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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Continuità della retribuzione: l'arruolato che si ammala o si ferisce a bordo conserva il diritto alla retribuzione per tutta la durata dell'inabilità.
  • Assistenza sanitaria a carico della nave: le spese mediche e di cura sono sostenute dall'armatore, indipendentemente dalla causa della malattia o della lesione, salvo eccezioni specifiche.
  • Eccezione per dolo o colpa grave a terra: se la malattia è autoinflitta o contratta per grave colpa mentre l'arruolato era a terra senza autorizzazione, l'armatore provvede ugualmente all'assistenza ma può ripetere le spese dall'arruolato, che perde anche il diritto alla retribuzione.
  • Rimborso delle spese sanitarie in caso di colpa: anche nell'ipotesi di dolo o colpa grave, l'armatore non può abbandonare l'arruolato: provvede all'assistenza e poi agisce in ripetizione.
  • Rinvio agli artt. 356 e 365: in caso di sbarco anticipato per motivi di salute, si applicano le disposizioni sul rimpatrio e sull'assistenza successiva allo sbarco.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 336 Codice della Navigazione — Trattamento dell’arruolato malato o ferito

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

L'arruolato che, a bordo, si ammala o riporta lesioni continua a percepire la retribuzione ed ha diritto all'assistenza sanitaria a spese della nave. Se l'arruolato si è intenzionalmente procurato la malattia o la lesione, ovvero ha contratto la malattia o riportato la lesione per sua grave colpa mentre si trovava a terra senza autorizzazione, l'armatore è egualmente tenuto a provvedere all'assistenza sanitaria, ma ha diritto di ripeterne le spese dall'arruolato. Nel caso previsto nel comma precedente, il componente dell'equipaggio non ha diritto alla retribuzione per tutto il tempo durante il quale è inabile al servizio. Se l'arruolato deve essere sbarcato a causa delle sue condizioni di salute o se, per altra ragione, è sbarcato prima che si sia verificata la guarigione, si applica il disposto degli articoli 356, 365.

Commento

Ratio e collocazione sistematica

L'articolo 336 del Codice della navigazione disciplina il trattamento riservato all'arruolato che si ammala o riporta lesioni durante il servizio a bordo. La norma costituisce una delle espressioni più significative del principio di tutela del lavoratore marittimo, che il codice del 1942 ha elaborato tenendo conto delle condizioni peculiari del lavoro in mare: isolamento dalla terraferma, impossibilità di accesso a strutture sanitarie ordinarie, dipendenza totale dall'organizzazione di bordo. La disciplina prevista dall'art. 336 si affianca alle garanzie previste dalle convenzioni internazionali del lavoro marittimo, in particolare alla Convenzione del lavoro marittimo 2006 (MLC 2006), che ha sistematizzato a livello internazionale il diritto dell'equipaggio all'assistenza medica.

La regola generale: continuità della retribuzione e assistenza sanitaria

Il comma 1 stabilisce la regola di base: l'arruolato che, a bordo, si ammala o riporta lesioni continua a percepire la retribuzione e ha diritto all'assistenza sanitaria a spese della nave. La formulazione è ampia e comprende qualsiasi causa di malattia o infortunio insorto durante il servizio, senza distinzione tra infortuni sul lavoro in senso stretto e malattie comuni. Il fondamento della regola è duplice: da un lato la responsabilità dell'armatore per le condizioni di vita e di lavoro a bordo; dall'altro l'impossibilità pratica per l'arruolato di provvedere autonomamente alla propria assistenza medica quando si trova in mare. L'assistenza sanitaria comprende le cure mediche, i farmaci, l'eventuale trasporto in strutture ospedaliere e ogni altra spesa necessaria per il recupero della salute.

Le eccezioni: dolo e colpa grave dell'arruolato

I commi 2 e 3 introducono due eccezioni alla regola generale, modulando diversamente il trattamento a seconda del comportamento dell'arruolato. La prima eccezione riguarda la malattia o lesione intenzionalmente autoprocurata: in tal caso l'armatore mantiene l'obbligo di assistenza sanitaria (non può abbandonare l'arruolato malato o ferito), ma acquista il diritto di ripetere le spese sostenute. Contestualmente, l'arruolato perde il diritto alla retribuzione per il periodo di inabilità. La seconda eccezione riguarda la malattia o lesione contratta per grave colpa mentre l'arruolato si trovava a terra senza autorizzazione: anche in questo caso si applica lo stesso regime (assistenza garantita, ripetizione delle spese, perdita della retribuzione). La gravità della colpa è richiesta espressamente, escludendo quindi le infrazioni minori o la semplice trascuratezza.

La distinzione tra dolo e colpa grave

L'accostamento tra dolo (malattia intenzionalmente autoprocurata) e colpa grave (comportamento negligente a terra senza autorizzazione) riflette una scelta di politica legislativa precisa: l'armatore non deve sopportare il rischio di comportamenti deliberatamente pregiudizievoli dell'arruolato, né di violazioni grossolane dei propri obblighi di servizio. La distinzione rispetto alla colpa lieve è significativa: un arruolato che si ammala a terra per una leggerezza ordinaria (ad esempio dimenticandosi il cappotto in una serata fredda durante una licenza autorizzata) beneficia della piena tutela dell'art. 336. Solo la violazione manifesta e consapevole degli obblighi fa scattare il regime sanzionatorio. L'onere della prova del dolo o della colpa grave ricade sull'armatore.

Lo sbarco per motivi di salute: rinvio agli artt. 356 e 365

Il comma 4 rinvia agli articoli 356 e 365 del codice per le ipotesi in cui l'arruolato debba essere sbarcato a causa delle sue condizioni di salute o, più in generale, venga sbarcato prima della guarigione per qualsiasi ragione. L'art. 356 disciplina le spese di rimpatrio e di mantenimento dell'arruolato sbarcato in porto straniero, mentre l'art. 365 regola il trattamento dell'arruolato sbarcato per malattia o infortunio. Il rinvio garantisce continuità di tutela anche dopo lo sbarco, evitando che il soggetto venga abbandonato in porto straniero senza risorse né assistenza sanitaria.

Profili pratici e coordinamento internazionale

La Convenzione sul lavoro marittimo 2006 (MLC 2006), ratificata dall'Italia con L. 23/2013, ha rafforzato e sistematizzato le tutele dell'art. 336 a livello internazionale, prevedendo standard minimi vincolanti per l'assistenza medica dei marittimi. In pratica, il regime di bordo include spesso medici o personale paramedico, dotazioni farmaceutiche standardizzate e protocolli di evacuazione medica (MEDEVAC) per i casi gravi. I contratti collettivi nazionali del lavoro marittimo integrano la disciplina codicistica con previsioni più favorevoli, in particolare riguardo alla durata dell'obbligo di assistenza sanitaria e alle modalità di rimpatrio.

Casi pratici

Caso 1: Infortunio accidentale durante le manovre

Tizio, marinaio di coperta, scivola su un portellone bagnato durante le operazioni di ormeggio e si frattura un braccio. In quanto infortunio avvenuto a bordo durante il servizio, Tizio ha diritto alla continuazione della retribuzione e all'assistenza sanitaria a spese della nave, inclusa l'eventuale ospedalizzazione nel porto di approdo più vicino.

Caso 2: Malattia contratta a terra senza autorizzazione

Caio, elettricista di bordo, scende a terra di notte senza permesso e riporta gravi lesioni in una rissa. Poiché si tratta di lesioni riportate per grave colpa mentre si trovava a terra senza autorizzazione, l'armatore è tenuto a provvedere comunque all'assistenza sanitaria, ma può agire in ripetizione delle spese e Caio perde il diritto alla retribuzione per tutto il periodo di inabilità.

Caso 3: Sbarco anticipato per motivi di salute

Sempronio, cuoco di bordo, contrae una grave infezione durante la navigazione e deve essere sbarcato d'urgenza in un porto straniero per ricovero ospedaliero. Si applicano gli artt. 356 e 365 cod. nav.: l'armatore è tenuto a sostenere le spese di mantenimento e di rimpatrio di Sempronio fino alla guarigione o fino al porto di arruolamento, e la retribuzione continua a decorrere per tutta la durata della malattia.

Domande frequenti

Se mi ammalo in mare continuo a prendere lo stipendio?

Sì, salvo che la malattia sia autoinflitta o contratta per grave colpa a terra senza autorizzazione. In tutti gli altri casi la retribuzione continua a decorrere per l'intera durata dell'inabilità.

Chi paga le spese mediche dell'arruolato malato?

L'armatore, a spese della nave. Solo in caso di dolo o grave colpa dell'arruolato (come l'assenza non autorizzata a terra) l'armatore può ripetere le spese sanitarie sostenute.

Cosa succede se devo essere sbarcato perché sto male?

Si applicano gli artt. 356 e 365 cod. nav., che disciplinano le spese di rimpatrio e il mantenimento dell'arruolato sbarcato per motivi di salute, garantendo tutela anche dopo lo sbarco.

L'armatore può rifiutarsi di assistere un arruolato che si è ferito per colpa sua?

No. Anche in caso di dolo o colpa grave l'armatore deve comunque provvedere all'assistenza sanitaria, salvo poi agire in ripetizione delle spese sostenute nei confronti dell'arruolato.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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