- L'equipaggio delle navi nazionali armate in porti della Repubblica deve essere composto da cittadini italiani o di altri Paesi UE.
- La regola può essere derogata da accordi collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
- I marittimi extracomunitari imbarcati in base a tali accordi non necessitano di visto, permesso di soggiorno o autorizzazione al lavoro.
- I certificati dei primi ufficiali di coperta non italiani devono essere riconosciuti dall'amministrazione competente ex D.P.R. 324/2001.
- Per le navi da pesca, l'autorità marittima periferica può autorizzare personale extracomunitario, tranne per la qualifica di comandante.
Testo dell'articoloVigente
Art. 318 Codice della Navigazione — Nazionalità dei componenti dell’equipaggio
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
1. L'equipaggio delle navi nazionali armate nei porti della Repubblica deve essere interamente composto da cittadini italiani o di altri Paesi appartenenti all'Unione europea. 2. Alle disposizioni di cui al comma 1 può derogarsi attraverso accordi collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Per i marittimi di nazionalità diversa da quella italiana o comunitaria, imbarcati in conformità a quanto previsto dal presente comma, non sono richiesti visto di ingresso nel territorio dello Stato, permesso di soggiorno e autorizzazione al lavoro anche quando la nave navighi nelle acque territoriali o sosti in un porto nazionale. 2-bis. I certificati dei primi ufficiali di coperta non italiani, imbarcati in virtù degli accordi collettivi nazionali di cui al comma 2, sono soggetti a riconoscimento da parte dell'amministrazione competente, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324. 3. Per le navi adibite alla pesca marittima, l'autorità marittima periferica, delegata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, autorizza, previa richiesta dell'armatore, che il personale di bordo sia composto anche da cittadini extracomunitari, tranne che per la qualifica di comandante. ————— AGGIORNAMENTO Il D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 1998, n. 30, come modificato dalla L. 16 marzo 2001, n. 88, ha disposto (con l'art. 2, comma 1-bis) che "In deroga al comma 1 dell'articolo 318 del codice della navigazione, nonché alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, la composizione degli equipaggi delle navi di cui all'articolo 1 può essere altresì determinata in conformità ad accordi sindacali nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale".
Stesso numero, altri codici
- Art. 318 Cod. Amb. — norme transitorie e finali
- Art. 318 D.Lgs. 209/2005 — Articolo abrogato
- Art. 318 Codice Civile: Abbandono della casa del genitore
- Articolo 318 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 318 Codice di Procedura Civile: Contenuto della domanda
- Art. 318 c.p.p.: Riesame dell’ordinanza di sequestro conservativo
In sintesi
Ratio e quadro normativo di riferimento
L'articolo 318 del Codice della navigazione, nella versione vigente a seguito delle successive modifiche legislative, disciplina i requisiti di nazionalità dei componenti dell'equipaggio delle navi battenti bandiera italiana. La norma persegue una pluralità di obiettivi: garantire la sicurezza della navigazione attraverso standard professionali e linguistici omogenei, tutelare i livelli occupazionali dei marittimi nazionali e comunitari, e al contempo consentire flessibilità operativa necessaria per il settore marittimo, che per sua natura opera su scala internazionale.
Il principio di nazionalità italiana o comunitaria
Il comma 1 sancisce il principio fondamentale: l'equipaggio delle navi nazionali armate nei porti della Repubblica deve essere interamente composto da cittadini italiani o di altri Paesi UE. La parificazione dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea riflette il principio comunitario di libera circolazione dei lavoratori, ora sancito dall'art. 45 TFUE, che vieta qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità tra i lavoratori degli Stati membri. L'estensione ai cittadini comunitari è dunque un adeguamento obbligato al diritto dell'Unione, che non ammette riserve occupazionali nazionali nei settori commerciali, incluso quello marittimo.
La deroga contrattuale collettiva
Il comma 2 introduce una deroga significativa alla regola del comma 1: mediante accordi collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali di datori di lavoro e lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale è possibile prevedere la composizione dell'equipaggio con marittimi non comunitari. La scelta di affidare la deroga alla contrattazione collettiva nazionale — e non alla legge — risponde a una logica di flessibilità negoziata: le parti sociali del settore marittimo sono ritenute le più idonee a calibrare le esigenze competitive delle imprese con la tutela dell'occupazione dei marittimi italiani e comunitari. Sul piano amministrativo, i marittimi extracomunitari imbarcati in base a tali accordi non sono soggetti alle ordinarie procedure di ingresso e soggiorno: non è richiesto visto di ingresso, permesso di soggiorno né autorizzazione al lavoro, anche quando la nave navighi nelle acque territoriali o sosti in porto italiano. Questa esenzione semplifica significativamente la gestione operativa dell'equipaggio misto.
Il riconoscimento dei certificati dei primi ufficiali non italiani
Il comma 2-bis, introdotto successivamente, prevede una specifica procedura di riconoscimento per i certificati dei primi ufficiali di coperta non italiani imbarcati in virtù degli accordi collettivi. Il riconoscimento avviene ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 9 maggio 2001, n. 324 (Regolamento per l'attuazione della Convenzione STCW), che stabilisce le modalità con cui l'amministrazione competente — il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti — verifica l'equivalenza dei titoli professionali esteri rispetto agli standard italiani e internazionali. Il riconoscimento garantisce che anche i primi ufficiali non italiani siano in possesso delle competenze certificate richieste per la loro funzione.
La disciplina speciale per le navi da pesca
Il comma 3 prevede un regime ulteriormente derogatorio per le navi da pesca: l'autorità marittima periferica — delegata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti — può autorizzare, su richiesta dell'armatore, che il personale di bordo comprenda anche cittadini extracomunitari. Il limite invalicabile è rappresentato dalla qualifica di comandante, che deve sempre essere ricoperta da un cittadino italiano o comunitario. Questa riserva riflette la posizione particolare del comandante come organo pubblico a bordo, titolare di funzioni di autorità pubblica (stato civile, sicurezza, pubblica amministrazione), che si ritiene debbano essere esercitate da soggetti aventi un legame stretto con l'ordinamento nazionale. La pesca marittima presenta esigenze specifiche di flessibilità nella composizione degli equipaggi, legate alla stagionalità della produzione e alla disponibilità di personale, che giustificano il regime speciale.
Profili pratici e aggiornamento normativo
L'articolo 318 è stato significativamente modificato nel corso degli anni per adeguarsi all'evoluzione del diritto comunitario e alle esigenze del mercato marittimo. Il D.L. 457/1997 (conv. L. 30/1998), come modificato dalla L. 88/2001, ha introdotto disposizioni complementari sull'equipaggio delle navi iscritte nel Registro internazionale (c.d. secondo registro), che consentono ulteriori deroghe al principio di nazionalità per le navi operanti in traffici internazionali. Nella pratica, la maggior parte delle grandi compagnie di navigazione italiane utilizza accordi collettivi per comporre equipaggi misti, con marittimi di nazionalità diverse armonizzati sotto un'unica struttura gerarchica e contrattuale.
Casi pratici
Caso 1: Imbarcazione di marittimi filippini tramite accordo collettivo
Tizio, armatore di una nave da crociera italiana, negozia con le organizzazioni sindacali nazionali un accordo collettivo che consente l'imbarco di marinai filippini. Grazie all'accordo, i marittimi extracomunitari possono lavorare a bordo senza bisogno di permesso di soggiorno o visto, anche quando la nave è ormeggiata in porto italiano.
Caso 2: Riconoscimento del certificato del primo ufficiale straniero
Caio, armatore, imbarca come primo ufficiale di coperta un cittadino croato, in base a un accordo collettivo nazionale. Prima dell'imbarco, il MIT riconosce il certificato professionale croato ai sensi del D.P.R. 324/2001 verificandone la conformità agli standard STCW: solo dopo il riconoscimento Sempronio può assumere le funzioni di primo ufficiale.
Caso 3: Autorizzazione per equipaggio extracomunitario su nave da pesca
Tizio gestisce un peschereccio e chiede all'autorità marittima periferica di imbarcare tre marinai del Senegal per la stagione di pesca. L'autorità concede l'autorizzazione per il personale di bordo diverso dal comandante: il posto di comandante rimane riservato a Caio, cittadino italiano, in quanto la qualifica di comandante non può essere ricoperta da extracomunitari.
Domande frequenti
L'equipaggio di una nave italiana deve essere tutto italiano?
Di regola deve essere composto da cittadini italiani o di altri Paesi UE. Tuttavia, accordi collettivi nazionali possono consentire l'imbarco di marittimi extracomunitari, con alcune esenzioni sui permessi di soggiorno e di lavoro.
I marittimi extracomunitari imbarcati con accordo collettivo devono avere il permesso di soggiorno?
No. L'art. 318 comma 2 prevede che non siano richiesti visto di ingresso, permesso di soggiorno né autorizzazione al lavoro, anche quando la nave naviga nelle acque territoriali o sosta in porto italiano.
Come viene riconosciuto il certificato di un primo ufficiale non italiano?
Attraverso la procedura di riconoscimento del MIT ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 324/2001, che verifica l'equivalenza del titolo straniero agli standard italiani e STCW.
Un extracomunitario può essere comandante di una nave da pesca italiana?
No. Anche nel regime speciale per le navi da pesca, la qualifica di comandante è riservata ai cittadini italiani o comunitari: è l'unico limite invalicabile espressamente previsto dall'art. 318 comma 3.
Cosa prevede il c.d. secondo registro per le navi in traffico internazionale?
Il Registro internazionale (introdotto dal D.L. 457/1997) consente ulteriori deroghe al principio di nazionalità per le navi che operano in traffici internazionali, al fine di renderle competitive con le flotte di altri Paesi, in coordinamento con la normativa dell'art. 318.