- Rappresentanza ordinaria: il comandante può sempre provvedere agli approvvigionamenti giornalieri, alle forniture di lieve entità e alle piccole riparazioni di manutenzione ordinaria, senza limiti di luogo.
- Rappresentanza straordinaria: fuori dai luoghi in cui è presente l'armatore o un suo rappresentante con i necessari poteri, il comandante può compiere tutti gli atti occorrenti per i bisogni della nave e della spedizione, incluse assunzione e congedo di componenti dell'equipaggio.
- Opponibilità ai terzi: la presenza dell'armatore o del suo rappresentante è opponibile ai terzi solo se questi ne erano a conoscenza al momento del contratto.
- Presunzione di conoscenza: la presenza dell'armatore nel luogo del suo domicilio e del rappresentante nel luogo per il quale i poteri sono stati pubblicati si presume nota ai terzi fino a prova contraria.
- Bilanciamento interessi: la norma bilancia la tutela dell'armatore (limitare le spese del comandante) con la tutela dei terzi che contrattano in buona fede con il comandante.
Testo dell'articoloVigente
Art. 306 Codice della Navigazione — Limiti della rappresentanza del comandante
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
Il comandante può in ogni caso provvedere agli approvvigionamenti giornalieri, alle forniture di lieve entità e alle piccole riparazioni necessarie per la manutenzione ordinaria della nave. Fuori dei luoghi nei quali sono presenti l'armatore o un suo rappresentante munito dei necessari poteri, il comandante può compiere gli atti occorrenti per i bisogni della nave e della spedizione; può parimenti assumere o congedare componenti dell'equipaggio. La presenza dell'armatore, ovvero quella di un suo rappresentante munito dei necessari poteri, è opponibile ai terzi solo quando questi ne erano a conoscenza; tuttavia la presenza dell'armatore nel luogo del suo domicilio e la presenza del rappresentante nel luogo relativamente al quale gli sono stati conferiti i poteri debitamente pubblicati si presumono note all'interessato fino a prova contraria.
Stesso numero, altri codici
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- Art. 306 Codice Civile: Revoca per indegnità dell'adottato
- Articolo 306 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
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- Art. 306 c.p.p.: Provvedimenti conseguenti alla estinzione delle
Commento
Ratio e struttura della norma
L'articolo 306 del Codice della navigazione disciplina i limiti della rappresentanza che il comandante esercita per conto dell'armatore nella conduzione della spedizione. La norma risolve una tensione fondamentale del diritto della navigazione: da un lato la necessità di attribuire al comandante — che opera spesso lontano dalla sede dell'armatore e in condizioni di urgenza — poteri sufficientemente ampi da consentire la prosecuzione del viaggio; dall'altro l'esigenza di proteggere l'armatore da impegni eccessivi o non autorizzati assunti dal comandante in suo nome. Il legislatore ha adottato un sistema a doppio livello, distinguendo tra una rappresentanza minima sempre sussistente e una rappresentanza più ampia condizionata all'assenza dell'armatore o dei suoi rappresentanti.
La rappresentanza 'minima' del primo comma
Il primo comma dell'art. 306 stabilisce che il comandante può 'in ogni caso' — quindi indipendentemente dalla presenza o assenza dell'armatore — provvedere agli approvvigionamenti giornalieri, alle forniture di lieve entità e alle piccole riparazioni necessarie per la manutenzione ordinaria della nave. Si tratta di una rappresentanza inderogabile, che il comandante esercita sempre, anche quando l'armatore è presente nel luogo della nave. La giustificazione è pratica: queste attività sono funzionali alla normale operatività quotidiana della nave e non richiedono una delega specifica. I terzi che contrattano con il comandante per tali tipologie di forniture sono tutelati in modo assoluto, poiché la norma non ammette che l'armatore opponga la propria presenza per limitare tale potere.
La rappresentanza 'allargata' del secondo comma: condizione di assenza
Fuori dei luoghi in cui siano presenti l'armatore o un suo rappresentante munito dei necessari poteri, la sfera di rappresentanza del comandante si espande considerevolmente: egli può compiere tutti gli atti 'occorrenti per i bisogni della nave e della spedizione', nonché assumere o congedare componenti dell'equipaggio. La norma non fornisce un elenco tassativo di tali atti, rimandando a una valutazione funzionale di quanto necessario per mantenere la nave in efficienza e portare a termine la spedizione. In questa categoria rientrano, a titolo esemplificativo, la stipulazione di contratti di riparazione, l'acquisto di pezzi di ricambio, la contrattazione di servizi portuali di varia natura, la gestione di emergenze legate all'equipaggio. Il discrimen tra rappresentanza 'minima' e 'allargata' non è sempre di agevole tracciamento nella pratica, e dipende dall'entità e dalla natura dell'atto: atti di ordinaria amministrazione quotidiana rientrano nel primo comma, atti più onerosi o strutturali nel secondo.
Il criterio di opponibilità ai terzi
Il terzo comma dell'art. 306 introduce una regola di opponibilità fondamentale per la tutela dei terzi che contrattano con il comandante. La presenza dell'armatore o del suo rappresentante è opponibile ai terzi — e limita pertanto i poteri del comandante — solo quando i terzi ne erano a conoscenza al momento in cui hanno contrattato. La ratio è di tutelare la buona fede dei terzi: chi contratta con il comandante in un porto straniero non può essere onerato di verificare se l'armatore sia presente in qualche luogo del mondo. La conoscenza deve essere effettiva, non meramente presunta.
La presunzione di conoscenza del terzo comma in fine
Il terzo comma introduce però due presunzioni di conoscenza che limitano la tutela dei terzi: la presenza dell'armatore nel luogo del suo domicilio e la presenza del rappresentante nel luogo relativamente al quale i poteri siano stati 'debitamente pubblicati' si presumono note al terzo fino a prova contraria. Si tratta di presunzioni relative, superabili mediante prova contraria da parte del terzo. La ratio è quella di incentivare i terzi a verificare se l'armatore sia presente nel luogo in cui si tratta, quando tale luogo coincide con il domicilio dell'armatore o con il luogo di pubblicazione dei poteri del rappresentante. In pratica, questa presunzione opera principalmente per le contrattazioni effettuate nel porto di armamento della nave o in luoghi dove l'armatore esercita notoriamente la propria attività.
Coordinamento con l'art. 307 e con l'art. 309
L'art. 306 va letto in coordinamento con l'art. 307, che disciplina i poteri del comandante in caso di necessità urgente di denaro nel corso del viaggio — con poteri che vanno oltre la normale rappresentanza — e con l'art. 309, che estende la rappresentanza del comandante all'ambito processuale. Il sistema delineato dal codice è coerente: la rappresentanza si amplia progressivamente all'aumentare della distanza dall'armatore e dell'urgenza della situazione, garantendo che la spedizione non sia mai bloccata dall'impossibilità di reperire l'armatore in tempo utile.
Casi pratici
Caso 1: Riparazione d'emergenza in porto estero
Tizio, comandante di una petroliera in sosta a Rotterdam, riscontra un guasto alla pompa di carico che richiede l'intervento urgente di un'officina specializzata. In assenza dell'armatore nel luogo, stipula un contratto di riparazione per conto dell'armatore ai sensi dell'art. 306 secondo comma, consentendo la ripresa del viaggio nei tempi programmati.
Caso 2: Opponibilità della presenza dell'armatore al terzo in mala fede
Caio, comandante di una nave portacontainer ormeggiata nel porto di Genova — luogo di domicilio dell'armatore — contratta con un fornitore locale una fornitura di ingente valore senza autorizzazione. L'armatore oppone la propria presenza nel luogo, e il fornitore non riesce a dimostrare di non conoscere tale circostanza, rimanendo vincolato alla presunzione di conoscenza prevista dall'art. 306 terzo comma.
Caso 3: Assunzione di marinai in emergenza
Sempronio, comandante di un cargo in partenza da un porto africano, deve sostituire d'urgenza tre marinai ammalarati per garantire la sicurezza della traversata. In assenza di rappresentanti dell'armatore sul posto, esercita il potere di assumere componenti dell'equipaggio ai sensi dell'art. 306 secondo comma, stipulando i relativi contratti di arruolamento per conto dell'armatore.
Domande frequenti
Il comandante può sempre contrattare forniture per la nave, anche se l'armatore è presente?
Sì, ma solo per gli approvvigionamenti giornalieri, le forniture di lieve entità e le piccole riparazioni ordinarie ex art. 306 primo comma. Per atti di maggiore entità, la presenza dell'armatore può limitare i poteri del comandante.
Quando i poteri del comandante si ampliano?
L'art. 306 secondo comma prevede che fuori dai luoghi dove è presente l'armatore o un suo rappresentante con i necessari poteri, il comandante può compiere tutti gli atti occorrenti per i bisogni della nave e della spedizione.
Un terzo che ha contrattato con il comandante può essere pregiudicato dalla presenza dell'armatore?
Solo se era a conoscenza della presenza dell'armatore o del suo rappresentante. In caso contrario, la presenza non è opponibile al terzo in buona fede.
Come funziona la presunzione di conoscenza prevista dal terzo comma?
La presenza dell'armatore nel luogo del proprio domicilio e del rappresentante nel luogo di pubblicazione dei poteri si presume nota al terzo, che può tuttavia fornire prova contraria di non averne avuto conoscenza.
Il comandante può assumere o licenziare marinai senza autorizzazione specifica?
Sì, ma solo fuori dai luoghi in cui è presente l'armatore o un suo rappresentante con i necessari poteri. In tal caso l'art. 306 secondo comma attribuisce al comandante anche tale facoltà.
Vedi anche