In sintesi
- L'atto di costituzione della società di armamento deve essere reso pubblico mediante trascrizione nel registro di iscrizione della nave o del galleggiante.
- Per le navi maggiori è richiesta anche l'annotazione sull'atto di nazionalità.
- Le successive variazioni e lo scioglimento della società devono essere pubblicati con le stesse modalità.
- La pubblicità va richiesta all'ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante.
- In caso di discordanza tra matricola e atto di nazionalità, prevalgono le risultanze della matricola.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 279 Codice della Navigazione — Pubblicità dell’atto di costituzione
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
L'atto di costituzione deve essere reso pubblico mediante trascrizione nel registro di iscrizione della nave o del galleggiante, nonché, per le navi maggiori, mediante annotazione sull'atto di nazionalità. Analogamente devono essere pubblicate le successive variazioni e lo scioglimento della società. La pubblicità deve essere richiesta all'ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante. Per l'annotazione sull'atto di nazionalità, se la nave trovasi fuori del porto d'iscrizione, si applica il disposto del secondo comma dell'articolo 255. Nel caso di discordanza tra le trascrizioni nella matricola e le annotazioni sull'atto di nazionalità prevalgono le risultanze della matricola.
Stesso numero, altri codici
- Art. 279 Cod. Amb. — sanzioni
- Art. 279 D.Lgs. 209/2005 — (Procedure proprie delle singole società del gruppo assicurativo)
- Art. 279 Codice Civile: Responsabilità per il mantenimento e
- Articolo 279 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Art. 279 c.p.c.: Forma dei provvedimenti del collegio
- Articolo 279 Codice di Procedura Penale: Giudice competente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Funzione della pubblicità nella società di armamento
L'articolo 279 del Codice della navigazione disciplina la pubblicità dell'atto di costituzione della società di armamento, rendendo l'atto opponibile ai terzi attraverso la sua iscrizione nei registri pubblici marittimi. La pubblicità è un elemento strutturale della società di armamento: in assenza di essa, i terzi che contrattano con la società non possono verificare l'esistenza e la composizione di quest'ultima, né individuare correttamente il gerente e i suoi poteri. Il principio di opponibilità è strettamente correlato alla tutela del traffico giuridico marittimo, in cui creditori, autorità portuali e controparti commerciali devono poter identificare con certezza i soggetti responsabili della gestione della nave.
Modalità di pubblicità: trascrizione e annotazione
La norma ricalca il meccanismo già previsto per la dichiarazione di armatore (art. 271): la pubblicità si realizza mediante trascrizione nel registro di iscrizione della nave o del galleggiante, e, per le navi maggiori, anche mediante annotazione sull'atto di nazionalità. La trascrizione è l'atto principale; l'annotazione sull'atto di nazionalità è aggiuntiva e riguarda solo le navi di maggiori dimensioni (stazza lorda superiore ai limiti dell'art. 136 cod. nav.), per le quali la rilevanza economica e la complessità degli interessi coinvolti giustificano un livello di pubblicità rafforzato. Anche per la società di armamento si applica, nel caso di nave fuori porto di iscrizione, il meccanismo dell'art. 255, comma 2, richiamato dall'art. 271.
Pubblicità delle variazioni e dello scioglimento
Un profilo rilevante dell'articolo 279 è l'estensione dell'obbligo di pubblicità alle successive variazioni della società (cambiamento del gerente, modifiche delle quote, ingresso o uscita di caratisti) e allo scioglimento. Questa previsione garantisce che i terzi possano sempre consultare i registri e trovare la situazione aggiornata della società di armamento. L'obbligo di pubblicità delle variazioni è particolarmente importante nel caso di cambio del gerente, soggetto che ha il potere di rappresentare la società verso l'esterno: senza la pubblicità, i terzi potrebbero non sapere con chi trattare o chi è legittimato a firmare contratti in nome della società.
Ufficio competente e regola della prevalenza della matricola
La pubblicità deve essere richiesta all'ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante, ovvero la capitaneria di porto o l'ufficio circondariale marittimo competente. Non è competente l'ufficio del registro delle imprese ordinario, poiché la società di armamento è disciplinata dal codice della navigazione e non dal codice civile. La regola di prevalenza della matricola sull'atto di nazionalità in caso di discordanza è la stessa già prevista dall'art. 271 per la dichiarazione di armatore, e riflette l'idea che la matricola sia il registro primario e più affidabile.
Conseguenze dell'omessa pubblicità
Il codice non prevede espressamente la nullità della società di armamento in caso di omessa pubblicità: l'atto costitutivo è valido tra le parti indipendentemente dalla pubblicità. Tuttavia, senza la pubblicità, la società non è opponibile ai terzi, con conseguenze significative: i creditori che contrattano con la società non possono verificare l'esistenza e la composizione di quest'ultima, né i poteri del gerente; eventuali modifiche non trascritte non possono essere opposte ai terzi in buona fede. L'omessa pubblicità espone inoltre i caratisti al rischio di rispondere personalmente per obbligazioni che avrebbero potuto imputarsi alla società, per effetto della confusione sui soggetti responsabili dell'esercizio.
Casi pratici
Caso 1: Trascrizione della costituzione presso l'ufficio di iscrizione da parte di Tizio
Tizio, caratista gerente della società di armamento appena costituita, si reca presso la capitaneria di porto di Livorno (ufficio di iscrizione della nave) e deposita la documentazione prevista dall'art. 280 per ottenere la trascrizione dell'atto costitutivo nel registro. La trascrizione rende la società opponibile a tutti i terzi che consultino il registro.
Caso 2: Pubblicità del cambio di gerente: tutela dei terzi nel caso di Caio
I caratisti deliberano di sostituire Caio con Sempronio nella funzione di gerente. La variazione viene trascritta nel registro di iscrizione ex art. 279. Un fornitore di carburante che, ignorando la variazione, continua a stipulare contratti con Caio non può invocare la buona fede una volta avvenuta la trascrizione, poiché la pubblicità rende il fatto opponibile erga omnes.
Caso 3: Scioglimento non pubblicizzato: conseguenze per Sempronio creditore
La società di armamento tra Tizio e Caio si scioglie ma i soci omettono di trascrivere lo scioglimento nel registro. Sempronio, creditore commerciale, non trova lo scioglimento nei registri e agisce contro la società ritenendola ancora esistente. L'omessa pubblicità impedisce ai soci di opporre lo scioglimento a Sempronio, che può pertanto procedere all'esecuzione come se la società fosse ancora attiva.
Domande frequenti
Dove si richiede la pubblicità dell'atto di costituzione della società di armamento?
La pubblicità va richiesta all'ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante (capitaneria di porto o ufficio circondariale marittimo). Non si usa il registro delle imprese ordinario.
Anche le modifiche successive alla costituzione devono essere pubblicate?
Sì: tutte le variazioni rilevanti (cambio del gerente, modifica delle quote, ingresso o uscita di caratisti) e lo scioglimento della società devono essere pubblicati con le stesse modalità dell'atto costitutivo.
La mancata trascrizione rende nulla la società di armamento?
No: la società è valida tra le parti anche senza pubblicità, ma l'atto non è opponibile ai terzi. Le modifiche non trascritte non possono essere opposte a chi ha fatto affidamento sulle risultanze dei registri.
Per le navi minori è necessaria anche l'annotazione sull'atto di nazionalità?
No: l'annotazione sull'atto di nazionalità è riservata alle navi maggiori. Per navi minori e galleggianti è sufficiente la trascrizione nel registro di iscrizione.
Quale registro prevale in caso di discordanza tra matricola e atto di nazionalità?
Prevalgono le risultanze della matricola (registro di iscrizione), considerata la fonte ufficiale primaria e più aggiornata.
Vedi anche