Testo dell'articoloVigente
Art. 21 DPR 495/1992 – Coordinamento dei servizi di Polizia Stradale. Rilascio di informazioni
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
1. Ai compiti di coordinamento dei servizi di polizia stradale di cui all'articolo 11, comma 3, del codice, provvede con proprie direttive il Ministro dell'interno. 2. La scorta può essere curata dai corpi di polizia municipale ovvero provinciale, quando l'intero itinerario del trasporto si sviluppa su strade comunali ovvero provinciali. Per i veicoli eccezionali ovvero per i trasporti in condizioni di eccezionalità, nella disponibilità o sotto il diretto controllo delle Forze armate, il Comando militare responsabile del trasporto potrà richiedere l'ausilio dell'Arma dei Carabinieri per l'effettuazione della scorta.
3. Per ottenere le informazioni di cui all'articolo 11, comma 4, del codice, gli interessati devono rivolgersi direttamente o con raccomandata con ricevuta di ritorno, al comando o ufficio cui appartiene il funzionario o l'agente che ha proceduto alla rilevazione dell'incidente.
4. Il comando o ufficio è tenuto a fornire, previo pagamento delle eventuali spese, le informazioni richieste secondo le vigenti disposizioni di legge.
5. In caso di incidente che abbia causato la morte di una persona, le informazioni sono fornite, previa presentazione di nulla-osta rilasciato dall'autorità giudiziaria competente.
6. Se dall'incidente siano derivate lesioni alle persone, le informazioni sono fornite, in pendenza di procedimento penale, previa autorizzazione della autorità giudiziaria, ovvero previa attestazione prodotta dall'interessato e rilasciata dalla medesima autorità dell'avvenuto decorso del termine utile previsto per la presentazione della querela.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il coordinamento della polizia stradale: quadro normativo
L'articolo 21 del DPR 495/1992 dà attuazione all'articolo 11, commi 3 e 4, del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), che disciplina le funzioni di polizia stradale attribuite a diversi corpi e il coordinamento tra essi. Il regolamento chiarisce chi coordina e con quali strumenti, nonché la procedura per ottenere le informazioni raccolte dagli organi di polizia in occasione di incidenti stradali.
Il coordinamento dei servizi è affidato al Ministro dell'interno, che opera attraverso direttive proprie. Si tratta di uno strumento di soft law amministrativo: le direttive non hanno natura di fonte primaria ma vincolano i corpi subordinati (Polizia di Stato, polizia municipale e provinciale) nell'organizzazione dei servizi sul territorio.
La scorta ai trasporti eccezionali: ripartizione di competenze
Una delle questioni più frequenti nella pratica riguarda chi deve effettuare la scorta a un trasporto eccezionale. Il comma 2 chiarisce il criterio: la competenza segue l'itinerario. Se l'intero percorso si svolge su strade comunali, la scorta è di competenza della polizia municipale; se si svolge su strade provinciali, spetta alla polizia provinciale.
Questo principio evita duplicazioni e semplifica la pianificazione operativa: il soggetto che chiede l'autorizzazione al trasporto eccezionale sa già a quale organo rivolgersi per concordare la scorta, senza dover coinvolgere la Polizia Stradale del Ministero dell'interno ogniqualvolta il percorso resti confinato alla rete locale.
Per i veicoli e trasporti militari in condizioni di eccezionalità, invece, il Comando militare può richiedere l'ausilio dell'Arma dei Carabinieri, forza di polizia a ordinamento militare storicamente integrata nelle operazioni delle Forze Armate.
Il diritto di accesso alle informazioni sugli incidenti
I commi 3-6 regolano in modo dettagliato come il privato può accedere ai verbali e alle informazioni raccolte dagli agenti in seguito a un incidente stradale. Si tratta di una tematica praticamente rilevantissima: chi ha subito un danno in un sinistro stradale necessita delle risultanze del rilievo per esercitare l'azione civile o penale.
La procedura ordinaria è semplice: l'interessato si rivolge - di persona o con raccomandata A/R - al comando o ufficio cui appartiene l'agente che ha operato il rilievo. Il comando è tenuto a fornire le informazioni richieste, previo pagamento delle spese. Non è indicato un termine perentorio, ma il riferimento alle «vigenti disposizioni di legge» rimanda agli ordinari tempi dell'accesso agli atti (L. 241/1990).
Il regime speciale in caso di morte e lesioni
Quando l'incidente ha causato conseguenze penalmente rilevanti, il legislatore ha introdotto un filtro giudiziario per tutelare le indagini in corso.
In caso di morte, le informazioni sono rilasciate solo previa presentazione del nulla-osta dell'autorità giudiziaria competente. Questo perché l'incidente con esito letale quasi sempre dà origine a un procedimento penale per omicidio stradale (art. 589-bis c.p.), e la divulgazione prematura dei rilievi potrebbe pregiudicarne lo svolgimento.
In caso di lesioni, opera un doppio binario: se è pendente un procedimento penale, è necessaria l'autorizzazione del giudice; se invece non è stato ancora aperto un procedimento - o è decorso il termine per la querela - l'interessato può produrre un'attestazione rilasciata dall'autorità giudiziaria che certifica l'avvenuto decorso del termine. In questo modo si garantisce l'accesso alle informazioni senza pregiudicare eventuali indagini ancora in corso.
Profili pratici per il danneggiato e il suo difensore
Dal punto di vista operativo, il soggetto danneggiato in un incidente stradale che vuole ottenere il rapporto dei rilievi dovrà innanzitutto individuare il comando competente (di norma il posto di polizia stradale, la stazione dei Carabinieri o il Comando di polizia locale intervenuti sul posto) e presentare una richiesta formale.
In attesa del nulla-osta giudiziario nei casi più gravi, è possibile - e opportuno - procedere all'acquisizione di eventuali registrazioni di sistemi di videosorveglianza privati o pubblici, che possono deteriorarsi rapidamente. Il difensore o l'assicuratore che opera per conto del danneggiato potrà contestualmente richiedere copia del verbale al comando, allegando la propria qualità professionale e l'interesse del soggetto rappresentato.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Chi coordina i servizi di polizia stradale in Italia?
Il coordinamento dei servizi di polizia stradale spetta al Ministro dell'interno, che opera attraverso proprie direttive rivolte ai diversi corpi (Polizia di Stato, Carabinieri, polizia municipale e provinciale), come previsto dall'art. 11, comma 3, del Codice della Strada e dall'art. 21 del relativo Regolamento.
Chi fa la scorta a un trasporto eccezionale su strada comunale?
Se l'intero itinerario si sviluppa su strade comunali, la scorta può essere curata dalla polizia municipale. Se si svolge su strade provinciali, spetta alla polizia provinciale. Solo quando l'itinerario coinvolge la rete stradale statale o è misto, interviene la Polizia Stradale statale.
Come si richiede il verbale di un incidente stradale?
Occorre rivolgersi - di persona o con raccomandata con ricevuta di ritorno - al comando o ufficio di appartenenza dell'agente che ha effettuato i rilievi. Il comando è tenuto a fornire le informazioni richieste previo pagamento delle spese di riproduzione.
Posso ottenere il verbale di rilievo se c'è un procedimento penale in corso per lesioni?
Sì, ma è necessaria l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente. In alternativa, se il termine utile per la presentazione della querela è già decorso, è sufficiente produrre un'attestazione rilasciata dalla medesima autorità giudiziaria che certifica tale decorso.
In caso di incidente mortale, chi può accedere alle informazioni del rilievo?
In caso di incidente con esito letale, le informazioni sono rilasciate esclusivamente previa presentazione di un nulla-osta rilasciato dall'autorità giudiziaria competente. Questo vale per eredi, avvocati o compagnie assicurative che intendano acquisire il verbale per scopi civili o assicurativi.