Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Articolo 2298 Codice Civile: Rappresentanza della società

    Articolo 2298 Codice Civile: Rappresentanza della società

    Art. 2298 c.c. – Rappresentanza della società

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’amministratore che ha la rappresentanza della società può compiere tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale, salve le limitazioni che risultano dall’atto costitutivo o dalla procura. Le limitazioni non sono opponibili ai terzi, se non sono iscritte nel registro delle imprese o se non si prova che i terzi ne hanno avuto conoscenza.

    COMMA ABROGATO DALLA L. 24 NOVEMBRE 2000, N. 340 .

  • Articolo 2299 Codice Civile: Sedi secondarie

    Articolo 2299 Codice Civile: Sedi secondarie

    Art. 2299 c.c. – Sedi secondarie

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Un estratto dell’atto costitutivo deve essere depositato per l’iscrizione presso l’ufficio del registro delle imprese del luogo in cui la società istituisce sedi secondarie con una rappresentanza stabile, entro trenta giorni dall’istituzione delle medesime.

    L’estratto deve indicare l’ufficio del registro presso il quale è iscritta la società e la data dell’iscrizione.

    COMMA ABROGATO DALLA L. 24 NOVEMBRE 2000, N. 340 .

    L’istituzione di sedi secondarie deve essere denunciata per l’iscrizione nello stesso termine anche all’ufficio del registro del luogo dove è iscritta la società.

  • Articolo 2300 Codice Civile: Modificazioni dell’atto costitutivo

    Articolo 2300 Codice Civile: Modificazioni dell’atto costitutivo

    Art. 2300 c.c. – Modificazioni dell’atto costitutivo

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Gli amministratori devono richiedere nel termine di trenta giorni all’ufficio del registro delle imprese l’iscrizione delle modificazioni dell’atto costitutivo e degli altri fatti relativi alla società, dei quali è obbligatoria l’iscrizione.

    Se la modificazione dell’atto costitutivo risulta da deliberazione dei soci, questa deve essere depositata in copia autentica.

    Le modificazioni dell’atto costitutivo, finchè non sono iscritte, non sono opponibili ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza.

    Spiegazione

    Gli amministratori della s.n.c. devono richiedere l’iscrizione nel registro delle imprese delle modificazioni dell’atto costitutivo e degli altri fatti relativi alla società di cui è obbligatoria l’iscrizione, entro trenta giorni. Fino all’iscrizione, le modificazioni non sono opponibili ai terzi, salvo si provi che ne erano a conoscenza.

    Come funziona e quando si applica

    È espressione del principio di pubblicità dichiarativa tipico delle società di persone: l’atto modificativo è valido tra i soci ma diventa opponibile ai terzi solo con l’iscrizione. Riguarda, ad esempio, il cambio di amministratori, di sede o dei patti sociali.

    Esempio pratico

    Se i soci di una s.n.c. cambiano l’amministratore ma non iscrivono la modifica, un terzo in buona fede può ancora considerare valido l’operato del vecchio amministratore.

    Domande frequenti

    Entro quando si iscrivono le modifiche dell’atto costitutivo di una s.n.c.?

    Entro 30 giorni nel registro delle imprese; finché non sono iscritte non sono opponibili ai terzi in buona fede.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

    Spiegazione

    Gli amministratori della s.n.c. devono richiedere l’iscrizione nel registro delle imprese delle modificazioni dell’atto costitutivo e degli altri fatti relativi alla società di cui è obbligatoria l’iscrizione, entro trenta giorni. Fino all’iscrizione, le modificazioni non sono opponibili ai terzi, salvo si provi che ne erano a conoscenza.

    Come funziona e quando si applica

    È espressione del principio di pubblicità dichiarativa tipico delle società di persone: l’atto modificativo è valido tra i soci ma diventa opponibile ai terzi solo con l’iscrizione. Riguarda, ad esempio, il cambio di amministratori, di sede o dei patti sociali.

    Esempio pratico

    Se i soci di una s.n.c. cambiano l’amministratore ma non iscrivono la modifica, un terzo in buona fede può ancora considerare valido l’operato del vecchio amministratore.

    Domande frequenti

    Entro quando si iscrivono le modifiche dell’atto costitutivo di una s.n.c.?

    Entro 30 giorni nel registro delle imprese; finché non sono iscritte non sono opponibili ai terzi in buona fede.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Articolo 2287 Codice Civile: Procedimento di esclusione

    Articolo 2287 Codice Civile: Procedimento di esclusione

    Art. 2287 c.c. Procedimento di esclusione

    In vigore

    L’esclusione è deliberata dalla maggioranza dei soci, non computandosi nel numero di questi il socio da escludere, ed ha effetto decorsi trenta giorni dalla data della comunicazione al socio escluso. Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti al tribunale, il quale può sospendere l’esecuzione. Se la società si compone di due soci, l’esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale, su domanda dell’altro.

    Spiegazione

    Disciplina il procedimento di esclusione del socio dalla società di persone. L’esclusione è deliberata dalla maggioranza dei soci, non computandosi nel numero quello da escludere, e ha effetto decorsi trenta giorni dalla comunicazione al socio escluso. Entro questo termine il socio può fare opposizione al tribunale, che può sospendere l’esecuzione. Se la società è di due soli soci, l’esclusione è pronunciata dal tribunale su domanda dell’altro.

    Come funziona e quando si applica

    Riguarda l’esclusione facoltativa per le cause dell’art. 2286 (gravi inadempienze, interdizione, inabilitazione, ecc.). Il procedimento garantisce al socio un controllo giudiziale tramite l’opposizione. Nella società di due soci serve necessariamente la pronuncia del giudice.

    Esempio pratico

    In una s.n.c. di tre soci, gli altri due deliberano a maggioranza l’esclusione del socio che ha gravemente violato gli obblighi sociali; l’escluso ha 30 giorni per opporsi al tribunale.

    Domande frequenti

    Come si esclude un socio da una società di persone?

    Con delibera della maggioranza dei soci (escluso l’interessato); l’esclusione ha effetto dopo 30 giorni, salvo opposizione al tribunale.

    E se i soci sono solo due?

    L’esclusione è pronunciata dal tribunale su domanda dell’altro socio.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

    Spiegazione

    Disciplina il procedimento di esclusione del socio dalla società di persone. L’esclusione è deliberata dalla maggioranza dei soci, non computandosi nel numero quello da escludere, e ha effetto decorsi trenta giorni dalla comunicazione al socio escluso. Entro questo termine il socio può fare opposizione al tribunale, che può sospendere l’esecuzione. Se la società è di due soli soci, l’esclusione è pronunciata dal tribunale su domanda dell’altro.

    Come funziona e quando si applica

    Riguarda l’esclusione facoltativa per le cause dell’art. 2286 (gravi inadempienze, interdizione, inabilitazione, ecc.). Il procedimento garantisce al socio un controllo giudiziale tramite l’opposizione. Nella società di due soci serve necessariamente la pronuncia del giudice.

    Esempio pratico

    In una s.n.c. di tre soci, gli altri due deliberano a maggioranza l’esclusione del socio che ha gravemente violato gli obblighi sociali; l’escluso ha 30 giorni per opporsi al tribunale.

    Domande frequenti

    Come si esclude un socio da una società di persone?

    Con delibera della maggioranza dei soci (escluso l’interessato); l’esclusione ha effetto dopo 30 giorni, salvo opposizione al tribunale.

    E se i soci sono solo due?

    L’esclusione è pronunciata dal tribunale su domanda dell’altro socio.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Articolo 2288 Codice Civile: Esclusione di diritto

    Articolo 2288 Codice Civile: Esclusione di diritto

    Art. 2288 c.c. – Esclusione di diritto

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    È escluso di diritto il socio nei confronti del quale è stata aperta o al quale è stata estesa la procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata.

    Parimenti è escluso di diritto il socio nei cui confronti un suo creditore particolare abbia ottenuto la liquidazione della quota a norma dell’art. 2270.

    Spiegazione

    È escluso di diritto (cioè automaticamente) il socio di società di persone nei cui confronti è aperta o estesa la liquidazione giudiziale o la liquidazione controllata, e il socio il cui creditore particolare ha ottenuto la liquidazione della quota.

    Come funziona e quando si applica

    A differenza dell’esclusione facoltativa (art. 2286), che richiede una decisione degli altri soci, qui l’esclusione opera ex lege al verificarsi del presupposto. Le formule «liquidazione giudiziale/controllata» hanno sostituito il vecchio «fallimento» con il Codice della crisi d’impresa.

    Esempio pratico

    Se nei confronti di un socio si apre la liquidazione giudiziale, quel socio è escluso automaticamente dalla società, senza bisogno di una delibera.

    Domande frequenti

    Quando un socio è escluso automaticamente?

    Quando è sottoposto a liquidazione giudiziale o controllata, o quando il suo creditore particolare ottiene la liquidazione della quota.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Art. 2289 c.c.: Liquidazione della quota del socio uscente

    Art. 2289 c.c.: Liquidazione della quota del socio uscente

    Art. 2289 c.c. – Liquidazione della quota del socio uscente

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi hanno diritto soltanto ad una somma di danaro che rappresenti il valore della quota.

    La liquidazione della quota è fatta in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento.

    Se vi sono operazioni in corso, il socio o i suoi eredi partecipano agli utili e alle perdite inerenti alle operazioni medesime.

    Salvo quanto è disposto nell’art. 2270, il pagamento della quota spettante al socio deve essere fatto entro sei mesi dal giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto.

  • Art. 2290 c.c.: Responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi

    Art. 2290 c.c.: Responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi

    Art. 2290 c.c. – Responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi sono responsabili verso i terzi per le obbligazioni sociali fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento.

    Lo scioglimento deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei; in mancanza non è opponibile ai terzi che lo hanno senza colpa ignorato.

  • Art. 2291 Codice Civile: Nozione

    Art. 2291 Codice Civile: Nozione

    Art. 2291 c.c. – Nozione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nella società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali.

    Il patto contrario non ha effetto nei confronti dei terzi.

  • Articolo 2292 Codice Civile: Regime sociale

    Articolo 2292 Codice Civile: Regime sociale

    Art. 2292 c.c. – Ragione sociale

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La società in nome collettivo agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome di uno o più soci con l’indicazione del rapporto sociale.

    La società può conservare nella ragione sociale il nome del socio receduto o defunto, se il socio receduto o gli eredi del socio defunto vi consentono.

  • Articolo 2293 Codice Civile: Norme applicabili

    Articolo 2293 Codice Civile: Norme applicabili

    Art. 2293 c.c. – Norme applicabili

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La società in nome collettivo è regolata dalle norme di questo capo e, in quanto queste non dispongano, dalle norme del capo precedente.

    Spiegazione

    La società in nome collettivo è regolata dalle norme del proprio capo e, per quanto queste non dispongano, dalle norme sulla società semplice (capo precedente). È la tecnica del rinvio che completa la disciplina della s.n.c.

    Come funziona e quando si applica

    In pratica, dove manca una regola specifica per la s.n.c. si applicano in via residuale le regole della società semplice (ad esempio su amministrazione e rapporti tra soci), salvo le particolarità della collettiva come l’iscrizione e la responsabilità.

    Esempio pratico

    Per un profilo non disciplinato espressamente per la s.n.c. – ad esempio certi aspetti dell’amministrazione – si guarda alle norme dettate per la società semplice.

    Domande frequenti

    Quali norme si applicano alla s.n.c.?

    Quelle specifiche del capo sulla società in nome collettivo e, in via residuale, le norme della società semplice.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Articolo 2284 Codice Civile: Morte del socio

    Articolo 2284 Codice Civile: Morte del socio

    Art. 2284 c.c. – Morte del socio

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Salvo contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società, ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano.

  • Articolo 2285 Codice Civile: Recesso del socio

    Articolo 2285 Codice Civile: Recesso del socio

    Art. 2285 c.c. – Recesso del socio

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Ogni socio può recedere dalla società quando questa è contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci.

    Può inoltre recedere nei casi previsti nel contratto sociale ovvero quando sussiste una giusta causa.

    Nei casi previsti nel primo comma il recesso deve essere comunicato agli altri soci con un preavviso di almeno tre mesi.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.