Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

Profilo LinkedIn ›

I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 2277 Codice Civile: Inventario

    Art. 2277 Codice Civile: Inventario

    Art. 2277 c.c. Inventario

    In vigore

    Gli amministratori devono consegnare ai liquidatori i beni e i documenti sociali e presentare ad essi il conto della gestione relativo al periodo successivo all’ultimo rendiconto. I liquidatori devono prendere in consegna i beni e i documenti sociali, e redigere, insieme con gli amministratori, l’inventario dal quale risulti lo stato attivo e passivo del patrimonio sociale. L’inventario deve essere sottoscritto dagli amministratori e dai liquidatori.

  • Articolo 2265 Codice Civile: Patto leonino

    Articolo 2265 Codice Civile: Patto leonino

    Art. 2265 c.c. – Patto leonino

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    È nullo il patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite.

  • Articolo 2266 Codice Civile: Rappresentanza della società

    Articolo 2266 Codice Civile: Rappresentanza della società

    Art. 2266 c.c. – Rappresentanza della società

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La società acquista diritti e assume obbligazioni per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza e sta in giudizio nella persona dei medesimi.

    In mancanza di diversa disposizione del contratto, la rappresentanza spetta a ciascun socio amministratore e si estende a tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale.

    Le modificazioni e l’estinzione dei poteri di rappresentanza sono regolate dall’art. 1396.

  • Art. 2267 c.c.: Responsabilità per le obbligazioni sociali

    Art. 2267 c.c.: Responsabilità per le obbligazioni sociali

    Art. 2267 c.c. Responsabilità per le obbligazioni sociali

    In vigore

    I creditori della società possono far valere i loro diritti sul patrimonio sociale. Per le obbligazioni sociali rispondono inoltre personalmente e solidalmente i soci che hanno agito in nome e per conto della società e, salvo patto contrario, gli altri soci. Il patto deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei; in mancanza, la limitazione della responsabilità o l’esclusione della solidarietà non è opponibile a coloro che non ne hanno avuto conoscenza.

  • Art. 2268 c.c.: Escussione preventiva del patrimonio sociale

    Art. 2268 c.c.: Escussione preventiva del patrimonio sociale

    Art. 2268 c.c. – Escussione preventiva del patrimonio sociale

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il socio richiesto del pagamento di debiti sociali può domandare, anche se la società è in liquidazione, la preventiva escussione del patrimonio sociale, indicando i beni sui quali il creditore possa agevolmente soddisfarsi.

  • Articolo 2269 Codice Civile: Responsabilità del nuovo socio

    Articolo 2269 Codice Civile: Responsabilità del nuovo socio

    Art. 2269 c.c. – Responsabilità del nuovo socio

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Chi entra a far parte di una società già costituita risponde con gli altri soci per le obbligazioni sociali anteriori all’acquisto della qualità di socio.

  • Articolo 2270 Codice Civile: Creditore particolare del socio

    Articolo 2270 Codice Civile: Creditore particolare del socio

    Art. 2270 c.c. – Creditore particolare del socio

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il creditore particolare del socio, finchè dura la società, può far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al debitore e compiere atti conservativi sulla quota spettante a quest’ultimo nella liquidazione.

    Se gli altri beni del debitore sono insufficienti a soddisfare i suoi crediti, il creditore particolare del socio può inoltre chiedere in ogni tempo la liquidazione della quota del suo debitore.

    La quota deve essere liquidata entro tre mesi dalla domanda, salvo che sia deliberato lo scioglimento della società.

  • Articolo 2271 Codice Civile: Esclusione della compensazione

    Articolo 2271 Codice Civile: Esclusione della compensazione

    Art. 2271 c.c. – Esclusione della compensazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Non è ammessa compensazione fra il debito che un terzo ha verso la società e il credito che egli ha verso un socio.

  • Articolo 2260 Codice Civile: Diritti e obblighi degli amministratori

    Articolo 2260 Codice Civile: Diritti e obblighi degli amministratori

    Art. 2260 c.c. – Diritti e obblighi degli amministratori

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I diritti e gli obblighi degli amministratori sono regolati dalle norme sul mandato.

    Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società per l’adempimento degli obblighi ad essi imposti dalla legge e dal contratto sociale. Tuttavia la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa.

  • Articolo 2261 Codice Civile: Controllo dei soci

    Articolo 2261 Codice Civile: Controllo dei soci

    Art. 2261 c.c. Controllo dei soci

    In vigore

    I soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali, di consultare i documenti relativi all’amministrazione e di ottenere il rendiconto quando gli affari per cui fu costituita la società sono stati compiuti. Se il compimento degli affari sociali dura oltre un anno, i soci hanno diritto di avere il rendiconto dell’amministrazione al termine di ogni anno, salvo che il contratto stabilisca un termine diverso.

  • Art. 2262 Codice Civile: Utili

    Art. 2262 Codice Civile: Utili

    Art. 2262 c.c. – Utili

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Salvo patto contrario, ciascun socio ha diritto di percepire la sua parte di utili dopo l’approvazione del rendiconto.

  • Articolo 2263 Codice Civile: Ripartizione dei guadagni e delle perdite

    Articolo 2263 Codice Civile: Ripartizione dei guadagni e delle perdite

    Art. 2263 c.c. Ripartizione dei guadagni e delle perdite

    In vigore

    Le parti spettanti ai soci nei guadagni e nelle perdite si presumono proporzionali ai conferimenti. Se il valore dei conferimenti non è determinato dal contratto, esse si presumono eguali. La parte spettante al socio che ha conferito la propria opera, se non è determinata dal contratto, è fissata dal giudice secondo equità. Se il contratto determina soltanto la parte di ciascun socio nei guadagni, nella stessa misura si presume che debba determinarsi la partecipazione alle perdite.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.