Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 11 DPR 230/2000 – Vitto giornaliero

    Art. 11 DPR 230/2000 – Vitto giornaliero

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. Ai detenuti e agli internati vengono somministrati giornalmente tre pasti.

    2. Il regolamento interno stabilisce l'orario dei pasti in modo tale che il primo possa essere consumato non lontano dalla sveglia, il secondo dopo circa cinque ore dal primo ed il terzo dopo circa sei ore dal secondo.

    3. Ai minorenni vengono somministrati giornalmente quattro pasti opportunamente intervallati.

    4. Le tabelle vittuarie, distinte in riferimento ai criteri di cui al primo comma dell'articolo 9 della legge, sono approvate con decreto ministeriale ai sensi del comma quarto dello stesso articolo, in conformità del parere dell'Istituto superiore della nutrizione. Le tabelle vittuarie devono essere aggiornate almeno ogni cinque anni. Nella formulazione delle tabelle vittuarie si deve anche tenere conto, in quanto possibile, delle prescrizioni proprie delle diverse fedi religiose.

  • TFR vs TFS nel pubblico: calcolo e tempi di liquidazione

    CCNL Funzioni Centrali (Pubblico Impiego)

    In sintesi

    I dipendenti pubblici assunti prima del 31/12/2000 hanno il TFS (Trattamento di Fine Servizio, base 80% ultima retribuzione × anni / 12). Gli assunti dopo hanno il TFR (6,91%/anno come privati). I tempi di liquidazione INPS sono lunghi: fino a 24 mesi per pensionamento ordinario, 12 mesi per inabilità. Anticipo bancario possibile con tassi agevolati per dipendenti pubblici.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ARAN · CGIL FP · CISL FP · UIL PA · CONFSAL UNSA · CISAL FIALP
    Ultimo rinnovo
    9 maggio 2024 (CCNL 2022-2024, sottoscrizione definitiva)
    Vigenza
    Parte normativa fino al 31 dicembre 2024 (in regime di ultrattività); negoziato 2025-2027 in apertura
    Platea
    ~250.000 dipendenti pubblici di Ministeri, Agenzie fiscali (Entrate/Dogane), Enti pubblici non economici (INPS, INAIL, ACI), Presidenza del Consiglio

    Tabella riepilogativa

    TFR e TFS Funzioni Centrali
    Voce TFS (pre-2001) TFR (post-2001)
    Calcolo 80% ultima retribuzione × anni / 12 6,91% retribuzione annua
    Voci computabili Tabellare (ex IIS conglobata) + RIA Tabellare (ex IIS conglobata) + RIA + voci fisse e continuative (inclusa l’indennità di amministrazione)
    Liquidazione Fino 24 mesi (con rateazione) Fino 24 mesi (con rateazione)
    Anticipo Fino 70% per acquisto casa Fino 70% per acquisto casa
    Conferimento a Perseo Sirio No (resta in TFS) Sì se aderisce

    TFS vs TFR: chi ha cosa

    La data di assunzione discrimina il regime di fine servizio:

    • Assunti entro 31/12/2000: TFS (Trattamento di Fine Servizio), regime previdenziale storico
    • Assunti dal 1/1/2001: TFR (Trattamento di Fine Rapporto), come privati

    Caratteristiche del TFS: calcolato come 80% dell’ultima retribuzione moltiplicata per gli anni di servizio e divisa per 12. Esempio: 30 anni servizio × stipendio €2.500 × 80% = €60.000 TFS lordo.

    Caratteristiche del TFR: 6,91% della retribuzione annua accantonata ogni anno, rivalutata annualmente (1,5% + 75% inflazione). Esempio: 30 anni di servizio × €30.000 medio × 6,91% = €62.190 TFR lordo.

    Tempi di liquidazione INPS

    I tempi di liquidazione INPS Gestione Dipendenti Pubblici sono lunghi:

    • Inabilità / decesso: 105 giorni dalla cessazione
    • Pensionamento ordinario / dimissioni / risoluzione: fino a 12 mesi per la prima quota (€50.000 max), 24 mesi per la seconda (€50.000-150.000), 36 mesi per gli importi superiori
    • Eccedenza ente / pensione vecchiaia: 24 mesi standard

    La rateazione è prevista per importi superiori a €50.000 (D.L. 78/2010): pagamento in 1-3 rate annuali secondo soglie.

    Anticipo TFR/TFS: anticipo bancario agevolato

    Il dipendente in pensione che attende il TFR/TFS può ottenere un anticipo bancario garantito INPS a tassi agevolati:

    • BNL, Intesa, BPER, Unicredit tra le più attive sul mercato
    • Tasso fisso 2-3% sopra il rifinanziamento BCE
    • Durata coincidente con i tempi INPS
    • Importo fino al 70-80% del TFR/TFS atteso

    L’INPS riconosce alla banca direttamente il pagamento al momento del liquidazione, escludendo rischi di insolvenza. È un mercato consolidato.

    Casi pratici

    Tizio – TFS pensionato 2025
    Tizio, assunto 1995, va in pensione vecchiaia nel 2025 con 30 anni servizio. TFS: 30 × €2.500 (ultima retribuzione) × 80% / 12 = €60.000 lordo. INPS liquida in 24 mesi in 2 rate.
    Caia – TFR pensionata 2024
    Caia, assunta 2003, va in pensione anticipata nel 2024 con 21 anni servizio. TFR accumulato: €31.500 + rivalutazione 11% = €35.000. Ne ha conferito metà a Perseo Sirio nel 2010, l’altra metà in TFR INPS.
    Sempronio – Anticipo bancario su TFS
    Sempronio, TFS atteso €75.000 in 24 mesi, ottiene anticipo Intesa al 4,2% per €52.000 (70%) rimborsabile in 24 mesi alla liquidazione INPS. Costo interessi totale €2.400 circa.

    Domande frequenti

    TFR o TFS: a chi spetta cosa?
    Dipendenti pubblici assunti entro il 31/12/2000 hanno il TFS (Trattamento di Fine Servizio, 80% ultima retribuzione × anni / 12). Assunti dal 1/1/2001 hanno il TFR (6,91% retribuzione annua), come i privati.
    Quanto tempo aspetto per ricevere TFS/TFR dall'INPS?
    Standard: 12 mesi per prima rata (≤€50.000), 24 mesi per seconda rata (€50.000-150.000), 36 mesi per importi superiori. Solo 105 giorni in caso di inabilità o decesso.
    Posso chiedere un anticipo bancario sul TFR/TFS?
    Sì, le principali banche (BNL, Intesa, Unicredit, BPER) offrono anticipi garantiti INPS fino al 70-80% del TFR/TFS atteso, a tassi 2-3% sopra il riferimento BCE. La banca riceve direttamente dall’INPS alla liquidazione.
    Conviene conferire il TFR a Perseo Sirio?
    Per assunti post-2001 con orizzonte lungo sì: si guadagna il contributo datore (1%) aggiuntivo, deduzione fiscale e potenziale rendimento di mercato. Per assunti pre-2001 il TFS resta presso INPS senza opzione conferimento.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Funzioni Centrali (Pubblico Impiego). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Ferie e malattia che si sovrappongono: cosa succede

    Guida pratica · Lavoro · Ferie e permessi

    In sintesi

    Se il lavoratore si ammala durante le ferie, la malattia sopravvenuta sospende il godimento delle ferie: i giorni di malattia non si scalano dal monte ferie. Occorre comunicare tempestivamente al datore e all’INPS. Se le ferie iniziano mentre il lavoratore è già in malattia, le ferie non decorrono.

    Tabella riepilogativa

    Ferie e malattia: le due ipotesi principali
    Situazione Effetto
    Malattia insorta durante le ferie Le ferie si sospendono; i giorni di malattia non vengono scalati dal monte ferie
    Ferie che iniziano durante la malattia Le ferie non decorrono; il lavoratore resta in malattia
    Malattia breve (1-2 giorni) Dipende dal CCNL: alcuni non consentono la sospensione per malattie brevissime
    Comunicazione Il lavoratore deve comunicare tempestivamente al datore e inviare il certificato medico
    Recupero giorni sospesi I giorni di ferie sospese si recuperano in data da concordare con il datore

    La malattia sopravvenuta durante le ferie

    La Corte di Cassazione a Sezioni Unite (n. 18678/2009) ha stabilito che la malattia sopravvenuta durante le ferie ne sospende il godimento, perché il diritto al riposo è incompatibile con lo stato patologico. I giorni in cui il lavoratore è malato non vengono computati come ferie e dovranno essere recuperati. Questo vale anche se le ferie erano state fissate dal datore (ferie collettive).

    Come si comunica la malattia in ferie

    Il lavoratore deve:

    • contattare un medico e ottenere il certificato di malattia da trasmettere telematicamente all’INPS (il medico lo fa direttamente);
    • comunicare tempestivamente al datore di lavoro l’insorgere della malattia, rispettando il preavviso previsto dal CCNL;
    • rispettare le fasce di reperibilità per le visite fiscali (anche durante le ferie, poiché la malattia è soggetta a controllo).

    Il recupero delle ferie sospese

    I giorni di ferie non goduti per malattia sopravvenuta devono essere recuperati in una data successiva da concordare con il datore, nei termini previsti dal CCNL (entro l’anno o entro i 18 mesi). Alcuni CCNL escludono la sospensione per malattie di breve durata (ad es. meno di tre giorni): occorre verificare il contratto applicato.

    Casi pratici

    Tizio – si ammala al quinto giorno di ferie

    Tizio è in ferie da cinque giorni quando inizia a stare male. Chiama il medico, ottiene il certificato e lo comunica al datore. I giorni successivi di malattia non vengono scalati dal monte ferie: dovrà recuperarli entro i termini previsti dal suo CCNL.

    Caia – ferie collettive aziendali, Caia è già in malattia all'inizio

    L’azienda di Caia entra in ferie collettive il 1° agosto, ma Caia è in malattia dal 28 luglio. Per lei le ferie collettive non decorrono fino a guarigione: dovrà recuperare i giorni sovrapposti alla malattia in un periodo successivo.

    Sempronio – CCNL esclude sospensione per malattie di 1-2 giorni

    Sempronio si sente male per 2 giorni durante le ferie. Il suo CCNL esclude la sospensione delle ferie per malattie inferiori a 3 giorni: in questo caso quei 2 giorni vengono conteggiati come ferie e non come malattia.

    Domande frequenti

    Se mi ammalo in ferie perdo i giorni di vacanza?

    No. La malattia sopravvenuta durante le ferie le sospende: i giorni di malattia non vengono scalati dal monte ferie e potranno essere recuperati.

    Devo rispettare le fasce di reperibilità anche in ferie?

    Sì. Le fasce di reperibilità per le visite fiscali si applicano anche durante il periodo feriale, una volta che il lavoratore è in malattia.

    Posso iniziare le ferie se sono ancora malato?

    No. Le ferie non decorrono finché dura lo stato di malattia: il lavoratore resta in malattia fino a guarigione, poi fruirà delle ferie.

    Tutti i CCNL sospendono le ferie in caso di malattia?

    La regola generale è la sospensione, ma alcuni CCNL prevedono eccezioni per malattie di brevissima durata (1-2 giorni). Occorre verificare il contratto applicato.

    Cosa succede se il medico non mi rilascia il certificato?

    Senza certificato medico trasmesso telematicamente non si attiva la tutela per malattia. È essenziale ottenere subito la certificazione e comunicarla al datore.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Malattia nel pubblico: comporto 18 mesi e visita fiscale

    CCNL Funzioni Centrali (Pubblico Impiego)

    In sintesi

    Nel pubblico impiego la malattia ha comporto di 18 mesi (prorogabili a 36 per gravi patologie). Retribuzione: 100% primi 9 mesi, 90% mesi 10-12, 50% mesi 13-18. Visite fiscali tramite Polo Unico INPS in fasce 9-13 e 15-18 anche festivi. I primi 10 giorni di malattia comportano decurtazione delle voci accessorie (cd. ‘Brunetta’).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ARAN · CGIL FP · CISL FP · UIL PA · CONFSAL UNSA · CISAL FIALP
    Ultimo rinnovo
    9 maggio 2024 (CCNL 2022-2024, sottoscrizione definitiva)
    Vigenza
    Parte normativa fino al 31 dicembre 2024 (in regime di ultrattività); negoziato 2025-2027 in apertura
    Platea
    ~250.000 dipendenti pubblici di Ministeri, Agenzie fiscali (Entrate/Dogane), Enti pubblici non economici (INPS, INAIL, ACI), Presidenza del Consiglio

    Tabella riepilogativa

    Comporto e retribuzione malattia Funzioni Centrali
    Periodo Retribuzione Note
    Mesi 1-9 100% Stipendio intero
    Mesi 10-12 90% Decurtazione 10%
    Mesi 13-18 50% Metà retribuzione
    Oltre 18 mesi 0% Aspettativa non retribuita o licenziamento
    Gravi patologie Comporto fino a 36 mesi Cura salvavita certificata

    Il comporto di 18 mesi

    Il comporto è il periodo massimo durante il quale il rapporto di lavoro è garantito in caso di malattia. Nel pubblico impiego è di 18 mesi nel triennio precedente l’evento (computati cumulativamente, non per singolo episodio).

    Per gravi patologie documentate (oncologiche, dialisi, trapianti, sclerosi multipla, ecc.) il comporto si estende fino a 36 mesi. Trascorso il comporto, il dipendente può chiedere aspettativa non retribuita di ulteriori 18 mesi, dopo i quali è ammissibile il licenziamento per superamento comporto.

    Visita fiscale e fasce di reperibilità

    La visita fiscale è gestita dal Polo Unico INPS (D.Lgs. 75/2017, accentramento del settore pubblico): è l’INPS che dispone le visite, su iniziativa propria o su richiesta dell’amministrazione.

    Le fasce di reperibilità nel pubblico sono più ampie del privato:

    • 9:00-13:00 mattina
    • 15:00-18:00 pomeriggio
    • Tutti i giorni inclusi sabato, domenica e festivi

    Assenza ingiustificata = sanzione disciplinare e decurtazione retribuzione del giorno + dei giorni successivi fino a esibizione certificato.

    La decurtazione "Brunetta" sui primi 10 giorni

    L’art. 71 del D.L. 112/2008 (cd. “Brunetta”) prevede che nei primi 10 giorni di malattia il dipendente pubblico percepisce il solo tabellare, perdendo:

    • Indennità di amministrazione
    • Indennità di funzione
    • Salario accessorio (compensi performance)
    • Buoni pasto del giorno

    Eccezioni: ricovero ospedaliero, day hospital, infortunio sul lavoro, malattia oncologica, terapie salvavita. In questi casi la decurtazione non si applica.

    Casi pratici

    Tizio – Assistente con 12 mesi malattia
    Tizio ha avuto 12 mesi di malattia oncologica nell’arco 2024-2026. Riconosciuta come grave patologia, retribuita al 100% per i primi 9 mesi, 90% per i successivi 3. Comporto esteso a 36 mesi: nessun rischio licenziamento.
    Caia – 3 giorni con decurtazione
    Caia, funzionaria Entrate, ha 3 giorni di febbre influenzale. Nei 3 giorni perde l’indennità amministrazione (€380/mese – circa €38 in 3 giorni) ma percepisce lo stipendio tabellare (comprensivo dell’ex IIS conglobata). Buoni pasto persi (€21).
    Sempronio – Visita fiscale domenica
    Sempronio, assistente INPS, ha visita fiscale di sabato mattina alle 10:30 (fascia 9-13). Era a casa, regolare. Se fosse uscito senza certificato avrebbe perso 1 giorno di stipendio.

    Domande frequenti

    Qual è il comporto malattia nel pubblico impiego?
    18 mesi nel triennio precedente, estendibile a 36 mesi per gravi patologie (oncologiche, dialisi, trapianti, salvavita). Trascorso il comporto, aspettativa non retribuita fino a 18 mesi e poi licenziamento.
    Quali sono le fasce di reperibilità per visita fiscale nel pubblico?
    9:00-13:00 e 15:00-18:00 tutti i giorni inclusi sabato, domenica e festivi. Sono più ampie rispetto al privato (10-12 / 17-19) per disposizione del Polo Unico INPS.
    Cosa significa decurtazione Brunetta?
    Nei primi 10 giorni di malattia il dipendente pubblico perde indennità di amministrazione, salario accessorio e buoni pasto. Resta solo lo stipendio tabellare (con l’ex IIS conglobata) e le voci fisse individuali. Eccezioni: ricovero, oncologica, salvavita, infortunio.
    La gravidanza vale come malattia?
    No. La gravidanza ha regime separato (maternità obbligatoria 5 mesi). Per problemi specifici di gravidanza a rischio si attiva l’interdizione anticipata dal lavoro disposta dall’INPS, retribuita all’80%.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Funzioni Centrali (Pubblico Impiego). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 16 DPR 495/1992 – (Art. 10 Cod. Str.) Provvedimento di autorizzazione

    Art. 16 DPR 495/1992 – (Art. 10 Cod. Str.) Provvedimento di autorizzazione

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Nel provvedimento di autorizzazione sono stabilite le prescrizioni ritenute opportune per la tutela del patrimonio stradale e la sicurezza della circolazione quali, ad esempio, gli eventuali percorsi da seguire o da evitare, i limiti di velocità da rispettare, la necessità o meno della scorta tecnica da parte del personale abilitato di cui all'articolo 12, comma 3-bis, del codice, gli eventuali periodi temporali, orari e giornalieri, di non validità delle autorizzazioni, le modalità inerenti la marcia, la sosta o il ricovero del veicolo o del complesso, l'eventuale obbligo di comunicare il transito nel caso sia prescritta la scorta ovvero si eccedano i limiti previsti dall'articolo 62 del codice. Il provvedimento deve, altresì, contenere la prescrizione che, in caso di neve, ghiaccio, nebbia o scarsa visibilità, sia diurna che notturna, il veicolo deve essere tempestivamente allontanato dalla sede stradale e condotto alla più vicina area disponibile. I vari enti proprietari interessati dal transito, previo coordinamento tra loro secondo le facoltà di cui all'articolo 14, comma 1, qualora le situazioni e condizioni locali lo consentano, si adoperano perché le prescrizioni siano il più possibile uniformi.

    2. Sulle strade, anche temporaneamente ad una corsia per senso di marcia, nel caso di trasporto o veicolo eccezionale avente larghezza superiore a quella della corsia, nonché sui tratti di strada in curva, ove il trasporto con il suo ingombro superi la larghezza della corsia, deve essere prescritta la circolazione a senso unico alternato per brevi tratti di strada regolamentata con specifiche segnalazioni, con il pilotaggio del traffico ovvero con altri interventi di regolazione del traffico da effettuarsi a cura dei soggetti di cui all'articolo 12, commi 1 o 3-bis, del codice.

    3. 3. La scorta è prescritta, qualora si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni: a) la larghezza della corsia sia inferiore a 3,50 m per i veicoli o i trasporti che sono eccezionali anche in larghezza ed a 3,00 m per i veicoli o i trasporti che non sono eccezionali in larghezza; b) la fascia di ingombro del veicolo o del trasporto eccezionale sia superiore alla larghezza della corsia di marcia, decurtata di 20 cm in relazione all'andamento planimetrico del percorso; c) il veicolo o trasporto eccezionale abbia larghezza superiore a 3 m o a 3,20 m, nel caso di veicoli classificati o utilizzati come sgombraneve o in caso di trasporto di carri ferroviari; d) il veicolo o trasporto eccezionale abbia lunghezza superiore a 25 m; e) la velocità consentita sia inferiore a 40 km/h sulle strade di tipo A e B, a 30 km/h sulle altre strade; f) il carico presenti una sporgenza posteriore superiore ai 4/10 della lunghezza del veicolo; g) il carico presenti una sporgenza anteriore superiore a 2,50 m rispetto al limite anteriore del veicolo. Per i veicoli ed i trasporti eccezionali che rispettano tutti i limiti dell'articolo 61 del codice, le condizioni di cui sopra si intendono soddisfatte, fatta salva la verifica della condizione di cui alla lettera e).

    4. 4. Ferme restando le condizioni di cui al comma 3 e le facoltà di cui all'articolo 13, commi 5 e 7, se nel provvedimento di autorizzazione è prescritta la scorta tecnica a cura del personale abilitato di cui all'articolo 12, comma 3-bis, del codice, il capo-scorta dovrà attenersi alle indicazioni del disciplinare di cui al comma 6, e alle eventuali indicazioni fornite, ai sensi del comma 5, dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del codice. Prima dell'inizio del viaggio il capo-scorta deve darne comunicazione agli organi di polizia stradale competenti per territorio di cui all'articolo 12, comma 1, del codice: a) con preavviso di ventiquattro ore, quando il viaggio deve essere effettuato sulle strade o tratti di strade di tipo A e B, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del codice, e sulle altre strade extraurbane con almeno due corsie per senso di marcia, per veicoli o trasporti eccezionali di larghezza superiore a 4,5 m o di lunghezza superiore a 38 m; b) con preavviso di tre giorni, quando il viaggio deve essere effettuato sulle altre strade o tratti di strade diverse da quelle indicate alla lettera a) per i veicoli o trasporti eccezionali di larghezza superiore a 4 m o lunghezza superiore a 35 m, ai fini dell'eventuale intervento, prima della partenza, di una pattuglia di Polizia stradale, per il controllo tecnico documentale sul trasporto da eseguire; c) con preavviso di cinque giorni, quando è necessaria l'adozione di provvedimenti di chiusura completa al transito della strada con deviazione del traffico su itinerari alternativi, ai sensi dell'articolo 10, comma 9, del codice, ovvero la chiusura del tratto stradale interessato ha durata prevedibile superiore ad un'ora. La comunicazione, che deve essere fornita con le modalità indicate con direttive del Ministero dell'interno, deve precisare la data e l'ora d'inizio del viaggio e le generalità del capo-scorta designato.

    5. 5. Gli organi di polizia stradale competenti per territorio di cui all'articolo 12, comma 1, del codice, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, e conformemente alle disposizioni del disciplinare tecnico di cui al comma 6, possono: a) nei casi indicati dal comma 4, lettere a) e b), se le circostanze lo richiedono, imporre all'impresa autorizzata o ai soggetti di cui al comma 6-bis, che effettuano la scorta tecnica, ulteriori modalità operative ovvero fornire indicazioni sul numero di ulteriori veicoli o persone abilitate di scorta; b) nel caso indicato dal comma 4, lettera c), se le circostanze lo consentono, autorizzare il personale della scorta tecnica a coadiuvare il personale di polizia o ad eseguire direttamente, in luogo di esso, le necessarie operazioni.

    6. La scorta tecnica può essere svolta direttamente da una delle imprese interessate al trasporto con autoveicoli di cui abbia la disponibilità o può essere affidata a imprese specializzate. In entrambi i casi le imprese devono essere munite di autorizzazione allo svolgimento del servizio di scorta tecnica e le persone incaricate della scorta tecnica devono essere munite di apposita abilitazione. Con disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, sono stabiliti i requisiti e le modalità per l'autorizzazione delle imprese allo svolgimento del servizio di scorta tecnica e per l'abilitazione delle persone atte ad eseguire la scorta tecnica. Con lo stesso disciplinare tecnico sono stabiliti i dispositivi supplementari di cui devono essere dotati gli autoveicoli adibiti al servizio di scorta tecnica, le modalità di svolgimento della stessa, nonché le eventuali ulteriori comunicazioni. L'autorizzazione allo svolgimento del servizio di scorta tecnica da parte dell'impresa e l'abilitazione del personale incaricato sono rilasciati da parte del Ministero dell' interno.

    6-bis. I concessionari di pubblici servizi, di cui all'articolo 28 del codice, possono effettuare la scorta tecnica per i veicoli nella loro disponibilità ed per i trasporti di proprio interesse, utilizzando personale dipendente e veicoli di cui abbiano la disponibilità. Il personale che effettua la scorta deve essere munito di abilitazione rilasciata secondo le disposizioni del disciplinare tecnico di cui al comma 6 ed i veicoli utilizzati devono essere attrezzati secondo le disposizioni dello stesso disciplinare. Deve essere in ogni caso garantito il rispetto delle modalità di svolgimento della scorta dettate dal medesimo disciplinare tecnico. Per i veicoli eccezionali ovvero per i trasporti in condizioni di eccezionalità nella disponibilità o sotto il diretto controllo delle Forze armate, la scorta tecnica può essere effettuata dal personale dell'amministrazione della difesa. Parimenti, le amministrazioni assimilate alle Forze armate di cui all'articolo 138, comma 11, del codice, potranno effettuare la scorta tecnica con proprio personale. L'abilitazione del personale di scorta tecnica ai predetti veicoli o trasporti eccezionali è rilasciata dal Comando militare competente o dall'autorità assimilata ai sensi dell'articolo 138, comma 11, del codice. Le disposizioni del disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno di cui al comma 6, si applicano, limitatamente alle modalità di effettuazione della scorta, anche per la circolazione dei veicoli e trasporti eccezionali nella disponibilità o sotto il diretto controllo dei soggetti di cui all'articolo 138, comma 11, del codice.

    7. Per le scorte assicurate dalla specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato, ovvero dai corpi di polizia municipale o provinciale ai sensi dell'articolo 21, comma 2, nel rispetto del regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, ovvero della competente amministrazione, sono a carico del richiedente le spese e gli oneri relativi, fissati con provvedimento del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

    8. Il conducente o il responsabile dell'eventuale scorta, sono tenuti ad accertare che il transito del trasporto o del veicolo eccezionale per massa su opere d'arte avvenga in modo tale che non sia presente, su ciascuna opera d'arte o singola campata del viadotto, un altro veicolo o trasporto eccezionale.

    9. In ogni caso l'efficacia del provvedimento di autorizzazione è subordinata al pieno rispetto, durante il transito, degli obblighi e delle limitazioni localmente imposti e risultanti dalla segnaletica stradale e dalle disposizioni localmente in vigore.

    10. Sulle autorizzazioni singole e multiple, qualora sia dovuto l'indennizzo d'usura, devono essere annotati, prima di iniziare il viaggio, l'ora e il giorno di effettuazione di ciascun viaggio e l'autorizzazione, al termine del suo uso o alla sua scadenza, deve essere restituita all'ente che ha rilasciato l'autorizzazione stessa. Deve, inoltre, essere allegata copia della dichiarazione sostitutiva e dello schema di carico di cui all'articolo 14, comma 7, punto B), lettera b).

    11. Nel caso in cui nella domanda si sia fatto riferimento a veicoli di riserva, conformemente a quanto disposto all'articolo 14, comma 3, qualora sia dovuto l'indennizzo d'usura, prima dell'inizio del viaggio devono essere comunicati i numeri delle targhe del veicolo isolato o del complesso di veicoli da utilizzare per il trasporto. Le comunicazioni devono essere allegate all'autorizzazione e sostituiscono l'annotazione di cui al comma 10. La comunicazione può essere effettuata dalla ditta che esegue la scorta ovvero dal capo-scorta.

    12. Se l'annotazione prevista nel comma 10 non risulta iscritta sul documento di autorizzazione e se la comunicazione di cui al comma 11 non risulta effettuata, il trasporto eccezionale deve ritenersi non autorizzato. Pertanto, in caso di accertamento da parte degli organi di polizia stradale, lo stesso è soggetto a tutte le conseguenze previste per la mancata autorizzazione. Alla fine del viaggio, durante il quale è stata accertata la inadempienza, l'autorizzazione deve essere restituita all'ufficio che l'ha rilasciata. Se la comunicazione, ancorché effettuata, non risulta allegata, il trasporto eccezionale è invece soggetto a tutte le conseguenze previste per il mancato rispetto delle prescrizioni.

    13. I documenti di autorizzazione in originale, da conservarsi in buono stato, devono accompagnare sempre il veicolo durante la sua circolazione in regime di trasporto eccezionale e non devono essere in alcun modo manomessi, pena la immediata decadenza. Le comunicazioni possono essere effettuate in qualunque modalità purché suscettibile di riscontro. Secondo le facoltà di cui all'articolo 14, comma 1, annotazioni, comunicazioni e rilievi possono essere formulati in forma digitale.

    14. Sui documenti di autorizzazione devono essere formulati, da parte degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1, 2 e 3 del codice, rilievi circa le accertate inadempienze alle prescrizioni imposte nell'autorizzazione stessa o violazioni al codice della strada, dalle quali consegue la sospensione della patente fin dal primo accertamento, da parte del trasportatore. I predetti organi di polizia stradale informano di ciò gli enti proprietari della strada e la segreteria del comitato centrale dell'albo degli autotrasportatori. Il titolare dell'autorizzazione deve, nei casi suddetti, restituire con effetto immediato all'ente proprietario della strada l'autorizzazione.

    14-bis. Sui documenti di autorizzazione di tipo multiplo o singolo, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 o 3-bis, del codice che effettuano la scorta devono annotare, rispettivamente prima dell'inizio dell'attività ed immediatamente dopo la fine della stessa, la data e l'ora di inizio e di fine della scorta. 46

    15. Il trasporto eccezionale effettuato con complessi costituiti da uno o più trattori con due o più rimorchi può essere autorizzato, sempre che l'ammissibilità alla circolazione di tali complessi sia attestata da apposito documento tecnico degli uffici competenti della Direzione generale per la motorizzazione.

    16. I trasporti eccezionali per massa possono essere autorizzati soltanto nei limiti di massa massima, complessiva o per asse, ammessa per ciascun veicolo, quale risulta dalla documentazione rilasciata dalla Direzione generale per la motorizzazione, ovvero dalla carta di circolazione, nonché, nei casi di complessi, con unità il cui abbinamento risulti annotato sui predetti documenti.

    17. Disposizioni particolari, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 138, comma 2, del codice, possono essere stabilite con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per quanto riguarda i trasporti eccezionali o con veicoli eccezionali militari su richiesta dell'ente militare competente in accordo con l'ente proprietario, ovvero per quanto riguarda i trasporti eccezionali o con veicoli eccezionali effettuati dal Servizio nazionale della Protezione civile in caso di emergenza. (8)

  • Art. 197 Codice Civile: Limiti al prelevamento nei riguardi dei terzi

    Art. 197 Codice Civile: Limiti al prelevamento nei riguardi dei terzi

    Art. 197 c.c. – Limiti al prelevamento nei riguardi dei terzi

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il prelevamento autorizzato dagli articoli precedenti non può farsi, a pregiudizio dei terzi, qualora la proprietà individuale dei beni non risulti da atto avente data certa. È fatto salvo al coniuge o ai suoi eredi il diritto di regresso sui beni della comunione spettanti all’altro coniuge nonché sugli altri beni di lui .

  • Art. 196 Codice Civile: Ripetizione del valore in caso di mancanza

    Art. 196 Codice Civile: Ripetizione del valore in caso di mancanza

    Art. 196 c.c. – Ripetizione del valore in caso di mancanza delle cose da prelevare

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se non si trovano i beni mobili che il coniuge o i suoi eredi hanno diritto di prelevare a norma dell’articolo precedente essi possono ripeterne il valore provandone l’ammontare anche per notorietà, salvo che la mancanza di quei beni sia dovuta a consumazione per uso o perimento o per altra causa non imputabile all’altro coniuge .

  • Art. 12 L. 354/1975 – Attrezzature per attività di lavoro di istruzione e di ricreazione

    Art. 12 L. 354/1975 – Attrezzature per attività di lavoro di istruzione e di ricreazione

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    Negli istituti penitenziari, secondo le esigenze del trattamento, sono approntate attrezzature per lo svolgimento di attività lavorative, di istruzione scolastica e professionale, ricreative, culturali e di ogni altra attività in comune.
    Gli istituti devono inoltre essere forniti di una biblioteca costituita da libri e periodici, scelti dalla commissione prevista dal secondo comma dell’articolo 16.
    Alla gestione del servizio di biblioteca partecipano rappresentanti dei detenuti e degli internati.

  • Art. 347 Codice della Navigazione – Cambiamento dell’armatore

    Art. 347 Codice della Navigazione – Cambiamento dell’armatore

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Salvo il caso previsto nell'articolo 343, n. 2, in caso di cambiamento dell'armatore della nave, il nuovo armatore succede al precedente in tutti i diritti ed obblighi derivanti dai contratti di arruolamento dei componenti dell'equipaggio, ma questi possono chiedere la risoluzione del contratto all'arrivo della nave in un porto nazionale. Art. 347-bis (Mantenimento dei diritti del personale marittimo in caso di trasferimento d'azienda). Ferme restando le norme del presente codice e delle leggi speciali, le disposizioni in materia di trasferimento di azienda di cui all'articolo 2112, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma, del codice civile si applicano anche in caso di trasferimento di una nave marittima quale parte del trasferimento di un'impresa, di uno stabilimento o di parte di un'impresa o di uno stabilimento ai sensi dell'articolo 2112, quinto comma, del codice civile, a condizione che il cessionario si trovi ovvero che l'impresa, lo stabilimento o la parte di impresa o di stabilimento trasferiti rimangano nell'ambito di applicazione territoriale del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Le disposizioni in materia di trasferimento di azienda non si applicano qualora l'oggetto del trasferimento consista esclusivamente in una o più navi marittime.

  • Art. 42 DPR 495/1992 – Strettoie e sensi unici alternati

    Art. 42 DPR 495/1992 – Strettoie e sensi unici alternati

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Qualora la presenza dei lavori, dei depositi o dei cantieri stradali determini un restringimento della carreggiata è necessario apporre il segnale di pericolo temporaneo STRETTOIA in una delle tre versioni previste (figg. II.384, II.385 e II.386). Se tale segnale viene posto vicino alla zona lavori o di cantiere, dopo gli altri eventuali presegnali deve essere corredato da pannello integrativo indicante la distanza della strettoia.

    2. Se la larghezza della strettoia è inferiore a 5,60 m occorre istituire il transito a senso unico alternato nel tempo, regolato ai sensi del comma

    3. 3. Il regime di transito attraverso una strettoia di larghezza inferiore a 5,60 m può essere regolato in tre modi: a) TRANSITO ALTERNATO A VISTA. Deve essere installato il segnale negativo DARE PRECEDENZA NEL SENSO UNICO ALTERNATO (fig. II.41) dalla parte in cui il traffico incontra l'ostacolo e deve deviare. Reciprocamente l'altro segnale DIRITTO DI PRECEDENZA NEL SENSO UNICO ALTERNATO (fig. II.45) dà la priorità a quel senso di circolazione che è meno intralciato dai lavori; b) TRANSITO ALTERNATO DA MOVIERI. Questo sistema richiede due movieri muniti di apposita paletta, posti a ciascuna estremità della strettoia, i quali presentano al traffico uno la faccia verde, l'altro la faccia rossa della paletta. Il funzionamento di questo sistema è legato al buon coordinamento dei movieri, che può essere stabilito a vista o con apparecchi radio ricetrasmittenti o tramite un terzo moviere intermedio munito anch'esso di paletta. Le palette sono circolari (fig. II.403) del diametro di 30 cm e munite di manico di 20 cm di lunghezza con rivestimento in pellicola rifrangente verde da un lato e rosso dall'altro. I movieri possono anche fare uso di bandiere di colore arancio fluorescente, delle dimensioni non inferiori a 80 x 60 cm, principalmente per indurre gli utenti della strada al rallentamento e ad una maggiore prudenza. Il movimento delle bandiere può essere affidato anche a dispositivi meccanici; c) TRANSITO ALTERNATO A MEZZO SEMAFORI. Quando non sia possibile ricorrere ai due sistemi precedenti per la lunghezza della strettoia o a causa della non visibilità reciproca tra le due estremità della strettoia stessa, il senso alternato deve essere regolato da due semafori comandati a mano o con funzionamento automatico. Nel caso di cicli a tempo fisso, la fase di rosso non deve superare i 2', salvo casi eccezionali di strettoie di grande lunghezza. Fuori dei centri abitati l'impianto semaforico deve essere preceduto dal segnale di pericolo temporaneo SEMAFORO (fig. II.404) con una luce gialla lampeggiante inserita al posto del disco giallo del simbolo. Il collegamento "semaforo-centralino-semaforo" può avvenire via cavo o via radio o con altri sistemi che comunque garantiscano l'affidabilità del collegamento. Il semaforo va posto sul lato destro, all'altezza della striscia di arresto temporanea. Se il traffico in approccio può disporsi su più file, il semaforo deve essere ripetuto a sinistra, sulla linea di separazione dei sensi di marcia. La messa in funzione di un impianto semaforico per transito alternato deve essere autorizzata dall'ente proprietario o concessionario della strada, che ha la facoltà di stabilire o modificare la durata delle fasi, in relazione alle situazioni di traffico.

  • Art. 73 L. 392/1978 – Norme applicabili ai contratti commerciali storici

    Art. 73 L. 392/1978 – Norme applicabili ai contratti commerciali storici

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    Per i contratti previsti negli articoli 67, 70 e, ferme restando le scadenze convenzionali, nell’articolo 71 il locatore puo’ recedere in base ai motivi di cui all’articolo 29 e con il preavviso di cui all’articolo 59. Nei casi previsti dalle lettere a), b) e dall’ultimo periodo del secondo comma dell’articolo 29 tale facolta’ e’ riconosciuta soltanto ove ricorra la necessita’ del locatore o del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linea retta, verificatasi dopo la costituzione del rapporto locatizio.

    Si applicano le disposizioni degli articoli 30 e 31 e degli articoli da 35 a 39 nonche’ quelle dell’articolo 69, settimo, ottavo e nono comma.

  • Art. 7 Reg. (UE) 2022/2065 – Indagini volontarie promosse di propria iniziativa e rispetto degli obblighi normativi

    Art. 7 Reg. (UE) 2022/2065 – Indagini volontarie promosse di propria iniziativa e rispetto degli obblighi normativi

    Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

    I prestatori di servizi intermediari non sono considerati inammissibili all'esenzione dalla responsabilità prevista agli articoli 4, 5 e 6 per il solo fatto di svolgere, in buona fede e in modo diligente, indagini volontarie di propria iniziativa o di adottare altre misure volte a individuare, identificare e rimuovere contenuti illegali o a disabilitare l'accesso agli stessi, o di adottare le misure necessarie per conformarsi alle prescrizioni del diritto dell'Unione e del diritto nazionale conforme al diritto dell'Unione, comprese le prescrizioni stabilite nel presente regolamento.