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Ultimo aggiornamento: 17 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 1255 attribuisce al comandante del porto il potere di inibire l'accesso e l'attività portuale alle persone che si rendano responsabili di infrazioni disciplinari, per un periodo fino a un anno.
  • Nei casi più gravi, se il soggetto è iscritto nei registri ex art. 68, il comandante del porto può disporre la cancellazione dai registri.
  • Ai datori di lavoro nei porti e alle imprese portuali può essere inflitta una pena disciplinare pecuniaria da 50 a 10.000 lire dall'autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale.
  • La norma distingue tra soggetti iscritti nei registri portuali (per i quali è possibile la cancellazione) e soggetti non iscritti (per i quali l'unica sanzione accessibile è l'inibizione all'attività portuale).
  • L'art. 1255 integra il sistema disciplinare portuale completando il quadro sanzionatorio con riferimento ai soggetti che operano habitualmente all'interno dei porti pur non facendo parte dell'equipaggio.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1255 Codice della Navigazione — Pene disciplinari per le persone che esercitano un’attività professionale nell’interno dei porti

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Alle persone che esercitano un’attività prevista nell’articolo 68 può essere inibito dal comandante del porto, per infrazioni disciplinari, l’esercizio dell’attività nell’interno dei porti o nel litorale marittimo ovvero nell’ambito delle zone portuali della navigazione interna fino a un anno. Nei casi più gravi, il comandante del porto, se si tratta di persone iscritte nei registri previsti nel secondo comma del detto articolo, può ordinare la cancellazione dai medesimi. Ai datori di lavoro nei porti ed alle imprese portuali può essere inflitta una pena disciplinare pecuniaria da lire cinquanta a diecimila dall’autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale.

In sintesi

  • L'art. 1255 attribuisce al comandante del porto il potere di inibire l'accesso e l'attività portuale alle persone che si rendano responsabili di infrazioni disciplinari, per un periodo fino a un anno.
  • Nei casi più gravi, se il soggetto è iscritto nei registri ex art. 68, il comandante del porto può disporre la cancellazione dai registri.
  • Ai datori di lavoro nei porti e alle imprese portuali può essere inflitta una pena disciplinare pecuniaria da 50 a 10.000 lire dall'autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale.
  • La norma distingue tra soggetti iscritti nei registri portuali (per i quali è possibile la cancellazione) e soggetti non iscritti (per i quali l'unica sanzione accessibile è l'inibizione all'attività portuale).
  • L'art. 1255 integra il sistema disciplinare portuale completando il quadro sanzionatorio con riferimento ai soggetti che operano habitualmente all'interno dei porti pur non facendo parte dell'equipaggio.
Ratio e ambito soggettivo della norma

L'art. 1255 del Codice della navigazione si inserisce nel sistema disciplinare marittimo con una funzione complementare rispetto alle disposizioni dedicate all'equipaggio. Mentre gli artt. 1246 ss. disciplinano le sanzioni per il comandante, gli ufficiali e gli altri appartenenti al personale di bordo, l'art. 1255 si rivolge a una categoria distinta: le persone che esercitano un'attività professionale all'interno dei porti, vale a dire coloro che operano abitualmente nell'area portuale senza essere arruolati a bordo di una specifica imbarcazione. Il riferimento all'art. 68 del codice, che disciplina le persone che esercitano attività nei porti e le relative iscrizioni nei registri, delimita con precisione il perimetro soggettivo della norma.

Il potere disciplinare del comandante del porto

La norma attribuisce al comandante del porto un'ampia potestà disciplinare nei confronti di chi violi le regole di ordine e comportamento nell'ambito portuale. In via ordinaria il comandante può inibire l'esercizio dell'attività nell'interno dei porti o nel litorale marittimo, ovvero nell'ambito delle zone portuali della navigazione interna, per un periodo massimo di un anno. Si tratta di una misura interdittiva di natura provvisoria, più intensa rispetto all'inibizione fino a tre mesi prevista dall'art. 1254 per il personale di bordo, il che riflette la diversa posizione dei soggetti: chi opera stabilmente in porto ha un radicamento nell'ambiente portuale che rende necessaria una sanzione di durata maggiore per essere dissuasiva. Nei casi di particolare gravità — e sempre che il soggetto sia iscritto nei registri previsti dall'art. 68, secondo comma — il comandante del porto può adottare la misura definitiva della cancellazione dal registro, con conseguente esclusione dal settore portuale.

Le sanzioni pecuniarie per datori di lavoro e imprese portuali

Il secondo comma introduce un regime sanzionatorio specifico per i datori di lavoro nei porti e le imprese portuali, soggetti che non sono lavoratori individuali ma organizzazioni produttive che operano nell'ambiente portuale. La pena prevista è di natura pecuniaria, con importi che vanno da 50 a 10.000 lire, irrogata dall'autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale piuttosto che dal comandante del porto. La scelta di affidare questa competenza a un organo diverso risponde alla logica della specializzazione: i rapporti di lavoro nei porti hanno storicamente richiesto un'amministrazione dedicata, capace di intervenire sia sui lavoratori sia sui soggetti datoriali con strumenti adeguati alle specificità del settore portuale. Come per la ritenuta di salario dell'art. 1254, gli importi in lire hanno perso ogni concreta applicabilità con l'introduzione dell'euro, rendendo necessario un aggiornamento che non è mai stato formalmente operato.

Rapporto con la riforma portuale e l'evoluzione del settore

L'art. 1255, pur mantenendo la sua collocazione nel codice del 1942, deve essere letto alla luce delle profonde trasformazioni che il settore portuale italiano ha subito nel corso dei decenni successivi. La L. 84/1994 (legge di riordino della legislazione portuale) ha ridisegnato l'organizzazione dei porti, istituendo le Autorità portuali (poi Autorità di sistema portuale per effetto del D.Lgs. 169/2016) e modificando le competenze dei vari organi. Il comandante del porto, che nell'impianto originario del codice era la figura centrale della polizia portuale, ha visto evolvere le proprie attribuzioni in relazione al nuovo assetto organizzativo. Tuttavia, le funzioni di vigilanza e disciplina nell'ambito portuale restano centrali nell'ordinamento marittimo, e l'art. 1255 continua a costituire un riferimento normativo per l'esercizio di tali poteri nei confronti dei soggetti che operano all'interno dei porti.

Profili di garanzia procedurale

L'art. 1255 non disciplina esplicitamente le garanzie procedurali a favore del destinatario del provvedimento disciplinare; tali garanzie trovano la loro fonte nell'art. 1263, che subordina i provvedimenti di inibizione e cancellazione alla previa contestazione degli addebiti, a pena di nullità. Il sistema dunque prevede, anche per i soggetti contemplati dall'art. 1255, un momento di contraddittorio procedurale prima che la sanzione possa essere validamente irrogata. Questa impostazione, coerente con i principi generali del procedimento disciplinare, garantisce al destinatario la possibilità di conoscere le accuse e di difendersi prima che il provvedimento divenga definitivo.

Casi pratici

Caso 1: Inibizione all'accesso portuale per infrazione disciplinare

Tizio, agente marittimo che esercita la propria attività nell'interno del porto ai sensi dell'art. 68 del codice, si rende responsabile di comportamenti contrari alle norme di disciplina portuale. Il comandante del porto, valutata la gravità dell'infrazione, gli irroga l'inibizione all'esercizio dell'attività portuale per sei mesi, consentendogli di riprendere l'attività al termine del periodo sanzionatorio.

Caso 2: Cancellazione dal registro nei casi più gravi

Caio, iscritto nel registro previsto dall'art. 68, comma 2, del Codice della navigazione, viola reiteratamente le disposizioni di ordine portuale in modo particolarmente grave. Il comandante del porto, ritenendo insufficiente la mera inibizione temporanea, ordina la cancellazione di Caio dal registro, escludendolo definitivamente dall'esercizio dell'attività portuale.

Caso 3: Sanzione pecuniaria a un'impresa portuale

Sempronio è titolare di un'impresa portuale che, nell'organizzazione delle operazioni di movimentazione merci, viola sistematicamente le disposizioni disciplinari del lavoro portuale. L'autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale gli irroga la pena pecuniaria prevista dal secondo comma dell'art. 1255, commisurandola alla gravità e alla reiterazione delle infrazioni accertate.

Domande frequenti

Chi ha il potere di inibire l'attività portuale ai sensi dell'art. 1255?

Il comandante del porto è competente a inibire l'esercizio dell'attività nell'interno dei porti per infrazioni disciplinari, per un periodo fino a un anno. Nei casi più gravi può anche ordinare la cancellazione dai registri previsti dall'art. 68 del codice.

L'inibizione ex art. 1255 può colpire chiunque operi in porto?

Sì, la norma si applica a tutte le persone che esercitano un'attività prevista dall'art. 68 del codice all'interno dei porti, a prescindere dall'iscrizione nei registri. La cancellazione, però, è possibile solo per i soggetti effettivamente iscritti nei registri appositi.

Quali sanzioni sono previste per le imprese portuali?

I datori di lavoro nei porti e le imprese portuali possono essere colpiti da una pena pecuniaria (nell'originale: da 50 a 10.000 lire), irrogata dall'autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale, diversa dal comandante del porto competente per i lavoratori individuali.

Qual è la durata massima dell'inibizione prevista dall'art. 1255?

La norma prevede un'inibizione fino a un anno, durata più lunga rispetto ai tre mesi dell'art. 1254 per il personale di bordo. Ciò riflette la stabilità del radicamento nell'ambiente portuale dei soggetti contemplati dalla norma.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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