In sintesi
L'art. 51 della L. 392/1978 disciplina il regime delle impugnazioni nelle controversie locatizie soggette al rito speciale. L'appello contro la sentenza del conciliatore si propone al pretore; l'appello contro la sentenza del pretore si propone al tribunale. Il procedimento di appello segue le norme del c.p.c. relative al rito del lavoro in appello (artt. 434, 435, 436, 437 commi 1-3 e 438 comma 1), con l'integrazione della disposizione sull'adeguamento automatico dei crediti (art. 429 comma 2 c.p.c.). Si tratta di un rito accelerato che mantiene le caratteristiche di concentrazione e celerità anche nel giudizio di secondo grado, con un appello strutturato anch'esso su ricorso e udienza di trattazione, limitando la possibilità di nuove deduzioni istruttorie rispetto al primo grado.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 51 L. 392/1978 — Delle impugnazioni
L. 27 luglio 1978, n. 392 — Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)
L’appello contro la sentenza del conciliatore o del pretore nei processi relativi alle controversie previste negli articoli 30 e 45, si propone, rispettivamente, al pretore o al tribunale.
Il procedimento di appello, per tutto cio’ che non e’ regolato dalla presente legge, e’ disciplinato dagli articoli 434, 435, 436, 437, commi primo, secondo e terzo, 438, primo comma, del codice di procedura civile. E’ applicabile la disposizione di cui al secondo comma dell’articolo 429 dello stesso codice.
Stesso numero, altri codici
- Art. 51 Cod. Amb. — [Abrogato]
- Art. 51 D.Lgs. 159/2011 — Regime-fiscale e degli oneri economici
- Art. 51 D.Lgs. 209/2005 — (Agevolazioni per l'impresa operante in più Stati membri)
- Art. 51 D.Lgs. 42/2004 — Studi d'artista
- Art. 51 CAD — Sicurezza e disponibilità dei dati, dei sistemi e de...
- Art. 51 Codice Civile: Assegno alimentare a favore del coniuge
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Ratio della norma
Il legislatore del 1978 ha scelto di estendere al giudizio di appello le caratteristiche acceleratorie del rito speciale, evitando che la velocità acquisita nel primo grado venisse vanificata da un appello ordinario lento e articolato. Il richiamo alle norme del rito del lavoro in appello — già improntate alla concentrazione e alla limitazione delle novità istruttorie — garantisce coerenza sistematica e uniformità procedurale tra i gradi di giudizio.
Analisi e struttura
La norma definisce prima la struttura della competenza in appello: dal conciliatore si appellano al pretore, dal pretore al tribunale. Poi richiama le disposizioni processuali applicabili: l'art. 434 c.p.c. sul ricorso in appello (che deve contenere i motivi specifici di impugnazione), l'art. 435 sulla fissazione dell'udienza, l'art. 436 sulla costituzione dell'appellato, l'art. 437 commi 1-3 sull'udienza di trattazione e i limiti alle nuove prove, l'art. 438 comma 1 sulla decisione. È richiamato anche l'art. 429 comma 2, che riguarda la rivalutazione automatica delle somme dovute dal datore di lavoro (o, per estensione, dal locatore/conduttore nelle controversie locatizie). Il richiamo è selettivo: non si applica il comma 4 dell'art. 437 (sulla rimessione al primo giudice), ritenuto incompatibile con la specialità del rito.
Quando si applica
Il regime dell'art. 51 si applica esclusivamente all'appello delle sentenze emesse nelle controversie ex artt. 30 e 45. Le sentenze delle cause locatizie ordinarie (es. sfratto per morosità) seguono le ordinarie regole dell'appello civile ex art. 339 ss. c.p.c. Il rito speciale in appello mantiene il principio del ricorso (non citazione) e i termini abbreviati di comparizione.
Confronto e norme correlate
Le norme del rito del lavoro in appello richiamate differiscono sensibilmente dall'appello ordinario: il ricorso deve contenere i motivi specifici (pena inammissibilità), i termini sono ridotti, la nuova attività istruttoria è fortemente limitata (art. 437 comma 2: nuove prove solo se indispensabili). Il richiamo all'art. 429 comma 2 consente la rivalutazione delle somme liquidate in primo grado anche in appello, meccanismo importato dal rito del lavoro per tutelare la parte più debole.
Problemi applicativi
Il principale nodo interpretativo riguarda i motivi specifici di appello: il richiamo all'art. 434 c.p.c. impone di indicare specificamente i vizi della sentenza impugnata, a pena di inammissibilità. La giurisprudenza ha chiarito che non è sufficiente la generica richiesta di rivalutazione del merito, ma occorre indicare le specifiche carenze di motivazione o gli errori di diritto. Un secondo problema riguarda le nuove prove in appello: l'art. 437 comma 2 le ammette solo se «indispensabili», termine interpretato restrittivamente dalla giurisprudenza nel senso di prove che non potevano essere prodotte in primo grado per causa non imputabile alla parte.
Domande frequenti
Come si propone l'appello nelle cause di locazione soggette al rito speciale?
Con ricorso (non citazione), depositato presso la cancelleria del giudice di appello (pretore se si appella sentenza del conciliatore; tribunale se si appella sentenza del pretore). Il ricorso deve contenere i motivi specifici di impugnazione a pena di inammissibilità, come nel rito del lavoro.
Si possono portare nuove prove in appello nelle cause locatizie?
In linea generale no. Il richiamo all'art. 437 c.p.c. limita fortemente le nuove prove in appello: sono ammesse solo quelle "indispensabili", cioè quelle che non potevano essere prodotte in primo grado per causa non imputabile alla parte. La produzione di documenti nuovi è subordinata alla stessa valutazione.
Qual è il giudice d'appello competente nelle cause del rito speciale locatizio?
L'appello contro la sentenza del conciliatore si propone al pretore; l'appello contro la sentenza del pretore si propone al tribunale. Questi raccordi di competenza riflettono la struttura gerarchica degli uffici giudiziari al momento dell'emanazione della legge, nel 1978.
La sentenza di primo grado è esecutiva anche durante l'appello?
Sì. L'art. 431 c.p.c. richiamato dall'art. 46 stabilisce che la sentenza di condanna al pagamento è provvisoriamente esecutiva. L'appellante può chiedere la sospensione dell'efficacia esecutiva al giudice dell'appello, che la concede se vi è grave e fondato motivo.
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