Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

Profilo LinkedIn ›

I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Articolo 2231 Codice Civile: Mancanza d’iscrizione

    Articolo 2231 Codice Civile: Mancanza d’iscrizione

    Art. 2231 c.c. – Mancanza d’iscrizione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Quando l’esercizio di un’attività professionale è condizionato all’iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione.

    La cancellazione dall’albo o elenco risolve il contratto in corso, salvo il diritto del prestatore d’opera al rimborso delle spese incontrate e a un compenso adeguato all’utilità del lavoro compiuto.

  • Articolo 2232 Codice Civile: Esecuzione dell’opera

    Articolo 2232 Codice Civile: Esecuzione dell’opera

    Art. 2232 c.c. – Esecuzione dell’opera

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il prestatore d’opera deve eseguire personalmente l’incarico assunto. Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l’oggetto della prestazione.

  • Art. 2233 Codice Civile: Compenso

    Art. 2233 Codice Civile: Compenso

    Art. 2233 c.c. Compenso

    In vigore

    Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell’associazione professionale a cui il professionista appartiene. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione. Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali. (1)

  • Articolo 2234 Codice Civile: Spese e acconti

    Articolo 2234 Codice Civile: Spese e acconti

    Art. 2234 c.c. – Spese e acconti

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il cliente, salvo diversa pattuizione, deve anticipare al prestatore d’opera le spese occorrenti al compimento dell’opera e corrispondere, secondo gli usi, gli acconti sul compenso.

  • Articolo 2235 Codice Civile: Divieto di ritenzione

    Articolo 2235 Codice Civile: Divieto di ritenzione

    Art. 2235 c.c. – Divieto di ritenzione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il prestatore d’opera non può ritenere le cose e i documenti ricevuti, se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali.

    Spiegazione

    Il prestatore d’opera intellettuale (professionista) non può trattenere le cose e i documenti ricevuti dal cliente, se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali.

    Come funziona e quando si applica

    Vieta di usare i documenti del cliente come «ostaggio» per ottenere il pagamento del compenso. La ritenzione è ammessa solo nei limiti e nei modi previsti dalle norme professionali (es. ordini professionali).

    Esempio pratico

    L’avvocato o il commercialista non può trattenere i documenti del cliente per costringerlo a pagare, oltre lo stretto tempo necessario a tutelare un proprio diritto.

    Domande frequenti

    Il professionista può trattenere i miei documenti se non lo pago?

    No: l’art. 2235 vieta la ritenzione, salvo per il tempo strettamente necessario alla tutela dei suoi diritti secondo le leggi professionali.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Articolo 2236 Codice Civile: Responsabilità del prestatore d’opera

    Articolo 2236 Codice Civile: Responsabilità del prestatore d’opera

    Art. 2236 c.c. – Responsabilità del prestatore d’opera

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave.

  • Art. 2237 Codice Civile: Recesso

    Art. 2237 Codice Civile: Recesso

    Art. 2237 c.c. Recesso

    In vigore

    Il cliente può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d’opera le spese sostenute e pagando il compenso per l’opera svolta. Il prestatore d’opera può recedere dal contratto per giusta causa. In tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per l’opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al cliente. Il recesso del prestatore d’opera deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al cliente.

    Spiegazione

    Nel contratto d’opera (e nelle prestazioni professionali) il cliente può recedere in qualsiasi momento, rimborsando al prestatore le spese sostenute e pagando il compenso per l’opera già svolta. Il prestatore d’opera, invece, può recedere solo per giusta causa, evitando pregiudizio al cliente.

    Come funziona e quando si applica

    La norma bilancia la libertà del cliente di interrompere l’incarico con la tutela del professionista, che ha comunque diritto a essere pagato per quanto fatto. Vale per il contratto d’opera (art. 2222) e, in larga parte, per le professioni intellettuali.

    Esempio pratico

    Conferisco un incarico a un professionista e poi vi rinuncio: devo rimborsargli le spese e pagargli il lavoro già eseguito.

    Domande frequenti

    Posso disdire l’incarico a un professionista?

    Sì: il cliente può recedere in ogni momento, rimborsando le spese e pagando l’opera già svolta.

    Il professionista può abbandonare l’incarico?

    Solo per giusta causa e in modo da non arrecare pregiudizio al cliente.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Articolo 2224 Codice Civile: Esecuzione dell’opera

    Articolo 2224 Codice Civile: Esecuzione dell’opera

    Art. 2224 c.c. – Esecuzione dell’opera

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se il prestatore d’opera non procede all’esecuzione dell’opera secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d’arte, il committente può fissare un congruo termine, entro il quale il prestatore d’opera deve conformarsi a tali condizioni.

    Trascorso inutilmente il termine fissato, il committente può recedere dal contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni.

  • Articolo 2225 Codice Civile: Corrispettivo

    Articolo 2225 Codice Civile: Corrispettivo

    Art. 2225 c.c. – Corrispettivo

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il corrispettivo, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe professionali o gli usi, è stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo.

  • Articolo 2226 Codice Civile: Difformità e vizi dell’opera

    Articolo 2226 Codice Civile: Difformità e vizi dell’opera

    Art. 2226 c.c. – Difformità e vizi dell’opera

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’accettazione espressa o tacita dell’opera libera il prestatore d’opera dalla responsabilità per difformità o per vizi della medesima, se all’atto dell’accettazione questi erano noti al committente o facilmente riconoscibili, purché in questo caso non siano stati dolosamente occultati.

    Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare le difformità e i vizi occulti al prestatore d’opera entro otto giorni dalla scoperta. L’azione si prescrive entro un anno dalla consegna.

    I diritti del committente nel caso di difformità o di vizi dell’opera sono regolati dall’art. 1668.

  • Articolo 2227 Codice Civile: Recesso unilaterale dal contratto

    Articolo 2227 Codice Civile: Recesso unilaterale dal contratto

    Art. 2227 c.c. – Recesso unilaterale dal contratto

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il committente può recedere dal contratto, ancorché sia iniziata l’esecuzione dell’opera, tenendo indenne il prestatore d’opera delle spese, del lavoro eseguito e del mancato guadagno.

  • Art. 2228 c.c.: Impossibilità sopravvenuta dell’esecuzione dell’

    Art. 2228 c.c.: Impossibilità sopravvenuta dell’esecuzione dell’

    Art. 2228 c.c. – Impossibilità sopravvenuta dell’esecuzione dell’opera

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se l’esecuzione dell’opera diventa impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti, il prestatore d’opera ha diritto ad un compenso per il lavoro prestato in relazione all’utilità della parte dell’opera compiuta.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.