Autore: Andrea Marton

  • Art. 253 Codice della Navigazione – Documenti per la pubblicità di atti tra vivi

    Art. 253 Codice della Navigazione – Documenti per la pubblicità di atti tra vivi

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Chi domanda la pubblicità di atti tra vivi deve consegnare all'ufficio competente i documenti richiesti dagli articoli 2658, 2659 del codice civile; ma nel caso previsto nel secondo comma dell'articolo 249 del presente codice, in luogo dei documenti richiesti nell'articolo 2658 del codice civile, è sufficiente la dichiarazione di vendita di cui all'articolo precedente. La nota di trascrizione deve contenere: 1) il nome, la paternità, la nazionalità, il domicilio o la residenza delle parti; 2) l'indicazione del titolo del quale si chiede la pubblicità e la data del medesimo; 3) il nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto l'atto o che ha autenticato le firme, ovvero la indicazione dell'autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza; 4) gli elementi di individuazione della nave o del galleggiante; 5) l'indicazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 2659 del codice civile.

  • Art. 17 DPR 495/1992 – Durata delle autorizzazioni

    Art. 17 DPR 495/1992 – Durata delle autorizzazioni

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Le autorizzazioni di tipo singolo e multiplo non possono essere rilasciate per un periodo superiore rispettivamente a mesi tre ed a mesi sei. 2. Le autorizzazioni di tipo periodico non possono essere rilasciate per un periodo superiore a mesi dodici.

    3. COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 12 FEBBRAIO 2013, N. 31.

    4. È facoltà dell'amministrazione concedente revocare o sospendere l'efficacia di ciascuna autorizzazione, in qualunque momento, quando risulti incompatibile con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione.

    5. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di accertarsi, prima dell'inizio di ciascun viaggio, della percorribilità delle strade o tratti di strada oggetto dell'autorizzazione.

  • Art. 37 D.Lgs. 81/2015 – Norme previdenziali nella somministrazione

    Art. 37 D.Lgs. 81/2015 – Norme previdenziali nella somministrazione

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. Nei confronti dei lavoratori che svolgono attività di somministrazione si applicano le norme sulla assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria e contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché le norme relative alla tutela della maternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e alla tutela dei congedi parentali, di cui al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, e le norme sulla maternità e paternità nei rapporti di lavoro e nei contratti di collaborazione nonché le norme in materia di tutele assicurative obbligatorie per i lavoratori dipendenti.

  • CCNL Funzioni Centrali: Legge 104 e congedi straordinari

    CCNL Funzioni Centrali (Pubblico Impiego)

    In sintesi

    Il CCNL Funzioni Centrali applica la L. 104/1992: 3 giorni mensili o 2 ore al giorno per assistenza familiare con disabilità grave. Per gravi motivi familiari c’è il congedo straordinario fino a 2 anni nella vita lavorativa (retribuzione fino a €52.000/anno). Permessi sindacali per RSU (40 ore/anno) e ulteriori per dirigenti sindacali.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ARAN · CGIL FP · CISL FP · UIL PA · CONFSAL UNSA · CISAL FIALP
    Ultimo rinnovo
    9 maggio 2024 (CCNL 2022-2024, sottoscrizione definitiva)
    Vigenza
    Parte normativa fino al 31 dicembre 2024 (in regime di ultrattività); negoziato 2025-2027 in apertura
    Platea
    ~250.000 dipendenti pubblici di Ministeri, Agenzie fiscali (Entrate/Dogane), Enti pubblici non economici (INPS, INAIL, ACI), Presidenza del Consiglio

    Tabella riepilogativa

    Permessi e congedi straordinari Funzioni Centrali
    Tipo Durata Retribuzione
    L.104 – 3 giorni mese 3 gg/mese 100%
    L.104 – 2 ore giorno 2h/giorno se orario ≥6h 100%
    Congedo straordinario L.151/2001 2 anni biennale 100% fino €52.000
    Gravi motivi familiari 2 anni Non retribuito
    Permessi sindacali RSU 40h/anno 100%
    Permessi quadri sindacali fino 30gg/anno 100%

    I 3 giorni mensili Legge 104

    Il lavoratore Funzioni Centrali che assiste un familiare con disabilità grave riconosciuta (art. 3 c. 3 L. 104/1992) ha diritto a 3 giorni mensili di permesso retribuito.

    I 3 giorni possono essere fruiti:

    • Come 3 giornate intere (anche consecutive)
    • Come frazioni orarie (per esempio 6 mezze giornate)
    • Come 2 ore al giorno se orario di servizio ≥6 ore
    • Come 1 ora al giorno se orario di servizio <6 ore

    I permessi spettano per: figli, coniuge, genitori, parenti entro II grado se conviventi (o entro III grado se i parenti più stretti hanno problemi documentati).

    Il congedo straordinario L.151/2001 art. 42 c.5

    Per i casi più gravi, esiste il congedo straordinario retribuito di fino a 2 anni nella vita lavorativa (art. 42 c.5 D.Lgs. 151/2001).

    Beneficiari (in ordine di priorità):

    1. Coniuge convivente
    2. Genitori se figlio convivente
    3. Figli conviventi se genitore disabile
    4. Fratelli/sorelle se entrambi i genitori sono mancanti

    Retribuzione: 100% fino a €52.000 annui circa (importo aggiornato dall’INPS). I contributi previdenziali sono coperti, l’anzianità di servizio continua a maturare.

    Permessi sindacali e dirigenziali

    Il CCNL prevede permessi retribuiti per attività sindacale:

    • RSU eletti: 40 ore/anno per assemblee/incontri
    • Dirigenti sindacali: fino a 30 giorni/anno (in base alla rappresentatività della sigla)
    • Componenti organi di direzione confederale: distacchi fino a 100% (a carico monte ore nazionale ARAN)

    I permessi sindacali non sono cumulabili con i permessi L. 104 nello stesso giorno.

    Casi pratici

    Tizia – Madre con figlio disabile
    Tizia, funzionaria MEF, ha figlio di 12 anni con disabilità grave (autismo). Usa 3 giorni mensili L. 104 per visite, terapie e accompagnamento. Lo fa il primo, secondo e terzo giovedì del mese. Lavoro coordinato con dirigente.
    Caia – Congedo straordinario 18 mesi
    Caia, assistente INPS, ha fruito 18 mesi di congedo straordinario per assistere il padre con Alzheimer convivente. Indennità pari all’ultima retribuzione fissa (per un assistente, circa 2.000 € lordi/mese, entro il tetto annuo rivalutato previsto dalla legge). Tornata in servizio dopo, contributi e anzianità maturati senza interruzioni.
    Sempronio – RSU con 30h annue
    Sempronio è RSU CISL FP al Ministero. Usa circa 30 ore/anno per assemblee e incontri con dirigenza. Frequenta inoltre 2 corsi formazione sindacale di 8h con permesso retribuito CISL.

    Domande frequenti

    Quanti permessi L. 104 al mese nel pubblico?
    3 giorni mensili o 2 ore al giorno (1 ora se orario inferiore a 6h). Spettano per coniuge, figli, genitori, parenti entro II grado se conviventi. Disabilità grave certificata art. 3 c.3 L. 104/1992.
    Cos'è il congedo straordinario fino a 2 anni?
    Un congedo retribuito al 100% (massimo €52.000/anno) per assistere familiare con disabilità grave (art. 42 c.5 D.Lgs. 151/2001). Durata massima 2 anni nella vita lavorativa, anche frazionati. Beneficiari in ordine: coniuge, genitori, figli, fratelli.
    Il congedo straordinario è cumulabile con L. 104?
    No, nello stesso giorno. Il congedo straordinario sostituisce i 3 giorni L. 104 per il periodo di fruizione. Si può alternare: per esempio 6 mesi di congedo + ripresa con L. 104 mensili.
    Posso fare assemblea sindacale durante l'orario di lavoro?
    Sì, fino a 10 ore/anno per assemblee retribuite indette dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative. RSU eletti hanno 40h/anno aggiuntive. Dirigenti sindacali fino a 30gg/anno.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Funzioni Centrali (Pubblico Impiego). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 336 Codice della Navigazione – Trattamento dell’arruolato malato o ferito

    Art. 336 Codice della Navigazione – Trattamento dell’arruolato malato o ferito

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'arruolato che, a bordo, si ammala o riporta lesioni continua a percepire la retribuzione ed ha diritto all'assistenza sanitaria a spese della nave. Se l'arruolato si è intenzionalmente procurato la malattia o la lesione, ovvero ha contratto la malattia o riportato la lesione per sua grave colpa mentre si trovava a terra senza autorizzazione, l'armatore è egualmente tenuto a provvedere all'assistenza sanitaria, ma ha diritto di ripeterne le spese dall'arruolato. Nel caso previsto nel comma precedente, il componente dell'equipaggio non ha diritto alla retribuzione per tutto il tempo durante il quale è inabile al servizio. Se l'arruolato deve essere sbarcato a causa delle sue condizioni di salute o se, per altra ragione, è sbarcato prima che si sia verificata la guarigione, si applica il disposto degli articoli 356, 365.

  • Art. 279 Codice della Navigazione – Pubblicità dell’atto di costituzione

    Art. 279 Codice della Navigazione – Pubblicità dell’atto di costituzione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'atto di costituzione deve essere reso pubblico mediante trascrizione nel registro di iscrizione della nave o del galleggiante, nonché, per le navi maggiori, mediante annotazione sull'atto di nazionalità. Analogamente devono essere pubblicate le successive variazioni e lo scioglimento della società. La pubblicità deve essere richiesta all'ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante. Per l'annotazione sull'atto di nazionalità, se la nave trovasi fuori del porto d'iscrizione, si applica il disposto del secondo comma dell'articolo 255. Nel caso di discordanza tra le trascrizioni nella matricola e le annotazioni sull'atto di nazionalità prevalgono le risultanze della matricola.

  • Art. 205 Codice Civile: Divieto ai creditori della moglie di chiedere

    Art. 205 Codice Civile: Divieto ai creditori della moglie di chiedere

    Art. 205 c.c. [Divieto ai creditori della moglie di chiedere

    Articolo abrogato dalla l. 19 maggio 1975, n. 151

    [Abrogato]

  • Art. 298 Codice della Navigazione – Comando della nave in navigazione

    Art. 298 Codice della Navigazione – Comando della nave in navigazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il comandante, anche quando sia obbligato ad avvalersi del pilota, deve dirigere personalmente la manovra della nave all'entrata e all'uscita dei porti, dei canali, dei fiumi e in ogni circostanza in cui la navigazione presenti particolari difficoltà.

  • Art. 5 DPR 230/2000 – Vigilanza del magistrato di sorveglianza sulla organizzazione degli istituti

    Art. 5 DPR 230/2000 – Vigilanza del magistrato di sorveglianza sulla organizzazione degli istituti

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. Il magistrato di sorveglianza, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, assume, a mezzo di visite e di colloqui e, quando occorre, di visione di documenti, dirette informazioni sullo svolgimento dei vari servizi dell'istituto e sul trattamento dei detenuti e degli internati.

  • Art. 51 L. 392/1978 – Delle impugnazioni

    Art. 51 L. 392/1978 – Delle impugnazioni

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    L’appello contro la sentenza del conciliatore o del pretore nei processi relativi alle controversie previste negli articoli 30 e 45, si propone, rispettivamente, al pretore o al tribunale.

    Il procedimento di appello, per tutto cio’ che non e’ regolato dalla presente legge, e’ disciplinato dagli articoli 434, 435, 436, 437, commi primo, secondo e terzo, 438, primo comma, del codice di procedura civile. E’ applicabile la disposizione di cui al secondo comma dell’articolo 429 dello stesso codice.

  • Art. 313 Codice della Navigazione – Responsabilità del comandante in caso di pilotaggio

    Art. 313 Codice della Navigazione – Responsabilità del comandante in caso di pilotaggio

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    In caso di pilotaggio, il comandante è responsabile dei danni causati alla nave da errata manovra, se non provi che l'errore è derivato da inesatte indicazioni o informazioni fornite dal pilota.

  • Art. 71 D.Lgs. 209/2005 – Richiesta di informazioni

    Art. 71 D.Lgs. 209/2005 – Richiesta di informazioni

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. L' IVASS può chiedere alle imprese di assicurazione e di riassicurazione e alle società e agli enti di qualsiasi natura che possiedono partecipazioni nelle imprese medesime l'indicazione nominativa dei titolari delle partecipazioni secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute o da altri dati a loro disposizione.

    2. L' IVASS può altresì richiedere agli amministratori delle società e degli enti titolari di partecipazioni in imprese di assicurazione e di riassicurazione l'indicazione dei soggetti controllanti.

    3. L' IVASS , per la verifica di ogni interrelazione finanziaria con le società controllanti, controllate e collegate alle imprese di assicurazione e di riassicurazione, può chiedere informazioni, ordinare l'esibizione di documenti ed il compimento di accertamenti alle medesime società.

    4. Per gli accertamenti di cui ai commi 1, 2 e 3, l' IVASS può chiedere informazioni ai soggetti, anche stranieri, titolari di partecipazioni in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione.

    5. L' IVASS può inoltre chiedere alle società fiduciarie, alle società di intermediazione mobiliare ed a chiunque ne sia a conoscenza informazioni sulle operazioni di assunzione di partecipazioni in imprese di assicurazione e di riassicurazione.

    6. L' IVASS , in relazione alle richieste che interessano società con titoli negoziati in un mercato regolamentato, informa la CONSOB, della cui assistenza può avvalersi per le indagini che interessano le medesime società.