Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Articolo 2203 Codice Civile: Preposizione institoria

    Articolo 2203 Codice Civile: Preposizione institoria

    Art. 2203 c.c. – Preposizione institoria

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    È institore colui che è preposto dal titolare all’esercizio di un’impresa commerciale.

    La preposizione può essere limitata all’esercizio di una sede secondaria o di un ramo particolare dell’impresa.

    Se sono preposti più institori, questi possono agire disgiuntamente, salvo che nella procura sia diversamente disposto.

  • Articolo 2191 Codice Civile: Cancellazione d’ufficio

    Articolo 2191 Codice Civile: Cancellazione d’ufficio

    Art. 2191 c.c. – Cancellazione d’ufficio

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se un’iscrizione è avvenuta senza che esistano le condizioni richieste dalla legge, il giudice del registro, sentito l’interessato, ne ordina con decreto la cancellazione.

  • Art. 2192 c.c.: Ricorso contro il decreto del giudice del regist

    Art. 2192 c.c.: Ricorso contro il decreto del giudice del regist

    Art. 2192 c.c. – Ricorso contro il decreto del giudice del registro

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Contro il decreto del giudice del registro emesso a norma degli articoli precedenti, l’interessato, entro quindici giorni dalla comunicazione, può ricorrere al tribunale dal quale dipende l’ufficio del registro.

    Il decreto che pronunzia sul ricorso deve essere iscritto d’ufficio nel registro.

  • Articolo 2193 Codice Civile: Efficacia dell’iscrizione

    Articolo 2193 Codice Civile: Efficacia dell’iscrizione

    Art. 2193 c.c. Efficacia dell’iscrizione

    In vigore

    I fatti dei quali la legge prescrive l’iscrizione, se non sono stati iscritti, non possono essere opposti ai terzi da chi è obbligato a richiederne l’iscrizione, a meno che questi provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza. L’ignoranza dei fatti dei quali la legge prescrive l’iscrizione non può essere opposta dai terzi dal momento in cui l’iscrizione è avvenuta. Sono salve le disposizioni particolari della legge.

  • Articolo 2194 Codice Civile: Inosservanza dell’obbligo d’iscrizione

    Articolo 2194 Codice Civile: Inosservanza dell’obbligo d’iscrizione

    Art. 2194 c.c. – Inosservanza dell’obbligo d’iscrizione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Salvo quanto disposto dagli articoli 2626 e 2634, chiunque omette di richiedere l’iscrizione nei modi e nel termine stabiliti dalla legge, è punito con l’ammenda da lire cento a lire cinquemila.

  • Articolo 2195 Codice Civile: Imprenditori soggetti a registrazione

    Articolo 2195 Codice Civile: Imprenditori soggetti a registrazione

    Art. 2195 c.c. Imprenditori soggetti a registrazione

    In vigore

    Sono soggetti all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano: 1) un’attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi; 2) un’attività intermediaria nella circolazione dei beni; 3) un’attività di trasporto per terra, per acqua o per aria; 4) un’attività bancaria o assicurativa; 5) altre attività ausiliarie delle precedenti. Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali, si applicano se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano.

  • Articolo 2196 Codice Civile: Iscrizione dell’impresa

    Articolo 2196 Codice Civile: Iscrizione dell’impresa

    Art. 2196 c.c. – Iscrizione dell’impresa

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Entro trenta giorni dall’inizio dell’impresa l’imprenditore che esercita un’attività commerciale deve chiedere l’iscrizione all’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione stabilisce la sede, indicando:

    1) il cognome e il nome, il nome del padre, la cittadinanza e la razza;

    2) la ditta;

    3) l’oggetto dell’impresa;

    4) la sede dell’impresa;

    5) il cognome e il nome degli institori e procuratori.

    COMMA ABROGATO DALLA L. 24 NOVEMBRE 2000, N. 340 .

    L’imprenditore deve inoltre chiedere l’iscrizione delle modificazioni relative agli elementi suindicati e della cessazione dell’impresa, entro trenta giorni da quello in cui le modificazioni o la cessazione si verificano.

  • Articolo 2197 Codice Civile: Sedi secondarie

    Articolo 2197 Codice Civile: Sedi secondarie

    Art. 2197 c.c. – Sedi secondarie

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’imprenditore che istituisce nel territorio dello Stato sedi secondarie con una rappresentanza stabile deve, entro trenta giorni, chiederne l’iscrizione all’ufficio del registro delle imprese del luogo dove è la sede principale dell’impresa.

    Nello stesso termine la richiesta deve essere fatta all’ufficio del luogo nel quale è istituita la sede secondaria, indicando altresì la sede principale, e il cognome e il nome del rappresentante preposto alla sede secondaria. PERIODO ABROGATO DALLA L. 24 NOVEMBRE 2000, N. 340 .

    La disposizione del secondo comma si applica anche all’imprenditore che ha all’estero la sede principale dell’impresa.

    L’imprenditore che istituisce sedi secondarie con rappresentanza stabile all’estero deve, entro trenta giorni, chiederne l’iscrizione all’ufficio del registro nella cui circoscrizione si trova la sede principale.

  • Articolo 2186 Codice Civile: Nozione e norme applicabili

    Articolo 2186 Codice Civile: Nozione e norme applicabili

    Art. 2186 c.c. – Nozione e norme applicabili

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Si ha rapporto di soccida anche quando il bestiame è conferito dal soccidario e il soccidante conferisce il terreno per il pascolo.

    In tal caso il soccidario ha la direzione dell’impresa e al soccidante spetta il controllo della gestione.

    Si osservano inoltre le disposizioni dell’art. 2184 e, in quanto applicabili, quelle dettate per la soccida semplice.

  • Art. 2187 Codice Civile: Usi

    Art. 2187 Codice Civile: Usi

    Art. 2187 c.c. – Usi

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nei rapporti di associazione agraria regolati dalle sezioni II, III e IV di questo capo, per quanto non è espressamente disposto, si applicano, in mancanza di convenzione, gli usi.

  • Articolo 2188 Codice Civile: Registro delle imprese

    Articolo 2188 Codice Civile: Registro delle imprese

    Art. 2188 c.c. – Registro delle imprese

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    È istituito il registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla legge.

    Il registro è tenuto dall’ufficio del registro delle imprese sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale.

    Il registro è pubblico.

  • Articolo 2189 Codice Civile: Modalità dell’iscrizione

    Articolo 2189 Codice Civile: Modalità dell’iscrizione

    Art. 2189 c.c. – Modalità dell’iscrizione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le iscrizioni nel registro sono eseguite su domanda sottoscritta dall’interessato.

    Prima di procedere all’iscrizione, l’ufficio del registro deve accertare l’autenticità della sottoscrizione e il concorso delle condizioni richieste dalla legge per l’iscrizione.

    Il rifiuto dell’iscrizione deve essere comunicato con raccomandata al richiedente. Questi può ricorrere entro otto giorni al giudice del registro, che provvede con decreto.

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