Autore: Andrea Marton

  • Art. 7 Reg. (UE) 2022/2065 – Indagini volontarie promosse di propria iniziativa e rispetto degli obblighi normativi

    Art. 7 Reg. (UE) 2022/2065 – Indagini volontarie promosse di propria iniziativa e rispetto degli obblighi normativi

    Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

    I prestatori di servizi intermediari non sono considerati inammissibili all'esenzione dalla responsabilità prevista agli articoli 4, 5 e 6 per il solo fatto di svolgere, in buona fede e in modo diligente, indagini volontarie di propria iniziativa o di adottare altre misure volte a individuare, identificare e rimuovere contenuti illegali o a disabilitare l'accesso agli stessi, o di adottare le misure necessarie per conformarsi alle prescrizioni del diritto dell'Unione e del diritto nazionale conforme al diritto dell'Unione, comprese le prescrizioni stabilite nel presente regolamento.

  • Art. 1 L. 898/1970 – Scioglimento del matrimonio civile

    Art. 1 L. 898/1970 – Scioglimento del matrimonio civile

    L. 1 dicembre 1970, n. 898 – Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (divorzio)

    1. Il giudice pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del codice civile, quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art. 4, accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l’esistenza di una delle cause previste dall’art. 3.

  • Art. 22 DPR 495/1992 – Organi preposti

    Art. 22 DPR 495/1992 – Organi preposti

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Ai servizi di polizia stradale, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del codice, provvede il Ministero dell'interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Servizio Polizia Stradale.

    2. Sono organi diretti del Ministero dell'interno, per l'espletamento in via primaria dei servizi di cui al comma 1, i Compartimenti della Polizia Stradale, alle dipendenze dei quali operano le sezioni di polizia stradale, istituite in ogni capoluogo di provincia, il reparto operativo speciale, nonché i centri operativi autostradali, le sottosezioni, i distaccamenti e i posti mobili, costituiti in rapporto alle necessità dei servizi medesimi con decreto del Ministro dell'interno.

    3. I servizi di polizia stradale sono espletati dagli appartenenti alle amministrazioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, del codice, in relazione agli ordinamenti e ai regolamenti interni delle stesse. 4. Il personale militare di cui all'articolo 12, comma 4, del codice, anche in esecuzione dell'articolo 192, commi 5 e 6, dello stesso codice, segnala agli organi di cui all'articolo 12, comma 1, del codice le infrazioni di chiunque non abbia ottemperato alle segnalazioni volte ad assicurare la marcia delle colonne militari.

  • Art. 19 DPR 495/1992 – Oneri a carico del richiedente

    Art. 19 DPR 495/1992 – Oneri a carico del richiedente

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Sono poste a carico del richiedente l'autorizzazione le eventuali spese inerenti i sopralluoghi, gli accertamenti riguardanti l'agibilità del percorso e le eventuali opere di rafforzamento necessarie e le spese relative alla istruzione della pratica.

    2. L'ente che rilascia l'autorizzazione può esigere la costituzione di apposita polizza fidejussoria, assicurativa o bancaria, a garanzia degli eventuali danni che possono essere arrecati alla strada e alle relative pertinenze nonché alle persone o alle cose in dipendenza del transito del veicolo o del trasporto eccezionale autorizzato. Nel caso in cui detta polizza sia richiesta, all'atto del ritiro dell'autorizzazione, il richiedente è tenuto a esibirne copia.

  • Art. 41 D.Lgs. 81/2015 – Definizione apprendistato

    Art. 41 D.Lgs. 81/2015 – Definizione apprendistato

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. L’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani.

    2. Il contratto di apprendistato è definito da un piano formativo individuale redatto in forma sintetica, in conformità alla normativa regionale, ai profili formativi e agli standard professionali definiti ai sensi dell’articolo 46.

    3. L’apprendistato è articolato nelle seguenti tipologie:

    a) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;

    b) apprendistato professionalizzante;

    c) apprendistato di alta formazione e ricerca.

  • Art. 370 Codice della Navigazione – Impignorabilità e insequestrabilità di indumenti e strumenti

    Art. 370 Codice della Navigazione – Impignorabilità e insequestrabilità di indumenti e strumenti

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Oltre le cose che, a norma del codice di procedura civile e delle leggi speciali, non sono soggette a sequestro né a pignoramento, non possono essere sequestrati né pignorati per alcun titolo: 1) gli indumenti della gente di mare navigante necessari per i servizi di bordo; 2) gli strumenti e gli altri oggetti appartenenti alla gente di mare navigante destinati all'esercizio della professione.

  • Art. 30 DPR 495/1992 – Segnalamento temporaneo

    Art. 30 DPR 495/1992 – Segnalamento temporaneo

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. I lavori ed i depositi su strada e i relativi cantieri devono essere dotati di sistemi di segnalamento temporaneo mediante l'impiego di specifici segnali previsti dal presente regolamento ed autorizzati dall'ente proprietario, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del codice.

    2. I segnali di pericolo o di indicazione da utilizzare per il segnalamento temporaneo hanno colore di fondo giallo.

    3. Per i segnali temporanei possono essere utilizzati supporti e sostegni o basi mobili di tipo trasportabile e ripiegabile che devono assicurare la stabilità del segnale in qualsiasi condizione della strada ed atmosferica. Per gli eventuali zavorramenti dei sostegni è vietato l'uso di materiali rigidi che possono costituire pericolo o intralcio per la circolazione.

    4. I segnali devono essere scelti ed installati in maniera appropriata alle situazioni di fatto ed alle circostanze specifiche, secondo quanto rappresentato negli schemi segnaletici differenziati per categoria di strada. Gli schemi segnaletici sono fissati con disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

    5. Nei sistemi di segnalamento temporaneo ogni segnale deve essere coerente con la situazione in cui viene posto e, ad uguale situazione, devono corrispondere stessi segnali e stessi criteri di posa. Non devono essere posti in opera segnali temporanei e segnali permanenti in contrasto tra loro. A tal fine i segnali permanenti devono essere rimossi o oscurati se in contrasto con quelli temporanei. Ultimati i lavori i segnali temporanei, sia verticali che orizzontali, devono essere immediatamente rimossi e, se del caso, vanno ripristinati i segnali permanenti.

    6. In prossimità della testata di ogni cantiere di durata superiore ai sette giorni lavorativi deve essere apposto apposito pannello (fig. II.382) recante le seguenti indicazioni: a) ente proprietario o concessionario della strada; b) estremi dell'ordinanza di cui ai commi 1 e 7; c) denominazione dell'impresa esecutrice dei lavori; d) inizio e termine previsto dei lavori; e) recapito e numero telefonico del responsabile del cantiere.

    7. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di esecuzione di lavori di particolare urgenza le misure per la disciplina della circolazione sono adottate dal funzionario responsabile. L'adozione delle misure per i lavori che si protraggono oltre le quarantotto ore, deve essere ratificata dall'autorità competente; se il periodo coincide con due giorni festivi consecutivi, tale termine è di settantadue ore. In caso di interventi non programmabili o comunque di modesta entità, cioè in tutti quei casi che rientrano nella ordinaria attività di manutenzione, che comportano limitazioni di traffico non rilevanti e di breve durata, ovvero in caso di incidente stradale o calamità naturale, l'ente proprietario o i soggetti da esso individuati possono predisporre gli schemi ed i dispositivi segnaletici previsti dalle presenti norme senza adottare formale provvedimento. Al termine dei lavori e alla fine dell'emergenza deve essere tempestivamente ripristinata la preesistente disciplina della circolazione, a cura dell'ente proprietario o concessionario della strada.

    8. Nel caso di cantieri che interessino la sede di autostrade, di strade extraurbane principali o di strade urbane di scorrimento o di quartiere, i lavori devono essere svolti in più turni, anche utilizzando l'intero arco della giornata, e in via prioritaria, nei periodi giornalieri di minimo impegno della strada da parte dei flussi veicolari. I lavori di durata prevedibilmente più ampia e che non rivestano carattere di urgenza devono essere realizzati nei periodi annuali di minore traffico.

    9. Il ripristino delle condizioni di transitabilità a seguito di un qualsiasi danneggiamento subito dalle sedi stradali sopraindicate deve avere inizio immediatamente dopo la cessazione dell'evento che ha determinato il danneggiamento stesso.

  • Art. 24 D.Lgs. 81/2015 – Diritti di precedenza

    Art. 24 D.Lgs. 81/2015 – Diritti di precedenza

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. Il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine.

    2. Il lavoratore assunto a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali di cui all’articolo 21, comma 2, ha diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a tempo determinato da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali.

    3. Il diritto di precedenza di cui al comma 1 può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso; il diritto di precedenza di cui al comma 2 può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso.

    4. Il diritto di precedenza si estingue una volta trascorso il termine entro il quale va esercitato nonché in caso di mancata risposta all’offerta del datore di lavoro.

    5. Il lavoratore ha diritto di precedenza anche nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine, a condizione che tale diritto sia espressamente previsto nel contratto a termine.

  • Art. 180 TUIR: Riserve in sospensione d’imposta ex art. 3, D

    Art. 180 TUIR: Riserve in sospensione d’imposta ex art. 3, D

    Art. 180 TUIR – Riserve in sospensione d’imposta (ex art. 3, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 544)

    In vigore dal 01/01/2004

    Modificato da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1

    “1. Nelle fusioni, nelle scissioni e nei conferimenti di cui all’articolo 178 i fondi in sospensione di imposta iscritti nell’ultimo bilancio del conferente residente concorrono a formare il reddito della stabile organizzazione nel territorio dello Stato del soggetto non residente beneficiario nella misura in cui non siano stati ricostituiti nelle scritture contabili della stabile organizzazione.”

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  • Art. 12 L. 392/1978 – Equo canone immobili ad uso abitazione

    Art. 12 L. 392/1978 – Equo canone immobili ad uso abitazione

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    Il canone di locazione e sublocazione degli immobili adibiti ad uso di abitazione non puo’ superare il 3,85 per cento del valore locativo dell’immobile locato.

    Il valore locativo e’ costituito dal prodotto della superficie convenzionale dell’immobile per il costo unitario di produzione del medesimo.

    Il costo unitario di produzione e’ pari al costo base moltiplicato per i coefficienti correttivi indicati nell’articolo 15.

    Gli elementi che concorrono alla determinazione del canone di affitto, accertati dalle parti, vanno indicati nel contratto di locazione.

    Se l’immobile locato e’ completamente arredato con mobili forniti dal locatore e idonei, per consistenza e qualita’, all’uso convenuto, il canone determinato ai sensi dei commi precedenti puo’ essere maggiorato fino ad un massimo del 30 per cento.

  • Art. 6 D.Lgs. 81/2015 – Lavoro supplementare e clausole elastiche

    Art. 6 D.Lgs. 81/2015 – Lavoro supplementare e clausole elastiche

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. Nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi, il datore di lavoro ha la facoltà di richiedere al lavoratore lo svolgimento di prestazioni supplementari, intendendo come tali le prestazioni lavorative svolte oltre l’orario concordato fra le parti ai sensi dell’articolo 5, nel limite del 25 per cento delle ore di lavoro settimanali concordate. Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare ove ricorrano comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale.

    2. Le prestazioni supplementari sono retribuite con una percentuale di maggiorazione sull’importo della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell’incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti, pari al 15 per cento, ovvero nella misura stabilita dai contratti collettivi.

    3. Il lavoro straordinario è ammesso nei contratti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale e misto, per le sole giornate in cui la prestazione è a tempo pieno.

    4. I contratti collettivi stabiliscono le condizioni e le modalità che consentono al datore di lavoro di modificare, in aumento o in diminuzione, la collocazione temporale della prestazione lavorativa (clausole elastiche), ovvero di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa. In caso di mancanza o di carenza di disciplina collettiva, le clausole elastiche possono essere stipulate avanti alle commissioni di certificazione di cui all’articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Il lavoratore può in ogni caso farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro.

    5. Le clausole elastiche prevedono in ogni caso:

    a) le condizioni e le ragioni che consentono l’esercizio del potere di variazione della collocazione temporale e dell’orario;

    b) un preavviso, a favore del lavoratore, di due giorni lavorativi, salva diversa intesa tra le parti;

    c) il diritto del lavoratore a una maggiorazione della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell’incidenza degli istituti retributivi indiretti e differiti, pari al 15 per cento, ovvero la misura stabilita dai contratti collettivi.

    6. Sono fatte salve le disposizioni di maggior favore previste nei contratti collettivi già stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

    7. Il rifiuto del lavoratore di concordare variazioni dell’orario di lavoro non costituisce giustificato motivo di licenziamento.

  • Art. 62 L. 392/1978 – Canone dei contratti abitativi a proroga

    Art. 62 L. 392/1978 – Canone dei contratti abitativi a proroga

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    Il canone di cui agli articoli 12 e 24 si applica ai contratti previsti nell’articolo 58 dall’inizio del sesto anno a decorrere dalla entrata in vigore dalla presente legge ed il canone e’ adeguato in relazione all’eventuale mutamento degli elementi di cui agli articoli 13 e 15.

    Fino alla data suddetta il canone di locazione corrisposto dal conduttore, calcolato al netto degli oneri accessori, puo’ essere aumentato a richiesta del locatore, a decorrere dal primo giorno del quarto mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, nella misura del 20 per cento all’anno per gli anni successivi della differenza risultante tra il canone definito ai sensi dell’articolo 12 ed il canone attualmente corrisposto.

    Se il canone attualmente corrisposto e’ superiore a quello definito ai sensi dell’articolo 12 si applicano le disposizioni dello stesso articolo 12 e quelle dell’articolo 24 a partire dal primo giorno del quarto mese successivo alla entrata in vigore della presente legge.

    Ove alcuni parametri, coefficienti o altri elementi necessari per la determinazione del canone a norma dell’articolo 12 non siano noti in tempo utile, gli adeguamenti del canone di locazione di cui ai precedenti commi si applicano tenendo conto di tutti gli altri elementi noti, salvo i conguagli che decorreranno in ogni caso dalle date di cui ai commi precedenti.

    Le parti possono liberamente concordare modalita’ diverse sempre che il canone definito non superi quello risultante dall’applicazione degli articoli 12 e 24.