Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Articolo 2247 Codice Civile: Contratto di società

    Articolo 2247 Codice Civile: Contratto di società

    Art. 2247 c.c. – Contratto di società

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di una attività economica allo scopo di dividerne gli utili.

  • Articolo 2248 Codice Civile: Comunione a scopo di godimento

    Articolo 2248 Codice Civile: Comunione a scopo di godimento

    Art. 2248 c.c. – Comunione a scopo di godimento

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La comunione costituita o mantenuta al solo scopo del godimento di una o più cose è regolata dalle norme del titolo VII del libro III.

  • Articolo 2249 Codice Civile: Tipi di società

    Articolo 2249 Codice Civile: Tipi di società

    Art. 2249 c.c. – Tipi di società

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le società che hanno per oggetto l’esercizio di una attività commerciale devono costituirsi secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti di questo titolo.

    Le società che hanno per oggetto l’esercizio di una attività diversa sono regolate dalle disposizioni sulla società semplice, a meno che i soci abbiano voluto costituire la società secondo uno degli altri tipi regolati nei capi III e seguenti di questo titolo.

    Sono salve le disposizioni riguardanti le società cooperative e quelle delle leggi speciali che per l’esercizio di particolari categorie d’imprese prescrivono la costituzione della società secondo un determinato tipo.

    Spiegazione

    Chi esercita un’attività commerciale deve costituirsi secondo uno dei tipi societari previsti dalla legge (s.n.c., s.a.s., s.p.a., s.a.p.a., s.r.l.). Le società che esercitano un’attività non commerciale sono regolate come società semplici, salvo che i soci scelgano un altro tipo.

    Come funziona e quando si applica

    È il principio di tipicità delle società: non si possono creare modelli societari diversi da quelli previsti. Attività commerciale → no società semplice; attività non commerciale (agricola, professionale) → società semplice di default, o altro tipo scelto dai soci.

    Esempio pratico

    Per aprire un negozio (attività commerciale) non posso usare la società semplice: devo scegliere s.n.c., s.r.l. e simili. Per un’azienda agricola, invece, posso adottare la società semplice.

    Domande frequenti

    Posso usare la società semplice per un’attività commerciale?

    No: per le attività commerciali la legge impone uno dei tipi (s.n.c., s.a.s., s.r.l., s.p.a.…). La società semplice è riservata alle attività non commerciali.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Art. 2250 c.c.: Indicazione negli atti e nella corrispondenza

    Art. 2250 c.c.: Indicazione negli atti e nella corrispondenza

    Art. 2250 c.c. – Indicazione negli atti e nella corrispondenza Negli atti e nella corrispondenza delle società soggette all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese devono essere indicati la sede della società e lo ufficio del registro delle imprese presso il quale questa è iscritta e il numero d’iscrizione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Indicazione negli atti e nella corrispondenza Negli atti e nella corrispondenza delle società soggette all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese devono essere indicati la sede della società e lo ufficio del registro delle imprese presso il quale questa è iscritta e il numero d’iscrizione.

    Il capitale delle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata deve essere negli atti e nella corrispondenza indicato secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente dallo ultimo bilancio.

    Dopo lo scioglimento delle società previste dal primo comma deve essere espressamente indicato negli atti e nella corrispondenza che la società è in liquidazione.

    Negli atti e nella corrispondenza delle società per azioni ed a responsabilità limitata deve essere indicato se queste hanno un unico socio.

    Gli atti delle societa` costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi V, VI e VII del presente titolo, per i quali e` obbligatoria l’iscrizione o il deposito, possono essere altresì pubblicati in apposita sezione del registro delle imprese in altra lingua ufficiale delle Comunita` europee, con traduzione giurata di un esperto.

    In caso di discordanza con gli atti pubblicati in lingua italiana, quelli pubblicati in altra lingua ai sensi del quinto comma non possono essere opposti ai terzi, ma questi possono avvalersene, salvo che la societa` dimostri che essi erano a conoscenza della loro versione in lingua italiana.

    Le societa` di cui al quinto comma che dispongono di uno spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico forniscono, attraverso tale mezzo, tutte le informazioni di cui al primo, secondo, terzo e quarto comma .

  • Art. 2238 Codice Civile: Rinvio

    Art. 2238 Codice Civile: Rinvio

    Art. 2238 c.c. – Rinvio

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se l’esercizio della professione costituisce elemento di un’attività organizzata in forma d’impresa, si applicano anche le disposizioni del titolo II.

    In ogni caso, se l’esercente una professione intellettuale impiega sostituti o ausiliari, si applicano le disposizioni delle sezioni II, III e IV del capo I del titolo II.

  • Articolo 2239 Codice Civile: Norme applicabili

    Articolo 2239 Codice Civile: Norme applicabili

    Art. 2239 c.c. – Norme applicabili

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I rapporti di lavoro subordinato che non sono inerenti all’esercizio di un’impresa sono regolati dalle disposizioni delle sezioni II, III e IV del capo I del titolo II, in quanto compatibili con la specialità del rapporto.

  • Articolo 2240 Codice Civile: Norme applicabili

    Articolo 2240 Codice Civile: Norme applicabili

    Art. 2240 c.c. – Norme applicabili

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il rapporto di lavoro che ha per oggetto la prestazione di servizi di carattere domestico è regolato dalle disposizioni di questo capo e, in quanto più favorevoli al prestatore di lavoro, dalla convenzione e dagli usi.

  • Articolo 2241 Codice Civile: Periodo di prova

    Articolo 2241 Codice Civile: Periodo di prova

    Art. 2241 c.c. Periodo di prova

    In vigore

    Il patto di prova si presume per i primi otto giorni.

  • Articolo 2242 Codice Civile: Vitto alloggio e assistenza

    Articolo 2242 Codice Civile: Vitto alloggio e assistenza

    Art. 2242 c.c. – Vitto, alloggio e assistenza

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il prestatore di lavoro ammesso alla convivenza familiare ha diritto, oltre alla retribuzione in danaro, al vitto, all’alloggio e, per le infermità di breve durata, alla cura e all’assistenza medica.

    Le parti devono contribuire alle istituzioni di previdenza e di assistenza, nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.

  • Articolo 2243 Codice Civile: Periodo di riposo

    Articolo 2243 Codice Civile: Periodo di riposo

    Art. 2243 c.c. – Periodo di riposo

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il prestatore di lavoro, oltre al riposo settimanale secondo gli usi, ha diritto, dopo un anno di ininterrotto servizio, ad un periodo di ferie retribuito, che non può essere inferiore a otto giorni.

  • Art. 2244 Codice Civile: Recesso

    Art. 2244 Codice Civile: Recesso

    Art. 2244 c.c. – Recesso

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Al contratto di lavoro domestico sono applicabili le norme sul recesso volontario e per giusta causa, stabilite negli articoli 2118 e 2119.

    Il periodo di preavviso non può essere inferiore a otto giorni o, se l’anzianità di servizio è superiore a due anni, a quindici giorni.

  • Articolo 2236 Codice Civile: Responsabilità del prestatore d’opera

    Articolo 2236 Codice Civile: Responsabilità del prestatore d’opera

    Art. 2236 c.c. – Responsabilità del prestatore d’opera

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.