Autore: Andrea Marton

  • Art. 300 Codice della Navigazione – Mancanza di provviste o di arredi durante la navigazione

    Art. 300 Codice della Navigazione – Mancanza di provviste o di arredi durante la navigazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Se in corso di navigazione vengono a mancare le provviste di bordo o altra cosa indispensabile alla regolare e sicura navigazione, il comandante deve curarne il rifornimento con ogni possibile mezzo. A tale fine, ove sia necessario, deve farne richiesta alle navi che incontri, o altrimenti approdare nel più vicino luogo, anche se all'uopo occorra deviare la rotta. In caso di estrema necessità, il comandante può impiegare per le esigenze della nave le merci esistenti a bordo.

  • Art. 203 Codice Civile: Inefficacia della separazione

    Art. 203 Codice Civile: Inefficacia della separazione

    Art. 203 c.c. [Inefficacia della separazione] (1)

    Articolo abrogato dalla l. 19 maggio 1975, n. 151

    [Abrogato]

  • Art. 339 Codice della Navigazione – Indennità per riduzione delle razioni dei viveri

    Art. 339 Codice della Navigazione – Indennità per riduzione delle razioni dei viveri

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Se la riduzione delle razioni dei viveri, prevista nell'articolo 301, è dovuta a causa non imputabile all'armatore, questi deve corrispondere ai componenti dell'equipaggio l'equivalente in danaro. Se la riduzione è determinata da causa a lui imputabile, l'armatore è tenuto anche al risarcimento dei danni. Della cessazione e della risoluzione del contratto

  • Art. 41 L. 392/1978 – Norme applicabili alle locazioni commerciali

    Art. 41 L. 392/1978 – Norme applicabili alle locazioni commerciali

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    Ai contratti previsti nell’articolo 27 si applicano le disposizioni degli articoli da 7 a 11.

    Le disposizioni di cui agli articoli 38, 39 e 40 non si applicano ai rapporti di locazione di cui all’articolo 35.

  • Art. 264 Codice della Navigazione – Vendita della nave

    Art. 264 Codice della Navigazione – Vendita della nave

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    La deliberazione di vendita della nave deve essere presa all'unanimità. Tuttavia, su domanda di tanti comproprietari che rappresentino almeno la metà dei carati, il tribunale, sentiti i dissenzienti, può autorizzare con decreto la vendita della nave all'incanto. Ove ricorrano gravi e urgenti motivi, l'autorizzazione del tribunale può essere data anche su domanda di tanti comproprietari che rappresentino almeno un quarto dei carati, sentiti in contraddittorio i comproprietari dissenzienti. DELL'IMPRESA DI NAVIGAZIONE Dell'armatore

  • Art. 1 L. 392/1978 – Durata della locazione abitativa

    Art. 1 L. 392/1978 – Durata della locazione abitativa

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    La durata della locazione avente per oggetto immobili urbani per uso abitazione non puo’ essere inferiore a quattro anni. Se le parti hanno determinato una durata inferiore o hanno convenuto una locazione senza determinazione di tempo la durata si intende convenuta per quattro anni.

    Il disposto del comma precedente non si applica quando si tratti di locazioni stipulate per soddisfare esigenze abitative di natura transitoria.

  • Art. 21 DPR 495/1992 – Coordinamento dei servizi di Polizia Stradale. Rilascio di informazioni

    Art. 21 DPR 495/1992 – Coordinamento dei servizi di Polizia Stradale. Rilascio di informazioni

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Ai compiti di coordinamento dei servizi di polizia stradale di cui all'articolo 11, comma 3, del codice, provvede con proprie direttive il Ministro dell'interno. 2. La scorta può essere curata dai corpi di polizia municipale ovvero provinciale, quando l'intero itinerario del trasporto si sviluppa su strade comunali ovvero provinciali. Per i veicoli eccezionali ovvero per i trasporti in condizioni di eccezionalità, nella disponibilità o sotto il diretto controllo delle Forze armate, il Comando militare responsabile del trasporto potrà richiedere l'ausilio dell'Arma dei Carabinieri per l'effettuazione della scorta.

    3. Per ottenere le informazioni di cui all'articolo 11, comma 4, del codice, gli interessati devono rivolgersi direttamente o con raccomandata con ricevuta di ritorno, al comando o ufficio cui appartiene il funzionario o l'agente che ha proceduto alla rilevazione dell'incidente.

    4. Il comando o ufficio è tenuto a fornire, previo pagamento delle eventuali spese, le informazioni richieste secondo le vigenti disposizioni di legge.

    5. In caso di incidente che abbia causato la morte di una persona, le informazioni sono fornite, previa presentazione di nulla-osta rilasciato dall'autorità giudiziaria competente.

    6. Se dall'incidente siano derivate lesioni alle persone, le informazioni sono fornite, in pendenza di procedimento penale, previa autorizzazione della autorità giudiziaria, ovvero previa attestazione prodotta dall'interessato e rilasciata dalla medesima autorità dell'avvenuto decorso del termine utile previsto per la presentazione della querela.

  • Tutele crescenti: l’indennità per chi è assunto dal 7 marzo 2015

    Guida pratica · Lavoro · Licenziamento

    In sintesi

    Il regime delle tutele crescenti si applica ai lavoratori assunti a tempo indeterminato dal 7 marzo 2015. In caso di licenziamento illegittimo per cui non scatta la reintegra, il giudice condanna il datore a un’indennità crescente con l’anzianità di servizio, entro minimi e massimi stabiliti per legge (come modificati dalla Corte Costituzionale).

    Riferimento normativo

    D.Lgs. 23/2015

    Tabella riepilogativa

    Regime tutele crescenti: schema sintetico
    Aspetto Regola
    A chi si applica Lavoratori assunti a tempo indeterminato dal 7 marzo 2015
    Indennità base Cresce con l’anzianità (mensilità di retribuzione per ogni anno di servizio)
    Minimo e massimo Fissati per legge; la Corte Costituzionale ha eliminato il calcolo rigido e imposto valutazione equitativa
    Reintegra Prevista solo per licenziamento discriminatorio, nullo, intimato in forma orale o per specifiche ipotesi disciplinari
    Piccole imprese Minimi e massimi ridotti rispetto alle imprese sopra soglia

    Il campo di applicazione del decreto

    Il D.Lgs. 23/2015 si applica ai lavoratori assunti a tempo indeterminato a partire dal 7 marzo 2015. Sono compresi i contratti di apprendistato che si trasformano in contratto a tempo indeterminato dopo quella data. Chi era già assunto prima rimane sotto il regime dell’art. 18 Statuto dei Lavoratori per le imprese con oltre 15 dipendenti.

    L'indennità per licenziamento illegittimo

    Quando il licenziamento è illegittimo ma non rientra nelle ipotesi di reintegra obbligatoria, il giudice condanna il datore a pagare una indennità risarcitoria che cresce con l’anzianità. La Corte Costituzionale (sent. 194/2018) ha dichiarato illegittimo il meccanismo rigido di calcolo (due mensilità per anno), imponendo al giudice una valutazione equitativa entro i limiti di legge, tenendo conto di anzianità, numero dei dipendenti, comportamento delle parti e altre circostanze.

    Quando scatta ancora la reintegra

    Il decreto conserva la reintegra nel posto di lavoro per: licenziamento discriminatorio (per motivi sindacali, religiosi, politici, di genere, disabilità, ecc.); licenziamento nullo (ad esempio durante la maternità o la malattia); licenziamento intimato oralmente; alcune ipotesi di licenziamento disciplinare in cui il fatto contestato è insussistente. In questi casi il lavoratore ha anche il diritto alle retribuzioni perdute dal licenziamento alla reintegra.

    Casi pratici

    Tizio – assunto nel 2016, licenziato per motivi disciplinari

    Tizio è stato assunto nel 2016. Licenziato per motivi disciplinari, il giudice accerta l’illegittimità ma il fatto contestato è proporzionato anche se non gravissimo: non scatta la reintegra, ma una indennità equitativamente calcolata tenendo conto di anzianità e dimensione aziendale.

    Caia – licenziamento discriminatorio nel 2024

    Caia, assunta nel 2018, è licenziata poco dopo aver comunicato la gravidanza. Il licenziamento è nullo: ha diritto alla reintegra e al risarcimento delle retribuzioni perse, anche sotto il regime delle tutele crescenti.

    Sempronio – piccola impresa, 5 dipendenti

    Sempronio lavora in una piccola impresa sotto soglia (5 dipendenti). Assunto nel 2019 e licenziato illegittimamente nel 2025, può ottenere solo l’indennità risarcitoria (con minimi e massimi ridotti rispetto alle grandi aziende), salvo le ipotesi di reintegra obbligatoria.

    Domande frequenti

    Chi è soggetto al regime delle tutele crescenti?

    I lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato dal 7 marzo 2015 in poi, compreso l’apprendistato che si trasformi in contratto stabile dopo quella data.

    Come si calcola l'indennità per licenziamento illegittimo?

    Dopo la sent. 194/2018 della Corte Costituzionale il giudice valuta equitativamente entro i limiti di legge, tenendo conto di anzianità, dimensione aziendale e comportamento delle parti; non è più automaticamente due mensilità per anno.

    Anche con le tutele crescenti è possibile la reintegra?

    Sì, ma solo nei casi tassativi: licenziamento discriminatorio, nullo, intimato oralmente o disciplinare con fatto insussistente (secondo le condizioni previste dal decreto).

    Chi era già assunto prima del 7 marzo 2015 è tutelato allo stesso modo?

    No. Chi era assunto prima continua a essere protetto dall’art. 18 Statuto dei Lavoratori (nelle imprese sopra soglia), con regole diverse e in molti casi più ampie sulla reintegra.

    Il lavoratore può rinunciare all'indennità in cambio di una somma immediata?

    Sì. L’art. 6 D.Lgs. 23/2015 prevede l’offerta di conciliazione: il datore può offrire una somma esente da contributi e tasse entro 60 giorni dal licenziamento, che il lavoratore può accettare o rifiutare liberamente.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 12 D.Lgs. 81/2015 – Part-time nelle amministrazioni pubbliche

    Art. 12 D.Lgs. 81/2015 – Part-time nelle amministrazioni pubbliche

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. Le disposizioni del presente capo si applicano anche ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, con esclusione di quelle contenute nell’articolo 6, commi 4 e 5, e nell’articolo 10, salvo che la disciplina ivi prevista risulti già garantita dalla contrattazione collettiva del comparto di riferimento.

  • Art. 1 D.Lgs. 81/2015 – Forma contrattuale comune

    Art. 1 D.Lgs. 81/2015 – Forma contrattuale comune

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro.

  • CCNL Funzioni Centrali: aree e profili professionali

    CCNL Funzioni Centrali (Pubblico Impiego)

    In sintesi

    Il CCNL Funzioni Centrali 2022-2024 ha sostituito le vecchie tre aree con quattro: Operatori, Assistenti, Funzionari ed Elevate Professionalità (EP). Ciascuna area ha più differenziali stipendiali di sviluppo. L’inquadramento avviene per concorso pubblico; la progressione è in parte automatica (anzianità) e in parte per valutazione/selezione interna.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ARAN · CGIL FP · CISL FP · UIL PA · CONFSAL UNSA · CISAL FIALP
    Ultimo rinnovo
    9 maggio 2024 (CCNL 2022-2024, sottoscrizione definitiva)
    Vigenza
    Parte normativa fino al 31 dicembre 2024 (in regime di ultrattività); negoziato 2025-2027 in apertura
    Platea
    ~250.000 dipendenti pubblici di Ministeri, Agenzie fiscali (Entrate/Dogane), Enti pubblici non economici (INPS, INAIL, ACI), Presidenza del Consiglio

    Tabella riepilogativa

    Aree CCNL Funzioni Centrali 2024 e profili tipo
    Area Profili Titolo
    Operatori Ausiliari, addetti servizi, autisti Scuola dell’obbligo
    Assistenti Assistente amministrativo, tecnico, informatico junior Diploma
    Funzionari Funzionario amministrativo, tributario, contabile, tecnico Laurea
    Elevate Professionalità (EP) Dirigenza intermedia, posizioni organizzative complesse Laurea + valutazione

    La riforma del 2024: dalle tre aree alle quattro

    Fino al 2022 il CCNL Funzioni Centrali prevedeva tre aree: A (operatori), B (assistenti), C (funzionari), con sotto-fasce. Il CCNL 2022-2024 firmato il 9 maggio 2024 ha introdotto la quarta area EP (Elevate Professionalità) per ruoli di alta specializzazione non dirigenziali.

    La riforma ha avuto due obiettivi: premiare la specializzazione (laureati con responsabilità complesse non più confusi con funzionari standard) e recuperare gap retributivo rispetto al privato per profili tecnici (informatici, fiscalisti, ingegneri).

    Differenziali stipendiali di sviluppo (DSS)

    All’interno di ogni area, i lavoratori si muovono per differenziali stipendiali di sviluppo: incrementi tabellari legati ad anzianità e valutazione. Sostituiscono le vecchie “fasce” e “posizioni economiche”.

    Ogni area ha tipicamente tre o quattro DSS. Il passaggio dal differenziale base al successivo richiede: 5 anni di servizio nell’area + valutazione positiva ultimo triennio + percentuale massima ammessa nei contingenti annuali (di norma 30-50% degli aventi diritto).

    Progressione verticale: il concorso interno riservato

    La progressione verticale (passaggio da Assistenti a Funzionari, o da Funzionari a EP) avviene per concorso pubblico con quota fino al 50% riservata al personale interno (ex art. 52 D.Lgs. 165/2001).

    Requisiti tipici: titolo di studio dell’area superiore, anzianità minima nell’area di provenienza (di norma 3-5 anni), valutazione positiva. La selezione è per titoli ed esami o per soli titoli per quote minoritarie.

    Casi pratici

    Tizio – Operatore al Ministero Interno
    Tizio è operatore al Min. Interno da 3 anni. Stipendio tabellare 1.653,97 €/mese × 13 mensilità + buoni pasto 7 € × 22 gg. Maturata l’anzianità richiesta potrà concorrere al primo differenziale stipendiale (importo definito dalla contrattazione, indicativamente nell’ordine di 80-150 €/mese).
    Caia – Funzionaria Agenzia Entrate
    Caia è funzionaria fiscale all’Agenzia delle Entrate, laurea in Economia, con un differenziale stipendiale già maturato. Tabellare 2.113,59 €/mese × 13 + differenziale + indennità di amministrazione Entrate ~350 €/mese. Coordina 4 assistenti per controlli formali.
    Sempronio – EP all’INPS
    Sempronio è Elevata Professionalità all’INPS Direzione Centrale Pensioni, da 12 anni come funzionario poi promosso EP nel 2024. Tabellare 2.886,21 €/mese + retribuzione di posizione da EP (indicativamente ~600 €/mese).

    Domande frequenti

    Quali sono le quattro aree del CCNL Funzioni Centrali 2024?
    Operatori (scuola obbligo), Assistenti (diploma), Funzionari (laurea), Elevate Professionalità (laurea + valutazione complessa). Hanno sostituito le vecchie tre aree A/B/C.
    Come si passa da Assistenti a Funzionari?
    Per concorso pubblico con quota fino al 50% riservata al personale interno (art. 52 D.Lgs. 165/2001). Servono laurea, anzianità minima nell’area inferiore e valutazione positiva ultimo triennio.
    Cosa sono i differenziali stipendiali di sviluppo?
    I DSS sono incrementi tabellari per anzianità e valutazione. Hanno sostituito fasce e posizioni economiche. Ogni area ha 3-4 DSS, con passaggio ogni 5 anni di servizio dopo valutazione e nei limiti dei contingenti annuali.
    Il titolo di studio basta per il livello superiore?
    No. Il livello dipende dalle mansioni effettive e dal concorso superato, non dal titolo posseduto. Un laureato che svolge mansioni di assistente resta in area Assistenti finché non vince concorso per Funzionari.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Funzioni Centrali (Pubblico Impiego). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 10 D.Lgs. 151/2001 – Personale militare femminile

    Art. 10 D.Lgs. 151/2001 – Personale militare femminile

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    [Articolo soppresso dall’art. 2268, comma 1, n. 141 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, a decorrere dal 9 ottobre 2010]