Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 182 Codice Civile: Amministrazione affidata ad uno solo dei

    Art. 182 Codice Civile: Amministrazione affidata ad uno solo dei

    Art. 182 c.c. Amministrazione affidata ad uno solo dei

    In vigore

    coniugi In caso di lontananza o di altro impedimento di uno dei coniugi l’altro, in mancanza di procura del primo risultante da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, può compiere, previa autorizzazione del giudice e con le cautele eventualmente da questo stabilite, gli atti necessari per i quali è richiesto, a norma dell’articolo 180, il consenso di entrambi i coniugi. Nel caso di gestione comune di azienda, uno dei coniugi può essere delegato dall’altro al compimento di tutti gli atti necessari all’attività dell’impresa.

  • Tredicesima: come si calcola e quando arriva

    Guida pratica · Lavoro · Busta paga e retribuzione

    In sintesi

    La tredicesima mensilità è una mensilità aggiuntiva erogata di norma entro dicembre, pari a una mensilità di retribuzione maturata per dodicesimi in ragione del servizio prestato nell’anno. Spetta a tutti i lavoratori dipendenti in forza della contrattazione collettiva e dell’uso consolidato; in caso di lavoro part-year è proporzionata ai mesi lavorati.

    Riferimento normativo

    Contrattazione collettiva (CCNL); uso consolidato

    Tabella riepilogativa

    Regole di maturazione della tredicesima
    Aspetto Regola
    Base di maturazione Una mensilità di retribuzione per ogni anno intero; per anni parziali si calcolano i dodicesimi effettivi
    Periodo di riferimento Di norma 1 gennaio – 31 dicembre (l’anno contrattuale può variare per CCNL)
    Erogazione Di norma entro dicembre, spesso contestuale alla busta paga di dicembre; la data esatta dipende dal CCNL
    Imponibile IRPEF Sì, concorre al reddito ordinario dell’anno
    Imponibile previdenziale Sì, confluisce nella retribuzione imponibile utile anche ai fini TFR
    Assenze che riducono la maturazione Dipende dal CCNL: malattia, maternità obbligatoria di norma non sospendono la maturazione; aspettativa non retribuita sì

    Cos'è la tredicesima e su quale base normativa si fonda

    La tredicesima non ha una disciplina in un unico testo di legge: è il risultato di accordi interconfederali storici degli anni ’40-’50 recepiti da tutti i CCNL e ormai consolidati come uso normativo. Consiste in una mensilità aggiuntiva di retribuzione, distinta dalle normali dodici mensilità, che matura nel corso dell’anno e viene corrisposta di norma a dicembre.

    Come si calcola: il metodo dei dodicesimi

    La tredicesima matura per dodicesimi in funzione dei mesi di servizio prestati nell’anno. Chi lavora l’intero anno percepisce l’intera mensilità; chi inizia o cessa il rapporto nel corso dell’anno riceve i dodicesimi corrispondenti ai mesi (o frazioni superiori a 15 giorni, secondo la maggioranza dei CCNL). L’importo è calcolato sulla retribuzione contrattuale mensile lorda del momento dell’erogazione: minimo tabellare, scatti di anzianità, superminimo e altre voci continuative previste dal CCNL.

    Part-time, malattia e maternità: come incidono

    Per il lavoratore part-time la tredicesima è proporzionata all’orario ridotto. I periodi di malattia e di maternità obbligatoria non sospendono di norma la maturazione, perché il rapporto è comunque in essere. L’aspettativa non retribuita e altri periodi di sospensione del rapporto riducono invece i dodicesimi maturati, secondo le indicazioni del CCNL applicato.

    Casi pratici

    Tizio – anno intero con stipendio costante

    Tizio ha un contratto full-time con retribuzione mensile lorda di 2.200 €. A dicembre percepisce la tredicesima pari a 2.200 €, su cui si applica l’IRPEF ordinaria insieme al resto della busta paga di dicembre.

    Caia – assunta ad aprile

    Caia è assunta il 3 aprile. Matura 9 mesi (aprile-dicembre). La sua tredicesima sarà 9/12 della mensilità lorda: con uno stipendio di 1.800 €, riceve 1.800 × 9/12 = 1.350 €.

    Sempronio – part-time al 60%

    Sempronio lavora part-time al 60% per l’intero anno. Il suo minimo tabellare part-time è 1.320 € (60% di 2.200 €). La tredicesima sarà 1.320 €, ovvero 60% di quella che percepirebbe a full-time.

    Domande frequenti

    La tredicesima è obbligatoria per tutti i lavoratori dipendenti?

    Sì, per i lavoratori subordinati del settore privato è prevista da tutti i CCNL e dall’uso consolidato. Anche i lavoratori domestici e i lavoratori stagionali maturano la tredicesima proporzionalmente.

    Quando viene pagata la tredicesima?

    Di norma viene erogata con la busta paga di dicembre, entro le festività natalizie. La data esatta è stabilita dal CCNL applicato.

    La tredicesima è tassata?

    Sì. La tredicesima concorre al reddito da lavoro dipendente ed è soggetta all’IRPEF ordinaria per scaglioni, unitamente alle altre somme percepite nel mese di erogazione.

    Entra nel calcolo del TFR?

    Sì. Salvo diversa previsione del CCNL, la tredicesima rientra nella retribuzione utile ai fini del TFR e quindi aumenta la quota annua accantonata.

    Cosa succede se il rapporto cessa a novembre?

    Il lavoratore riceve i dodicesimi maturati (11/12 se il mese di novembre è intero o la frazione prevista dal CCNL) come voce di liquidazione nel saldo finale.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 200 Codice Civile: Locazioni

    Art. 200 Codice Civile: Locazioni

    Art. 200 c.c. [Locazioni] (1)

    Articolo abrogato dalla l. 19 maggio 1975, n. 151

    [Abrogato]

  • Art. 12 L. 898/1970 – Riconoscimento figlio nato fuori matrimonio

    Art. 12 L. 898/1970 – Riconoscimento figlio nato fuori matrimonio

    L. 1 dicembre 1970, n. 898 – Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (divorzio)

    1. Le disposizioni del codice civile in tema di riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio si applicano, per quanto di ragione, anche nel caso di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

  • Art. 281 Codice della Navigazione – Esecuzione della pubblicità dell’atto di costituzione

    Art. 281 Codice della Navigazione – Esecuzione della pubblicità dell’atto di costituzione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'ufficio, al quale è richiesta la pubblicità della costituzione della società di armamento, provvede alla esecuzione delle formalità indicate nell'articolo 256.

  • Art. 52 D.Lgs. 81/2015 – Superamento del contratto a progetto

    Art. 52 D.Lgs. 81/2015 – Superamento del contratto a progetto

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati gli articoli da 61 a 69-bis del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, con salvezza delle collaborazioni coordinate e continuative nella forma del lavoro a progetto o con programma di lavoro o fase di esso stipulate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, che restano in vigore fino alla loro scadenza e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2015.

    2. Sono fatte salve le specifiche discipline delle collaborazioni coordinate e continuative comunque denominate previste in accordi collettivi stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

  • Art. 354 Codice della Navigazione – Indennità nel caso di perdita presunta

    Art. 354 Codice della Navigazione – Indennità nel caso di perdita presunta

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Se il contratto di arruolamento è considerato risolto ai sensi dell'articolo 344, è dovuta: 1) nel caso di retribuzione a tempo, un'indennità pari alla metà della retribuzione per la presumibile durata residua del viaggio dal giorno successivo a quello cui risalgono le ultime notizie, e in ogni caso a non meno di due mensilità; 2) nel caso di retribuzione a viaggio, un'indennità pari alla differenza fra la parte di retribuzione maturata alla data di risoluzione del contratto e la metà dell'intera retribuzione, se la nave si presume perita nell'andata, e l'intera retribuzione, se la nave si presume perita nel ritorno. L'indennità è attribuita alle persone che hanno diritto alle prestazioni in caso di morte dell'assicurato, in base alle disposizioni sulle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro. In mancanza di aventi diritto ai sensi del comma precedente, l'indennità è devoluta alla cassa nazionale per la previdenza marinara.

  • Art. 189 TUIR: Riferimenti legislativi ad imposte abolite

    Art. 189 TUIR: Riferimenti legislativi ad imposte abolite

    Art. 189 TUIRRiferimenti legislativi ad imposte abolite. (ex art. 133)

    In vigore dal 01/01/2004

    Modificato da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1

    “1. Il riferimento contenuto nelle norme vigenti a redditi, o a determinati ammontari di reddito, assoggettati ad imposte abolite dal 1 gennaio 1974 va inteso come fatto agli stessi redditi nell’ammontare netto determinato ai fini delle singole categorie di reddito previste dall’imposta sul reddito delle persone fisiche.
    2. Se il riferimento e’ fatto alla non assoggettabilita’ all’imposta complementare progressiva sul reddito complessivo, la condizione si considera soddisfatta quando il reddito complessivo netto determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, aumentato dei redditi esenti da tale imposta, diversi da quelli indicati nei primi tre commi dell’articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, o assoggettati a ritenuta a titolo di imposta, non supera lire 960 mila. Quando alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente di cui agli articoli 49 e 50, lettere a) e b), il predetto ammontare viene elevato di lire 360 mila per ogni reddito di lavoro dipendente considerato.
    3. Se il riferimento e’ fatto ad un reddito complessivo netto agli effetti dell’imposta complementare progressiva sul reddito complessivo non superiore ad un determinato ammontare indicato nella legge, la condizione si considera soddisfatta quando il reddito complessivo netto determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, aumentato dei redditi esenti da tale imposta, diversi da quelli indicati nei primi tre commi dell’articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, o assoggettati a ritenuta a titolo di imposta, non supera l’ammontare indicato nella legge stessa, aumentato come previsto nel comma 2 quando alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente.
    4. Se il riferimento e’ fatto ad un ammontare dell’imponibile dell’imposta complementare progressiva sul reddito complessivo iscritto a ruolo, la condizione si considera soddisfatta se il reddito complessivo, determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, aumentato dei redditi esenti da tale imposta, diversi da quelli indicati nei primi tre commi dell’articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, o assoggettati a ritenuta a titolo di imposta, non supera la somma indicata dalla legge, aumentata di lire 240 mila per il contribuente, di lire 100 mila per ciascun componente la famiglia che risulti a carico del contribuente al 31 dicembre dell’anno per il quale l’imposta e’ dovuta e di lire 360 mila per ogni reddito di lavoro dipendente.
    5. Se il riferimento e’ fatto alla quota esente dall’imposta complementare progressiva sul reddito o ad un suo multiplo, tale ammontare e’ determinato in lire 240 mila o nel rispettivo multiplo.
    6. Se il riferimento e’ fatto ad una quota o ad un determinato ammontare del reddito imponibile di una o piu’ categorie dell’imposta di ricchezza mobile, il riferimento stesso va fatto per le categorie B e C/1 ai redditi netti di lavoro autonomo e di impresa determinati ai sensi del titolo I, capi V e VI, diminuiti di lire 360 mila, e per la categoria C/2 ai redditi di lavoro dipendente ed assimilati determinati ai sensi dello stesso titolo I, capo IV, diminuiti di lire 840 mila. Nelle ipotesi di cui all’articolo 5 il riferimento va fatto alla quota del reddito di impresa o di lavoro autonomo della societa’ o associazione, diminuito di lire 360 mila, imputabile all’interessato.
    7. Se il riferimento e’ fatto alla non iscrizione nei ruoli dell’imposta sui redditi di ricchezza mobile, la condizione si intende soddisfatta se il contribuente non possiede redditi di impresa o redditi di lavoro autonomo di ammontare superiore a lire 360 mila ovvero redditi derivanti da capitali dati a mutuo o redditi diversi.
    8. Se i benefici conseguiti consistono in somme che concorrono alla formazione del reddito complessivo ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche di esse somme non si tiene conto agli effetti della verifica dei limiti stabiliti dalle singole leggi per la concessione dei benefici medesimi.
    9. Nelle domande agli uffici delle imposte volte ad ottenere certificati da cui risultino le condizioni previste nel presente articolo, il richiedente deve dichiarare se ed in quale misura possiede redditi assoggettati a ritenuta a titolo di imposta e redditi esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche, diversi da quelli indicati nei primi tre commi dell’articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
    10. Gli uffici delle imposte rilasciano i certificati di cui al comma 9 anche in base a dichiarazione attestante i fatti oggetto della certificazione, resa dall’interessato ad un funzionario dell’ufficio competente. Alla dichiarazione si applicano le disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per il rilascio dei certificati sono in ogni caso dovuti i diritti previsti nei numeri 1) e 4) della tabella allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648.
    11. Le disposizioni di cui al comma 10 si applicano altresi’ per il rilascio di certificati concernenti la presentazione della dichiarazione dei redditi e la situazione reddituale da essa risultante.”

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  • Art. 372 Codice della Navigazione – Effetti della chiamata o del richiamo alle armi

    Art. 372 Codice della Navigazione – Effetti della chiamata o del richiamo alle armi

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Gli effetti della chiamata o del richiamo alle armi dell'arruolato sul contratto e il trattamento spettante in questi casi all'arruolato sono determinati da leggi speciali, dalle norme corporative, o, in mancanza, dagli usi.

  • Art. 7 L. 392/1978 – Nullita’ clausola di scioglimento per alienazione

    Art. 7 L. 392/1978 – Nullita’ clausola di scioglimento per alienazione

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    E’ nulla la clausola che prevede la risoluzione del contratto in caso di alienazione della cosa locata.

  • Art. 56 L. 392/1978 – Modalita’ per il rilascio dell’immobile

    Art. 56 L. 392/1978 – Modalita’ per il rilascio dell’immobile

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    1. Con il provvedimento che dispone il rilascio, il giudice, previa motivazione che tenga conto anche delle condizioni del conduttore comparate a quelle del locatore nonche’ delle ragioni per le quali viene disposto il rilascio stesso e, nei casi di finita locazione, del tempo trascorso dalla disdetta, fissa la data dell’esecuzione entro il termine massimo di sei mesi ovvero, in casi eccezionali, di dodici mesi dalla data del provvedimento.

    2. Nelle ipotesi di cui all’articolo 55, per il caso in cui il conduttore non provveda al pagamento nel termine assegnato, la data dell’esecuzione non puo’ essere fissata oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine concesso per il pagamento.

    3. Qualunque forma abbia il provvedimento di rilascio, il locatore e il conduttore possono, in qualsiasi momento e limitatamente alla data fissata per l’esecuzione, proporre al tribunale in composizione collegiale l’opposizione di cui all’articolo 6, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

    4. Trascorsa inutilmente la data fissata, il locatore promuove l’esecuzione ai sensi degli articoli 605 e seguenti del codice di procedura civile.

  • Art. 7 D.Lgs. 151/2001 – Lavori vietati in gravidanza e allattamento

    Art. 7 D.Lgs. 151/2001 – Lavori vietati in gravidanza e allattamento

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. E’ vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri, durante la gravidanza e per sette mesi dopo il parto.

    2. I lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

    3. La lavoratrice è addetta a mansioni non a rischio durante il periodo tutelato ovvero, quando ciò non sia possibile, è posta in astensione anticipata.