Autore: Andrea Marton

  • Art. 283 Codice della Navigazione – Responsabilità dei comproprietari

    Art. 283 Codice della Navigazione – Responsabilità dei comproprietari

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Delle obbligazioni assunte per la gestione comune i comproprietari sono responsabili verso i terzi in proporzione delle rispettive quote sociali; ma la responsabilità dei comproprietari che non hanno consentito alla costituzione della società non può superare l'ammontare delle rispettive quote di partecipazione nella nave. Il debito complessivo della società di armamento può essere limitato a norma degli articoli 275 e seguenti.

  • Art. 59 L. 392/1978 – Recesso del locatore

    Art. 59 L. 392/1978 – Recesso del locatore

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    Nei casi di cui all’articolo precedente il locatore puo’ recedere in ogni momento dal contratto dandone comunicazione al conduttore mediante lettera raccomandata e con un preavviso di almeno sei mesi: 1) quando abbia la necessita’, verificatasi dopo la costituzione del rapporto locatizio, di destinare l’immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge o dei parenti in linea retta entro il secondo grado; 2) quando, volendo disporre dell’immobile per abitazione propria, del coniuge o dei propri parenti in linea retta fino al secondo grado oppure quando, trattandosi di ente pubblico o comunque con finalita’ pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperativistiche, assistenziali o di culto che voglia disporre dell’immobile per l’esercizio delle proprie funzioni, offra al conduttore altro immobile idoneo per cui sia dovuto un canone di locazione proporzionato alle condizioni del conduttore medesimo e comunque non superiore del 20 per cento al canone del precedente immobile e assuma a suo carico le spese di trasloco; 3) quando il proprietario intenda demolire o trasformare notevolmente l’immobile locato per eseguire nuove costruzioni o, trattandosi di appartamento sito all’ultimo piano, quando intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge, e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell’appartamento stesso; 5) quando l’immobile locato sia di interesse artistico o storico, nel caso in cui la competente sovraintendenza riconosca necessario ed urgente che si proceda a riparazioni o restauri, la cui esecuzione sia resa impossibile dallo stato di occupazione dell’immobile; 6) quando il conduttore puo’ disporre di altra abitazione idonea alle proprie esigenze familiari nello stesso comune ovvero in un comune confinante; 7) quando il conduttore, avendo sublocato parzialmente l’immobile, non lo occupa nemmeno in parte, con continuita’; 8) quando il conduttore non occupa continuativamente l’immobile senza giustificato motivo.

    Nelle ipotesi di cui ai numeri 4) e 5) del precedente comma, il possesso della licenza o concessione e’ condizione per l’azione di rilascio. Gli effetti del provvedimento di rilascio si risolvono alle condizioni previste nella lettera c) dell’articolo 29.

    Alla procedura per il rilascio dell’immobile si applicano le norme di cui ai precedenti articoli 30 e 56.

  • Art. 343 Codice della Navigazione – Casi di risoluzione di diritto del contratto

    Art. 343 Codice della Navigazione – Casi di risoluzione di diritto del contratto

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il contratto di arruolamento si risolve di diritto: 1) in caso di perdita totale ovvero di innavigabilità assoluta della nave ovvero di innavigabilità per un periodo di tempo superiore ai sessanta giorni, determinate da naufragio o da altro sinistro della navigazione, nonché in caso di preda; 2) in caso di perdita della nazionalità della nave; 3) in caso di vendita giudiziale della nave; 4) in caso di morte dell'arruolato; 5) quando l'arruolato, per malattia o per lesioni, deve essere sbarcato o non può riassumere il suo posto a bordo alla partenza della nave da un porto di approdo; 6) quando l'arruolato è fatto prigioniero a bordo o mentre partecipa ad una spedizione in mare o in terra, per il servizio della nave; 7) in caso di cancellazione dalle matricole, di sospensione o interdizione dai titoli professionali o dalla professione marittima dell'arruolato; 8) in caso di revoca da parte dell'esercente la potestà o la tutela, del consenso alla iscrizione nelle matricole del minore di anni diciotto; 9) quando l'arruolato deve essere sbarcato per ordine dell'autorità; 10) quando l'arruolato fuori dei casi previsti nei numeri precedenti, non assume il proprio posto a bordo, nel termine stabilito, prima della partenza della nave dal porto di arruolamento o da un porto di approdo.

  • Art. 49 DPR 495/1992 – Caratteristiche dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari

    Art. 49 DPR 495/1992 – Caratteristiche dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.

    2. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.

    3. Qualora le suddette strutture costituiscono manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione di cui all'articolo 23, comma 4, del codice. 4. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari hanno sagoma regolare, che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Occorre altresì evitare che il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo, limitandone la percettibilità.

    5. Il bordo inferiore dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio, posti in opera fuori dai centri abitati, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 1,5 m rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente. Il bordo inferiore degli striscioni, delle locandine e degli stendardi, se posizionati al di sopra della carreggiata, sia sulle strade urbane che sulle strade extraurbane, deve essere in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 5,1 m rispetto al piano della carreggiata.

    6. I segni orizzontali reclamistici, ove consentiti ai sensi dell'articolo 51, comma 9, devono essere realizzati con materiali rimovibili ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscano una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.

  • Art. 31 D.Lgs. 81/2015 – Somministrazione a tempo indeterminato e determinato

    Art. 31 D.Lgs. 81/2015 – Somministrazione a tempo indeterminato e determinato

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. La somministrazione di lavoro a tempo indeterminato è ammessa, a pena di nullità, nelle sole ipotesi individuate dai contratti collettivi applicati dall’utilizzatore, che possono riguardare la generalità dei settori produttivi ovvero specifici segmenti professionali.

    2. In mancanza di specifica previsione contrattuale collettiva è comunque ammessa la somministrazione a tempo indeterminato di soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e 99) dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

    3. La somministrazione a tempo determinato è ammessa, a pena di nullità, nelle stesse condizioni e per le stesse ipotesi previste per il contratto a tempo determinato, ma anche per esigenze di natura stagionale ovvero per quelle connesse con incrementi temporanei significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.

    4. Il numero dei lavoratori somministrati a tempo indeterminato non può eccedere il 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipula del predetto contratto, con un arrotondamento del decimale all’unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipula del contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato. Possono essere somministrati a tempo indeterminato anche qualora il loro numero sia inferiore a 5 unità. È in ogni caso esente dal predetto limite la somministrazione a tempo indeterminato effettuata con soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali, ovvero con lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e 99) dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

  • Art. 4 Reg. (UE) 2024/1689 – Alfabetizzazione in materia di IA

    Art. 4 Reg. (UE) 2024/1689 – Alfabetizzazione in materia di IA

    Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (regolamento sull’intelligenza artificiale)

    I fornitori e i deployer dei sistemi di IA adottano misure per garantire nella misura del possibile un livello sufficiente di alfabetizzazione in materia di IA del loro personale nonché di qualsiasi altra persona che si occupa del funzionamento e dell'utilizzo dei sistemi di IA per loro conto, prendendo in considerazione le loro conoscenze tecniche, la loro esperienza, istruzione e formazione, nonché il contesto in cui i sistemi di IA devono essere utilizzati, e tenendo conto delle persone o dei gruppi di persone su cui i sistemi di IA devono essere utilizzati.

  • Art. 342 Codice della Navigazione – Cessazione del contratto a tempo indeterminato per volontà di una delle parti

    Art. 342 Codice della Navigazione – Cessazione del contratto a tempo indeterminato per volontà di una delle parti

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il contratto di arruolamento a tempo indeterminato cessa per volontà dell'armatore o dell'arruolato, purché ne sia dato preavviso nei termini stabiliti dalle norme corporative o, in mancanza, dagli usi.

  • Art. 30 L. 392/1978 – Procedura per il rilascio

    Art. 30 L. 392/1978 – Procedura per il rilascio

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    Avvenuta la comunicazione di cui al terzo comma dell’articolo 29 e prima della data per la quale e’ richiesta la disponibilita’ ovvero quando tale data sia trascorsa senza che il conduttore abbia rilasciato l’immobile, il locatore puo’ convenire in giudizio il conduttore, osservando le norme previste dall’articolo 46.

    La controversia e’ di competenza del conciliatore qualora il canone annuo non superi lire seicentomila; negli altri casi e’ di competenza del pretore. Competente per territorio e’ il giudice nella cui circoscrizione e’ posto l’immobile. Sono nulle le clausole derogative dalla competenza per territorio.

    Alla prima udienza, se il convenuto compare e non si oppone, il giudice ad istanza del locatore, pronuncia ordinanza di rilascio per la scadenza di cui alla comunicazione prevista dall’articolo 29. L’ordinanza costituisce titolo esecutivo e definisce il giudizio.

    Nel caso di opposizione del convenuto il giudice esperisce il tentativo di conciliazione. Se il tentativo riesce viene redatto verbale che costituisce titolo esecutivo. In caso contrario o nella contumacia del convenuto si procede a norma dell’articolo 420 e seguenti del codice di procedura civile.

    Il giudice, su istanza del ricorrente, alla prima udienza e comunque in ogni stato del giudizio, valutate le ragioni addotte dalle parti e le prove raccolte, puo’ disporre il rilascio dell’immobile con ordinanza costituente titolo esecutivo.

  • Licenziamento per giusta causa: quando è legittimo

    Guida pratica · Lavoro · Licenziamento

    In sintesi

    Il licenziamento per giusta causa si applica quando il lavoratore compie un fatto così grave da non consentire neppure la prosecuzione provvisoria del rapporto. Non è richiesto il preavviso. La valutazione è sempre in concreto: il giudice verifica la proporzionalità rispetto al fatto contestato.

    Riferimento normativo

    Tabella riepilogativa

    Giusta causa: elementi essenziali
    Elemento Regola
    Fonte normativa Art. 2119 Codice Civile
    Preavviso Non dovuto (recesso immediato)
    Requisito Fatto che non consente la prosecuzione anche provvisoria del rapporto
    Esempi tipici Furto, violenza, gravi insubordinazioni, assenze ingiustificate reiterate, diffamazione del datore
    Procedura disciplinare Obbligatoria (art. 7 Statuto dei Lavoratori)
    Indennità di mancato preavviso Non spetta al lavoratore; spetta al datore se sono le dimissioni per giusta causa

    Cos'è la giusta causa e quando si applica

    L’art. 2119 del Codice Civile consente di recedere dal contratto senza preavviso quando si verifica una causa che non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro. Non si tratta di una semplice inadempienza: la condotta deve essere così grave da rompere definitivamente il vincolo fiduciario tra datore e lavoratore.

    I CCNL elencano spesso le condotte che integrano giusta causa, ma l’elenco non è tassativo: il giudice valuta sempre il caso concreto, considerando la mansione svolta, l’anzianità di servizio, la reiterazione del comportamento e la proporzionalità della sanzione.

    Esempi di condotte che integrano giusta causa

    La giurisprudenza consolidata riconosce come giusta causa, tra l’altro:

    • Furto o appropriazione indebita di beni aziendali, anche di modesto valore
    • Violenza o minacce verso colleghi, superiori o terzi nell’ambiente di lavoro
    • Gravi insubordinazioni, rifiuto reiterato di ordini legittimi
    • Assenze ingiustificate prolungate o abbandono del posto in situazioni critiche
    • Rivelazione di segreti aziendali o concorrenza sleale durante il rapporto
    • Falsa attestazione di presenze o falsificazione di documenti

    Il datore è tenuto ad applicare comunque la procedura disciplinare prevista dall’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori prima di irrogare il licenziamento.

    Proporzione tra fatto e sanzione

    Anche di fronte a una condotta astrattamente grave, il giudice verifica la proporzionalità tra fatto contestato e sanzione espulsiva. Fattori rilevanti: la gravità oggettiva, il pregiudizio arrecato all’azienda, l’intenzionalità, il precedente disciplinare del lavoratore, l’anzianità. Se il licenziamento risulta sproporzionato, il giudice può applicare le tutele reintegratorie o indennitarie previste dall’art. 18 dello Statuto (per i vecchi assunti) o dal D.Lgs. 23/2015 (per i nuovi assunti dopo il 7 marzo 2015).

    Casi pratici

    Tizio – furto di materiale dall'azienda

    Tizio, magazziniere, viene sorpreso dalle telecamere a sottrarre materiale per un valore di poche decine di euro. L’azienda avvia la contestazione disciplinare e irroga il licenziamento per giusta causa. Il valore modesto non esclude la legittimità: la Cassazione ha più volte confermato che il furto rompe il vincolo fiduciario indipendentemente dall’entità del danno patrimoniale.

    Caia – assenza prolungata senza giustificazione

    Caia, impiegata amministrativa, non si presenta al lavoro per cinque giorni consecutivi senza comunicare nulla. Il datore invia una contestazione formale; Caia non risponde. Il CCNL applicato prevede che l’assenza ingiustificata per più di quattro giorni consecutivi costituisca giusta causa. Il licenziamento è irrogato senza preavviso.

    Sempronio – insubordinazione grave verso il superiore

    Sempronio aggredisce verbalmente il suo responsabile di reparto davanti ai colleghi, rifiutando di svolgere la mansione assegnata. Il fatto è documentato da testimonianze. L’azienda procede con contestazione disciplinare e licenziamento per giusta causa. Sempronio impugna il licenziamento, ma il giudice ritiene la sanzione proporzionata alla gravità della condotta.

    Domande frequenti

    Con il licenziamento per giusta causa spetta il preavviso?

    No. Il licenziamento per giusta causa è un recesso immediato: il datore non deve riconoscere né pagare l’indennità di mancato preavviso al lavoratore.

    Il TFR spetta in caso di licenziamento per giusta causa?

    Sì. Il TFR matura in qualunque ipotesi di cessazione del rapporto, compreso il licenziamento per giusta causa. Il datore non può trattenerlo a titolo di risarcimento.

    Il datore deve seguire la procedura disciplinare anche per giusta causa?

    Sì. Anche per il licenziamento per giusta causa è obbligatoria la contestazione scritta e la possibilità di difesa previste dall’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori.

    La giusta causa può essere usata anche dal lavoratore per dimettersi?

    Sì. L’art. 2119 c.c. si applica simmetricamente: il lavoratore può dimettersi per giusta causa (ad esempio per mancato pagamento dello stipendio) senza rispettare il preavviso, e in questo caso matura l’indennità di mancato preavviso a carico del datore.

    Quali tutele ha il lavoratore se il licenziamento per giusta causa è illegittimo?

    Dipende dalla data di assunzione e dalle dimensioni aziendali: reintegrazione o indennità ex art. 18 Statuto per i vecchi assunti; indennità crescente con l’anzianità (D.Lgs. 23/2015) per gli assunti dal 7 marzo 2015 in poi, con reintegrazione limitata ai casi di insussistenza del fatto.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 12-ter L. 898/1970 – Pensione di reversibilita’ per morte di un figlio

    Art. 12-ter L. 898/1970 – Pensione di reversibilita’ per morte di un figlio

    L. 1 dicembre 1970, n. 898 – Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (divorzio)

    1. In caso di genitori rispetto ai quali sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la pensione di reversibilità spettante ad essi per la morte di un figlio deceduto per fatti di servizio è attribuita automaticamente dall’ente erogante in parti eguali a ciascun genitore.

    2. Alla morte di uno dei genitori, la quota parte di pensione si consolida automaticamente in favore dell’altro.

    3. Analogamente si provvede, in presenza della predetta sentenza, per la pensione di reversibilità spettante al genitore del dante causa secondo le disposizioni di cui agli articoli 83 e 87 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

  • Art. 289 Codice della Navigazione – Pubblicità della procura

    Art. 289 Codice della Navigazione – Pubblicità della procura

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    La procura conferita al raccomandatario, con sottoscrizione autenticata del preponente, le successive modifiche e la revoca devono essere depositate presso l'ufficio del porto, ove il raccomandatario risiede, per la pubblicazione nel registro a tale fine tenuto secondo le norme del regolamento. Il comandante del porto deve dare comunicazione dell'avvenuta pubblicazione al consiglio provinciale delle corporazioni. Qualora non sia adempiuta la pubblicità predetta, la rappresentanza del raccomandatario si reputa generale, e non sono opponibili ai terzi le limitazioni, le modifiche, o la revoca, a meno che il mandante provi che i terzi ne erano a conoscenza al momento in cui fu concluso l'affare.

  • Art. 287 Codice della Navigazione – Norme applicabili al contratto di raccomandazione

    Art. 287 Codice della Navigazione – Norme applicabili al contratto di raccomandazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Salvo i casi previsti nell'articolo 290, al contratto di raccomandazione si applicano le norme del codice civile sul mandato con rappresentanza.