Autore: Andrea Marton

  • Art. 318 Codice della Navigazione – Nazionalità dei componenti dell’equipaggio

    Art. 318 Codice della Navigazione – Nazionalità dei componenti dell’equipaggio

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    1. L'equipaggio delle navi nazionali armate nei porti della Repubblica deve essere interamente composto da cittadini italiani o di altri Paesi appartenenti all'Unione europea. 2. Alle disposizioni di cui al comma 1 può derogarsi attraverso accordi collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Per i marittimi di nazionalità diversa da quella italiana o comunitaria, imbarcati in conformità a quanto previsto dal presente comma, non sono richiesti visto di ingresso nel territorio dello Stato, permesso di soggiorno e autorizzazione al lavoro anche quando la nave navighi nelle acque territoriali o sosti in un porto nazionale. 2-bis. I certificati dei primi ufficiali di coperta non italiani, imbarcati in virtù degli accordi collettivi nazionali di cui al comma 2, sono soggetti a riconoscimento da parte dell'amministrazione competente, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324. 3. Per le navi adibite alla pesca marittima, l'autorità marittima periferica, delegata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, autorizza, previa richiesta dell'armatore, che il personale di bordo sia composto anche da cittadini extracomunitari, tranne che per la qualifica di comandante. ————— AGGIORNAMENTO Il D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 1998, n. 30, come modificato dalla L. 16 marzo 2001, n. 88, ha disposto (con l'art. 2, comma 1-bis) che "In deroga al comma 1 dell'articolo 318 del codice della navigazione, nonché alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, la composizione degli equipaggi delle navi di cui all'articolo 1 può essere altresì determinata in conformità ad accordi sindacali nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale".

  • Art. 7 L. 898/1970 – Riconoscimento figli adulterini

    Art. 7 L. 898/1970 – Riconoscimento figli adulterini

    L. 1 dicembre 1970, n. 898 – Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (divorzio)

    1. Il secondo comma dell’art. 252 del codice civile è così modificato: «I figli adulterini possono essere riconosciuti anche dal genitore che, al tempo del concepimento, era unito in matrimonio, qualora il matrimonio sia sciolto per effetto della morte dell’altro coniuge ovvero per pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso».

  • Art. 12 L. 69/2019 – Sfregio o deformazione viso (583-quinquies CP)

    Art. 12 L. 69/2019 – Sfregio o deformazione viso (583-quinquies CP)

    L. 19 luglio 2019, n. 69 – Codice Rosso: tutela vittime di violenza domestica e di genere

    1. Dopo l’articolo 583-quater del codice penale è inserito il seguente:

    «Art. 583-quinquies (Deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso). – Chiunque cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso è punito con la reclusione da otto a quattordici anni.

    La condanna ovvero l’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno».

    2. All’articolo 576, primo comma, numero 5, del codice penale, dopo la parola: «572,» è inserita la seguente: «583-quinquies,».

    3. All’articolo 583, secondo comma, del codice penale, il numero 4 è abrogato.

    4. All’articolo 585, primo comma, del codice penale, dopo la parola: «583-bis» è inserita la seguente: «, 583-quinquies».

    5. All’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 1-quater, dopo le parole: «per i delitti di cui agli articoli» è inserita la seguente: «583-quinquies,»;

    b) al comma 1-quinquies, dopo le parole: «per i delitti di cui agli articoli» è inserita la seguente: «583-quinquies,».

  • Art. 7 Reg. (UE) 2023/1114 – Comunicazioni di marketing

    Art. 7 Reg. (UE) 2023/1114 – Comunicazioni di marketing

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Qualsiasi comunicazione di marketing relativa a un’offerta al pubblico di una cripto-attività diversa da un token collegato ad attività o da un token di moneta elettronica o all’ammissione di tale cripto-attività alla negoziazione rispetta tutti i requisiti seguenti:

    a) le comunicazioni di marketing sono chiaramente identificabili come tali;

    b) le informazioni contenute nelle comunicazioni di marketing sono corrette, chiare e non fuorvianti;

    c) le informazioni contenute nelle comunicazioni di marketing sono coerenti con le informazioni contenute nel White Paper sulle cripto-attività, qualora tale White Paper sulle cripto-attività sia richiesto a norma dell’articolo 4 o 5;

    d) le comunicazioni di marketing specificano chiaramente che è stato pubblicato un White Paper sulle cripto-attività e indicano chiaramente l’indirizzo del sito web dell’offerente, della persona che chiede l’ammissione alla negoziazione o del gestore della piattaforma di negoziazione della cripto-attività in questione, nonché il numero di telefono e l’indirizzo e-mail per contattare tale persona;

    e) le comunicazioni di marketing contengono la seguente dichiarazione chiara e ben visibile: «La presente comunicazione di marketing relativa a cripto-attività non è stata esaminata o approvata da alcuna autorità competente in alcuno Stato membro dell’Unione europea. L’offerente della cripto-attività è l’unico responsabile del contenuto della presente comunicazione di marketing relativa a cripto-attività.».

    Qualora la comunicazione di marketing sia preparata dalla persona che chiede l’ammissione alla negoziazione o dal gestore di una piattaforma di negoziazione, nella dichiarazione di cui al primo comma, lettera e), è inserito un riferimento a «persona che chiede l’ammissione alla negoziazione» o «gestore della piattaforma di negoziazione» invece di «offerente».

    2. Qualora sia richiesto un White Paper sulle cripto-attività a norma dell’articolo 4 o 5, nessuna comunicazione di marketing è diffusa prima della pubblicazione del White Paper sulle cripto-attività. Non è pregiudicata la capacità dell’offerente, della persona che chiede l’ammissione alla negoziazione o del gestore di una piattaforma di negoziazione di effettuare sondaggi di mercato.

    3. L’autorità competente dello Stato membro in cui sono diffuse le comunicazioni di marketing ha il potere di valutare il rispetto del paragrafo 1 per quanto riguarda tali comunicazioni di marketing. Se necessario, l’autorità competente dello Stato membro di origine assiste l’autorità competente dello Stato membro in cui sono diffuse le comunicazioni di marketing nel valutare la coerenza delle comunicazioni di marketing con le informazioni contenute nel White Paper sulle cripto-attività.

    4. Il ricorso, da parte dell’autorità competente di uno Stato membro ospitante, a uno qualsiasi dei poteri di vigilanza e di indagine di cui all’articolo 94 in relazione all’applicazione del presente articolo è notificato senza indebito ritardo all’autorità competente nello Stato membro di origine dell’offerente, della persona che chiede l’ammissione alla negoziazione o del gestore della piattaforma di negoziazione della cripto-attività.

  • Art. 39 D.Lgs. 150/2022 – Modifiche al Titolo III del Libro X del codice di procedura penale

    Art. 39 D.Lgs. 150/2022 – Modifiche al Titolo III del Libro X del codice di procedura penale

    D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – testo aggiornato

    1. Al Titolo III del Libro X del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 666, comma 4, le parole: «; tuttavia, se è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice,» sono sostituite dalle seguenti: «. A tal fine si procede mediante collegamento a distanza, quando una particolare disposizione di legge lo prevede o quando l’interessato vi consente. Tuttavia, se è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e non consente all’audizione mediante collegamento a distanza, l’interessato»; b) all’articolo 676, comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «cose sequestrate» sono inserite le seguenti: «e all’applicazione della riduzione della pena prevista dall’articolo 442, comma 2-bis»; c) all’articolo 678, al comma 1-bis, le parole: «della semidetenzione e della libertà controllata» sono sostituite dalle seguenti: «delle pene sostitutive della semilibertà e della detenzione domiciliare e delle pene conseguenti alla conversione della pena pecuniaria». Note all’art. 39: – Si riporta il testo degli articoli 666 , 676 e 678 del codice di procedura penale , come modificato dal presente decreto: “Art. 666 (Procedimento di esecuzione). –

    1. Il giudice dell’esecuzione procede a richiesta del pubblico ministero, dell’interessato o del difensore.

    2. Se la richiesta appare manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge ovvero costituisce mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi, il giudice o il presidente del collegio, sentito il pubblico ministero, la dichiara inammissibile con decreto motivato, che è notificato entro cinque giorni all’interessato. Contro il decreto può essere proposto ricorso per cassazione.

    3. Salvo quanto previsto dal comma 2, il giudice o il presidente del collegio, designato il difensore di ufficio all’interessato che ne sia privo, fissa la data dell’udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori. L’avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta. Fino a cinque giorni prima dell’udienza possono essere depositate memorie in cancelleria.

    4. L’udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero. L’interessato che ne fa richiesta è sentito personalmente. A tal fine si procede mediante collegamento a distanza, quando una particolare disposizione di legge lo prevede o quando l’interessato vi consente. Tuttavia, se è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e non consente all’audizione mediante collegamento a distanza, l’interessato è sentito prima del giorno dell’udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo, salvo che il giudice ritenga di disporre la traduzione.

    5. Il giudice può chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno; se occorre assumere prove, procede in udienza nel rispetto del contraddittorio.

    6. Il giudice decide con ordinanza. Questa è comunicata o notificata senza ritardo alle parti e ai difensori, che possono proporre ricorso per cassazione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni sulle impugnazionie quelle sul procedimento in camera di consiglio davanti alla corte di cassazione

    7. Il ricorso non sospende l’esecuzione dell’ordinanza, a meno che il giudice che l’ha emessa disponga diversamente.

    8. Se l’interessato è infermo di mente, l’avviso previsto dal comma 3 è notificato anche al tutore o al curatore; se l’interessato ne è privo, il giudice o il presidente del collegio nomina un curatore provvisorio. Al tutore e al curatore competono gli stessi diritti dell’interessato.

    9. Il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva a normadell’articolo 140comma 2.” “Art. 676 (Altre competenze). –

    1. Il giudice dell’esecuzione è competente a decidere in ordine all’estinzione del reato dopo la condanna, all’estinzione della pena quando la stessa non consegue alla liberazione condizionale o all’affidamento in prova al servizio sociale, in ordine alle pene accessorie, alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate e all’applicazione della riduzione della pena prevista dall’articolo 442, comma

    2-bis. In questi casi il giudice dell’esecuzione procede a norma dell’articolo 667, comma

    4. 2. Qualora sorga controversia sulla proprietà delle cose confiscate, si applica la disposizione dell’articolo 263, comma

    3. 3. Quando accerta l’estinzione del reato o della pena, il giudice dell’esecuzione la dichiara anche di ufficio adottando i provvedimenti conseguenti.” “Art. 678 (Procedimento di sorveglianza). –

    1. Il magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti alle misure di sicurezza e alla dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere, e il tribunale di sorveglianza, nelle materie di sua competenza, se non diversamente previsto, procedono, a richiesta del pubblico ministero, dell’interessato, del difensore o di ufficio, a norma dell’articolo

    666. Quando vi è motivo di dubitare dell’identità fisica di una persona, procedono comunque a norma dell’articolo 667, comma

    4. 1-bis. Il magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti alla rateizzazione e alla conversione delle pene pecuniarie, alla remissione del debito e alla esecuzione delle pene sostitutive della semilibertà e della detenzione domiciliare e delle pene conseguenti alla conversione della pena pecuniaria, e il tribunale di sorveglianza, nelle materie relative alle richieste di riabilitazione, alla valutazione sull’esito dell’affidamento in prova, anche in casi particolari, alla dichiarazione di estinzione del reato conseguente alla liberazione condizionale e al differimento dell’esecuzione della pena nei casi previsti dal primo comma, numeri 1) e 2), dell’articolo 146 del codice penale , procedono a norma dell’articolo 667, comma

    4. 1-ter. Quando la pena da espiare non è superiore a un anno e sei mesi, per la decisione sulle istanze di cui all’articolo 656, comma 5, il presidente del tribunale di sorveglianza, acquisiti i documenti e le necessarie informazioni, designa il magistrato relatore e fissa un termine entro il quale questi, con ordinanza adottata senza formalità, può applicare in via provvisoria una delle misure menzionate nell’articolo 656, comma

    5. L’ordinanza di applicazione provvisoria della misura è comunicata al pubblico ministero e notificata all’interessato e al difensore, i quali possono proporre opposizione al tribunale di sorveglianza entro il termine di dieci giorni. Il tribunale di sorveglianza, decorso il termine per l’opposizione, conferma senza formalità la decisione del magistrato. Quando non è stata emessa o confermata l’ordinanza provvisoria, o è stata proposta opposizione, il tribunale di sorveglianza procede a norma del comma

    1. Durante il termine per l’opposizione e fino alla decisione sulla stessa, l’esecuzione dell’ordinanza è sospesa.

    2. Quando si procede nei confronti di persona sottoposta a osservazione scientifica della personalità, il giudice acquisisce la relativa documentazione e si avvale, se occorre, della consulenza dei tecnici del trattamento.

    3. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate, davanti al tribunale di sorveglianza, dal procuratore generale presso la corte di appello e, davanti al magistrato di sorveglianza, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale della sede dell’ufficio di sorveglianza. 3.1. Quando ne fa richiesta l’interessato l’udienza si svolge in forma pubblica. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 471 e

    472. 3.2. L’avviso di fissazione dell’udienza, notificato all’interessato, contiene, a pena di nullità, l’avvertimento della facoltà di parteciparvi personalmente. Se l’interessato detenuto o internato ne fa richiesta, il giudice dispone la traduzione. Si applicano in ogni caso le forme e le modalità di partecipazione a distanza nei procedimenti in camera di consiglio previste dalla legge. La partecipazione all’udienza avviene a distanza anche quando l’interessato, detenuto o internato, ne fa richiesta ovvero quando lo stesso è detenuto o internato in un luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice. Ove lo ritenga opportuno, il giudice dispone la traduzione dell’interessato.”.

  • Art. 29 L. 392/1978 – Diniego di rinnovazione alla prima scadenza

    Art. 29 L. 392/1978 – Diniego di rinnovazione alla prima scadenza

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    Il diniego della rinnovazione del contratto alla prima scadenza di cui all’articolo precedente e’ consentito al locatore ove egli intenda: a) adibire l’immobile ad abitazione propria o del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linea retta; b) adibire l’immobile all’esercizio, in proprio o da parte del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linea retta, di una delle attivita’ indicate nell’articolo 27 o, se si tratta di pubbliche amministrazioni, enti pubblici o di diritto pubblico, all’esercizio di attivita’ tendenti al conseguimento delle loro finalita’ istituzionali; c) demolire l’immobile per ricostruirlo, ovvero procedere alla sua integrale ristrutturazione o completo restauro, ovvero eseguire su di esso un intervento sulla base di un programma comunale pluriennale di attuazione ai sensi delle leggi vigenti; d) ristrutturare l’immobile al fine di rendere la superficie dei locali adibiti alla vendita conforme a quanto previsto nell’articolo 12 della legge 11 giugno 1971, n. 426, e ai relativi piani comunali, sempre che le opere da effettuarsi rendano incompatibile la permanenza del conduttore nell’immobile.

    Per le locazioni di immobili adibiti all’esercizio di albergo, pensione o locanda, anche se ammobiliati, il locatore puo’ negare la rinnovazione del contratto nelle ipotesi previste dall’articolo 7 della legge 2 marzo 1963, n. 191, modificato dall’articolo 4-bis del decreto-legge 27 giugno 1967, n. 460, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1967, n. 628, qualora l’immobile sia oggetto di intervento sulla base di un programma comunale pluriennale di attuazione ai sensi delle leggi vigenti.

    Il locatore puo’ altresi’ negare la rinnovazione se intende esercitare personalmente nell’immobile o farvi esercitare dal coniuge o da parenti entro il secondo grado in linea retta la medesima attivita’ del conduttore.

    Ai fini di cui ai commi precedenti il locatore, a pena di decadenza, deve dichiarare la propria volonta’ di conseguire, alla scadenza del contratto, la disponibilita’ dell’immobile locato; tale dichiarazione deve essere effettuata, con lettera raccomandata, almeno 12 o 18 mesi prima della scadenza, rispettivamente per le attivita’ indicate nei commi primo e secondo dell’articolo 27 e per le attivita’ alberghiere.

    Nella comunicazione deve essere specificato, a pena di nullita’, il motivo, tra quelli tassativamente indicati nei commi precedenti, sul quale la disdetta e’ fondata.

    Se il locatore non adempie alle prescrizioni di cui ai precedenti commi il contratto s’intende rinnovato a norma dell’articolo precedente.

  • Art. 67 L. 392/1978 – Contratti commerciali in corso a proroga

    Art. 67 L. 392/1978 – Contratti commerciali in corso a proroga

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    I contratti di locazione di cui all’articolo 27 in corso al momento dell’entrata in vigore della presente legge e soggetti a proroga secondo la legislazione vigente si considerano prorogati ed hanno la seguente durata: a) anni 4, i contratti stipulati prima del 31 dicembre 1964; b) anni 5, i contratti stipulati tra il 1 gennaio 1965 ed il 31 dicembre 1973; c) anni 6, i contratti stipulati dopo il 31 dicembre 1973.

    La durata di cui sopra decorre dal giorno e dal mese, successivi alla entrata in vigore della presente legge, corrispondenti a quelli di scadenza previsti nel contratto di locazione; ove tale determinazione non sia possibile, dallo stesso giorno di entrata in vigore della presente legge.

    E’ in facolta delle parti di stipulare anche prima della scadenza sopra prevista un nuovo contratto di locazione secondo le disposizioni del capo II, titolo I, della presente legge.

  • Cessione di ramo d’azienda: cosa cambia per i dipendenti

    Guida pratica · Lavoro · TFR, crisi e trasferimento d'azienda

    In sintesi

    La cessione di ramo d’azienda si applica le stesse regole del trasferimento d’azienda: i rapporti di lavoro dei dipendenti assegnati al ramo passano automaticamente al cessionario. L’individuazione del ramo ceduto deve corrispondere a un’entità economica autonoma che conserva la sua identità.

    Riferimento normativo

    Tabella riepilogativa

    Cessione di ramo d’azienda: elementi chiave
    Elemento Regola
    Definizione di ramo Entità economica autonoma, organizzata per produrre beni/servizi, che conserva la propria identità dopo la cessione
    Dipendenti trasferiti Quelli assegnati al ramo ceduto (anche in via non esclusiva se prevalente)
    Consenso del lavoratore Non richiesto
    Diritti conservati Anzianità, TFR, trattamento economico-normativo
    Responsabilità solidale Cedente e cessionario per crediti pregressi al trasferimento

    Cos'è un ramo d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c.

    L’art. 2112 c.c. si applica anche alla cessione di ramo d’azienda: una parte dell’impresa che costituisce un’entità economica organizzata (con personale, attrezzature, contratti) capace di produrre beni o servizi in modo autonomo e che conserva la propria identità dopo il trasferimento. Non basta cedere un gruppo di lavoratori: deve esserci un’organizzazione coerente e preesistente.

    Quali dipendenti passano al cessionario

    Trasferiscono al cessionario i lavoratori assegnati al ramo ceduto. L’assegnazione può essere esclusiva o prevalente (il lavoratore dedica la maggior parte della sua attività al ramo). La giurisprudenza ha più volte contestato cessioni di ramo usate come strumento per cedere selettivamente solo determinate persone senza una reale autonomia organizzativa: in quel caso il trasferimento può essere dichiarato nullo e i rapporti considerati proseguiti con il cedente.

    Informazione sindacale preventiva

    Prima della cessione cedente e cessionario devono informare per iscritto le RSA/RSU o, in assenza, i sindacati comparativamente più rappresentativi, almeno 25 giorni prima del trasferimento (5 giorni se l’impresa è in procedura concorsuale). Le organizzazioni sindacali possono richiedere un esame congiunto entro 7 giorni dalla ricezione dell’informativa. La mancata informazione non invalida il trasferimento ma espone il datore a sanzioni.

    Casi pratici

    Tizio – ramo IT ceduto a una società specializzata

    La multinazionale di Tizio cede il dipartimento IT a una società esterna. Tizio, assegnato esclusivamente al reparto IT, passa automaticamente al cessionario con tutta l’anzianità e il TFR maturato.

    Caia – contestazione della cessione come «ramo»

    L’azienda di Caia cede 10 dipendenti scegliendoli nominativamente, senza un’organizzazione preesistente identificabile. Caia, con il supporto del sindacato, contesta che si tratti di un ramo d’azienda: il giudice potrebbe dichiarare nullo il trasferimento e mantenere i rapporti con il cedente.

    Sempronio – ramo ceduto a un'impresa in difficoltà

    Il ramo acquistato dalla nuova azienda di Sempronio attraversa una crisi. Per i crediti maturati prima della cessione (TFR, stipendi arretrati), Sempronio può agire anche contro il cedente originario, che risponde in solido.

    Domande frequenti

    Posso scegliere di non passare al cessionario del ramo?

    No: il trasferimento è automatico per legge. Il lavoratore può però dimettersi per giusta causa se il trasferimento modifica sostanzialmente le condizioni di lavoro.

    Quanto tempo prima devo essere informato della cessione del ramo?

    Almeno 25 giorni prima del trasferimento (ridotti a 5 in caso di procedura concorsuale).

    La cessione di ramo può essere impugnata dal lavoratore?

    Sì: se il ramo non ha le caratteristiche di entità economica autonoma il lavoratore (o il sindacato) può impugnarne la validità in giudizio.

    Il TFR viene liquidato al momento della cessione del ramo?

    No. Il TFR maturato segue il lavoratore al cessionario e sarà pagato alla cessazione del rapporto, salvo diverso accordo tra cedente, cessionario e lavoratore.

    Il CCNL applicato può cambiare dopo la cessione del ramo?

    Il cessionario deve applicare il CCNL in vigore al momento della cessione fino alla sua scadenza; poi si applica quello della nuova impresa, con il vincolo di non ridurre le condizioni economiche acquisite, salvo accordo sindacale.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 10 L. 69/2019 – Revenge porn (612-ter CP)

    Art. 10 L. 69/2019 – Revenge porn (612-ter CP)

    L. 19 luglio 2019, n. 69 – Codice Rosso: tutela vittime di violenza domestica e di genere

    1. Dopo l’articolo 612-bis del codice penale è inserito il seguente:

    «Art. 612-ter (Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000.

    La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.

    La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.

    La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.

    Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d’ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio».

  • Art. 12-sexies L. 898/1970 – Sanzione penale per omesso pagamento assegno

    Art. 12-sexies L. 898/1970 – Sanzione penale per omesso pagamento assegno

    L. 1 dicembre 1970, n. 898 – Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (divorzio)

    [Articolo soppresso dal D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21, art. 7, a decorrere dal 06/04/2018. I richiami alle disposizioni del presente articolo si intendono riferiti all’articolo 570-bis codice penale.]

    1. Al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione dell’assegno dovuto a norma degli articoli 5 e 6 della presente legge si applicano le pene previste dall’art. 570 del codice penale.

  • Art. 57 L. 392/1978 – Esenzioni fiscali e onorari professionali

    Art. 57 L. 392/1978 – Esenzioni fiscali e onorari professionali

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle controversie in materia di locazione il cui valore non eccede le L. 600.000, nonche’ i provvedimenti di cui all’art. 44 sono esenti dall’imposta di bollo e di registro; negli stessi casi gli onorari di avvocato e procuratore sono ridotti alla meta’. E’ abrogata ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

  • Art. 38 D.Lgs. 150/2022 – Modifiche al Titolo II del Libro X del codice di procedura penale

    Art. 38 D.Lgs. 150/2022 – Modifiche al Titolo II del Libro X del codice di procedura penale

    D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – testo aggiornato

    1. Al Libro X, Titolo II del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 656: 1) al comma 3, dopo le parole: «necessarie all’esecuzione» sono inserite le seguenti: «nonché l’avviso al condannato che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa»; 2) al comma 5, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «Con l’avviso il condannato è informato che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa e che, se il processo si è svolto in sua assenza, nel termine di trenta giorni dalla conoscenza della sentenza può chiedere, in presenza dei relativi presupposti, la restituzione nel termine per proporre impugnazione o la rescissione del giudicato.»; b) all’articolo 657, al comma 3, dopo le parole: «pubblico ministero» sono inserite le seguenti: «o, in caso di condanna alla pena del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, al giudice», la parola: «sanzione» è sostituita dalla parola: «pena» e la parola: «sanzioni», ovunque ricorra, è sostituita dalla parola: «pene»; c) l’articolo 660 è sostituito dal seguente: «Art. 660 (Esecuzione delle pene pecuniarie). –

    1. Quando deve essere eseguita una condanna a pena pecuniaria, anche in sostituzione di una pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale ingiunge al condannato il pagamento.

    2. L’ordine è notificato al condannato e al suo difensore nominato per la fase dell’esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, e contiene le generalità della persona nei cui confronti deve essere eseguito e quanto altro valga a identificarla, l’imputazione, il dispositivo del provvedimento, l’indicazione dell’ammontare della pena, nonché le modalità del pagamento, che può avvenire in un’unica soluzione ovvero in rate mensili ai sensi dell’ articolo 133-ter del codice penale , secondo quanto disposto dal giudice nella sentenza o nel decreto di condanna. Nei casi dell’articolo 534, l’ordine di esecuzione è notificato altresì al civilmente obbligato per la pena pecuniaria.

    3. L’ordine di esecuzione contiene altresì l’intimazione al condannato a pena pecuniaria di provvedere al pagamento entro il termine di novanta giorni dalla notifica e l’avviso che, in mancanza, la pena pecuniaria sarà convertita nella semilibertà sostitutiva o, in caso di accertata insolvibilità, nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo o nella detenzione domiciliare sostitutiva, ai sensi degli articoli 102 e 103 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , ovvero, quando deve essere eseguita una pena pecuniaria sostitutiva, nella semilibertà sostitutiva o nella detenzione domiciliare sostitutiva, ovvero, in caso di accertata insolvibilità, nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo o nella detenzione domiciliare sostitutiva, ai sensi dell’ articolo 71 della legge 24 novembre 1981, n. 689 . L’ordine di esecuzione contiene inoltre l’avviso al condannato che, quando non è già stato disposto nella sentenza o nel decreto di condanna, entro venti giorni, può depositare presso la segreteria del pubblico ministero istanza di pagamento rateale della pena pecuniaria, ai sensi dell’ articolo 133-ter del codice penale . Se è presentata istanza di pagamento rateale, il pubblico ministero trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza competente, che procede ai sensi dell’articolo 667, comma

    4. Con l’avviso il condannato è informato che, se il processo si è svolto in sua assenza, nel termine di trenta giorni dalla conoscenza della sentenza può chiedere, in presenza dei relativi presupposti, la restituzione nel termine per proporre impugnazione o la rescissione del giudicato. Nell’avviso il condannato è altresì informato che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

    4. Quando con la sentenza o con il decreto di condanna è stato disposto il pagamento in rate mensili, ai sensi dell’ articolo 133-ter del codice penale , l’ordine di esecuzione contiene l’indicazione del numero delle rate, dell’importo e delle scadenze di ciascuna per il pagamento. Con l’ordine di esecuzione il pubblico ministero ingiunge al condannato di pagare la prima rata entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, avvertendolo che in caso di mancato tempestivo pagamento della prima rata sono previsti l’automatica decadenza dal beneficio e il pagamento della restante parte della pena in un’unica soluzione, da effettuarsi, a pena di conversione ai sensi del comma 3, entro i sessanta giorni successivi.

    5. Quando è provato o appare probabile che il condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell’ordine di esecuzione, il pubblico ministero può assumere, anche presso il difensore, le opportune informazioni, all’esito delle quali può disporre la rinnovazione della notifica.

    6. Entro il termine indicato nell’ordine di esecuzione, il pubblico ministero accerta l’avvenuto pagamento della multa o dell’ammenda da parte del condannato e dichiara l’avvenuta esecuzione della pena. In caso di pagamento rateale, il pubblico ministero accerta l’avvenuto pagamento delle rate e, dopo l’ultima, dichiara l’avvenuta esecuzione della pena.

    7. Quando accerta il mancato pagamento della pena pecuniaria, ovvero di una rata della stessa, entro il termine indicato nell’ordine di esecuzione, il pubblico ministero trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza competente per la conversione ai sensi degli articoli 102 e 103 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , ovvero, quando si tratta di pena pecuniaria sostitutiva, ai sensi dell’articolo 71 della medesima legge n. 689 del 1981 . In ogni caso, se il pagamento della pena pecuniaria è stato disposto in rate mensili, è convertita la parte non ancora pagata.

    8. Il procedimento per la conversione della pena pecuniaria, anche sostitutiva, è disciplinato dall’articolo 667, comma

    4. Per la conversione della pena pecuniaria, ai sensi degli articoli 71 , 102 e 103 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , si applica, in quanto compatibile, l’articolo 545-bis, comma

    2. 9. Il magistrato di sorveglianza provvede alla conversione della pena pecuniaria con ordinanza, previo accertamento della condizione di insolvenza ovvero di insolvibilità del condannato. A tal fine dispone le opportune indagini nel luogo del domicilio o della residenza, ovvero dove si ha ragione di ritenere che il condannato possieda beni o cespiti di reddito e richiede, se necessario, informazioni agli organi finanziari o di polizia giudiziaria.

    10. Quando il mancato pagamento della pena pecuniaria è dovuto a insolvibilità, il condannato può chiedere al magistrato di sorveglianza il differimento della conversione per un tempo non superiore a sei mesi, rinnovabile per una sola volta se lo stato di insolvibilità perdura. Ai fini della estinzione della pena pecuniaria per decorso del tempo, non si tiene conto del periodo durante il quale la conversione è stata differita.

    11. Se vi è stata condanna ai sensi dell’articolo 534 ed è accertata l’insolvibilità del condannato, il magistrato di sorveglianza ne dà comunicazione al pubblico ministero, il quale ordina al civilmente obbligato per la pena pecuniaria di provvedere al pagamento della multa o dell’ammenda entro il termine di cui al comma 3, ovvero, in caso di pagamento rateale, entro il termine di cui al comma

    4. Qualora il civilmente obbligato per la pena pecuniaria non provveda al pagamento entro i termini stabiliti, il pubblico ministero ne dà comunicazione al magistrato di sorveglianza che provvede alla conversione della pena nei confronti del condannato.

    12. L’ordinanza di conversione è eseguita dal magistrato di sorveglianza, ai sensi degli articoli 62 e 63 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , in quanto compatibili.

    13. Il ricorso contro l’ordinanza di conversione ne sospende l’esecuzione.

    14. Per l’esecuzione delle pene sostitutive conseguenti alla conversione della pena pecuniaria si applica l’ articolo 107 della legge 24 novembre 1981, n. 689 .

    15. Le pene sostitutive, conseguenti alla conversione della pena pecuniaria, sono immediatamente revocate dal magistrato di sorveglianza quando risulta che il condannato ha pagato la multa o l’ammenda, dedotta la somma corrispondente alla durata della pena conseguente alla conversione già espiata. Durante l’esecuzione, il condannato può chiedere al magistrato di sorveglianza di essere ammesso al pagamento rateale, ai sensi dell’ articolo 133-ter del codice penale . In tal caso, dopo il pagamento della prima rata, l’esecuzione della pena conseguente alla conversione è sospesa e riprende in caso di mancato pagamento di una delle rate.»; d) all’articolo 661: 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a una delle pene sostitutive della semilibertà e della detenzione domiciliare, il pubblico ministero trasmette la sentenza al magistrato di sorveglianza, che provvede senza ritardo ai sensi dell’ articolo 62 della legge 24 novembre 1981, n. 689 . Fino alla decisione del magistrato di sorveglianza, se il condannato alla pena sostitutiva della semilibertà o della detenzione domiciliare è in custodia cautelare, permane nello stato detentivo in cui si trova e il tempo corrispondente è considerato come pena espiata a tutti gli effetti. In tutti gli altri casi, le misure cautelari disposte perdono immediatamente efficacia.»; 2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. L’esecuzione del lavoro di pubblica utilità è ordinata dal giudice che ha applicato la pena, il quale provvede ai sensi dell’ articolo 63 della legge 24 novembre 1981, n. 689 .» 3) nella rubrica, la parola «sanzioni» è sostituita dalla seguente: «pene». Note all’art. 38: – Si riporta il testo degli articoli 656 , 657 e 661 del codice di procedura penale , come modificati dal presente decreto: “Art.656 (Esecuzione delle pene detentive). –

    1. Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale, se il condannato non è detenuto, ne dispone la carcerazione. Copia dell’ordine è consegnata all’interessato.

    2. Se il condannato è già detenuto, l’ordine di esecuzione è comunicato al Ministro di grazia e giustizia e notificato all’interessato.

    3. L’ordine di esecuzione contiene le generalità della persona nei cui confronti deve essere eseguito e quant’altro valga a identificarla, l’imputazione, il dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie all’esecuzione nonché l’avviso al condannato che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa. L’ordine è notificato al difensore del condannato.

    3-bis. L’ordine di esecuzione della sentenza di condanna a pena detentiva nei confronti di madre di prole di minore età è comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di esecuzione della sentenza.

    4. L’ordine che dispone la carcerazione è eseguito secondo le modalità previstedall’articolo

    277. 4-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 9, lett. b), quando la residua pena da espiare, computando le detrazioni previste dall’ articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 , non supera i limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministero, prima di emettere l’ordine di esecuzione, previa verifica dell’esistenza di periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo esecutivo da eseguire, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinchè provveda all’eventuale applicazione della liberazione anticipata. Il magistrato di sorveglianza provvede senza ritardo con ordinanza adottata ai sensi dell’ articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 . La presente disposizione non si applica nei confronti dei condannati per i delitti di cui all’articolo4-bisdellalegge 26 luglio 1975, n.

    354. 4-ter. Quando il condannato si trova in stato di custodia cautelare in carcere il pubblico ministero emette l’ordine di esecuzione e, se ricorrono i presupposti di cui al comma 4-bis, trasmette senza ritardo gli atti al magistrato di sorveglianza per la decisione sulla liberazione anticipata.

    4-quater. Nei casi previsti dal comma 4-bis, il pubblico ministero emette i provvedimenti previsti dai commi 1, 5 e 10 dopo la decisione del magistrato di sorveglianza.

    5. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a tre anni, quattro anni nei casi previsti dall’ articolo 47-ter, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 , o sei anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato condecreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , e successive modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l’esecuzione. L’ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell’esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, con l’avviso che entro trenta giorni può essere presentata istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1, dellalegge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di cui all’articolo 94 del testo unico approvato condecreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , e successive modificazioni, ovvero la sospensione dell’esecuzione della pena di cui all’articolo 90 dello stesso testo unico. L’avviso informa altresì che, ove non sia presentata l’istanza o la stessa sia inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del citato testo unico, l’esecuzione della pena avrà corso immediato. Con l’avviso il condannato è informato che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa e che, se il processo si è svolto in sua assenza, nel termine di trenta giorni dalla conoscenza della sentenza può chiedere, in presenza dei relativi presupposti, la restituzione nel termine per proporre impugnazione o la rescissione del giudicato.

    6. L’istanza deve essere presentata dal condannato o dal difensore di cui al comma 5 ovvero allo scopo nominato al pubblico ministero, il quale la trasmette, unitamente alla documentazione, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui ha sede l’ufficio del pubblico ministero. Se l’istanza non è corredata dalla documentazione utile, questa, salvi i casi di inammissibilità, può essere depositata nella cancelleria del tribunale di sorveglianza fino a cinque giorni prima dell’udienza fissata a norma dell’articolo 666, comma

    3. Resta salva, in ogni caso, la facoltà del tribunale di sorveglianza di procedere anche d’ufficio alla richiesta di documenti o di informazioni, o all’assunzione di prove a norma dell’articolo 666, comma

    5. Il tribunale di sorveglianza decide non prima del trentesimo e non oltre il quarantacinquesimo giorno dalla ricezione della richiesta.

    7. La sospensione dell’esecuzione per la stessa condanna non può essere disposta più di una volta, anche se il condannato ripropone nuova istanza sia in ordine a diversa misura alternativa, sia in ordine alla medesima, diversamente motivata, sia in ordine alla sospensione dell’esecuzione della pena di cui all’articolo 90 del testo unico approvato condecreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , e successive modificazioni.

    8. Salva la disposizione del comma 8-bis, qualora l’istanza non sia tempestivamente presentata, o il tribunale di sorveglianza la dichiari inammissibile o la respinga, il pubblico ministero revoca immediatamente il decreto di sospensione dell’esecuzione. Il pubblico ministero provvede analogamente quando l’istanza presentata è inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , e successive modificazioni, nonché, nelle more della decisione del tribunale di sorveglianza, quando il programma di recupero di cuiall’articolo 94 del medesimo testo unico non risulta iniziato entro cinque giorni dalla data di presentazione della relativa istanza o risulta interrotto. A tal fine il pubblico ministero, nel trasmettere l’istanza al tribunale di sorveglianza, dispone gli opportuni accertamenti.

    8-bis. Quando è provato o appare probabile che il condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell’avviso di cui al comma 5, il pubblico ministero può assumere, anche presso il difensore, le opportune informazioni, all’esito delle quali può disporre la rinnovazione della notifica.

    9. La sospensione dell’esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta: a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all’ articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 , e successive modificazioni, nonché di cui agli articoli 423-bis, 572, secondo comma, 612-bis, terzo comma, 624-bis del codice penale , fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell’articolo 89 del testo unico di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , e successive modificazioni; b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva; [c)].

    10. Nella situazione considerata dal comma 5, se il condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, e se la residua pena da espiare determinata ai sensi del comma 4-bis non supera i limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministero sospende l’esecuzione dell’ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al tribunale di sorveglianza perché provveda alla eventuale applicazione di una delle misure alternative di cui al comma

    5. Fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, il condannato permane nello stato detentivo nel quale si trova e il tempo corrispondente è considerato come pena espiata a tutti gli effetti. Agli adempimenti previsti dall’ articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 , e successive modificazioni, provvede in ogni caso il magistrato di sorveglianza.” “Art. 657 (Computo della custodia cautelare e delle pene espiate senza titolo). –

    1. Il pubblico ministero, nel determinare la pena detentiva da eseguire, computa il periodo di custodia cautelare subita per lo stesso o per altro reato, anche se la custodia è ancora in corso. Allo stesso modo procede in caso di applicazione provvisoria di una misura di sicurezza detentiva, se questa non è stata applicata definitivamente.

    2. Il pubblico ministero computa altresì il periodo di pena detentiva espiata per un reato diverso, quando la relativa condanna è stata revocata, quando per il reato è stata concessa amnistia o quando è stato concesso indulto, nei limiti dello stesso.

    3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, il condannato può chiedere al pubblico ministero o, in caso di condanna alla pena del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, al giudice che i periodi di custodia cautelare e di pena detentiva espiata, operato il ragguaglio, siano computati per la determinazione della pena pecuniaria o della pena sostitutiva da eseguire; nei casi previsti dal comma 2, può altresì chiedere che le pene sostitutive espiate siano computate nelle pene sostitutive da eseguire per altro reato.

    4. In ogni caso sono computate soltanto la custodia cautelare subita o le pene espiate dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire.

    5. Il pubblico ministero provvede con decreto, che deve essere notificato al condannato e al suo difensore.” “Art. 661 (Esecuzione delle pene sostitutive). – 1.Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a una delle pene sostitutive della semilibertà e della detenzione domiciliare, il pubblico ministero trasmette la sentenza al magistrato di sorveglianza, che provvede senza ritardo ai sensi dell’ articolo 62 della legge 24 novembre 1981 n. 689 . Fino alla decisione del magistrato di sorveglianza, se il condannato alla pena sostitutiva della semilibertà o della detenzione domiciliare è in custodia cautelare permane nello stato detentivo in cui si trova e il tempo corrispondente è considerato come pena espiata a tutti gli effetti. In tutti gli altri casi, le misure cautelari disposte perdono immediatamente efficacia.

    1-bis. L’esecuzione del lavoro di pubblica utilità è ordinata dal giudice che ha applicato la pena, il quale provvede ai sensi dell’ articolo 63 della legge 24 novembre 1981, n. 689 .

    2. La pena pecuniaria, quale sanzione sostitutiva, è eseguita a norma dell’articolo 660.”.