Art. 2298 c.c. – Rappresentanza della società
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
L’amministratore che ha la rappresentanza della società può compiere tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale, salve le limitazioni che risultano dall’atto costitutivo o dalla procura. Le limitazioni non sono opponibili ai terzi, se non sono iscritte nel registro delle imprese o se non si prova che i terzi ne hanno avuto conoscenza.
COMMA ABROGATO DALLA L. 24 NOVEMBRE 2000, N. 340 .

Spiegazione
Gli amministratori della s.n.c. devono richiedere l’iscrizione nel registro delle imprese delle modificazioni dell’atto costitutivo e degli altri fatti relativi alla società di cui è obbligatoria l’iscrizione, entro trenta giorni. Fino all’iscrizione, le modificazioni non sono opponibili ai terzi, salvo si provi che ne erano a conoscenza.
Come funziona e quando si applica
È espressione del principio di pubblicità dichiarativa tipico delle società di persone: l’atto modificativo è valido tra i soci ma diventa opponibile ai terzi solo con l’iscrizione. Riguarda, ad esempio, il cambio di amministratori, di sede o dei patti sociali.
Esempio pratico
Se i soci di una s.n.c. cambiano l’amministratore ma non iscrivono la modifica, un terzo in buona fede può ancora considerare valido l’operato del vecchio amministratore.
Domande frequenti
Entro quando si iscrivono le modifiche dell’atto costitutivo di una s.n.c.?
Entro 30 giorni nel registro delle imprese; finché non sono iscritte non sono opponibili ai terzi in buona fede.
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.