2149, 2151, secondo comma, 2152, 2155, 2156, 2157, 2159, 2160 e 2163, nonché quelle concernenti la tenuta e l’efficacia probatoria del libretto colonico, qualora le parti l’abbiano d’accordo istituito.

  • Art. 2170 Codice Civile: Nozione

    Art. 2170 Codice Civile: Nozione

    Art. 2170 c.c. – Nozione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nella soccida il soccidante e il soccidario si associano per l’allevamento e lo sfruttamento di una certa quantità di bestiame e per l’esercizio delle attività connesse, al fine di ripartire l’accrescimento del bestiame e gli altri prodotti e utili che ne derivano.

    L’accrescimento consiste tanto nei parti sopravvenuti, quanto nel maggior valore intrinseco che il bestiame abbia al termine del contratto.

  • Art. 2171 Codice Civile: Nozione

    Art. 2171 Codice Civile: Nozione

    Art. 2171 c.c. – Nozione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nella soccida semplice il bestiame è conferito dal soccidante.

    La stima del bestiame all’inizio del contratto non ne trasferisce la proprietà al soccidario.

    La stima deve indicare il numero, la razza, la qualità, il sesso, il peso e l’età del bestiame e il relativo prezzo di mercato. La stima serve di base per determinare il prelevamento a cui ha diritto il soccidante alla fine del contratto, a norma dell’art. 2181.

  • Art. 2162 c.c.: Efficacia probatoria del libretto colonico

    Art. 2162 c.c.: Efficacia probatoria del libretto colonico

    Art. 2162 c.c. Efficacia probatoria del libretto colonico

    In vigore

    Le annotazioni eseguite sui due esemplari del libretto colonico fanno prova a favore e contro ciascuno dei contraenti, se il mezzadro non ha reclamato entro novanta giorni dalla consegna del libretto fattagli dal concedente. Se una delle parti non presenta il proprio libretto, fa fede quello presentato. In ogni caso le annotazioni delle partite fanno prova contro chi le ha scritte. Con la sottoscrizione delle parti alla chiusura annuale del conto colonico, questo s’intende approvato. Le risultanze del conto possono essere impugnate soltanto per errori materiali, omissioni, falsità e duplicazioni di partite entro novanta giorni dalla consegna del libretto al mezzadro.

  • Art. 2163 c.c.: Assegnazione delle scorte al termine della mezza

    Art. 2163 c.c.: Assegnazione delle scorte al termine della mezza

    Art. 2163 c.c. – Assegnazione delle scorte al termine della mezzadria

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Salvo diverse disposizioni delle norme corporative, della convenzione o degli usi, l’assegnazione delle scorte al termine della mezzadria deve farsi secondo le norme seguenti:

    1) se si tratta di scorte vive, secondo la specie, il sesso, il numero, la qualità e il peso, ovvero, in mancanza di tali determinazioni, secondo il valore, tenuto conto della differenza di esso tra il tempo del conferimento e quello della riconsegna;

    2) se si tratta di scorte morte circolanti, per quantità e qualità, valutando le eccedenze e le diminuzioni in base ai prezzi di mercato nel tempo della riconsegna;

    3) se si tratta di scorte morte fisse, per specie, quantità, qualità e stato d’uso.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.